Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/1975, n. 2150
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Sentenza 27 maggio 1975

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Il termine di quindici giorni dal compimento del primo atto di esecuzione del sequestro autorizzato anteriormente alla causa, stabilito dall'art 680 cod proc civ per la notificazione al sequestrato del decreto, con le altre indicazioni prescritte nella citata norma, e della contestuale citazione per la convalida ed il merito, e perentorio. La notificazione di tali Atti entro il termine suddetto costituisce, ai sensi dell'art 683, primo comma, cod proc civ, un requisito di efficacia del sequestro stabilito, tuttavia nell'interesse del sequestrato. Pertanto, l'inefficacia del sequestro, per la mancata notificazione del decreto e della contestuale citazione nel termine stabilito dalla legge, deve essere dedotta dal sequestrato nella prima difesa successiva alla notizia dell'atto. ( V 1058/65).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/1975, n. 2150
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2150
    Data del deposito : 27 maggio 1975

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