TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
21/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Simone Forte del Foro di Napoli opponente contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Fiorenza Solaini del Foro di Ravenna opposta e contro
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Basile opposto e contro
Controparte_3
(C.F. )
[...] P.IVA_3
Rappresentato e difeso dall'avv.to Mauro Converso Opposto
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni
Per Spagni: “- In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici e, dunque, anche questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della
Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990;
- dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento impugnata, unitamente alle Cartelle di pagamento e agli Avvisi di addebito di cui in premessa, per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata a valle della relativa eventuale notifica;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora
Pag. 2 di 8 l' anche e soprattutto ai fini della interruzione della prescrizione ex Controparte_4
artt. 2943 e 2944 c.c.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Per : “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per i CP_1
motivi sopra esplicitati;
Ancora in via preliminare: dichiarare la decadenza del contribuente dal poter far valere vizi formali dell'intimazione di pagamento non avendo rispettato il termine di cui all'art. 617 cpc-tardività;
Ancora in n via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_1
per quanto attiene la fase di formazione e notifica degli avvisi di addebito oltre che per quanto attiene all'eccepita prescrizione quinquennale nel caso sia intervenuta prima dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali;
Nel merito: respingere l'opposizione avanzata da nei confronti di Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
Con condanna del ricorrente alle spese per lite temeraria di cui all'art. 96 cpc.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario.”
Per : “- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile il ricorso in quanto CP_2
presentato oltre la scadenza del termine perentorio previsto ex art. 24 del Dl.
46/1999, ove volto ad impugnare gli avvisi di addebito a suo tempo notificati dall' CP_2
- nel merito, dichiarare inammissibile il ricorso per violazione del principio ne bis in idem e comunque respingere la domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, accertata la regolare notifica degli avvisi di addebito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alla prescrizione successiva CP_2
Pag. 3 di 8 alla notifica dei titoli e comunque mandare esente da conseguenze sfavorevoli CP_2
trattandosi di attività di esazione affidata alla competenza esclusiva dell'Agente della
Riscossione;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
-ove il Giudice ne ritenga avverati i presupposti, condannare parte ricorrente alla corresponsione all' di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c. CP_2
per lite temeraria.”
Per : “Voglia il Tribunale: - nel merito respingere il ricorso…Con vittoria di CP_3
spese.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_1
l' e l' per fare accertare che nulla è dovuto in relazione a diversi
[...] CP_2 CP_3
avvisi di addebito e cartelle di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento n.
095202390073551 , notificata in data 13/12/2023 e pari ad euro 88.168,14. CP_5
Il ricorrente ha eccepito: - l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, degli avvisi addebito e dell'Intimazione stessa in via derivata, ai sensi dell'art 50 dPR602/73; - il difetto di motivazione e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo;
- la prescrizione quinquennale, non avendo mai ricevuto alcun atto interruttivo della stessa.
Inoltre, il ricorrente lamenta la violazione della L. 228/2012, esponendo che l'art. 1 comma 537 e ss della L. 228/12 prevede che il Concessionario della riscossione qualora riceva istanza ex lege dal contribuente è obbligato a sospendere la riscossione fino a che non abbia risposto a detta richiesta nei termini di 220 giorni dalla presentazione dell'istanza in autotutela.
Pag. 4 di 8 2. Si è costituita l' che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione, in parte già oggetto di pronuncia da parte della Corte di Appello di
Bologna (doc. 20 ) ed in parte ancora sub iudice presso questo Tribunale (doc. CP_1
22 ). CP_1
Per quanto riguarda l'unico avviso di addebito (n. 39520220000023685000) che non è stato di fatto oggetto di precedenti giudizi, l' ha eccepito la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva, in quanto gli Ava vengono formati e notificati direttamente dall' ; inoltre, la prescrizione non è maturata essendo stati notificati diversi atti CP_2
interruttivi.
L ha poi eccepito la decadenza del contribuente dal poter contestare vizi CP_1
formali dell'intimazione di pagamento impugnata non avendo rispettato il termine previsto dall'art. 617 cpc.
Sull'istanza ex L. 228/2012, l ha esposto di avere riscontrato le istanze CP_1
inviate dall'Avv. Forte in nome e per conto dello comunicando che non si Pt_1
sarebbe potuto sospendere il provvedimento per genericità, assenza di allegazioni/documentazioni ecc. (doc. 14-19 ) CP_1
Per le ragioni sopra esposte, stante la pretestuosità dell'opposizione, è stata chiesta, infine, la condanna alle spese di lite ex art. 96 cpc.
3. Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_2
l'esistenza della res iudicata e violazione del principio ne bis in idem.
L'Ente ha esposto che gli avvisi di addebito risultano, a suo tempo, correttamente notificati e mai impugnati in termini, pertanto in assenza di tempestiva impugnazione l'eccezione di prescrizione, svolta per il credito ante emissione e notifica di detto titolo, non può trovare accesso nel presente giudizio stante la decadenza in cui è incorso il ricorrente;
mentre per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di
Pag. 5 di 8 addebito il legittimo contraddittore non può che essere l Controparte_1
.
[...]
L' ha inoltre osservato che la pretestuosità delle avverse deduzioni, l'esistenza CP_2
di molteplici intimazioni di pagamento notificate negli anni, l'esistenza di diverse pronunce di reiezione di ricorsi analoghi a quello odierno, evidenziano la temerarietà della lite, sia sotto il profilo della conoscenza e conoscibilità dell'infondatezza della domanda sia sotto il profilo dell'ordinaria diligenza nel valutare l'azionabilità della domanda medesima.
4. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, stante la regolarità della CP_3
notificazione delle cartelle di pagamento e della tardività dell'opposizione volta a far valere il termine di prescrizione;
non comunque maturata visti i numerosi atti interruttivi notificati da . CP_1
5. Tanto premesso, la causa viene decisa a seguito della discussione orale.
6. All'odierna udienza parte ricorrente ha rinunciato- aderendo quindi alle difese dell' alla domanda relativa agli Ava ad eccezione dell'Avviso di addebito n. CP_2
39520220000023685000, notificato via pec in data 19/03/2022 (doc. 1 ), avente CP_2
ad oggetto contributi IVS 2019 e 2020, pari ad € 7.679,38; oggetto di intimazione di pagamento del 19/07/2022 (doc. 13 ) e dell'intimazione qui opposta. CP_1
L'Ava richiamato è stato correttamente notificato e l'indirizzo utilizzato dall'Ente non può comportare alcuna irregolarità che incida sulla validità della notifica.
Peraltro l'eccezione è tardiva se si considera che l'Ava era già stato oggetto di precedente intimazione.
Va peraltro ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
(Corte Cass. n. 5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del
Pag. 6 di 8 2015; nn. 11515 e 18262 del 2017; n. 8543 del 2018 n. n. 8003/2021), in materia previdenziale l'opposizione al titolo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi;
7. La Cartella di pagamento n. 09520170007755024, notificata via pec in data CP_3
24/8/2017, pari ad euro 694,18. (doc. 3 ), è stata anche oggetto di atto di CP_3
pignoramento verso terzi notificato il 12/02/2020. (doc. 9 ) e dell'intimazione CP_1
qui opposta, atti utili ad interrompere la prescrizione.
La Cartella di Pagamento n. 09520190004712973 è stata notificata via pec in CP_3
data 25/1/2019, pari ad euro 660,79 (doc. 4 ). CP_3
La Cartella di pagamento n. 09520210004304446 è stata notificata via pec in CP_3
data 19/5/2022, pari ad euro 339,77 (doc. 5 ). CP_3
Stante la correttezza dell'attività notificatoria attestata dalla documentazione prodotta- non contestata dall'opponente- non è certamente maturata la prescrizione dei crediti vantati dall' il cui pagamento è stato tempestivamente richiesto. CP_3
8. E' infondata l'eccezione relativa all'istanza ex L. 228/2012, secondo quanto correttamente esposto e documento dall . Va richiamato il doc. Controparte_6
n. 19 di Non risulta che l'opponente abbia integrato la documentazione. Sul CP_1
punto- con riguardo allo strumento di cui si discute – va richiamata la sentenza n.
162/2023 della C.A di Bologna ( doc 20 ). CP_1
9.È infondata l'eccezione relativa alla carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Pag. 7 di 8 L' intimazione ad adempiere richiama i titoli precedentemente notificati con dettaglio dei crediti vantati. È esplicita la richiesta avanzata all'opponente il quale in effetti, si
è difeso in questa sede proprio dopo la notifica dell'intimazione di pagamento
10.Le spese, come liquidate nel dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale- seguono la soccombenza.
Non vi sono gli estremi di legge per accogliere le domande ex art 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione rigettata nella causa n. 21/2024:
1) Rigetta l'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
, e
[...] CP_2 CP_3
2) Condanna a rimborsare agli Enti resistenti euro 2.500,00. Parte_1
ciascuno- con distrazione quanto ad a favore del difensore antistatario- oltre CP_1
spese generali del 15% iva e cpa come per legge
Reggio Emilia, così deciso il 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Simone Forte del Foro di Napoli opponente contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Fiorenza Solaini del Foro di Ravenna opposta e contro
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Basile opposto e contro
Controparte_3
(C.F. )
[...] P.IVA_3
Rappresentato e difeso dall'avv.to Mauro Converso Opposto
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni
Per Spagni: “- In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici e, dunque, anche questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della
Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990;
- dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento impugnata, unitamente alle Cartelle di pagamento e agli Avvisi di addebito di cui in premessa, per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata a valle della relativa eventuale notifica;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora
Pag. 2 di 8 l' anche e soprattutto ai fini della interruzione della prescrizione ex Controparte_4
artt. 2943 e 2944 c.c.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Per : “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per i CP_1
motivi sopra esplicitati;
Ancora in via preliminare: dichiarare la decadenza del contribuente dal poter far valere vizi formali dell'intimazione di pagamento non avendo rispettato il termine di cui all'art. 617 cpc-tardività;
Ancora in n via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_1
per quanto attiene la fase di formazione e notifica degli avvisi di addebito oltre che per quanto attiene all'eccepita prescrizione quinquennale nel caso sia intervenuta prima dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali;
Nel merito: respingere l'opposizione avanzata da nei confronti di Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
Con condanna del ricorrente alle spese per lite temeraria di cui all'art. 96 cpc.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario.”
Per : “- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile il ricorso in quanto CP_2
presentato oltre la scadenza del termine perentorio previsto ex art. 24 del Dl.
46/1999, ove volto ad impugnare gli avvisi di addebito a suo tempo notificati dall' CP_2
- nel merito, dichiarare inammissibile il ricorso per violazione del principio ne bis in idem e comunque respingere la domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, accertata la regolare notifica degli avvisi di addebito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alla prescrizione successiva CP_2
Pag. 3 di 8 alla notifica dei titoli e comunque mandare esente da conseguenze sfavorevoli CP_2
trattandosi di attività di esazione affidata alla competenza esclusiva dell'Agente della
Riscossione;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
-ove il Giudice ne ritenga avverati i presupposti, condannare parte ricorrente alla corresponsione all' di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c. CP_2
per lite temeraria.”
Per : “Voglia il Tribunale: - nel merito respingere il ricorso…Con vittoria di CP_3
spese.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_1
l' e l' per fare accertare che nulla è dovuto in relazione a diversi
[...] CP_2 CP_3
avvisi di addebito e cartelle di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento n.
095202390073551 , notificata in data 13/12/2023 e pari ad euro 88.168,14. CP_5
Il ricorrente ha eccepito: - l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, degli avvisi addebito e dell'Intimazione stessa in via derivata, ai sensi dell'art 50 dPR602/73; - il difetto di motivazione e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo;
- la prescrizione quinquennale, non avendo mai ricevuto alcun atto interruttivo della stessa.
Inoltre, il ricorrente lamenta la violazione della L. 228/2012, esponendo che l'art. 1 comma 537 e ss della L. 228/12 prevede che il Concessionario della riscossione qualora riceva istanza ex lege dal contribuente è obbligato a sospendere la riscossione fino a che non abbia risposto a detta richiesta nei termini di 220 giorni dalla presentazione dell'istanza in autotutela.
Pag. 4 di 8 2. Si è costituita l' che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione, in parte già oggetto di pronuncia da parte della Corte di Appello di
Bologna (doc. 20 ) ed in parte ancora sub iudice presso questo Tribunale (doc. CP_1
22 ). CP_1
Per quanto riguarda l'unico avviso di addebito (n. 39520220000023685000) che non è stato di fatto oggetto di precedenti giudizi, l' ha eccepito la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva, in quanto gli Ava vengono formati e notificati direttamente dall' ; inoltre, la prescrizione non è maturata essendo stati notificati diversi atti CP_2
interruttivi.
L ha poi eccepito la decadenza del contribuente dal poter contestare vizi CP_1
formali dell'intimazione di pagamento impugnata non avendo rispettato il termine previsto dall'art. 617 cpc.
Sull'istanza ex L. 228/2012, l ha esposto di avere riscontrato le istanze CP_1
inviate dall'Avv. Forte in nome e per conto dello comunicando che non si Pt_1
sarebbe potuto sospendere il provvedimento per genericità, assenza di allegazioni/documentazioni ecc. (doc. 14-19 ) CP_1
Per le ragioni sopra esposte, stante la pretestuosità dell'opposizione, è stata chiesta, infine, la condanna alle spese di lite ex art. 96 cpc.
3. Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_2
l'esistenza della res iudicata e violazione del principio ne bis in idem.
