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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore POZZO ELVIRA, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 394/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Collegno - Piazza Del Municipio 1 10093 Collegno TO
Email_2elettivamente domiciliato presso
I.c.a. Imposte CO NI S.p.a. - 02478610583
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 262/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 4 e pubblicata il 11/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 113 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1La contribuente S.p.a., ricorrente in riassunzione, così conclude:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza di appello resa da codesta Corte in diversa sezione n. 72/2022 e pubblicata in data 10.1.2022, tenuto conto del dictum della Cassazione di cui alla sentenza n. 798/2025 DEL 22.10.2024 depositata in cancelleria il 12.1.2025; confermare la Sentenza di I° grado e comunque dichiarare nullo o comunque annullare per tutti i motivi di legittimità e di merito proposti nel ricorso introduttivo e nell'appello l'avviso di accertamento impugnato anche dal punto di vista oggettivo, in quanto documentalmente dimostrata la non appartenenza al patrimonio indisponibile del Comune di Collegno delle aree “descritte” nell'avviso di accertamento. IN OGNI CASO Con vittoria delle spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, e degli oneri accessori di legge.”
La convenuta in riassunzione ICA S.p.a. così conclude:
“Piaccia alla Eccellentissima Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RIFORMARE l'impugnata sentenza, n.262/19 del 28.01.2019, della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sezione IV, depositata in segreteria in data 11.02.2019, all'esito del procedimento iscritto al numero R.G. 699/2018, e per l'effetto, a conferma dell'avviso di accertamento opposto in primo grado dalla società Ricorrente_1 S.p.A., n.113/2012, DICHIARARE dovuta la SA in relazione all'occupazione mediante cavalcavia autostradale ivi accertata dall'odierna conchiudente, in nome e per conto del Comune di Collegno, per un totale dovuto a titolo di SA di € 8.756,49, che tale si dichiara anche ai sensi di quanto previsto dall'art.14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002, oltre a sanzioni, interessi e spese di notifica come ivi dettagliatamente elencati e pretesi, per un totale complessivo di € 20.735,00, e per l'effetto CONDANNARRicorrente_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione a favore della odierna conchiudente delle spese di lite e del compenso professionale dovuti al difensore per entrambi i gradi di giudizio, maggiorati di rimborso per spese generali 15% ex articolo 2, D.M. 12.03.2014, n.55, contributo previdenziale C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, la Ricorrente_1 S.p.a. impugnava avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino un avviso di accertamento notificatole in data 15.11.2017 dalla I.C.A. S.r.l. (quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Comune di Collegno), relativo alla T.O.S.A.P. dell'anno 2012 per l'occupazione di alcuni spazi di suolo pubblico, per complessivi mq. 453, consistenti in un tratto di strada comunale (per la precisione di Indirizzo_1 ) situato in corrispondenza di un ponte autostradale gestito dalla ricorrente e posto sotto a quest'ultimo. A sostegno dell'impugnazione, la contribuente evidenziava anzitutto la carenza di motivazione dell'atto (tra cui l'assenza di qualsivoglia riferimento documentato all'appartenenza delle aree in questione al patrimonio indisponibile del Comune e di qualsivoglia argomentazione sull'effettiva e concreta sottrazione di superfici alla collettività). Inoltre, lamentava l'assenza dei presupposti applicativi della SA, poiché l'occupazione derivava da un titolo legale dell'ente sovrano statale, essendo la ricorrente una concessionaria della rete autostradale per lo Stato. Eccepiva, altresì, l'esenzione dei tratti autostradali dalla SA, in virtù dell'art. 49 D. Lgs. 507/93, poiché Ricorrente_1 si limitava a gestire l'autostrada che rimaneva un bene dello Stato. Infine, sottolineava il fatto che si trattava di terreni non appartenenti al Comune poiché già fatti oggetto di espropriazione.
2. Si costituiva in giudizio la I.C.A. S.r.l. contestando le pretese avversarie. In particolare, sosteneva l'adeguata motivazione dell'atto impugnato a norma dell'art. 1, comma 162 L. 296/2006, contenendo tutti gli elementi utili per l'individuazione della pretesa avanzata dall'ente impositore e, nel merito, rilevava che le pretese vantate dalla contribuente risultavano infondate anche alla luce degli insegnamenti espressi dalla Suprema Corte.
3. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino accoglieva il ricorso, ricordando anzitutto la sufficiente motivazione del provvedimento impugnato, ma, nel merito, ritenendo che la documentazione catastale prodotta dimostrasse che il sottopasso in oggetto faceva parte del corpo autostradale ed era inglobato catastalmente nella particella ad essa relativa. Precisava, infatti, che la viabilità sottopassante era stata dismessa nel 1981 ai soli fini della manutenzione e gestione da Ricorrente_1 S.p.a. alla Provincia di Torino e non risultavano successive dismissioni in favore del Comune di Collegno. Anzi, rilevava che la parte convenuta non aveva contestato il fatto che il terreno in questione fosse interamente di proprietà di Ricorrente_1 S.p.a. (e dunque tale circostanza doveva ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, tale società non era tenuta a pagare alcuna imposta, a prescindere dall'esistenza o meno di una o più servitù di passaggio a favore del Comune impositore. Il giudice di prime cure condannava pure la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello la I.C.A. S.r.l., censurando la decisione di prime cure poiché essa aveva frainteso le risultanze della documentazione già prodotta, laddove risultava evidente che l'area assoggettata al pagamento della SA era unicamente quella relativa alla porzione (consistente in una strada urbana) sottostante il cavalcavia autostradale e non l'intero mappale di proprietà di Ricorrente_1 S.p.a. e si era, quindi, realizzata un'occupazione di una strada comunale per effetto di impianti destinati allo svolgimento di un servizio pubblico (quello autostradale) gestito in regime di concessione amministrativa. Ribadiva, poi, l'esclusione del regime di esenzione previsto dall'art. 49, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 507/93. Confermava, infine, tutte le difese già svolte nel corso del primo grado di giudizio ed instava per la totale riforma della decisione di primo grado.
5. Si costituiva in grado di appello la Ricorrente_1 S.p.a., affermando la correttezza della sentenza di primo grado e ribadendo comunque le difese già assunte. Instava, quindi, per la conferma della decisione di prime cure.
6. La Commissione Tributaria Regionale di Torino, con sentenza n. 72/2022 depositata il 10.1.2022, respingeva l'appello, pur dopo avere rilevato l'erroneità della decisione di prime cure laddove non aveva considerato il fatto che la normativa vigente prevede espressamente che “è di proprietà dei Comuni il suolo delle strade comunali”, indipendentemente dalla proprietà dei mappali di terreno che includono tali strade. Infatti, affermava la fondatezza del ricorso della Ricorrente_1 S.p.a. sulla scorta della diversa motivazione secondo cui nel caso concreto non era stato dimostrato il presupposto impositivo costituito dalla sottrazione del bene all'uso pubblico, posto che, per decisione dello Stato, determinare aree (come quella di specie) erano state sottratte, con apposita previsione legislativa, all'uso generalizzato, al fine di essere destinate alla realizzazione del servizio pubblico autostradale. Aggiungeva poi che, nel caso specifico, lo stesso piano regolatore comunale aveva riconosciuto ed attuato la sottrazione alla disponibilità collettiva della superficie in questione, in quanto il sistema viario comunale era pacificamente integrato con quello autostradale. In considerazione della soccombenza dell'appellante, il giudice di appello condannava la I.C.A. S.r.l. anche al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 2.000,00. 7. Esperito ricorso in Cassazione (avverso la decisione della CTR), da parte di entrambe le parti (in via principale da parte della I.C.A. S.r.l. ed in via incidentale da parte della contribuente), la Suprema Corte, con la sentenza 12.1.2025 n. 789, cassava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. I giudici di legittimità, infatti, ricordavano che il tributo in questione è “dovuto in caso di qualsiasi occupazione di una strada riconducibile al demanio o al patrimonio” e che il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 “ha sottoposto ad imposizione l'occupazione delle strade comunali e provinciali avvenuta per la realizzazione della rete autostradale indisponibile di Comuni e Province”. Sulla scorta di questi presupposti, la Corte di Cassazione rilevava che non assumeva alcun rilievo “il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società concessionaria nello svolgimento, in autonomia, della propria attività d'impresa”. Sotto altro profilo, la Suprema Corte sottolineava la “qualificazione privatistica della società autostradale” ed il fatto che “la società autostradale non è certamente riconducibile alla figura dell'“organismo di diritto pubblico”, con conseguente assoggettabilità della Ricorrente_1 S.p.a. al tributo in questione, precisando pure che, in senso contrario, non era neppure “significativo l'inserimento dell'opera autostradale nello strumento urbanistico generale del Comune”. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso principale dell'Ufficio, cassava la sentenza appellata rimettendo gli atti a questa Corte. Peraltro, nella stessa pronuncia, i giudici di legittimità respingevano anche il ricorso incidentale proposto dalla contribuente ed escludevano il fatto che il giudice di secondo grado avesse
“erroneamente” ritenuto l'appartenenza dell'area in questione al demanio comunale. Essi, infatti, precisavano che: “la carente presa di posizione della concessionaria per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della SA sulla rivendicazione della proprietà dell'area occupata da parte della contribuente non può equivalere ad una sorta di tacito riconoscimento della sua appartenenza”. Su questo punto, aggiungevano poi che: “la costruzione della rete autostradale prevista ed approvata con provvedimenti legislativi non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali al demanio statale” e che: “Occorre, quindi, distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell'autostrada da quella di quest'ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell'ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale.”. Conseguentemente, la Cassazione, dopo avere ricordato che la “previsione dell'ancora vigente art. 22, comma 1, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, secondo cui «è proprietà dei Comuni il suolo delle strade comunali»,” costituisce una “disposizione contenente una presunzione iuris tantum di demanialità comunale delle strade rientranti nel centro abitato”, ha concluso affermando che: “nella valutazione del materiale probatorio, il giudice di appello ha correttamente privilegiato la presunzione legale (art. 2728 cod. civ.) derivante dalle norme succitate rispetto alla presunzione semplice (art. 2729 cod. civ.) derivante dalle risultanze catastali”. Da ultimo, i giudici di legittimità dichiaravano inammissibile e, comunque, infondato l'ulteriore motivo di ricorso incidentale della contribuente, per essere stato, a detta dell'Ricorrente_1 S.p.a.,
“erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'impugnato avviso di accertamento era munito di adeguata motivazione”.
