Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00999/2025REG.PROV.COLL.
N. 01036/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2023, proposto da
IA CO RT e NZ EL, rappresentati e difesi dagli avvocati Angela Barone e Gaetano Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio GA Lo ON in Palermo, via IAno Stabile 151;
contro
Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Lo Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 1049/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vittoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. NI Lo ST e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori IA CO RT e NZ EL, proprietari di un terreno sito nel comune di Vittoria in contrada Boscorotondo-Miccichè (catasto foglio 109, particelle 535-536), realizzavano, in assenza di titolo edilizio, un fabbricato destinato, secondo le loro dichiarazioni, alla lavorazione di prodotti agricoli.
In data 9 dicembre 2013 il Corpo di Polizia Municipale procedeva al sequestro dell'immobile.
Con nota del 13 gennaio 2014 n. 182, il Comune comunicava l'avvio del procedimento finalizzato all'emissione dei provvedimenti sanzionatori ex art. 31 del D.P.R. 380/2001.
L'8 aprile 2014 i ricorrenti presentavano istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, proponendo la demolizione parziale per ricondurre la superficie ai parametri di legge.
Con nota dell'11 giugno 2014 prot. 3914/URB, il Comune comunicava il parere negativo dell'ufficio istruttore, fondato sui seguenti motivi:
a) distanza inferiore a 200 metri da insediamenti abitativi;
b) tipologia costruttiva incompatibile con l'uso dichiarato;
c) superficie edificata eccedente quella ammissibile;
d) distanza insufficiente dai confini;
e) carenze documentali.
Con ordinanza n. 42 del 23 giugno 2014, il comune di Vittoria ingiungeva la demolizione delle opere abusive. Successivamente, con ordinanza n. 8298 del 5 ottobre 2015, disponeva l'acquisizione gratuita dell'immobile e dell'area.
Con ricorso al TAR Sicilia-Catania, i ricorrenti eccepivano:
1) Violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto dell'istanza di accertamento di conformità;
2) Infondatezza delle ragioni addotte a sostegno del diniego di sanatoria, sostenendo che il fabbricato poteva essere ricondotto nei parametri urbanistici mediante demolizione parziale.
Il TAR Sicilia-Catania, con sentenza n. 1049/2023, rigettava il ricorso principale ritenendo che non sussiste l'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto nei procedimenti di diniego di sanatoria, trattandosi di attività vincolata, con applicazione del primo periodo dell'art. 21-octies comma 2 L. 241/1990 e che è inammissibile la sanatoria parziale dell'immobile con demolizione di parti eccedenti, per violazione del principio della doppia conformità.
Il TAR accoglieva parzialmente i motivi aggiunti, annullando l'acquisizione dell'area eccedente quella di sedime del fabbricato.
Gli appellanti censurano la sentenza su due profili principali:
Primo motivo: erroneità della sentenza per avere ritenuto non applicabile l'art. 10-bis L. 241/1990 ai procedimenti di sanatoria, secondo giurisprudenza più recente che avrebbe superato l'orientamento del TAR.
Gli appellanti sostengono che l'ultimo inciso del secondo comma dell'art. 21-octies L. 241/1990 (" La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis ") escluderebbe la possibilità di invocare la sanatoria processuale.
Secondo motivo: erroneità della sentenza per avere ritenuto inammissibile la sanatoria con demolizione parziale.
Ad avviso degli appellanti non si trattava di sanatoria parziale, ma di sanatoria dell'intero immobile con prescrizione di adeguamento mediante demolizione delle parti eccedenti.
DIRITTO
Entrambi i motivi di appello, che il collegio intende scrutinare unitariamente investendo essi una unica questione giuridica di fondo relativa ai limiti e alle modalità di applicazione delle garanzie procedimentali nei procedimenti amministrativi a contenuto tecnico vincolato, sono infondati.
A) La questione, infatti, attiene alla corretta interpretazione del rapporto tra l'artt. 10-bis L. 241/1990 e l' art 21-octies della medesima legge, nonché alla determinazione dei presupposti sostanziali per l'accertamento di conformità edilizia; questioni che si intrecciano strettamente poiché entrambe attengono alla natura vincolata del procedimento di sanatoria e alle conseguenze che tale natura produce, tanto sul piano delle garanzie procedimentali quanto su quello dei requisiti sostanziali per l'accoglimento dell'istanza.
a.1.) La natura vincolata del procedimento e l'applicazione dell'art. 21-octies L. 241/1990.
