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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/12/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA AP, all'esito dell'udienza del 10/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6123 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Repice Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. Annalisa Fuso
PARTE RICORRENTE
E
), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Avv. Margherita Oliva
Controparte_2
( ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_3 P.IVA_3 difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.7.2024, – premesso che, nel mese di maggio Parte_1
2024, al momento di formalizzare presso l' la vendita della propria autovettura targata CP_4
EN944ED, aveva appreso, tramite rilascio di apposita visura, che il mezzo in questione non poteva essere venduto in quanto gravato da un fermo amministrativo iscritto in data 9.2.2024 dall' , per la complessiva somma di euro 20.881,67 – adiva Controparte_1
1 l'intestato Tribunale, esponendo di aver acquisito contezza anche di una iscrizione ipotecaria sui propri immobili, per l'importo di euro 25.393,15, e denunciando preliminarmente la nullità delle procedure medesime, stante l'omessa notifica delle comunicazioni preventive all'uopo previste dalla legge.
Eccepiva, altresì, l'omessa e/o invalida notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi al fermo e all'ipoteca, nonché la prescrizione del credito contributivo, quale vantato dalla (d'ora Parte_2
CP_ innanzi anche solo e dall' CP_2
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare sospendere anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e/o delle procedure cautelari, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
Sempre in via preliminare e in ogni caso: accertare e dichiarare
l'omessa/irrituale notifica delle comunicazioni preventive di fermo e di iscrizione ipotecaria e per l'effetto annullare le procedure cautelari opposte, quanto meno per quanto di competenza, ordinandone la relativa cancellazione/riduzione a spese e cura dell' Controparte_1
; In via principale: accertata la nullità e/o illegittimità e/o inesistenza degli atti
[...] sottesi alle procedure opposte e delle notifiche degli stessi, dichiarare l'inesistenza del credito in queste contenuti per intervenuta prescrizione, per quanto di competenza, ordinando la cancellazione/riduzione delle due procedure cautelari a spese e cura dell' Controparte_1
; Sempre in via principale: accertata la prescrizione dei presunti crediti iscritti a
[...] ruolo, dichiarare la non debenza delle somme richieste, annullare gli atti sottesi alle procedure opposte ed i ruoli in essi contenuti per quanto di competenza, ordinando la cancellazione/riduzione delle due procedure cautelari a spese e cura dell' Controparte_1
”.
[...]
Le parti resistenti in epigrafe indicate si costituivano ritualmente in giudizio, resistendo, con varie argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso (per asserita tardività CP_ della sua proposizione), quale sollevata dalla e dall' nei rispettivi atti difensivi, CP_2 potendo l'azione de qua, in quanto diretta a contestare il fermo e l'ipoteca limitatamente ai crediti previdenziali, essere proposta senza limiti temporali, trattandosi di azione di accertamento negativo della pretesa vantata dai predetti Enti creditori.
2 In tal senso è l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale
“l'opposizione proposta avverso l'iscrizione ipotecaria ed il fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6 - 3, n. 32243 del
13/12/2018)” (così, in motivazione, Cass. civ. Sez. III, 14.3.2024, n. 6844).
3. Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di interesse ad agire, quale sollevata dalla
[...] in relazione all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3- CP_2 bis del D.L. n. 146 del 21.10.2021), laddove sancisce l'impugnabilità del ruolo nei soli casi ivi tassativamente previsti.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal predetto Ente, la parte ricorrente non ha inteso impugnare l'estratto di ruolo, bensì il fermo e l'iscrizione ipotecaria per mancata notificazione della relativa comunicazione preventiva, denunciando, altresì, l'omessa notificazione dei prodromici atti impositivi e richiedendo, infine, la declaratoria di intervenuta prescrizione del credito previdenziale (cfr., in una fattispecie analoga, Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., 8 luglio 2024, n. 757).
Anche per tal via il ricorso s'appalesa, dunque, ammissibile, col che s'impone la necessità di esaminare il merito della controversia.
