Art. 2.
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che per l'attivita' di agente o rappresentante di commercio e' soppresso il ruolo di cui al presente articolo.
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che per l'attivita' di agente o rappresentante di commercio e' soppresso il ruolo di cui al presente articolo.