8. La difesa della parte contribuente, in data 18.4.2025, depositava ricorso in riassunzione, sostenendo, anzitutto, che, nel caso di specie, l'intera area sottostante il viadotto autostradale era originariamente di proprietà Ricorrente_1 S.p.a., la quale ebbe successivamente a dismettere alla Provincia, a soli fini manutentivi, esclusivamente la porzione di strada realizzata (su tale area) dalla stessa. A riprova di tale circostanza, la contribuente invocava, anche quale conferma delle risultanze catastali, il contenuto della convenzione stipulata tra il Comune di Collegno e la Ricorrente_1 S.p.a., che veniva contestualmente depositata e di cui, in ogni caso, veniva richiesta la rimessione in termini per la produzione in giudizio, stante la sua decisività e successiva sopravvenienza. Faceva, comunque, istanza di ammissione di apposita CTU sul punto.
9. In data 26.5.2025, la difesa dell'I.C.A. S.r.l. depositava in giudizio una memoria di controdeduzioni, evidenziando che l'accertamento della proprietà della strada in questione era già stato oggetto di scrutinio nella sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva affermato la proprietà della stessa in capo al Comune di Collegno, mentre la Suprema Corte aveva confermato tale statuizione, con conseguente formazione del giudicato interno. In ogni caso, evidenziava l'infondatezza sostanziale della pretesa di attribuire a soggetti privati (come la Ricorrente_1 S.p.a.) la proprietà delle aree su cui corrono strade comunali, come precisato in altra più recente pronuncia della Cassazione. La convenuta in riassunzione ribadiva, poi, l'irrilevanza dell'assenza di concessioni rilasciate dal Comune di Collegno sull'area in questione e l'inapplicabilità delle esenzioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507. Alla luce di ciò, l'agente della riscossione chiedeva la riforma della decisione di primo grado e la conferma dell'avviso di accertamento impugnato dalla controparte.
10. La I.C.A. S.p.a. depositava infine, in data 27.1.2026, un'ulteriore memoria illustrativa, con la quale ribadiva anzitutto che l'accertamento della proprietà della strada in questione, in capo al Comune di Collegno, era già stato oggetto di scrutinio nella sentenza della CTR cassata e confermato dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte. Insisteva, altresì, nell'affermare la sussistenza di tutti i presupposti applicativi della SA, precisando l'inesistenza di qualsivoglia esenzione per i tratti autostradali in questione. Concludeva, quindi, precisando le conclusioni definitive come in epigrafe.
11. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto premettere che unico punto controverso rimasto tra le parti inerisce la prospettazione operata dalla difesa della ricorrente in riassunzione in merito al fatto che l'imposta di cui si tratta non sarebbe dovuta poiché l'area sottostante il viadotto autostradale di cui si tratta Ricorrente_1sarebbe di proprietà della S.p.a. e, conseguentemente, non vi sarebbe il presupposto impositivo della SA.