4. In questa prospettiva si registra che l'iscrizione ipotecaria opposta è stata regolarmente preceduta dalla relativa comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/1973, che risulta essere stata notificata al debitore in data 19.2.2018 (cfr., in tal senso, la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, doc. 5, fascicolo dell' ). Controparte_1
Altrettanto deve dirsi per la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, eseguita in data 11.10.2023 (doc. 6, fascicolo dell'Agente della riscossione).
E' appena il caso di puntualizzare che i suddetti atti sono stati recapitati all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'odierno ricorrente, il quale non ha sollevato contestazioni di sorta circa l'effettivo e regolare ricevimento delle missive.
Difatti, il disconoscimento compiuto da nelle note di trattazione depositate in data Pt_1
31.10.2024 ha investito esclusivamente gli allegati “da doc. 4 a doc. 12 compresi prodotti nel
3 fascicolo di parte resistente”, da intendersi quale produzione documentale annessa al fascicolo della CP_2
5. Occorre, a questo punto, verificare – in coerenza con il tenore della domanda attorea – se gli atti prodromici all'iscrizione di fermo e di ipoteca siano stati validamente notificati al ricorrente.
Più in dettaglio, trattasi delle cartelle di pagamento nn. 04320140002469724000,
04320160000560354000 e 04320170001011585000, afferenti a contributi dovuti a favore della e sottesi sia al fermo che all'ipoteca, nonché della cartella di pagamento n. CP_2
04320150000612939000 (pure inerente a contributi spettanti alla e degli avvisi di CP_2 addebito nn. 34320130001147718000, 34320130002940287000 e 34320140002650253000, sottesi - tali ultimi atti - alla sola iscrizione ipotecaria.
Orbene, contrariamente a quanto asserito dall' (cfr. pag. 5 della Controparte_5 memoria), non v'è prova che le cartelle di pagamento nn. 04320140002469724000,
04320160000560354000 e 04320170001011585000 siano state notificate a , non Parte_1 rinvenendosi nel fascicolo della predetta parte resistente alcun referto di notifica, come correttamente evidenziato dal ricorrente nelle note depositate in data 31.10.2024.
Siffatta omissione si riflette sui successivi atti preordinati all'espropriazione, inficiandone la validità.
È infatti noto che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis
Cass. civ, sez. trib., 18.05.2021, n.13314), “l'omessa notifica di un atto presupposto” - nella specie la cartella di pagamento - “costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” - nella specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale “si fonda sul mancato pagamento della cartella"; infatti "il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicchè l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga”.
In proposito, le Sezioni Unite, con la sentenza n.16412 del 25.07.2007, hanno statuito che
“l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria"” (così in termini: Sez. 5, sentenza n. 1364/ del
21/05/2019, n. m.; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 31070 del 30/11/2018, n. m.).
4 Ed ancora, come di recente ribadito da Cass., civ., sez. trib., 09.08.2024, n.22579, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (per tali argomentazioni, cfr., altresì, Corte di Appello di Bari-Sez. Lavoro, 29 ottobre 2024, n. 1410).
Quanto, invece, alla cartella n. 04320150000612939000, sottesa alla sola iscrizione d'ipoteca, la stessa è stata notificata mediante consegna del plico a persona qualificatasi come moglie del debitore (doc. 1, fascicolo dell'A.D.E.R.).
In proposito, si rammenta che la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo (cfr. Cass. n. 2377/2022).
Nel caso in esame, l' ha fornito prova adeguata dell'invio della Controparte_5 suddetta raccomandata mediante produzione del prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ex artt. 139/140 c.p.c. (cfr. doc. 1).
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, tale documento integra, poi, idonea certificazione della spedizione della raccomandata, siccome proveniente dall'agente postale e recante il timbro datario di (Cass. n. 20144/2025). CP_6
Deve quindi affermarsene l'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte provengono dall'agente postale, e non dalla stessa parte che intende avvalersene (Cass. n.
18837/2024).
