Articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 321
Versione
15 agosto 1975
Art. 1. Articolo unico

L'articolo 31 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , e' sostituito dal seguente:
"Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a 1 miliardo di lire nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo superiore a 500 milioni di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una sua speciale delegazione.
I progetti esecutivi d'importo non superiore a 1 miliardo di lire nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a 500 milioni di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno senza il predetto parere, che puo' essere richiesto anche per i progetti inferiori a detti importi, quando la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura e complessita' dei progetti medesimi".

Entrata in vigore il 15 agosto 1975