- Il procedimento di accertamento di conformità ex art.36, DPR 380/2001, presenta natura essenzialmente vincolata, consistendo nella mera verifica della conformità delle opere abusive alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione che a quello della presentazione della domanda ed esclude la necessità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, l'obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
- Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, l'amministrazione è chiamata a svolgere una valutazione tecnica priva di contenuti discrezionali, limitandosi a verificare la sussistenza della doppia conformità urbanistica dell'intervento (Consiglio di Stato n. 5131/24: ex aliis , Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 23 ottobre 2017, n. 4864; sezione VII, sentenza 8 febbraio 2023, n. 1372).
- La corretta interpretazione dell'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990 impone di distinguere tra il primo periodo, che disciplina i provvedimenti vincolati, e il secondo periodo, che riguarda la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.
L'ultimo inciso, per cui " La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis ", fa riferimento specifico al secondo periodo e, dunque, non estende l'esclusione della sanatoria ai provvedimenti vincolati disciplinati dal primo periodo.
Nel caso di specie, trattandosi di provvedimento totalmente vincolato, trova applicazione il primo periodo dell'art. 21-octies, comma 2, secondo cui " Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ".
- In caso di provvedimento discrezionale – e solo in questo – l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione dell’atto viziato (Consiglio di Stato, sez. III, 10 giugno 2022, N. 4750).
a.2.) Di conseguenza, facendosi questione nella specie di un atto vincolato, asseritamente assunto in violazione di una disposizione procedimentale (quale l’art. 10 bis cit.), caratterizzato da un contenuto dispositivo che, come si osserverà infra , non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui al primo periodo dell’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/90, con conseguente non annullabilità (sotto tale primo profilo) del provvedimento di diniego impugnato in prime cure.
a.3.) Orbene, alla luce dei molteplici rilievi tecnici evidenziati dall’amministrazione comunale nella nota prot. 3914/URB dell'11 giugno 2014 – distanza insufficiente da insediamenti abitativi, tipologia costruttiva incompatibile con l'uso dichiarato, superficie eccedente i parametri, distanza insufficiente dai confini, carenze documentali – il contenuto del provvedimento di diniego palesemente non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
La presenza di una pluralità di ragioni autonome, ciascuna idonea a supportare il provvedimento sfavorevole, rende evidente che l'eventuale attivazione del contraddittorio procedimentale non avrebbe potuto modificare l'esito negativo del procedimento.
B) Il secondo profilo della questione attiene all'impossibilità di accordare sanatorie parziali in violazione del principio della doppia conformità.
b.1) L' art. 36 del DPR 380/2001 richiede che l'intervento "risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Tale conformità deve sussistere ab origine e non può essere conseguita attraverso modifiche successive all'opera già realizzata.
La giurisprudenza ha definitivamente chiarito l'impossibilità di accordare sanatorie parziali:
“Deve essere esclusa la possibilità di accordare una sanatoria parziale di un immobile abusivo, considerando che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, non essendo possibile scindere il manufatto tra i vari elementi che lo compongono, onde consentire la sanatoria di singole porzioni dell'immobile ” (Consiglio di Stato, sez. VI , 18/10/2022 , n. 8846).
b.2.) Il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti dell’immobile autonomamente considerate, sicché non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni o di una parte seppur significativa di esso.
La distinzione proposta dagli appellanti tra "sanatoria parziale" e "sanatoria dell'intero immobile con prescrizione di demolizione" è, quindi, priva di fondamento giuridico.
C ) In conclusione l'accertamento di conformità presuppone la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro attuale conformità alla disciplina urbanistica, non potendo essere subordinato all'esecuzione di ulteriori interventi edilizi, anche se finalizzati a ricondurre il manufatto nell'alveo della legalità.
Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
La sentenza del TAR Sicilia ha correttamente applicato i principi di diritto consolidati, confermando la legittimità del diniego di sanatoria e dell'ordinanza di demolizione.
Il Collegio ritiene che ricorrono giusti motivi per procedersi alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN de FR, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
IA Francesca Rocchetti, Consigliere
NI Lo ST, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI Lo ST | AN de FR |
IL SEGRETARIO