Art. 1. Articolo unico
L'articolo 31 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , e' sostituito dal seguente:
"Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a 1 miliardo di lire nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo superiore a 500 milioni di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una sua speciale delegazione.
I progetti esecutivi d'importo non superiore a 1 miliardo di lire nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a 500 milioni di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno senza il predetto parere, che puo' essere richiesto anche per i progetti inferiori a detti importi, quando la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura e complessita' dei progetti medesimi".
L'articolo 31 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , e' sostituito dal seguente:
"Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a 1 miliardo di lire nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo superiore a 500 milioni di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una sua speciale delegazione.
I progetti esecutivi d'importo non superiore a 1 miliardo di lire nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a 500 milioni di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno senza il predetto parere, che puo' essere richiesto anche per i progetti inferiori a detti importi, quando la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura e complessita' dei progetti medesimi".