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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 21/01/2026, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 857/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
ND SO, RE
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2177/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300004175000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22460/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in epigrafe indicata, notificata il 5/11/2023, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre I.V.A. e C.N.A., come per legge, per i seguenti motivi: a) pendenza del giudizio avverso l'intimazione di pagamento sottesa all'atto impugnato;
b) omessa notifica degli atti interruttivi della prescrizione;
c) carenza di motivazione;
d) presentazione di domanda di definizione in relazione ai residui carichi sottesi all'atto impugnato.
Con rituale comparsa di costituzione in giudizio e risposta l'Agenzia delle Entrate CO, per un verso, eccependo l'omessa chiamata in giudizio dell'ente impositore e, per l'altro, rivendicando la rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato e la correttezza del suo operato ritenendo infondate tutte le eccezioni di parte ricorrente, concludendo per il suo rigetto.
L'Agenzia delle Entrate CO in data 5 marzo 2024 depositava proprie memorie di replica.
Il ricorrente depositava successivamente rinuncia alla richiesta di sospensione e con ordinanza del
25.03.2024 la Corte ne prendeva atto e dichiarava non luogo a procedere rinviando a nuovo ruolo nel merito.
In data 3.05.2024 il ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali oltre ad insistere nei motivi di ricorso e confutava, per un verso, l'eccezione di parte resistente di violazione dell'art. 14 co. 6 bis Dlvo 546/92 in quanto gli atti sottesi all'atto impugnato erano di pertinenza dello stesso concessionario e, per l'altro, insisteva nel motivo di ricorso relativo alla pendenza di ricorso avverso l'intimazione di pagamento sottesa all'atto impugnato.
Con ordinanza del 13.05.2024 la Corte rinviava a nuovo ruolo invitando parte ricorrente a far pervenire in segreteria notizie in ordine alla definizione del ricorso avverso l'intimazione di pagamento sottesa al preavviso impugnato.
In data 24 aprile 2025 ed in data 29 settembre 2025 parte resistente e parte ricorrente depositavano sentenza della corte di Giustizia di I grado che aveva definito il giudizio in relazione all'intimazione di pagamento sottesa all'atto impugnato.
L'udienza del 20.10.2025 veniva rinviata a seguito di legittimo impedimento per motivi di salute del difensore di parte ricorrente.
Il ricorrente in data 12.12.2025 presentava ulteriori memorie nelle quali oltre ad evidenziare che il ricorso in relazione alla intimazione di pagamento sottesa all'atto impugnato era stato definito con sentenza n.
16956/2024, depositata il 27.11.2024, prodotta nel presente giudizio, reiterava l'eccezione di illegittimità della impugnata Comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca in quanto la Cartella n.
07120190004538189000, pari ad euro 187,63 per IRPEF 2015, interessi e sanzioni, e della Cartella n.
07120200095989120000, pari ad euro 102,47 per Imposta di registro locazioni fabbricati 2016, risultano entrambe pagate in data 21.8.2024, allegando la relativa ricevuta di pagamento.
Alla odierna udienza, all'esito della discussione in pubblica udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rilevare che il ricorrente ha impugnato il preavviso di ipoteca e tutti gli atti sottesi eccependo la pendenza del giudizio avverso l'intimazione di pagamento sottesa all'atto impugnato e l'omessa notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione nonchè la carenza di motivazione.
Il motivo è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
L'azione esercitata dall'Agente della CO trova fondamento negli artt. 50 e 77, DPR n. 602/73, che subordinano l'espropriazione forzata all'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ovvero, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, alla previa notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Il preavviso contro cui si ricorre è, appunto, l'atto che contiene l'intimazione ad adempiere e prelude all'iscrizione ipotecaria se l'obbligazione tributaria non viene adempiuta.