6. Per altro verso, la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella – da intendersi pacificamente quinquennale, ex art. 3, commi 9-10, L. n. 335/1995 (sul punto, cfr.
Cass. Sez. Un. n. 23397/2016) – è stata interrotta dai seguenti atti: intimazione di pagamento n.
04320179006148015000, notificata in data 17.10.2017 (doc. 3, fascicolo dell'A.D.E.R.);
5 preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato in data 19.2.2018 (doc. 5, fascicolo dell'A.D.E.R.); intimazione di pagamento n. 04320239002554966000, notificata in data 27.6.2023 (doc. 4, fascicolo dell'A.D.E.R.).
Sulla valenza interruttiva della iscrizione ipotecaria (ovvero, come nella specie, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), si richiama Cass. n. 22267/2024, secondo cui “In tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione del credito tributario”.
Giova pure soggiungere che, nel periodo compreso tra la notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria e la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
04320239002554966000, la prescrizione è rimasta sospesa per effetto della disciplina emergenziale di cui agli artt. 37 D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, e 11, comma 9,
D.L. n. 183/2020, convertito in L. n 21/2021.
Ne consegue che alcuna prescrizione si è in concreto verificata. CP_
7. Da ultimo, l' ha espressamente dedotto che “Gli archivi di collegamento con l'agente della riscossione non riportano alcuna residua debitoria con riferimento a crediti dell' di CP_3 cui ai predetti avvisi di addebito, in quanto per gli stessi appaiono riscossioni spontanee nonché sgravi da parte dell'AdeR (08 prospetto generale ” (pag. 3 della Controparte_7 memoria).
Ne consegue che nulla deve il ricorrente con riferimento agli avvisi di addebito nn.
34320130001147718000, 34320130002940287000 e 34320140002650253000 (anch'essi – come detto – sottesi alla sola iscrizione ipotecaria).
8. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, dovendo, per l'effetto, dichiararsi la nullità del fermo trascritto in data 13.2.2024 e relativo al veicolo targato EN944ED, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
04320140002469724000, 04320160000560354000 e 04320170001011585000, nonché la nullità dell'ipoteca iscritta in data 5.6.2019 (n. 4718 Registro Generale e n. 411 Registro
Particolare), limitatamente alle cartelle innanzi indicate, nonché agli avvisi di addebito nn.
34320130001147718000, 34320130002940287000 e 34320140002650253000.
9. L'accoglimento solo parziale del ricorso suggerisce la compensazione delle spese di lite vengono in misura di 1/3.
6 Nel resto, tali spese vengono poste, in via esclusiva, a carico dell Controparte_1
(e non anche della quale Ente titolare del credito), poiché
[...] CP_2
l'illegittimità degli atti in questione è interamente addebitabile all'inerzia del predetto Agente
(Cass. n. 7716/2022).
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n.
147/2022, con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie di parte ricorrente. CP_ Nei confronti dell le spese vengono, invece, integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essendo rimasto incontroverso che l'assenza di credito residuo sia scaturita da riscossioni spontanee e da sgravi operati dall'Agente della riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA AP, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6123/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del fermo relativo al veicolo targato
EN944ED e trascritto in data 13.2.2024, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
04320140002469724000, 04320160000560354000 e 04320170001011585000, nonché la nullità dell'ipoteca iscritta in data 5.6.2019 (n. 4718 Registro Generale e n. 411 Registro
Particolare), limitatamente alle cartelle innanzi indicate, nonché agli avvisi di addebito nn. nn. 34320130001147718000, 34320130002940287000 e 34320140002650253000;
b) compensa in misura di 1/3 le spese di lite tra la parte ricorrente e l Controparte_1
;
[...]
c) condanna l alla refusione della residua quota, liquidata Controparte_1 in euro 2.000,00, oltre contributo unificato nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Valentina Repice e dell'Avv. Annalisa Fuso;
d) compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente, da un lato, e la CP_2
CP_ nonché l' dall'altro.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/12/2025
Il Giudice
VA AP
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