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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 156/2022 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere riunita in camera di consiglio in data 8/11/2024 ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado in materia di
LAVORO iscritta al N°156 R.G. Lav.- anno 2022 - avente ad oggetto: Retribuzione promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Ciocca, elettivamente domiciliato in Parte_1
Campobasso, Piazza Venezia, n. 6
APPELLANTE
1 nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Lombardi, elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di primo grado.
Con ricorso del 16/6/2020 dinanzi al Tribunale di Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, l' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 304/2020, con il CP_1
quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di medico di medicina generale Parte_1
e di continuità assistenziale, della somma di €26.000,00, oltre interessi e spese della procedura, in
Contr relazione alla dedotta illegittima decurtazione (del 30%) di alcune indennità previste dall' disposta con decreto del Commissario ad Acta n.28/2012, a decorrere dal 2014.
Affermava che le previsioni del decreto n. 28/12 costituivano attuazione dei vincoli imposti dal
Piano di Rientro, volto a contenere il deficit sanitario, e dalla normativa sulla riorganizzazione del
Servizio Sanitario Regionale, che legittimavano tali riduzioni, anche successivamente al biennio luglio 2012-luglio 2014, eccependo altresì l'irregolarità dei conteggi, i quali risultavano generici e non supportati dall'allegazione delle relative buste paga.
1.2. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione. Parte_1
Rilevava, in via preliminare, che dal tenore letterale del decreto n. 28/2012 era possibile evincere chiaramente che la riduzione degli emolumenti aveva efficacia limitata “alle sole annualità luglio
2012/dicembre 2012 e gennaio2013/dicembre 2013 e non «a decorrere dal» come erroneamente sostenuto dall'azienda sanitaria nel proprio atto di opposizione”. Tale interpretazione sarebbe stata suffragata anche dal testo del verbale del Comitato Permanente.
Aggiungeva, inoltre, che il citato decreto, quale atto unilaterale non poteva di per sé modificare un accordo negoziale sottoscritto da due o più parti. “Gli Accordi Regionali, previsti dall'art. 8 del Cont Decreto legislativo 502/1992 sia dall' 2005-2009, sono infatti espressione della trattativa
2 regionale effettuata con le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative
Cont in campo nazionale;
essi, secondo le chiare previsioni dell'art. 24 dell' 2005, si perfezionano in seno al Comitato Permanente Regionale con la reale ed effettiva firma di un accordo in forma scritta. Pertanto, sia l'ACN 2005-2009 che l'Accordo Decentrato Regionale vigente si collocano, nel sistema delle fonti interne a livello della contrattazione collettiva del lavoro e non sono suscettibili di deroga da parte di un atto autoritario della P.A. In particolare, gli accordi collettivi nazionali si perfezionano ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e dell'articolo 4 comma 9 della legge 30.12.1991 n. 412 e, come tali, sono dotati di copertura legislativa da parte di una fonte primaria che li rende insuscettibili di deroga da parte di meri atti amministrativi”.
Quanto alla regolarità dei conteggi, evidenziava che le buste paga “dei dottori vengono elaborate dal datore di lavoro, , in base alle prestazioni che i medici effettuano, per cui parte CP_1
opponente è perfettamente a conoscenza del numero di prestazioni effettuate ed il calcolo viene effettuato sulle prestazioni effettuate”.
1.3. Con sentenza n.189/2022 il Tribunale di Campobasso, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto statuendo come segue:
“L'opposizione va accolta in quanto in questa sede (in cui l'opposto riveste il ruolo di ricorrente in senso sostanziale) il medico non ha chiarito né replicato alle specifiche contestazioni ai conteggi avanzate dalla nel ricorso in opposizione. CP_1
Nello specifico si vanno ad esemplificare le carenze allegatorie non colmate dalla difesa dell'opposto: la quantificazione di cui ai conteggi allegati ai monitori considera l'anno 2014 senza alcuna specificazione, mentre la pretesa (già accolta in tante altre cause dal sottoscritto GL) può riguardare solo il periodo successivo al giugno 2014, a fronte della specifica contestazione della
la difesa avversaria nulla ha chiarito o precisato, senza né esplicitare i conteggi allegati CP_1
al monitorio né allegando i cedolini paga per le annualità pretese;
altro aspetto generico che non
è stato chiarito è quello relativo al numero degli assistiti, così come in assenza dei cedolini non è dato comprendere come sono state calcolate le singole voci pretese. In conclusione, in questa fase la carenza allegatoria e probatoria da parte della difesa dell'opposto -nonostante le specifiche contestazioni avanzate dalla opponente- comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le
3 spese di lite possono essere compensate atteso comunque il comportamento della che ha, CP_1
medio tempore, revocato il DCA oggetto di contestazione.”.