Ciò posto, l'atto impugnato poggia sui seguenti atti presupposti:
1) Cartella n. 07120190004538189000, pari ad euro 187,63 per IRPEF 2015, interessi e sanzioni;
2) Cartella n. 07120200095989120000, pari ad euro 102,47 per Imposta di registro locazioni fabbricati 2016;
3) l'Avviso di accertamento n. TF501AN01210/2019, pari ad euro 6.704,94, per Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF 2016, compresi interessi e sanzioni;
4) l'Intimazione di pagamento n. TF5IPPN004452021, successiva all'Avviso di accertamento n.
TF501AN01210/2019, notificato il 30.4.2019, pari ad euro 16.621,87, per Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF 2016, compresi interessi e sanzioni, derivanti da Avviso di accertamento.
5) l'Intimazione di pagamento n. TF5IPPN004662022, successiva all'Avviso di accertamento n.
TF501AN01209/2019, notificato il 30.4.2019, pari ad euro 22.091,03, per Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF 2015, compresi interessi e sanzioni, derivanti da Avviso di accertamento.
Il tutto per la complessiva somma, per tasse, imposte e tributi asseritamente non pagati, di 46.010,94 (euro quarantaseimila dieci/94).
Tanto premesso emerge dalla documentazione versata in atti che il ricorrente impugnava espressamente l'Intimazione di pagamento n. TF5IPPN004452021, successiva all'Avviso di accertamento n.
TF501AN01210/2019 e la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli- sezione 22 - con sentenza n.
16956/2024, depositata il 27.11.2024, prodotta nel presente giudizio, ha così statuito: “Visto il provvedimento di sgravio conseguente alla precedente definizione agevolata e la conforme richiesta della DP2, il Collegio ritiene sussistere le condizioni per la declaratoria di estinzione parziale del giudizio, ex art. 46, relativamente all'avviso di accertamento n. TF201AN01210/2019 ed all'atto successivo n. TF5IPPN00445/2021”.
Parimenti fondato si rivela il ricorso con riferimento all'intimazione n. TF5IPPN004662022, successiva all'Avviso di accertamento n. TF501AN01209/2019, notificato il 30.4.2019, pari ad euro 22.091,03, per
Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF 2015, compresi interessi e sanzioni, in relazione alla quale parte resistente non ha allegato alcuna prova della rituale notifica della stessa.
A conclusioni diverse deve, viceversa, pervenirsi quanto alla due residue cartelle di pagamento.
Ed invero, parte resistente ha documentato che la cartella n. 0712019000453818900 risulta notificata il
5.3.2019 a mani proprie e la cartella n. 07120200095989120000 risulta notificata il 10.3.2022 a mani proprie e nessuna prescrizione, nemmeno quinquennale, è maturata fino al 15.11.2023, data di notifica dell'atto opposto. Né sulla ritualità di tale notifica il ricorrente non ha formulato rilievi di sorta tramite i necessari motivi aggiunti
(cfr. Cass. 8398/2013).
Circostanze, peraltro, rilevate già dalla CGT nella sentenza sopra evidenziata con la quale, infatti, nel dichiarare parzialmente estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rigettava il ricorso nel resto.
A nulla rileva, peraltro, che il ricorrente in data 12.12.2025 abbia depositato le ricevute di pagamento delle due cartelle impugnate recanti la data del 21.08.2024 ovvero in pendenza dei ricorsi. Tale documentazione
è evidentemente inutilizzabile ai fini della decisione in quanto depositata in palese violazione dell'art. 32 che prevede che “1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1 e 2. Fino a dieci giorni liberi rima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti”
Conclusivamente il ricorso, per la parte rimessa alla giurisdizione di questa Corte di giustizia, va accolto limitatamente all''Intimazione di pagamento n. TF5IPPN004452021, successiva all'Avviso di accertamento n. TF501AN01210/2019, ed alla 'Intimazione di pagamento n. TF5IPPN004662022, successiva all'Avviso di accertamento n. TF501AN01209/2019, notificato il 30.4.2019 mentre va respinto limitatamente al carico tributario portato dalle cartelle di pagamento nr. 0712019000453818900 e n. 07120200095989120000.