2. Tuttavia, in proposito, non si può fare a meno di evidenziare che la situazione proprietaria dell'area di cui si tratta (nella parte in cui è costituita dalla strada comunale sottostante il viadotto autostradale della Ricorrente_1 S.p.a.) è già stata scrutinata dalla sentenza della CTR del Piemonte n. 72/22, la cui conclusioni hanno trovato espressa conferma anche nella decisione della Suprema Corte che ha cassato, per altre ragioni, detta decisione di merito. Infatti, la sentenza di merito cassata, in risposta al “motivo di appello del Concessionario” Indirizzo_1sollevato proprio con riguardo alla proprietà della “strada comunale denominata , sulla quale è pacifico che si realizza la viabilità comunale”, ha espressamente statuito che quell'area specifica, fatta oggetto di imposizione, “è strada pubblica comunale per effetto di quanto previsto dall'articolo 2, d.lgs. 30.04.1992, n.285, nonché dall'articolo 38, commi 3 e 4, d. lgs. 15.11.1993, n.507, ma anche dall'ancora vigente articolo 22, comma 1, legge 20.03.1865, allegato F, che prevede espressamente che << è di proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali >> e ciò indipendentemente dalla proprietà dei mappali di terreno che includono tale strada.” Orbene, in proposito, i giudici di legittimità, nella sentenza (Cass. 12.1.2025 n. 789) che ha rinviato gli atti a questa Corte, hanno definitivamente chiarito (con valore vincolante in questa sede) - rigettando proprio il motivo di ricorso per Cassazione proposto in via incidentale dalla difesa della contribuente per contestare le conclusioni poc'anzi riportate - che: “Quanto alla previsione dell'ancora vigente art. 22, comma 1, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, secondo cui «è proprietà dei Comuni il suolo delle strade comunali», si tratta di disposizione contenente una presunzione iuris tantum di demanialità comunale delle strade rientranti nel centro abitato, che ammette la prova contraria, ancorché circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal Comune, ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in contestazione (Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157). Per cui, nella valutazione del materiale probatorio, il giudice di appello ha correttamente privilegiato la presunzione legale (art. 2728 cod. civ.) derivante dalle norme succitate rispetto alla presunzione semplice (art. 2729 cod. civ.) derivante dalle risultanze catastali, dal momento che, se è vero che la presunzione di demanialità delle strade rientranti nel territorio comunale ex art. 22, comma 1, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, ha carattere relativo e non assoluto (Cass., Sez. 1^, 15 luglio 2020, n. 15033; Cass., Sez. 3^, Cass., Sez. 6^- 3, 6 ottobre 2021, n. 27054), l'accertamento dell'esistenza, della sufficienza e della rilevanza della prova contraria implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito ed irrimediabilmente preclusa al giudice di legittimità (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2004, n. 238; Cass., Sez. 1^, 15 luglio 2020, n. 15033; Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157). Si rammenta, infatti, che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (sotto il profilo del risultato probatorio), occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), e cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2020, n. 28940; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39057; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40214; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25518; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. 2^, 31 ottobre 2024, n. 28116), la cui violazione è censurabile in sede di legittimità solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 2^, 20 ottobre 2024, n. 27585)”. Appare quindi evidente che il giudice di legittimità, contraddicendo le argomentazioni svolte dalla difesa della contribuente in merito alla proprietà dell'area in questione in capo all'Ricorrente_1 S.p.a., ha dato per assodato l'ormai irrevocabile accertamento operato dalla CTR nella sentenza cassata (la n. 72/2022), la quale - in applicazione della presunzione di cui all'art. 22, comma 1, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F - ha accertato essere detta superficie di proprietà comunale.
3. Sussiste, quindi, un giudicato interno, vincolante per questo giudice, in ordine alla proprietà in capo al Comune di Collegno dell'intera Indirizzo_1 e, segnatamente, anche del tratto della stessa posto al di sotto del ponte autostradale gestito dalla Ricorrente_1 S.p.a., fatto oggetto di imposizione in questa sede. Del tutto inammissibile si appalesa, quindi, la pretesa della ricorrente in riassunzione di ottenere, da questa Corte, un nuovo accertamento in merito ad una diversa titolarità della proprietà di quel tratto di strada sormontato dal viadotto autostradale in questione. Conseguentemente, risultano inaccoglibili le ulteriori istanze istruttorie (anche di natura documentale) avanzate dalla contribuente allo scopo di comprovare i propri assunti in merito a quell'elemento di fatto.
4. Chiarito quanto sopra, non resta che prendere atto del fatto che tutti gli altri motivi di impugnazione già contenuti nel ricorso introduttivo della contribuente non sono stati riprodotti nel ricorso per riassunzione depositato dalla Ricorrente_1 S.p.a. e, pertanto, essi devono ritenersi abbandonati (alla luce del disposto dell'art. 56 del D.Lgs. 546/92) anche nella parte in cui le relative questioni non sono state espressamente ritenute infondate dalla sentenza di rinvio della Corte di Cassazione.
5. La sentenza qui appellata deve, quindi, essere integralmente riformata, risultando inevitabile respingere in toto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato.
