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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 716/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4443/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Sede 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5505/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14168 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 162/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 14168/2019 con cui era accertato e liquidato l'importo di euro 1.218,00 preteso a titolo di I.M.U. per l'anno 2019 dal comune di Castel Volturno.
La ricorrente deduceva la sussistenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile sito in Indirizzo_1, Castel Volturno, chiedendo l'annullamento dell'atto.
Il Comune di Castel Volturno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza di prova della dimora abituale, evidenziando l'assenza di utenza idrica attiva prima del 2024 e consumi elettrici minimi.
Con sentenza n. 5505/2024, depositata il 24/11/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta,
Sez. 4, rigettava il ricorso, ritenendo non provata la dimora abituale nell'immobile per gli anni precedenti al
2024, in assenza di servizio idrico essenziale.
Avverso tale sentenza propone appello la contribuente, deducendo:
Violazione del principio di immutabilità del dispositivo,
Errata valutazione delle prove documentali sulla dimora abituale,
Omessa considerazione di altri elementi (utenze elettriche, tributi, corrispondenza, utilizzo di pozzo domestico).
Il Comune resiste chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per difetto di interesse.
Risulta documentalmente provato che, all'esito dell'udienza svolta in data 22.11.2024 la Corte di Giustizia di I grado di Caserta accoglieva il ricorso proposto dalla Ricorrente_1, e per l'effetto, annullava l'atto impugnato condannando, altresì, parte resistente al pagamento delle spese processuali.
Di contro, nel dispositivo della sentenza depositata in data 24.11.2024, si legge “La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese”.
Nella motivazione del predetto provvedimento i primi Giudici affermano “occorre procedere alla correzione del dispositivo col quale si è ritenuto accogliere il ricorso, dal momento che solo a partire dal 2024 risulta documentato il contratto idrico per la somministrazione dell'acqua potabile, dovendosi per ciò solo escludere che l'abitazione fosse oggetto di dimora principale della ricorrente anteriormente a tale data in assenza di servizio essenziale come l'acqua. Non resta che rigettare il ricorso, potendosi per la novità della controversia compensare le spese di lite tra le parti L'appello è infondato e deve essere rigettato”.
Tuttavia, appare applicabile al processo tributario quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Ordinanza
22 giugno 2020, n. 12194) con riferimento al rito del lavoro (con il quale condivide la struttura processuale fondata sulla decisione immediata all'esito della discussione orale) secondo cui il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria acquisisce rilevanza autonoma, poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale, che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione.
Nel caso quindi, di contrasto insanabile tra la sentenza e il dispositivo letto in udienza non può trovare applicazione il principio secondo cui la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza non è causa di nullità laddove, ove la motivazione sia coerente con il dispositivo letto in udienza, quello difforme trascritto in calce alla sentenza è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (Cass. 11668 del 2008 e 19103 del 2013).
Ovviamente, il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza determina la nullità della predetta pronuncia ma, tuttavia, una volta affermata la prevalenza del dispositivo letto in udienza, era esclusivamente la parte risultata soccombente secondo quanto previsto in tale statuizione che aveva interesse e l'onere di impugnare la sentenza nulla (secondo il noto principio della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione).
Di contro, nel caso di specie, la Ricorrente_1 essendo risultata completamente vittoriosa in base al dispositivo reso all'esito dell'udienza, non ha nessun interesse ad impugnare la sentenza depositata dalla
Corte di I grado in contrasto insanabile con la statuizione già resa pubblica al termine della discussione e, quindi, per tale motivo, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo della lite e la particolarità delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello per le ragioni indicate in motivazione e compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4443/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Sede 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5505/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14168 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 162/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 14168/2019 con cui era accertato e liquidato l'importo di euro 1.218,00 preteso a titolo di I.M.U. per l'anno 2019 dal comune di Castel Volturno.
La ricorrente deduceva la sussistenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile sito in Indirizzo_1, Castel Volturno, chiedendo l'annullamento dell'atto.
Il Comune di Castel Volturno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza di prova della dimora abituale, evidenziando l'assenza di utenza idrica attiva prima del 2024 e consumi elettrici minimi.
Con sentenza n. 5505/2024, depositata il 24/11/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta,
Sez. 4, rigettava il ricorso, ritenendo non provata la dimora abituale nell'immobile per gli anni precedenti al
2024, in assenza di servizio idrico essenziale.
Avverso tale sentenza propone appello la contribuente, deducendo:
Violazione del principio di immutabilità del dispositivo,
Errata valutazione delle prove documentali sulla dimora abituale,
Omessa considerazione di altri elementi (utenze elettriche, tributi, corrispondenza, utilizzo di pozzo domestico).
Il Comune resiste chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per difetto di interesse.
Risulta documentalmente provato che, all'esito dell'udienza svolta in data 22.11.2024 la Corte di Giustizia di I grado di Caserta accoglieva il ricorso proposto dalla Ricorrente_1, e per l'effetto, annullava l'atto impugnato condannando, altresì, parte resistente al pagamento delle spese processuali.
Di contro, nel dispositivo della sentenza depositata in data 24.11.2024, si legge “La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese”.
Nella motivazione del predetto provvedimento i primi Giudici affermano “occorre procedere alla correzione del dispositivo col quale si è ritenuto accogliere il ricorso, dal momento che solo a partire dal 2024 risulta documentato il contratto idrico per la somministrazione dell'acqua potabile, dovendosi per ciò solo escludere che l'abitazione fosse oggetto di dimora principale della ricorrente anteriormente a tale data in assenza di servizio essenziale come l'acqua. Non resta che rigettare il ricorso, potendosi per la novità della controversia compensare le spese di lite tra le parti L'appello è infondato e deve essere rigettato”.
Tuttavia, appare applicabile al processo tributario quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Ordinanza
22 giugno 2020, n. 12194) con riferimento al rito del lavoro (con il quale condivide la struttura processuale fondata sulla decisione immediata all'esito della discussione orale) secondo cui il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria acquisisce rilevanza autonoma, poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale, che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione.
Nel caso quindi, di contrasto insanabile tra la sentenza e il dispositivo letto in udienza non può trovare applicazione il principio secondo cui la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza non è causa di nullità laddove, ove la motivazione sia coerente con il dispositivo letto in udienza, quello difforme trascritto in calce alla sentenza è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (Cass. 11668 del 2008 e 19103 del 2013).
Ovviamente, il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza determina la nullità della predetta pronuncia ma, tuttavia, una volta affermata la prevalenza del dispositivo letto in udienza, era esclusivamente la parte risultata soccombente secondo quanto previsto in tale statuizione che aveva interesse e l'onere di impugnare la sentenza nulla (secondo il noto principio della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione).
Di contro, nel caso di specie, la Ricorrente_1 essendo risultata completamente vittoriosa in base al dispositivo reso all'esito dell'udienza, non ha nessun interesse ad impugnare la sentenza depositata dalla
Corte di I grado in contrasto insanabile con la statuizione già resa pubblica al termine della discussione e, quindi, per tale motivo, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo della lite e la particolarità delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello per le ragioni indicate in motivazione e compensa tra le parti le spese di lite.