In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese di giudizio restano compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione, rigetta nel resto e compensa le spese
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
ND SO, RE
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2177/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300004175000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22460/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in epigrafe indicata, notificata il 5/11/2023, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre I.V.A. e C.N.A., come per legge, per i seguenti motivi: a) pendenza del giudizio avverso l'intimazione di pagamento sottesa all'atto impugnato;
b) omessa notifica degli atti interruttivi della prescrizione;
c) carenza di motivazione;
d) presentazione di domanda di definizione in relazione ai residui carichi sottesi all'atto impugnato.
Con rituale comparsa di costituzione in giudizio e risposta l'Agenzia delle Entrate CO, per un verso, eccependo l'omessa chiamata in giudizio dell'ente impositore e, per l'altro, rivendicando la rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato e la correttezza del suo operato ritenendo infondate tutte le eccezioni di parte ricorrente, concludendo per il suo rigetto.
L'Agenzia delle Entrate CO in data 5 marzo 2024 depositava proprie memorie di replica.
Il ricorrente depositava successivamente rinuncia alla richiesta di sospensione e con ordinanza del
25.03.2024 la Corte ne prendeva atto e dichiarava non luogo a procedere rinviando a nuovo ruolo nel merito.
In data 3.05.2024 il ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali oltre ad insistere nei motivi di ricorso e confutava, per un verso, l'eccezione di parte resistente di violazione dell'art. 14 co. 6 bis Dlvo 546/92 in quanto gli atti sottesi all'atto impugnato erano di pertinenza dello stesso concessionario e, per l'altro, insisteva nel motivo di ricorso relativo alla pendenza di ricorso avverso l'intimazione di pagamento sottesa all'atto impugnato.
Con ordinanza del 13.05.2024 la Corte rinviava a nuovo ruolo invitando parte ricorrente a far pervenire in segreteria notizie in ordine alla definizione del ricorso avverso l'intimazione di pagamento sottesa al preavviso impugnato.
In data 24 aprile 2025 ed in data 29 settembre 2025 parte resistente e parte ricorrente depositavano sentenza della corte di Giustizia di I grado che aveva definito il giudizio in relazione all'intimazione di pagamento sottesa all'atto impugnato.
L'udienza del 20.10.2025 veniva rinviata a seguito di legittimo impedimento per motivi di salute del difensore di parte ricorrente.
Il ricorrente in data 12.12.2025 presentava ulteriori memorie nelle quali oltre ad evidenziare che il ricorso in relazione alla intimazione di pagamento sottesa all'atto impugnato era stato definito con sentenza n.
16956/2024, depositata il 27.11.2024, prodotta nel presente giudizio, reiterava l'eccezione di illegittimità della impugnata Comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca in quanto la Cartella n.
07120190004538189000, pari ad euro 187,63 per IRPEF 2015, interessi e sanzioni, e della Cartella n.
07120200095989120000, pari ad euro 102,47 per Imposta di registro locazioni fabbricati 2016, risultano entrambe pagate in data 21.8.2024, allegando la relativa ricevuta di pagamento.
Alla odierna udienza, all'esito della discussione in pubblica udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rilevare che il ricorrente ha impugnato il preavviso di ipoteca e tutti gli atti sottesi eccependo la pendenza del giudizio avverso l'intimazione di pagamento sottesa all'atto impugnato e l'omessa notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione nonchè la carenza di motivazione.
Il motivo è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
L'azione esercitata dall'Agente della CO trova fondamento negli artt. 50 e 77, DPR n. 602/73, che subordinano l'espropriazione forzata all'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ovvero, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, alla previa notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Il preavviso contro cui si ricorre è, appunto, l'atto che contiene l'intimazione ad adempiere e prelude all'iscrizione ipotecaria se l'obbligazione tributaria non viene adempiuta.
