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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/09/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo
Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 212/2024 R.G.
Avente ad oggetto: Assegno - Pensione
Promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
contrada Contrasto n. 6, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Adda n. 33, presso lo studio dell'avv. La
Rocca Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
Contro (C.F. - P. IVA , con sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Ugo Nucciarone, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90 (Ufficio Legale ), giusta procura in atti. CP_1
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.01.2024 ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio innanzi
CP_ all'intestato Tribunale l' di Siracusa chiedendo ritenersi e dichiararsi il diritto del signor Parte_1
alla corresponsione dell'assegno sociale in forza della domanda amministrativa del 26/07/2023, a decorrere dalla mensilità di agosto 2023, nella misura di legge (Euro 503,27 per tredici mensilità annue), con condanna
CP_ dell' al pagamento in suo favore di tutte le mensilità a tale titolo maturate e maturande, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della sua domanda il ricorrente deduceva che, pur essendo in possesso di tutti i requisiti
CP_ reddituali previsti dalla legge, l' con comunicazione del 18.08.2023, aveva illegittimamente rigettato la domanda amministrativa di concessione del beneficio di cui premessa a causa di un atto di donazione di un immobile in favore del proprio figlio, posto in essere dal ricorrente in data antecedente la domanda
CP_ amministrativa. Ciò facendo, a dire dell' il sig. aveva manifestato una condizione di Parte_1
autosufficienza economica incompatibile con il requisito dello stato di bisogno, fondamento giuridico dell'assegno sociale.
CP_ Si costitutiva in giudizio l' eccependo anzitutto la mancanza di prova del possesso delle condizioni reddituali per l'accesso alla prestazione, in violazione dell'art. 3, comma 6, della L. n.335/95, che stabilisce precisi limiti di reddito annualmente aggiornati, il superamento dei quali esclude il diritto alla prestazione.
Deduceva, inoltre, l'insussistenza di un'oggettiva situazione di bisogno eterodeterminata, atteso che la prestazione – meramente sussidiaria – non può essere riconosciuta in quei casi in cui la situazione di bisogno non sussiste oggettivamente ma è direttamente determinata dall'interessato che, come nel caso di specie,
rinuncia volontariamente ai propri mezzi di sostentamento ponendo in essere plurimi atti di donazione di beni immobili in favore del proprio figlio, dando luogo spontaneamente ad una situazione di necessità che altrimenti non sussisterebbe. Per tali motivi chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria e previo deposito di note scritte, le parti concludevano come in atti.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Nel caso di specie il ricorrente, in concomitanza con la presentazione della domanda di assegno sociale (del
26.07.2023), ha posto in essere plurimi atti di donazione in favore del figlio, atteso che solo qualche giorno prima (il 13.07.2023) ha effettuato la donazione di un immobile del valore di Euro 74.000,00 e, dopo pochi mesi (il 28.12.2023), ha effettuato la donazione di altro immobile del valore di Euro 47.000,00.
Appare del tutto evidente la condotta dolosa del ricorrente volta a simulare una situazione di bisogno per profittare della pubblica assistenza.
Di fronte ad una situazione totalmente determinata dall'interessato con propri atti volontari e non necessitati,
risulta di tutta evidenza l'infondatezza dell'avversa pretesa. Diversamente opinando, infatti, verrebbe frustrata la ratio della normativa assistenziale, volta a sostenere esclusivamente coloro che versano in effettive situazioni di bisogno eterodeterminate e, quindi, non frutto di scelte volontarie e non necessitate.
Alla luce delle superiori considerazioni, accedendo ad un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme ai principi della solidarietà sociale, non può che rigettarsi il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo,
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo i presupposti invocati dal ricorrente per l'accoglimento della domanda di assegno sociale, per come emerso dagli atti di causa.
2) Dichiara irripetibili le spese processuali, attesa la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
allegato in atti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo
Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 212/2024 R.G.
Avente ad oggetto: Assegno - Pensione
Promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
contrada Contrasto n. 6, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Adda n. 33, presso lo studio dell'avv. La
Rocca Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
Contro (C.F. - P. IVA , con sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Ugo Nucciarone, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90 (Ufficio Legale ), giusta procura in atti. CP_1
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.01.2024 ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio innanzi
CP_ all'intestato Tribunale l' di Siracusa chiedendo ritenersi e dichiararsi il diritto del signor Parte_1
alla corresponsione dell'assegno sociale in forza della domanda amministrativa del 26/07/2023, a decorrere dalla mensilità di agosto 2023, nella misura di legge (Euro 503,27 per tredici mensilità annue), con condanna
CP_ dell' al pagamento in suo favore di tutte le mensilità a tale titolo maturate e maturande, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della sua domanda il ricorrente deduceva che, pur essendo in possesso di tutti i requisiti
CP_ reddituali previsti dalla legge, l' con comunicazione del 18.08.2023, aveva illegittimamente rigettato la domanda amministrativa di concessione del beneficio di cui premessa a causa di un atto di donazione di un immobile in favore del proprio figlio, posto in essere dal ricorrente in data antecedente la domanda
CP_ amministrativa. Ciò facendo, a dire dell' il sig. aveva manifestato una condizione di Parte_1
autosufficienza economica incompatibile con il requisito dello stato di bisogno, fondamento giuridico dell'assegno sociale.
CP_ Si costitutiva in giudizio l' eccependo anzitutto la mancanza di prova del possesso delle condizioni reddituali per l'accesso alla prestazione, in violazione dell'art. 3, comma 6, della L. n.335/95, che stabilisce precisi limiti di reddito annualmente aggiornati, il superamento dei quali esclude il diritto alla prestazione.
Deduceva, inoltre, l'insussistenza di un'oggettiva situazione di bisogno eterodeterminata, atteso che la prestazione – meramente sussidiaria – non può essere riconosciuta in quei casi in cui la situazione di bisogno non sussiste oggettivamente ma è direttamente determinata dall'interessato che, come nel caso di specie,
rinuncia volontariamente ai propri mezzi di sostentamento ponendo in essere plurimi atti di donazione di beni immobili in favore del proprio figlio, dando luogo spontaneamente ad una situazione di necessità che altrimenti non sussisterebbe. Per tali motivi chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria e previo deposito di note scritte, le parti concludevano come in atti.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Nel caso di specie il ricorrente, in concomitanza con la presentazione della domanda di assegno sociale (del
26.07.2023), ha posto in essere plurimi atti di donazione in favore del figlio, atteso che solo qualche giorno prima (il 13.07.2023) ha effettuato la donazione di un immobile del valore di Euro 74.000,00 e, dopo pochi mesi (il 28.12.2023), ha effettuato la donazione di altro immobile del valore di Euro 47.000,00.
Appare del tutto evidente la condotta dolosa del ricorrente volta a simulare una situazione di bisogno per profittare della pubblica assistenza.
Di fronte ad una situazione totalmente determinata dall'interessato con propri atti volontari e non necessitati,
risulta di tutta evidenza l'infondatezza dell'avversa pretesa. Diversamente opinando, infatti, verrebbe frustrata la ratio della normativa assistenziale, volta a sostenere esclusivamente coloro che versano in effettive situazioni di bisogno eterodeterminate e, quindi, non frutto di scelte volontarie e non necessitate.
Alla luce delle superiori considerazioni, accedendo ad un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme ai principi della solidarietà sociale, non può che rigettarsi il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo,
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo i presupposti invocati dal ricorrente per l'accoglimento della domanda di assegno sociale, per come emerso dagli atti di causa.
2) Dichiara irripetibili le spese processuali, attesa la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
allegato in atti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco