Sentenza 23 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/07/2021, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/07/2021
N. 00970/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01142/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Dennis Zaniolo e Giorgia Baldan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno,-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
A) del provvedimento della-OMISSIS- -OMISSIS- Bis con cui è stato decretato il divieto, a carico del ricorrente, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
B) del provvedimento della-OMISSIS-, con cui è stata revocata al ricorrente la licenza di porto fucile n.-OMISSIS-;
C) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche non noto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota del -OMISSIS-la-OMISSIS- comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, a seguito del -OMISSIS-del signor -OMISSIS- per omessa denuncia e custodia di armi da sparo in quanto nel corso di un controllo effettuato in data-OMISSIS-hanno “ accertato che le armi denunciate non si trovavano presso la sua residenza al civico -OMISSIS-, custodite in un mobile in legno con sportello a vetro non chiuso a chiave, unitamente ad una cartuccia a palla singola cal. 7,65 mm. non denunciata, mentre in un sottoscala della medesima abitazione sono state rinvenute delle munizioni. Nella nota si aggiungeva che altre munizioni erano state trovate in un armadio non sottochiave della sua abitazione e che accanto alle armi e alle munizioni erano stati rinvenuti anche richiami elettroacustici per volatili. Si specificava infine che, nei confronti del ricorrente era “ risultata altresì una notizia di reato del -OMISSIS-per esercizio dell’attività venatoria con utilizzo di richiamo elettroacustico ed una del -OMISSIS--OMISSIS- per omessa custodia di armi ”.
1.1. Il ricorrente presentava osservazioni in cui evidenziava come dovesse ritenersi altamente improbabile che il proprio padre, per le sue condizioni di salute, potesse avere “ la capacità fisica di avvicinarsi al mobile ove erano collocate le armi” ; aggiungeva inoltre che non vi sarebbe stato pericolo che altri potessero utilizzare le armi sequestrate in quanto i due appartamenti in cui risiedono gli interessati - collegati da una scala interna – fanno parte di un immobile che da sempre è costituito da “un unico blocco abitativo”.
1.2. Con decreto -OMISSIS-vietava al ricorrente ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, in quanto:
- in relazione alle osservazioni presentate, lo stato psico-fisico del padre non rilevava perché “ non fa venir meno il dato oggettivo dell’omessa denuncia di detenzione e omessa custodia di armi” ;
- l’interessato “ era già stato deferito nel passato anche per omessa custodia di armi” ;
- i fatti ascritti al ricorrente “ sono contrari alla condotta irreprensibile richiesta dalla normativa ai detentori di armi ”.
1.3. In conseguenza di tale provvedimento, il -OMISSIS-revocava la licenza di porto di fucile rilasciata al ricorrente.
2. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-, il ricorrente ha impugnato i sopra menzionati provvedimenti di divieto di detenzione armi e di revoca di porto di fucile sulla base dei seguenti motivi.
A. Avverso il provvedimento di divieto di detenzione armi del -OMISSIS-.
I - Violazione e falsa applicazione di legge: dell’art. 38 e 39 del TULPS. Violazione del principio di buona amministrazione, ragionevolezza, efficienza, efficacia e proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto, difetto di istruttoria ed erronea valutazione. Contraddittorietà con precedenti atti della P.A. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della legge n. 110 del 1975 .
Il provvedimento del -OMISSIS- di divieto di detenzione di armi sarebbe privo dei presupposti necessari.
I procedimenti avviati a seguito della notizia di reato del -OMISSIS-, concernente il reato di caccia di cui agli artt. 21 e 30, comma 1, della legge n. 157 del 1992, e della notizia di reato del -OMISSIS-, per omessa custodia di armi, sarebbero stati archiviati.
Tali precedenti erano stati successivamente ritenuti irrilevanti dall’Amministrazione che nel -OMISSIS- aveva archiviato il procedimento diretto alla adozione del divieto di detenzione armi.
Il provvedimento impugnato sarebbe quindi viziato per difetto di istruttoria e contraddittorietà con tali precedenti valutazioni.
In relazione agli accertamenti del-OMISSIS-, non sussisterebbe alcuna violazione dell’obbligo di denuncia in ordine al trasferimento delle armi dall’appartamento al piano di sopra a quello del piano di sotto in quanto i medesimi appartamenti sarebbero collegati e in definitiva costituirebbero “un unico blocco abitativo".
Inoltre i -OMISSIS- sarebbero stati a conoscenza che le armi erano detenute nell’armadio a piano terra.