Ciò posto, l'atto impugnato poggia sui seguenti atti presupposti:
1) Cartella n. 07120190004538189000, pari ad euro 187,63 per IRPEF 2015, interessi e sanzioni;
2) Cartella n. 07120200095989120000, pari ad euro 102,47 per Imposta di registro locazioni fabbricati 2016;
3) l'Avviso di accertamento n. TF501AN01210/2019, pari ad euro 6.704,94, per Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF 2016, compresi interessi e sanzioni;
4) l'Intimazione di pagamento n. TF5IPPN004452021, successiva all'Avviso di accertamento n.
TF501AN01210/2019, notificato il 30.4.2019, pari ad euro 16.621,87, per Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF 2016, compresi interessi e sanzioni, derivanti da Avviso di accertamento.
5) l'Intimazione di pagamento n. TF5IPPN004662022, successiva all'Avviso di accertamento n.
TF501AN01209/2019, notificato il 30.4.2019, pari ad euro 22.091,03, per Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF 2015, compresi interessi e sanzioni, derivanti da Avviso di accertamento.
Il tutto per la complessiva somma, per tasse, imposte e tributi asseritamente non pagati, di 46.010,94 (euro quarantaseimila dieci/94).
Tanto premesso emerge dalla documentazione versata in atti che il ricorrente impugnava espressamente l'Intimazione di pagamento n. TF5IPPN004452021, successiva all'Avviso di accertamento n.
TF501AN01210/2019 e la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli- sezione 22 - con sentenza n.
16956/2024, depositata il 27.11.2024, prodotta nel presente giudizio, ha così statuito: “Visto il provvedimento di sgravio conseguente alla precedente definizione agevolata e la conforme richiesta della DP2, il Collegio ritiene sussistere le condizioni per la declaratoria di estinzione parziale del giudizio, ex art. 46, relativamente all'avviso di accertamento n. TF201AN01210/2019 ed all'atto successivo n. TF5IPPN00445/2021”.
Parimenti fondato si rivela il ricorso con riferimento all'intimazione n. TF5IPPN004662022, successiva all'Avviso di accertamento n. TF501AN01209/2019, notificato il 30.4.2019, pari ad euro 22.091,03, per
Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF 2015, compresi interessi e sanzioni, in relazione alla quale parte resistente non ha allegato alcuna prova della rituale notifica della stessa.
A conclusioni diverse deve, viceversa, pervenirsi quanto alla due residue cartelle di pagamento.
Ed invero, parte resistente ha documentato che la cartella n. 0712019000453818900 risulta notificata il
5.3.2019 a mani proprie e la cartella n. 07120200095989120000 risulta notificata il 10.3.2022 a mani proprie e nessuna prescrizione, nemmeno quinquennale, è maturata fino al 15.11.2023, data di notifica dell'atto opposto. Né sulla ritualità di tale notifica il ricorrente non ha formulato rilievi di sorta tramite i necessari motivi aggiunti
(cfr. Cass. 8398/2013).
Circostanze, peraltro, rilevate già dalla CGT nella sentenza sopra evidenziata con la quale, infatti, nel dichiarare parzialmente estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rigettava il ricorso nel resto.
A nulla rileva, peraltro, che il ricorrente in data 12.12.2025 abbia depositato le ricevute di pagamento delle due cartelle impugnate recanti la data del 21.08.2024 ovvero in pendenza dei ricorsi. Tale documentazione
è evidentemente inutilizzabile ai fini della decisione in quanto depositata in palese violazione dell'art. 32 che prevede che “1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1 e 2. Fino a dieci giorni liberi rima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti”
Conclusivamente il ricorso, per la parte rimessa alla giurisdizione di questa Corte di giustizia, va accolto limitatamente all''Intimazione di pagamento n. TF5IPPN004452021, successiva all'Avviso di accertamento n. TF501AN01210/2019, ed alla 'Intimazione di pagamento n. TF5IPPN004662022, successiva all'Avviso di accertamento n. TF501AN01209/2019, notificato il 30.4.2019 mentre va respinto limitatamente al carico tributario portato dalle cartelle di pagamento nr. 0712019000453818900 e n. 07120200095989120000.
In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese di giudizio restano compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione, rigetta nel resto e compensa le spese