L'Ente ha esposto che gli avvisi di addebito risultano, a suo tempo, correttamente notificati e mai impugnati in termini, pertanto in assenza di tempestiva impugnazione l'eccezione di prescrizione, svolta per il credito ante emissione e notifica di detto titolo, non può trovare accesso nel presente giudizio stante la decadenza in cui è incorso il ricorrente;
mentre per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di
Pag. 5 di 8 addebito il legittimo contraddittore non può che essere l Controparte_1
.
[...]
L' ha inoltre osservato che la pretestuosità delle avverse deduzioni, l'esistenza CP_2
di molteplici intimazioni di pagamento notificate negli anni, l'esistenza di diverse pronunce di reiezione di ricorsi analoghi a quello odierno, evidenziano la temerarietà della lite, sia sotto il profilo della conoscenza e conoscibilità dell'infondatezza della domanda sia sotto il profilo dell'ordinaria diligenza nel valutare l'azionabilità della domanda medesima.
4. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, stante la regolarità della CP_3
notificazione delle cartelle di pagamento e della tardività dell'opposizione volta a far valere il termine di prescrizione;
non comunque maturata visti i numerosi atti interruttivi notificati da . CP_1
5. Tanto premesso, la causa viene decisa a seguito della discussione orale.
6. All'odierna udienza parte ricorrente ha rinunciato- aderendo quindi alle difese dell' alla domanda relativa agli Ava ad eccezione dell'Avviso di addebito n. CP_2
39520220000023685000, notificato via pec in data 19/03/2022 (doc. 1 ), avente CP_2
ad oggetto contributi IVS 2019 e 2020, pari ad € 7.679,38; oggetto di intimazione di pagamento del 19/07/2022 (doc. 13 ) e dell'intimazione qui opposta. CP_1
L'Ava richiamato è stato correttamente notificato e l'indirizzo utilizzato dall'Ente non può comportare alcuna irregolarità che incida sulla validità della notifica.
Peraltro l'eccezione è tardiva se si considera che l'Ava era già stato oggetto di precedente intimazione.
Va peraltro ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
(Corte Cass. n. 5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del
Pag. 6 di 8 2015; nn. 11515 e 18262 del 2017; n. 8543 del 2018 n. n. 8003/2021), in materia previdenziale l'opposizione al titolo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi;
7. La Cartella di pagamento n. 09520170007755024, notificata via pec in data CP_3
24/8/2017, pari ad euro 694,18. (doc. 3 ), è stata anche oggetto di atto di CP_3
pignoramento verso terzi notificato il 12/02/2020. (doc. 9 ) e dell'intimazione CP_1
qui opposta, atti utili ad interrompere la prescrizione.
La Cartella di Pagamento n. 09520190004712973 è stata notificata via pec in CP_3
data 25/1/2019, pari ad euro 660,79 (doc. 4 ). CP_3
La Cartella di pagamento n. 09520210004304446 è stata notificata via pec in CP_3
data 19/5/2022, pari ad euro 339,77 (doc. 5 ). CP_3
Stante la correttezza dell'attività notificatoria attestata dalla documentazione prodotta- non contestata dall'opponente- non è certamente maturata la prescrizione dei crediti vantati dall' il cui pagamento è stato tempestivamente richiesto. CP_3
8. E' infondata l'eccezione relativa all'istanza ex L. 228/2012, secondo quanto correttamente esposto e documento dall . Va richiamato il doc. Controparte_6
n. 19 di Non risulta che l'opponente abbia integrato la documentazione. Sul CP_1
punto- con riguardo allo strumento di cui si discute – va richiamata la sentenza n.
162/2023 della C.A di Bologna ( doc 20 ). CP_1
9.È infondata l'eccezione relativa alla carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Pag. 7 di 8 L' intimazione ad adempiere richiama i titoli precedentemente notificati con dettaglio dei crediti vantati. È esplicita la richiesta avanzata all'opponente il quale in effetti, si
è difeso in questa sede proprio dopo la notifica dell'intimazione di pagamento
10.Le spese, come liquidate nel dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale- seguono la soccombenza.
Non vi sono gli estremi di legge per accogliere le domande ex art 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione rigettata nella causa n. 21/2024:
1) Rigetta l'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
, e
[...] CP_2 CP_3
2) Condanna a rimborsare agli Enti resistenti euro 2.500,00. Parte_1
ciascuno- con distrazione quanto ad a favore del difensore antistatario- oltre CP_1
spese generali del 15% iva e cpa come per legge
Reggio Emilia, così deciso il 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 8 di 8