Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12224/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12224/2023
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. VALTELLINI GIANCARLA Parte_1 C.F._1
e
( con l'avv. VALTELLINI GIANCARLA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 26.5.2007, in Brescia, trascritto nei
Registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 114 Atti di matrimonio – parte II, Serie A, tra la sig.ra ed il sig. , ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere Parte_2 Parte_1 all'annotazione della relativa sentenza ed a tutti i necessari incombenti.
2) Alla luce della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Brescia, notificata in data 1 febbraio
2024, afferente il Proc. N. 1448/23 Reg. Segn. Procura della Repubblica di Brescia, i genitori, affiancati e consigliati dai medici che seguono il percorso di guarigione della figlia minore , Per_1
hanno aderito alla proposta formulata dai Servizi Sociali di collocare la minore presso la Comunità terapeutica sita in Ome (Bs).
1
Le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia minore, garantendo altresì un rapporto equilibrato e continuativo con la prole, assicurando il permanere di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute Per_1
dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la figlia.
Attesa l'età della figlia, sedicenne, ed il suo collocamento in Comunità Terapeutica, i genitori convengono che le modalità di visita siano determinate di volta in volta, secondo le esigenze di
. Per_1
La figlia maggiore , maggiorenne, resta a vivere con il padre presso la casa Persona_2
famigliare, ove la stessa manterrà la propria residenza anagrafica;
pure ivi manterrà per Per_1
ora la propria residenza, salva diversa determinazione dovuta al percorso terapeutico intrapreso dalla medesima.
3) L'abitazione familiare, sita in Brescia Via Giosuè Bonsi n. 10 al piano quarto e sottotetto, in proprietà esclusiva al sig. , rimarrà nella disponibilità esclusiva del medesimo. Parte_1
4) Il sig. verserà, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile in favore della Pt_1 moglie, l'importo mensile di euro 450,00# (quattrocentocinquanta/00) sino al mese di dicembre 2026 compreso;
importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. A decorrere dal mese di gennaio 2027, nessun assegno divorzile verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra Nelle Pt_1 Pt_2
more, infatti, la moglie dovrà reperire, impegnandosi in tal senso, un'idonea attività lavorativa. La signora è intestataria della Polizza pensione Zurich n. 675680 con beneficiario il marito Parte_2
o, in sua mancanza, le figlie e Detta polizza è stata sino ad Parte_1 Per_2 Persona_3
ora alimentata con premi versati dal marito. I coniugi convengono che il pagamento dei premi si è interrotto con la sottoscrizione del ricorso introduttivo e, alla scadenza della predetta polizza prevista per l'anno 2033, la sig.ra riscuoterà in via esclusiva il premio ammontante a circa € Pt_2
35.000,00.
5) Il padre, atteso lo stato di convivenza con la figlia maggiorenne provvederà Persona_2
personalmente ed integralmente al mantenimento della stessa, rinunciando in merito a qualsivoglia pretesa nei confronti della sig.ra Considerate l'attuale collocamento presso la Comunità Pt_2
2 Terapeutica della figlia minore , e finché la stessa ivi permarrà, nessun contributo al Per_1 mantenimento della minore è previsto a carico dei genitori. All'atto delle future dimissioni della minore dalla predetta Comunità, i genitori valuteranno, in accordo con i Servizi Sociali, ove Per_1
fisserà la nuova residenza e le conseguenti nuove condizioni economiche in favore della stessa. Il sig. si impegna a corrispondere al 100% tutte le spese ordinarie e straordinarie Pt_1 nell'interesse di entrambe le figlie, per come individuate nel Protocollo adottato dall'Ill.mo Tribunale adito. Il padre si farà altresì carico in via esclusiva delle spese mediche, anche per le prestazioni psicologiche, per la figlia . Per_1
L'assegno unico verrà chiesto e trattenuto interamente dal padre
6) I coniugi si impegnano a partecipare individualmente o congiuntamente agli incontri stabiliti per il percorso psicologico di , garantendo altresì la reciproca informazione in merito alle Per_1
questioni di primaria importanza relative allo stato di salute della minore.
7) Nella volontà di definire con la presente procedura anche i loro rapporti economici e patrimoniali, al fine di dirimere le insorte controversie e nell'ottica di addivenire al deposito di ricorso congiunto per la separazione e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimossa ogni eccezione, premesso che la signora è proprietaria esclusiva, in virtù di atto di compravendita stipulato in data 3 Parte_2
maggio 2023 presso lo studio del Notaio Dr.ssa (N. Rep 57745, N. Racc. 24689 – Parte_3
registrato in Brescia il giorno 9 maggio 2023 n. 21206 Serie 1T e trascritto in Salò il giorno 10 maggio 2023 N. 3128 R.G. N. 2414 R.P.), dell'immobile sito in OÈ AN (Bs) via Europa n. 17, identificato al catasto dei Fabbricati del predetto Comune come segue:
Foglio 7
-Mappale 6262, subalterno 3, Via Europa n. 17 piano S1-T categoria A/2, classe 4, consistenza 7 vani, Rendita euro 560,36#, CATASTALE TOTALE MQ.125 – ESCLUSE MQ.105; CP_1
-Mappale 6262, subalterno 15, Via Europa n. 17 piano T categoria C/6, classe 1, consistenza 47 mq,
Rendita euro piano T 60,68# SUP. CATASTALE TOTALE MQ.47; la sig.ra si impegna, in sede di divorzio, a formalizzare la cessione in favore delle figlie Parte_4
e nella misura del 50% ciascuna, del predetto immobile;
il tutto previa Per_2 Persona_3
autorizzazione del giudice tutelare -già prevenuta con decreto cron. N. 9172/2024 nella procedura
R.G. 9172/2024 Tribunale di Brescia Volontaria Giurisdizione emesso in data 19.5.2024- con contestuale nomina di un curatore speciale, per quanto concerne la donazione in favore della figlia minorenne . Persona_3
Verrà richiesta l'esenzione da ogni imposta, anche di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, così come dall'imposta INVIM, a norma dell'art. 19 della Legge n. 74/87, della sentenza della Corte
3 Costituzionale n. 154/99, nonché della Circolare della Direzione Regionale delle Entrate della
Lombardia n. 6 in data 11 febbraio 2000 e di quelle successive in materia. Le spese notarili di trasferimento (onorari del notaio e eventuali spese catastali, ipotecarie e di registro) verranno sostenute dal sig. Pt_1
Le parti dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere l'una dall'altra, salvo quanto sopra indicato.
8) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente anche per la figlia;
Per_1
9) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/05/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (BS) (atto n. 114, parte II, serie A, anno 2007), risultano separate dal
18/7/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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