L’omessa denuncia della munizione calibro 7,65, della pistola -OMISSIS-, sarebbe il frutto di una mera dimenticanza.
Le altre cartucce sarebbero a pallini per fucili da caccia e in numero inferiore a mille e quindi non sarebbero soggette ad obbligo di denuncia.
Quanto all’omessa custodia, nella fattispecie non si sarebbe verificata alcuna situazione di pericolo in quanto il padre del ricorrente per il suo stato di salute – malato di Alzheimer, cieco assoluto ed incapace di deambulare – non sarebbe stato materialmente in grado di impossessarsi delle armi.
Inoltre, in occasione dell’accesso del -OMISSIS-, sarebbero stati gli stessi carabinieri ad indicare al ricorrente il mobile sito al piano terra ai fini della collocazione delle armi e nel-OMISSIS- lo stesso ricorrente avrebbe denunciato il furto della pistola, asportata dal medesimo mobile, senza che gli fosse mai stato contestato alcunché.
B. Nei confronti del provvedimento di revoca del porto di fucile.
I. Illegittimità derivata .
In conseguenza dell’illegittimità del provvedimento presupposto di divieto di detenzione.
II - Illegittimità propria. Difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, TULPS, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 .
Il provvedimento di revoca del porto d’armi sarebbe discrezionale e mancherebbe di idonea motivazione.
3. L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio e contestava nel merito le censure proposte dal ricorrente, sostenendo la correttezza dei provvedimenti impugnati.
4. In vista dell’udienza il ricorrente depositava memorie in cui sviluppava ulteriormente le difese già svolte in sede di ricorso e dava altresì atto del decesso del padre.
All’udienza del 26 maggio 2021 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
6. Le censure proposte con il ricorso non possono essere condivise.
6.1. Per costante giurisprudenza infatti:
- non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L’amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive (Cons. Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759);
- il giudizio di “non affidabilità” è adeguatamente motivato anche con riferimento a situazioni che, pur non avendo dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, siano genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile-OMISSIS-, n. 2158; 14 ottobre 2014, n. 5398).
- il potere di vietare la detenzione delle armi ha una finalità di tutela preventiva dell'ordine pubblico;
- la valutazione che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata da ampia discrezionalità ed è sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o al travisamento dei fatti (T.A.R. Umbria, Sez. I, 27 dicembre 2017, n. 813; T.A.R. Puglia, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 826; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 17 luglio 2017, n. 265; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 8148);
- l’abuso dell’arma si configura non solo in presenza di condotte dolose, ma anche di condotte colpose e comunque conseguenti a superficialità o dimenticanza (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11 ottobre 2016, n. 4197). Come da giurisprudenza ampiamente consolidata, ai fini della revoca del porto d’armi l’abuso dell’arma che ne costituisce il presupposto ai sensi degli articoli 10,11, 39 e 43 del R.D. n. 773 del 1931, non è solo l’illegittimo uso di quest’ultima, ma anche l’omissione delle cautele dirette ad impedire che persone diverse dal titolare possano impadronirsi e servirsi di essa in danno all’incolumità dei cittadini e delle condizioni di tranquilla convivenza (cfr. T.R.G.A. Trento, 14 ottobre 2019, n. 127; id. 25 gennaio 2019, n. 23; id. 17 dicembre 2013, n. 413; T.A.R. .Emilia Romagna, Parma, 19 settembre-OMISSIS-, n. 233; Cons. Stato, Sez. III, 15 giugno-OMISSIS-, n. 2936);
- l'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso (Cons. Stato, sez. III, 26 luglio 2018, n. 4621; -OMISSIS- 2017, n. 1814), essendo sufficiente che il soggetto abbia dato prova di non essere del tutto affidabile quanto al loro uso, anche per non avere posto in essere le cautele necessarie per la loro custodia. In tal caso, il provvedimento inibitorio non richiede una particolare motivazione, in relazione alle funzioni discrezionali commesse dalla legge alla P.A., se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (T.A.R. Lazio, I, 29 novembre 2018, n. 11585);
- con specifico riguardo all'obbligo di custodia delle armi, per l'art. 20, comma 1, della legge n. 110 del 1975, il comportamento doveroso, che la norma impone al detentore dell'arma, deve improntarsi a criteri di particolare attenzione, avvedutezza e scrupolo, traducibili in misure e presidi idonei ad impedire che il mezzo di offesa possa divenire pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubbliche; pertanto, nella nozione di possibile abuso del soggetto autorizzato rientrano anche i casi in cui, in presenza di motivate circostanze oggettive, inerenti alle modalità ed al luogo di custodia, persone estranee possano impadronirsi e servirsi dell'arma, in danno dell'incolumità dei cittadini e delle condizioni di tranquilla convivenza (T.A.R. Liguria, Sez. I, 25 novembre 2020, n. 844; T.A.R. Piemonte, II, 8 aprile 2016, n. 434);
- quanto all'adeguatezza delle misure da adottarsi a cura del detentore, è pacifico in giurisprudenza che devono essere sufficienti ad impedire, nei limiti della ragionevolezza, che persone estranee possano impadronirsi e servirsi dell'arma ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio-OMISSIS-, n. 2301). Le valutazioni dell'Amministrazione in materia sono improntate al massimo rigore in ossequio al principio per il quale " nel nostro ordinamento, la possibilità eccezionale di autorizzare l'uso di armi da parte dei privati è improntata alla logica della massima cautela e del massimo rigore, fino a considerare impeditivi anche solo comportamenti omissivi con riguardo alla diligenza nella custodia " (Cons. Stato sez. III, 7 gennaio 2020, n. 65).
E’ stato quindi puntualmente affermato che la custodia “ all'interno di un cassetto privo di serratura all'interno della camera da letto, rappresenta una misura palesemente inidonea a garantire un adeguato livello di sicurezza, a nulla rilevando che la stanza fosse quella ove il Ricorrente abitualmente dorme” (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 18 gennaio 2021, n. 14).
6.2. Alla luce di tali consolidate affermazioni giurisprudenziali, la valutazione circa la non piena affidabilità del ricorrente nell’uso e nella custodia delle armi non risulta manifestamente irragionevole.
Infatti nel -OMISSIS- nei confronti del ricorrente era stato già avviato un procedimento per l’adozione del divieto di detenzione armi per omessa custodia delle stesse perché questi “ trascurava di adoperare nella custodia della propria -OMISSIS-le cautele necessarie per impedire che minori di anni 18, persone anche parzialmente incapaci, tossicodipendenti o persone imperite nel maneggio giunga agevolmente ad impossessarsene lasciando, la prima nel cassetto del comodino della camera da letto ed il secondo nel casolare adibito a ricovero attrezzi adiacente alla propria abitazione, appoggiato al muro ” (notizia di reato del -OMISSIS- -OMISSIS-).
Peraltro nel-OMISSIS-è stata oggetto di furto.
E nel corso del controllo effettuato nei giorni -OMISSIS-è stato accertato che il ricorrente deteneva le proprie armi “ in un mobile in legno con sportello a vetro non chiuso a chiave”.
Tali elementi risultano di per sé idonei a supportare l’adozione del provvedimento di divieto di detenzioni armi.
6.3. Il fatto che il padre del ricorrente non fosse in condizioni fisiche idonee ad impossessarsi delle armi, non risulta decisivo.
Infatti ciò non esclude che terzi potessero impossessarsi delle stesse.
Peraltro dagli atti acquisiti risulta che nell’appartamento in questione fosse presente non solo il padre, ma altresì una “ badante ”.
6.4. Priva di riscontro è l’affermazione del ricorrente secondo cui sarebbero stati gli stessi -OMISSIS- ad indicare l’armadio sito al piano inferiore ai fini della collocazione delle armi.
6.5. Quanto alle omesse denunce, va rilevato, con riguardo alla munizione calibro 7,65, che è lo stesso ricorrente a riconoscerne la mancata denuncia; con riguardo invece alla mancata comunicazione all’autorità del luogo di effettiva detenzione delle armi, è incontestato che i due appartamenti, anche se tra loro collegati, costituiscano comunque due autonome unità immobiliari -OMISSIS-).
7. Infondate sono altresì le censure proposte avverso il provvedimento della -OMISSIS- di revoca del porto di fucile.
Sul punto è sufficiente rilevare che tale provvedimento costituisce atto vincolato rispetto al divieto prefettizio di detenzione delle armi: deve infatti escludersi che possa essere concessa l'autorizzazione al trasporto delle armi in capo ad un soggetto al quale ne sia stata vietata persino la detenzione perché ritenuto inaffidabile (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 14 luglio -OMISSIS-, n. 778. Conformi: T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 luglio 2017, n. 794).
8. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
In ragione della peculiarità della fattispecie sussistono i presupposti per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.