6. La novità della questione sollevata dalla contribuente, nel ricorso introduttivo, giustifica nondimeno la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio. Per converso, la totale soccombenza della contribuente, che ha insistito nel riproporre argomentazioni infondate, pur a fronte del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in senso contrario, giustifica la condanna della Ricorrente_1 S.p.a. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio e del giudizio di Cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
condanna la contribuente a rimborsare le spese processuali sostenute dalla I.C.A. S.r.l. nel presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.500,00, nonché le spese di lite del giudizio di Cassazione che si liquidano in complessivi € 3.000,00, il tutto oltre accessori di legge. Torino, 11.2.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore POZZO ELVIRA, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 394/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Collegno - Piazza Del Municipio 1 10093 Collegno TO
Email_2elettivamente domiciliato presso
I.c.a. Imposte CO NI S.p.a. - 02478610583
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 262/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 4 e pubblicata il 11/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 113 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1La contribuente S.p.a., ricorrente in riassunzione, così conclude:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza di appello resa da codesta Corte in diversa sezione n. 72/2022 e pubblicata in data 10.1.2022, tenuto conto del dictum della Cassazione di cui alla sentenza n. 798/2025 DEL 22.10.2024 depositata in cancelleria il 12.1.2025; confermare la Sentenza di I° grado e comunque dichiarare nullo o comunque annullare per tutti i motivi di legittimità e di merito proposti nel ricorso introduttivo e nell'appello l'avviso di accertamento impugnato anche dal punto di vista oggettivo, in quanto documentalmente dimostrata la non appartenenza al patrimonio indisponibile del Comune di Collegno delle aree “descritte” nell'avviso di accertamento. IN OGNI CASO Con vittoria delle spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, e degli oneri accessori di legge.”
La convenuta in riassunzione ICA S.p.a. così conclude:
“Piaccia alla Eccellentissima Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RIFORMARE l'impugnata sentenza, n.262/19 del 28.01.2019, della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sezione IV, depositata in segreteria in data 11.02.2019, all'esito del procedimento iscritto al numero R.G. 699/2018, e per l'effetto, a conferma dell'avviso di accertamento opposto in primo grado dalla società Ricorrente_1 S.p.A., n.113/2012, DICHIARARE dovuta la SA in relazione all'occupazione mediante cavalcavia autostradale ivi accertata dall'odierna conchiudente, in nome e per conto del Comune di Collegno, per un totale dovuto a titolo di SA di € 8.756,49, che tale si dichiara anche ai sensi di quanto previsto dall'art.14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002, oltre a sanzioni, interessi e spese di notifica come ivi dettagliatamente elencati e pretesi, per un totale complessivo di € 20.735,00, e per l'effetto CONDANNARRicorrente_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione a favore della odierna conchiudente delle spese di lite e del compenso professionale dovuti al difensore per entrambi i gradi di giudizio, maggiorati di rimborso per spese generali 15% ex articolo 2, D.M. 12.03.2014, n.55, contributo previdenziale C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, la Ricorrente_1 S.p.a. impugnava avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino un avviso di accertamento notificatole in data 15.11.2017 dalla I.C.A. S.r.l. (quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Comune di Collegno), relativo alla T.O.S.A.P. dell'anno 2012 per l'occupazione di alcuni spazi di suolo pubblico, per complessivi mq. 453, consistenti in un tratto di strada comunale (per la precisione di Indirizzo_1 ) situato in corrispondenza di un ponte autostradale gestito dalla ricorrente e posto sotto a quest'ultimo. A sostegno dell'impugnazione, la contribuente evidenziava anzitutto la carenza di motivazione dell'atto (tra cui l'assenza di qualsivoglia riferimento documentato all'appartenenza delle aree in questione al patrimonio indisponibile del Comune e di qualsivoglia argomentazione sull'effettiva e concreta sottrazione di superfici alla collettività). Inoltre, lamentava l'assenza dei presupposti applicativi della SA, poiché l'occupazione derivava da un titolo legale dell'ente sovrano statale, essendo la ricorrente una concessionaria della rete autostradale per lo Stato. Eccepiva, altresì, l'esenzione dei tratti autostradali dalla SA, in virtù dell'art. 49 D. Lgs. 507/93, poiché Ricorrente_1 si limitava a gestire l'autostrada che rimaneva un bene dello Stato. Infine, sottolineava il fatto che si trattava di terreni non appartenenti al Comune poiché già fatti oggetto di espropriazione.
2. Si costituiva in giudizio la I.C.A. S.r.l. contestando le pretese avversarie. In particolare, sosteneva l'adeguata motivazione dell'atto impugnato a norma dell'art. 1, comma 162 L. 296/2006, contenendo tutti gli elementi utili per l'individuazione della pretesa avanzata dall'ente impositore e, nel merito, rilevava che le pretese vantate dalla contribuente risultavano infondate anche alla luce degli insegnamenti espressi dalla Suprema Corte.
3. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino accoglieva il ricorso, ricordando anzitutto la sufficiente motivazione del provvedimento impugnato, ma, nel merito, ritenendo che la documentazione catastale prodotta dimostrasse che il sottopasso in oggetto faceva parte del corpo autostradale ed era inglobato catastalmente nella particella ad essa relativa. Precisava, infatti, che la viabilità sottopassante era stata dismessa nel 1981 ai soli fini della manutenzione e gestione da Ricorrente_1 S.p.a. alla Provincia di Torino e non risultavano successive dismissioni in favore del Comune di Collegno. Anzi, rilevava che la parte convenuta non aveva contestato il fatto che il terreno in questione fosse interamente di proprietà di Ricorrente_1 S.p.a. (e dunque tale circostanza doveva ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, tale società non era tenuta a pagare alcuna imposta, a prescindere dall'esistenza o meno di una o più servitù di passaggio a favore del Comune impositore. Il giudice di prime cure condannava pure la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello la I.C.A. S.r.l., censurando la decisione di prime cure poiché essa aveva frainteso le risultanze della documentazione già prodotta, laddove risultava evidente che l'area assoggettata al pagamento della SA era unicamente quella relativa alla porzione (consistente in una strada urbana) sottostante il cavalcavia autostradale e non l'intero mappale di proprietà di Ricorrente_1 S.p.a. e si era, quindi, realizzata un'occupazione di una strada comunale per effetto di impianti destinati allo svolgimento di un servizio pubblico (quello autostradale) gestito in regime di concessione amministrativa. Ribadiva, poi, l'esclusione del regime di esenzione previsto dall'art. 49, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 507/93. Confermava, infine, tutte le difese già svolte nel corso del primo grado di giudizio ed instava per la totale riforma della decisione di primo grado.
5. Si costituiva in grado di appello la Ricorrente_1 S.p.a., affermando la correttezza della sentenza di primo grado e ribadendo comunque le difese già assunte. Instava, quindi, per la conferma della decisione di prime cure.
6. La Commissione Tributaria Regionale di Torino, con sentenza n. 72/2022 depositata il 10.1.2022, respingeva l'appello, pur dopo avere rilevato l'erroneità della decisione di prime cure laddove non aveva considerato il fatto che la normativa vigente prevede espressamente che “è di proprietà dei Comuni il suolo delle strade comunali”, indipendentemente dalla proprietà dei mappali di terreno che includono tali strade. Infatti, affermava la fondatezza del ricorso della Ricorrente_1 S.p.a. sulla scorta della diversa motivazione secondo cui nel caso concreto non era stato dimostrato il presupposto impositivo costituito dalla sottrazione del bene all'uso pubblico, posto che, per decisione dello Stato, determinare aree (come quella di specie) erano state sottratte, con apposita previsione legislativa, all'uso generalizzato, al fine di essere destinate alla realizzazione del servizio pubblico autostradale. Aggiungeva poi che, nel caso specifico, lo stesso piano regolatore comunale aveva riconosciuto ed attuato la sottrazione alla disponibilità collettiva della superficie in questione, in quanto il sistema viario comunale era pacificamente integrato con quello autostradale. In considerazione della soccombenza dell'appellante, il giudice di appello condannava la I.C.A. S.r.l. anche al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 2.000,00. 7. Esperito ricorso in Cassazione (avverso la decisione della CTR), da parte di entrambe le parti (in via principale da parte della I.C.A. S.r.l. ed in via incidentale da parte della contribuente), la Suprema Corte, con la sentenza 12.1.2025 n. 789, cassava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. I giudici di legittimità, infatti, ricordavano che il tributo in questione è “dovuto in caso di qualsiasi occupazione di una strada riconducibile al demanio o al patrimonio” e che il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 “ha sottoposto ad imposizione l'occupazione delle strade comunali e provinciali avvenuta per la realizzazione della rete autostradale indisponibile di Comuni e Province”. Sulla scorta di questi presupposti, la Corte di Cassazione rilevava che non assumeva alcun rilievo “il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società concessionaria nello svolgimento, in autonomia, della propria attività d'impresa”. Sotto altro profilo, la Suprema Corte sottolineava la “qualificazione privatistica della società autostradale” ed il fatto che “la società autostradale non è certamente riconducibile alla figura dell'“organismo di diritto pubblico”, con conseguente assoggettabilità della Ricorrente_1 S.p.a. al tributo in questione, precisando pure che, in senso contrario, non era neppure “significativo l'inserimento dell'opera autostradale nello strumento urbanistico generale del Comune”. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso principale dell'Ufficio, cassava la sentenza appellata rimettendo gli atti a questa Corte. Peraltro, nella stessa pronuncia, i giudici di legittimità respingevano anche il ricorso incidentale proposto dalla contribuente ed escludevano il fatto che il giudice di secondo grado avesse
“erroneamente” ritenuto l'appartenenza dell'area in questione al demanio comunale. Essi, infatti, precisavano che: “la carente presa di posizione della concessionaria per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della SA sulla rivendicazione della proprietà dell'area occupata da parte della contribuente non può equivalere ad una sorta di tacito riconoscimento della sua appartenenza”. Su questo punto, aggiungevano poi che: “la costruzione della rete autostradale prevista ed approvata con provvedimenti legislativi non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali al demanio statale” e che: “Occorre, quindi, distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell'autostrada da quella di quest'ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell'ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale.”. Conseguentemente, la Cassazione, dopo avere ricordato che la “previsione dell'ancora vigente art. 22, comma 1, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, secondo cui «è proprietà dei Comuni il suolo delle strade comunali»,” costituisce una “disposizione contenente una presunzione iuris tantum di demanialità comunale delle strade rientranti nel centro abitato”, ha concluso affermando che: “nella valutazione del materiale probatorio, il giudice di appello ha correttamente privilegiato la presunzione legale (art. 2728 cod. civ.) derivante dalle norme succitate rispetto alla presunzione semplice (art. 2729 cod. civ.) derivante dalle risultanze catastali”. Da ultimo, i giudici di legittimità dichiaravano inammissibile e, comunque, infondato l'ulteriore motivo di ricorso incidentale della contribuente, per essere stato, a detta dell'Ricorrente_1 S.p.a.,
“erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'impugnato avviso di accertamento era munito di adeguata motivazione”.
