Sentenza 27 maggio 1975
Massime • 1
Il termine di quindici giorni dal compimento del primo atto di esecuzione del sequestro autorizzato anteriormente alla causa, stabilito dall'art 680 cod proc civ per la notificazione al sequestrato del decreto, con le altre indicazioni prescritte nella citata norma, e della contestuale citazione per la convalida ed il merito, e perentorio. La notificazione di tali Atti entro il termine suddetto costituisce, ai sensi dell'art 683, primo comma, cod proc civ, un requisito di efficacia del sequestro stabilito, tuttavia nell'interesse del sequestrato. Pertanto, l'inefficacia del sequestro, per la mancata notificazione del decreto e della contestuale citazione nel termine stabilito dalla legge, deve essere dedotta dal sequestrato nella prima difesa successiva alla notizia dell'atto. ( V 1058/65).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/1975, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1975 |
Testo completo
Il termine di quindici giorni dal compimento del primo atto di esecuzione del sequestro autorizzato anteriormente alla causa, stabilito dall'art 680 cod proc civ per la notificazione al sequestrato del decreto, con le altre indicazioni prescritte nella citata norma, e della contestuale citazione per la convalida ed il merito, e perentorio. La notificazione di tali Atti entro il termine suddetto costituisce, ai sensi dell'art 683, primo comma, cod proc civ, un requisito di efficacia del sequestro stabilito, tuttavia nell'interesse del sequestrato. Pertanto, l'inefficacia del sequestro, per la mancata notificazione del decreto e della contestuale citazione nel termine stabilito dalla legge, deve essere dedotta dal sequestrato nella prima difesa successiva alla notizia dell'atto. ( V 1058/65).*