2. L'appello e le difese dell'appellata.
Avverso siffatta sentenza proponeva appello lamentandone l'ingiustizia. Parte_1
Deduceva, preliminarmente, la violazione dei principi sanciti dall'art. 112 e ss. cpc per non avere il primo giudice “valutato che la difesa dell' ha riguardato contestazioni generali e CP_1
generiche ritenendo che le tabelle allegate sono derivate da un conteggio effettuato senza le buste paghe, che in verità sono tutte allegate al fascicolo monitorio poi inserito nel fascicolo di opposizione in atti e pertanto ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Evidenziava di aver domandato, nel giudizio di primo grado, esclusivamente il riconoscimento delle indennità di cui agli articoli 12, 13, 18, 19 e 20, 25, 27, 28 e 29, ridotte ex DCA n. 28/2012, peraltro successivamente revocato dalla stessa , deducendo altresì che il numero Controparte_1
degli assistiti, la cui carenza era stata fatta rilevare nella sentenza di primo grado, era chiaramente visibile sia in ogni busta paga ma anche negli allegati conteggi e specificato per ogni mese
(considerato che il numero degli assistiti varia da mese a mese).
Lamentava l'erroneità di siffatta sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto assolto l'onere allegatorio e probatorio in riferimento alla quantificazione degli importi richiesti, affermando di avere correttamente prodotto le buste paga e i documenti attestanti le prestazioni aggiuntive, depositandole “telematicamente nel ricorso per decreto ingiuntivo, specificando i parametri normativi in base ai quali sono stati quantificati gli importi”, e che “le contestazioni addotte dall' , in ordine alla quantificazione degli emolumenti oggetto di riduzione”, erano state CP_1
“nella specie del tutto generiche, essendo mancata una effettiva, specifica e concreta contestazione in ordine alle spettanze delle singole voci poste a base della pretesa”.
Specificava che l'oggetto della domanda doveva essere individuato nella riduzione dell'importo liquidato e non nella mancata ricezione delle indennità previste, essendo, il relativo importo, stato già liquidato, sebbene decurtato del 30%.
Quanto alla statuizione relativa alla prescrizione, evidenziava che le prestazioni svolte da esso in qualità di medico di medicina generale, sono soggette ad una prescrizione decennale, in Pt_1
quanto trattasi di prestazioni a carattere residuale poiché non sono sempre le stesse e possono anche
4 non essere prestate. Aggiungeva, inoltre, di aver, con lettera di messa in mora del 24/5/2019, interrotto la prescrizione quinquennale.
Invocava, altresì, l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2940 c.c. in ordine alla irripetibilità di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
Richiamava tutte le domande, istanze ed eccezioni del primo grado, tra cui l'illegittimità del DCA
n. 28/20212, sottolineando che “fulcro della questione giuridica oggetto del giudizio è se la riduzione degli emolumenti previsti dal richiamato decreto fosse limitata nel tempo, ovvero avesse carattere strutturale”.
Concludeva, quindi, per la riforma integrale della impugnata sentenza con conseguente conferma del decreto n. 304/2020 emesso dal Tribunale Civile di Campobasso sez. Lavoro, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2.2. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
Deduceva, preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 434 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, la correttezza dell'operato del primo giudice relativamente alle specifiche contestazioni ai conteggi da essa avanzate nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto sollevate in virtù del mancato versamento del fascicolo relativo al giudizio monitorio nel fascicolo del giudizio di opposizione.
Sottolineava nondimeno “la correttezza del proprio operato e della legittimità dei decreti commissariali 28/2012 e 29/2012”.
Rinviava a tutte le allegazioni, eccezioni, istanze e argomentazioni proposte nei propri atti difensivi di primo grado, spiegando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dal sig. Parte_1
onde ottenere la riforma della sentenza n. 189/2022 emessa inter partes dal Tribunale di
Campobasso, in funzione di Giudice Unico del Lavoro (N. 914/2020 R.G.L.), pubblicata il
22.11.2022 e notificata il 25.11.2022, poiché redatto in violazione degli artt. 434 e 348 bis c.p.c;
Nel merito
- rigettare il gravame avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto, e conseguentemente respingere tutte le domande avanzate dal sig. e confermare la sentenza n. 189/2022 Parte_1
5 emessa inter partes dal Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice Unico del Lavoro (N.
914/2020 R.G.L.), pubblicata il 22.11.2022 e notificata il 25.11.2022;
- in via subordinata, in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di pagamento dei crediti e delle differenze retributive richieste dal lavoratore.
Con il favore dei compensi e delle spese del presente grado di giudizio”.
Nel corso del presente giudizio veniva disposta CTU contabile al fine di quantificare le somme dovute al Pt_1
Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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3. Motivi della decisione.
L'appello è parzialmente fondato, e merita, pertanto, accoglimento per quanto di ragione, nei termini di seguito illustrati.
In riferimento alla questione della efficacia temporale biennale del decreto del Commissario ad
Acta n. 28/12 la Corte, intende dare seguito ai principi espressi nei propri precedenti in analoghe controversie –cfr ad es. la sentenza del 5/1/2023 nella causa N°90/2022, ma anche la sentenza del
28/2/2020 nella causa N°208/2019, le sentenze del 15/5/2020 nelle cause N°180 e 184/19, la sentenza del 18/9/2020 nella causa N°212/2019, la sentenza del 12/2/2021 nella causa N°128/2020, secondo cui “con il Decreto N°28 del 3/7/2012 del Presidente della Commissario CP_1
ad acta per il Piano Sanitario di Rientro -che ha disposto le decurtazioni de quibus-, ha unilateralmente inciso sul rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, sì da modificare unilateralmente il trattamento economico di cui all'Accordo Collettivo Nazionale ed all'Accordo
Decentrato Regionale in data 27/2/2007, in assenza di una formale contrattazione ad hoc con le rappresentanze sindacali di categoria –cfr. i documenti in atti nel fascicolo di parte appellata-, è nel giusto il giudice di prime cure allorché interpreta il citato decreto nel senso che esso prevede siffatte decurtazioni per i soli due anni ivi contemplati.
Depone in favore di siffatta interpretazione il chiaro dato testuale del provvedimento in argomento, il quale sancisce la riduzione delle indennità de quibus nella misura del 20% per il primo anno, e di un ulteriore 10% per il secondo anno, e ciò a far data dal 1° luglio 2012.
6 Va osservato in particolare al riguardo che la lettera di siffatto atto non lascia residuare ragionevoli dubbi in proposito laddove dispone, approvando la proposta del Comitato Permanente
Regionale della Medicina Generale, che la riduzione degli emolumenti di cui trattasi abbia effetto
a far data dal 1°/7/2012, indicando specificatamente gli anni cui si riferisce: “Primo anno”,
“Secondo anno” e la relativa misura per ognuno di tali anni, sicché irrilevante è la mancata indicazione del termine finale di efficacia.
In aggiunta a quanto sopra rilevato circa l'illegittimità del modus operandi della P.A. nell'incidere unilateralmente, con il citato decreto del Commissario ad acta, prescindendo da una formale contrattazione ad hoc con le rappresentanze sindacali di categoria, sul rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, sì da modificare unilateralmente il trattamento economico, va pure evidenziato che non sarebbe certamente legittimo un provvedimento riduttivo sine die di detti emolumenti, del tutto avulso da una siffatta formale contrattazione ad hoc e, peraltro, vistosamente contrastante con le stesse indicazioni del Comitato Permanente Regionale del quale il decreto de quo formalmente dichiara di approvare la proposta – cfr i documenti di cui al fascicolo di parte appellata relativo al giudizio di primo grado-.