8. La difesa della parte contribuente, in data 18.4.2025, depositava ricorso in riassunzione, sostenendo, anzitutto, che, nel caso di specie, l'intera area sottostante il viadotto autostradale era originariamente di proprietà Ricorrente_1 S.p.a., la quale ebbe successivamente a dismettere alla Provincia, a soli fini manutentivi, esclusivamente la porzione di strada realizzata (su tale area) dalla stessa. A riprova di tale circostanza, la contribuente invocava, anche quale conferma delle risultanze catastali, il contenuto della convenzione stipulata tra il Comune di Collegno e la Ricorrente_1 S.p.a., che veniva contestualmente depositata e di cui, in ogni caso, veniva richiesta la rimessione in termini per la produzione in giudizio, stante la sua decisività e successiva sopravvenienza. Faceva, comunque, istanza di ammissione di apposita CTU sul punto.
9. In data 26.5.2025, la difesa dell'I.C.A. S.r.l. depositava in giudizio una memoria di controdeduzioni, evidenziando che l'accertamento della proprietà della strada in questione era già stato oggetto di scrutinio nella sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva affermato la proprietà della stessa in capo al Comune di Collegno, mentre la Suprema Corte aveva confermato tale statuizione, con conseguente formazione del giudicato interno. In ogni caso, evidenziava l'infondatezza sostanziale della pretesa di attribuire a soggetti privati (come la Ricorrente_1 S.p.a.) la proprietà delle aree su cui corrono strade comunali, come precisato in altra più recente pronuncia della Cassazione. La convenuta in riassunzione ribadiva, poi, l'irrilevanza dell'assenza di concessioni rilasciate dal Comune di Collegno sull'area in questione e l'inapplicabilità delle esenzioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507. Alla luce di ciò, l'agente della riscossione chiedeva la riforma della decisione di primo grado e la conferma dell'avviso di accertamento impugnato dalla controparte.
10. La I.C.A. S.p.a. depositava infine, in data 27.1.2026, un'ulteriore memoria illustrativa, con la quale ribadiva anzitutto che l'accertamento della proprietà della strada in questione, in capo al Comune di Collegno, era già stato oggetto di scrutinio nella sentenza della CTR cassata e confermato dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte. Insisteva, altresì, nell'affermare la sussistenza di tutti i presupposti applicativi della SA, precisando l'inesistenza di qualsivoglia esenzione per i tratti autostradali in questione. Concludeva, quindi, precisando le conclusioni definitive come in epigrafe.
11. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto premettere che unico punto controverso rimasto tra le parti inerisce la prospettazione operata dalla difesa della ricorrente in riassunzione in merito al fatto che l'imposta di cui si tratta non sarebbe dovuta poiché l'area sottostante il viadotto autostradale di cui si tratta Ricorrente_1sarebbe di proprietà della S.p.a. e, conseguentemente, non vi sarebbe il presupposto impositivo della SA.
