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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura figurata del dispositivo e della contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8 legge 689/1981 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1501 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme via Calatafimi 26, presso lo studio dell'Avv. Bernardo Marasco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno
Talarico e Assunta Persico elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'amministrazione sita in , Piazza Luigi Rossi n. 1, settore avvocatura dell'ente, CP_1 giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 193 del 26/9/2022, emessa dall' Controparte_1 Controparte_2
notificata in data 10/10/2022;
[...] CONCLUSIONI: come da verbali in atti.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ordinanza – Ingiunzione n. 193 del 26/9/2022, emessa dall' – Controparte_1
notificata in data 10/10/2022, e obbligato in solido, venivano Parte_1 Parte_2 condannati, al pagamento della somma di € 6.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione degli art. 190, comma 1 e art. 258, comma 1, del D.lgs. 152/2006, poiché ritenuti responsabili di omessa compilazione o annotazione incomplete nella tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti;
Avverso tale provvedimento , nella qualità in atti, proponeva ricorso in opposizione Parte_1
a ordinanza ingiunzione, chiedendo al Tribunale adito in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza ingiunzione;
nel merito e in via principale, l'accoglimento della spiegata opposizione, con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , la quale disattesa ogni contraria istanza ed Controparte_1
eccezione, chiedeva in via preliminare, che venisse rigettata la richiesta di sospensiva dell'ordinanza ingiunzione per quanto indicato in atti e, nel merito il rigetto dell'opposizione per manifesta infondatezza sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese ed onorari di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la discussione all'udienza odierna del
25/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifico che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22, 23 della legge 689/81, si realizza l'interversione dell'onere della prova in favore della ricorrente, conseguentemente la P.A. assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta ai sensi dell'art. 2697 cpc, di provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato, dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria, l'opponente a fronte della presunzione di legittimità degli atti amministrativi dare la prova di fatti impeditivi e/o inesistenti.
Tanto premesso, si rileva l'infondatezza alla luce di quanto in atti, dell'eccepita nullità dell'ordinanza impugnata, per genericità dell'addebito, dal momento che l'ordinanza ingiunzione, oltre a descrivere sinteticamente i fatti in rilievo, richiama i verbali di contestazione e, questi a loro volta, danno conto degli accertamenti eseguiti, per cui, può dirsi sussistere piena correlazione tra i fatti contestati e i fatti assunti a base della sanzione irrogata, concordemente a quanto previsto dall'art. 14 L. n. 689/81.
Invero è pacifico per costante giurisprudenza della Suprema Corte che:” l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte
“per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente “ (CASS. N. 35025/23 ).
Quanto al merito si osserva quanto segue.
L'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione si fonda, quanto al dato normativo, sul combinato disposto cui all' art. 190 e 258 del D.lgs. n. 152/2006.
Segnatamente, l'art. 190 cit. dispone:” 1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta
e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo
193”.
Per quanto attiene, invece, l'ambito sanzionatorio, l'art. 258, comma 1, applicabile ratione temporis, sanziona l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico, ovvero la tenuta dei registri in modo incompleto.
Ciò posto nel caso di specie, all'esito dell'istruzione svolta, ed alla luce del quadro normativo suddetto, sussistono i presupposti per ritenere violato da parte dell'opponente, nella spiegata qualità,
-ossia responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Serrastretta, nonché responsabile degli impianti di depurazione per cui è causa- concordemente con quanto contestato nell'ordinanza ingiunzione relativamente ai rifiuti pericolosi-, il disposto di cui all' art. 190 del D.lgs. n. 152/2006, con riguardo l'omessa compilazione e/o annotazione incompleta nella tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti non pericolosi. Sul punto la norma chiarisce espressamente che la compilazione o annotazione incompleta nella tenuta del registro di carico e scarico di per sé è motivo di condotta illecita e pertanto sanzionabile.
E' incontestabile e può dirsi provato, invero, che all'atto dell'accertamento nei registro di carico/scarico dei rifiuti non pericolosi, - sebbene regolarmente vidimati in data 27.03.2018, e tenuti presso la residenza comunale-, questi, non fossero regolarmente annotati, come risulta dai verbali di accertamento e contestazione n. 21/8-27-5-1-2017 del 20.07.2020, (cfr. doc. 4 ); n. 21/8-26-5-2017 del 20.07.2020, (cfr. doc. 5 ), e n. 21/8-28-6-2017 del 31.07.2020 (cfr. doc. 6 ), relativi a tre distinti impianti di depurazione comunale: 1) Fraz. Cancello, Loc. “Timpa”, 2) Loc. “Costa”; 3) Fraz.
Migliuso Loc. “Trempa Vecchia”- Comune di Serrastretta. Per cui risulta di tutta evidenza, alla luce dei verbali suddetti, che la tenuta (e la relativa intestazione) del registro di carico e scarico dei rifiuti fosse a carico dell'opponente, soggetto cui era affidata l'attività di gestione degli impianti di depurazione, nel periodo per cui è causa. In merito, vale evidenziare che, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, ha funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, per cui, non può, essere adempiuto "per relationem", attraverso l'utilizzazione di altra documentazione, ma esige rigore formale, com'è dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dall'art. 190, D.lgs. n. 152/2006 ( ex multis Cass. 12427/2010).
Alla luce di quanto sopra l'opposizione proposta deve essere integralmente rigettata.
In considerazione della natura dell'opposizione e della particolarità delle questioni trattate si reputa equa l'integrale compensazione delle spese di competenza di lite.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice monocratico Avv.
Anna Destito, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione formulata, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 193 del 26/9/2022, emessa dall' notificata Parte_3
in data 10/10/2022;
• Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, 25/03/2025
Il GOP
Dott.ssa Anna Destito