Quanto alle allegazioni dell' concernenti le esigenze di contenimento della spesa sanitaria, CP_1 sottese al decreto, rileva il Collegio che le stesse non sono ostacolate dall'efficacia limitata nel tempo delle riduzioni degli emolumenti in questione, restando evidentemente salva la possibilità per la PA di nuove verifiche al riguardo e di conseguente eventuale adozione di misure ulteriori, rispettose delle disposizioni che disciplinano siffatti rapporti di lavoro”.
Di qui l'illegittimità dei tagli operati dall' nel periodo successivo al 30 giugno Controparte_1
2014.
Ad abundantiam, si osserva, inoltre, che l' non ha contestato il diritto del CP_1 Parte_1
ad ottenere il pagamento per intero degli emolumenti, avendo essa stessa ammesso che tali emolumenti erano stati corrisposti, seppure in misura ridotta.
Con riferimento al quantum debeatur, si precisa che le buste paga risultano, come evidenziato dall'appellante, allegate al fascicolo del monitorio e si rileva che determinanti al riguardo sono le risultanze della CTU disposta nel presente grado di giudizio, che la Corte reputa di condividere appieno, essendo la stessa immune da vizi logici e tecnici, attesa anche la qualifica professionale
7 del consulente ed il suo disinteresse all'esito del giudizio, nonché caratterizzata da un'attenta e particolareggiata disamina del caso di specie e non contrastata da alcun altro valido elemento di argomentazione acquisito al giudizio.
In particolare, il consulente, dr. , esaminata la documentazione depositata agli atti Persona_1
di causa, ha evidenziato che la stessa risulta incompleta, mancando agli atti i cedolini paga delle mensilità dell'anno 2014. Pertanto, ha elaborato un duplice conteggio: 1) tenendo conto dei valori dal 2015 al 2018, indicando, per ciascuna tipologia di emolumento, gli importi delle decurtazioni subite dall'odierno appellante sulle indennità di cui agli articoli 12 - Particolari necessità assistenziali;
25 – Superfestivi – Riposo annuale;
27 – Reperibilità; 28 – Indennità assicurativa contro atti vandalici – Calamità naturali;
29 – Attività di assistenza pediatrica – dell'ADR del 2007
e 2) “un conteggio relativo a tutto il periodo richiesto dal quesito per il quale, con specifico riferimento all'anno 2014, ci si è affidati alla ulteriore documentazione presente negli atti di causa riscontrando anche i valori ottenuti con quelli pervenuti da ambo le parti con pec del 14 febbraio che si allegano al presente lavoro peritale”.
Alla luce delle indicazioni e dei calcoli operati dal CTU nella relazione finale, e considerato di non dover tenere conto dell'annualità 2014, si quantifica in €14.694,90 la somma dovuta a
[...]
dall per la causale dedotta. Pt_1 CP_1
4. Dalle considerazioni che precedono, in cui deve ritenersi assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, discende, pertanto, la parziale fondatezza del proposto appello, che va conseguentemente accolto per quanto di ragione nei limiti di cui sopra.
5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Vanno infine poste definitivamente a carico della parte appellata le spese della CTU espletata nel presente grado, liquidate in €450,00 per onorario, oltre accessori di legge. A tal proposito rileva la Corte che non si fa luogo alla decurtazione prevista in caso di ritardo giusta il principio espresso da Corte Cost. 24/9/2015, n. 192, attesa anche la complessità del caso.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro
8 definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso in data 22/11/2022, e con ricorso qui depositato il 20/12/2022, da
Parte_1
nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l' al pagamento in favore dell'appellante CP_1 della complessiva somma di €14.694,90 come determinata a pag. 5 della CTU a firma del dott.
depositata in atti il 20/3/2024 che in parte qua si richiama e deve ritenersi come Persona_1
qui riportata e trascritta, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
-condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in €4.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CAP come per legge, con distrazione;
-liquida in favore del C.T.U. nominato nel presente grado €450,00 per onorario, oltre accessori di legge, ponendo il relativo importo a carico dell'appellata . CP_1
Campobasso, 8/11/2024
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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