2. Tuttavia, in proposito, non si può fare a meno di evidenziare che la situazione proprietaria dell'area di cui si tratta (nella parte in cui è costituita dalla strada comunale sottostante il viadotto autostradale della Ricorrente_1 S.p.a.) è già stata scrutinata dalla sentenza della CTR del Piemonte n. 72/22, la cui conclusioni hanno trovato espressa conferma anche nella decisione della Suprema Corte che ha cassato, per altre ragioni, detta decisione di merito. Infatti, la sentenza di merito cassata, in risposta al “motivo di appello del Concessionario” Indirizzo_1sollevato proprio con riguardo alla proprietà della “strada comunale denominata , sulla quale è pacifico che si realizza la viabilità comunale”, ha espressamente statuito che quell'area specifica, fatta oggetto di imposizione, “è strada pubblica comunale per effetto di quanto previsto dall'articolo 2, d.lgs. 30.04.1992, n.285, nonché dall'articolo 38, commi 3 e 4, d. lgs. 15.11.1993, n.507, ma anche dall'ancora vigente articolo 22, comma 1, legge 20.03.1865, allegato F, che prevede espressamente che << è di proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali >> e ciò indipendentemente dalla proprietà dei mappali di terreno che includono tale strada.” Orbene, in proposito, i giudici di legittimità, nella sentenza (Cass. 12.1.2025 n. 789) che ha rinviato gli atti a questa Corte, hanno definitivamente chiarito (con valore vincolante in questa sede) - rigettando proprio il motivo di ricorso per Cassazione proposto in via incidentale dalla difesa della contribuente per contestare le conclusioni poc'anzi riportate - che: “Quanto alla previsione dell'ancora vigente art. 22, comma 1, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, secondo cui «è proprietà dei Comuni il suolo delle strade comunali», si tratta di disposizione contenente una presunzione iuris tantum di demanialità comunale delle strade rientranti nel centro abitato, che ammette la prova contraria, ancorché circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal Comune, ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in contestazione (Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157). Per cui, nella valutazione del materiale probatorio, il giudice di appello ha correttamente privilegiato la presunzione legale (art. 2728 cod. civ.) derivante dalle norme succitate rispetto alla presunzione semplice (art. 2729 cod. civ.) derivante dalle risultanze catastali, dal momento che, se è vero che la presunzione di demanialità delle strade rientranti nel territorio comunale ex art. 22, comma 1, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, ha carattere relativo e non assoluto (Cass., Sez. 1^, 15 luglio 2020, n. 15033; Cass., Sez. 3^, Cass., Sez. 6^- 3, 6 ottobre 2021, n. 27054), l'accertamento dell'esistenza, della sufficienza e della rilevanza della prova contraria implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito ed irrimediabilmente preclusa al giudice di legittimità (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2004, n. 238; Cass., Sez. 1^, 15 luglio 2020, n. 15033; Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157). Si rammenta, infatti, che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (sotto il profilo del risultato probatorio), occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), e cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2020, n. 28940; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39057; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40214; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25518; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. 2^, 31 ottobre 2024, n. 28116), la cui violazione è censurabile in sede di legittimità solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 2^, 20 ottobre 2024, n. 27585)”. Appare quindi evidente che il giudice di legittimità, contraddicendo le argomentazioni svolte dalla difesa della contribuente in merito alla proprietà dell'area in questione in capo all'Ricorrente_1 S.p.a., ha dato per assodato l'ormai irrevocabile accertamento operato dalla CTR nella sentenza cassata (la n. 72/2022), la quale - in applicazione della presunzione di cui all'art. 22, comma 1, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F - ha accertato essere detta superficie di proprietà comunale.
3. Sussiste, quindi, un giudicato interno, vincolante per questo giudice, in ordine alla proprietà in capo al Comune di Collegno dell'intera Indirizzo_1 e, segnatamente, anche del tratto della stessa posto al di sotto del ponte autostradale gestito dalla Ricorrente_1 S.p.a., fatto oggetto di imposizione in questa sede. Del tutto inammissibile si appalesa, quindi, la pretesa della ricorrente in riassunzione di ottenere, da questa Corte, un nuovo accertamento in merito ad una diversa titolarità della proprietà di quel tratto di strada sormontato dal viadotto autostradale in questione. Conseguentemente, risultano inaccoglibili le ulteriori istanze istruttorie (anche di natura documentale) avanzate dalla contribuente allo scopo di comprovare i propri assunti in merito a quell'elemento di fatto.
4. Chiarito quanto sopra, non resta che prendere atto del fatto che tutti gli altri motivi di impugnazione già contenuti nel ricorso introduttivo della contribuente non sono stati riprodotti nel ricorso per riassunzione depositato dalla Ricorrente_1 S.p.a. e, pertanto, essi devono ritenersi abbandonati (alla luce del disposto dell'art. 56 del D.Lgs. 546/92) anche nella parte in cui le relative questioni non sono state espressamente ritenute infondate dalla sentenza di rinvio della Corte di Cassazione.
5. La sentenza qui appellata deve, quindi, essere integralmente riformata, risultando inevitabile respingere in toto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato.
6. La novità della questione sollevata dalla contribuente, nel ricorso introduttivo, giustifica nondimeno la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio. Per converso, la totale soccombenza della contribuente, che ha insistito nel riproporre argomentazioni infondate, pur a fronte del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in senso contrario, giustifica la condanna della Ricorrente_1 S.p.a. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio e del giudizio di Cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
condanna la contribuente a rimborsare le spese processuali sostenute dalla I.C.A. S.r.l. nel presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.500,00, nonché le spese di lite del giudizio di Cassazione che si liquidano in complessivi € 3.000,00, il tutto oltre accessori di legge. Torino, 11.2.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu