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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. 105-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione Civile Ufficio delle Procedure Concorsuali
Il giudice delegato, dott. Raffaele Viglione, nella procedura di concordato minore promossa da Parte_1
residente in [...], alla via Strada Monte Tre Carlini
[...]
n. 89/A, codice fiscale con l'avv. Nicola Vito C.F._1
Disanto; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che
1. in data 19 giugno 2024 illustrata la propria Parte_1 situazione debitoria, quantifi .490,80, ed esposte le motivazioni sottese all'intervenuto stato di sovraindebitamento, ha presentato proposta di concordato minore in continuità aziendale ex art. 74 ss. CCII, proponendo di mettere a disposizione dei creditori per cinque anni:
- i flussi della gestione generati dall'attività agricola per € 22.125,00 all'anno;
- il reddito netto rinveniente dal lavoro dipendente quale autista part-time per € 8.785,59 per ciascuno dei cinque anni del piano;
- finanza esterna costituita da una quota del reddito percepito dalla signora per complessivi € 11.000,00 di cui € 3.000,00 per il primo Parte_2 anno e € 2.000,00 annuali per i restanti;
- finanza esterna costituita da una quota del reddito percepito dalla signora per complessivi € 30.145,00 messi a disposizione nella Parte_3
a partire dal primo anno sino al quinto anno;
- Pac percepiti e goduti da per un totale di € 30.000,00, Parte_1 distribuiti per una quota di € 6.000,00 per ogni anno del piano;
- ulteriore finanza esterna per la somma totale di € 30.000,00 (€ 15.000,00 ciascuna) messa a disposizione dalle figlie e Parte_2 [...]
, somme rivenienti da regalie, oltre can Parte_3 negli anni.
1 Per un totale a disposizione della massa creditoria pari a € 251.038,88, con un surplus rispetto al fabbisogno concordatario di € 4.659,07.
2. in forza delle suddette risorse, endogene ed esogene, il ha previsto Pt_2
(i) il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione (classe 1, senza diritto di voto), (ii) il soddisfacimento parziale, al 57,41%, del credito ipotecario di primo grado (classe 2, senza diritto di voto per la parte soddisfatta), (iii) il soddisfacimento parziale, al 32,97%, dei creditori privilegiati tributari/previdenziali (classe 3, senza diritto di voto per la parte soddisfatta), (iv) il soddisfacimento parziale, al 17,06%, del creditore ipotecario per la parte di credito degradata al chirografo (classe 4, con diritto di voto), dei creditori privilegiati per la parte di credito degradata al chirografo (classe 5, con diritto di voto) e degli altri creditori chirografari ab origine (classe 6, con diritto di voto);
Osservato che l'OCC ha attestato che, ai creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente, è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (art. 75, secondo comma, CCII);
Considerato che l'OCC ha altresì attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria [art. 76, secondo comma, lett. d), CCII];
Rilevato che:
- il giudice con decreto del 5 luglio 2024, verificata l'ammissibilità della domanda, ha dichiarato aperta la procedura, ordinando la comunicazione del ricorso contenente la proposta concordataria e della relazione particolareggiata ad essa allegata, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, disponendo gli adempimenti di cui all'art. 78, secondo comma, CCII, e concedendo al debitore le misure protettive richieste e previste dall'art. 78, secondo comma, lett. d);
- con relazione depositata in data 27 agosto 2025 l'OCC ha dato atto di aver comunicato a tutti i creditori sia la proposta di concordato minore, munita della relazione particolareggiata, sia il decreto di apertura della procedura di concordato minore, e che:
a) nei termini assegnati dal G.D. era pervenuto il voto favorevole del creditore ipotecario, i voti contrari dei creditori privilegiati tributari/previdenziali, mentre nessuna votazione da parte del creditore chirografario Controparte_1 posizione da considerare dunque favorevole alla proposta ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCII;
b) la proposta di concordato minore risultava dunque approvata da creditori complessivamente titolari di un importo di crediti pari a € 228.359,16, quindi dalla maggioranza (76,25%) dei crediti ammessi al voto (pari a € 299.490,82), e da due classi (la n. 4 e la n. 6, ove creditore di maggioranza risulta la BPPB) su tre classi votanti;
c) nessuna opposizione diretta a contestare la convenienza della proposta è stata presentata dai creditori;
2 d) l' ha però motivato il proprio dissenso Controparte_2 mento tra l'ammontare del debito tributario indicato nella proposta e quello reale, che avrebbe dovuto includere un ulteriore debito di imposta derivante da un'irregolarità scaturita dalla presentazione del modello iva per il 2023 compiuta dal il Pt_2
28 marzo 2024, ovvero in data successiva alla precisazione de to richiestale dall'OCC; e) anche l' ha trasmesso Controparte_3 un'ulteriore nota di precisazione del credito, inserendo, oltre agli importi già inclusi in attestazione e dichiarati con certificazione del 5/3/2024, maggiorati tanto in sorte capitale che per interessi, sanzioni e accessori, un ulteriore avviso di addebito, notificato il 17/4/2024 e afferente all'IVS agricoltori per l'anno 2022; Co f) in ogni caso i maggiori crediti eventualmente ammessi, portati da e Cont da , non avrebbero alcuna influenza sugli esiti della votazione so idenziati;
- il G.D., con decreto del 4 ottobre 2024, ha invitato l'OCC a chiarire e precisare la perdurante fattibilità della proposta, così come già portata al voto dei creditori, alla luce delle ulteriori posizioni creditorie che ritenesse di integrare nel piano e dell'individuazione delle eventuali risorse aggiuntive per farvi fronte, assegnando ulteriore termine ai creditori per la trasmissione di eventuali contestazioni;
- con relazione depositata il 16 ottobre 2024, l'OCC ha indicato i maggiori importi di crediti non ricompresi nel piano ma ritenuti ammissibili sulla scorta delle successive precisazioni del credito pervenute (corrispondenti sostanzialmente a IVS 2022 e IVA 2023), attestando la permanenza delle condizioni di fattibilità del piano e la sussistenza del maggior fabbisogno finanziario necessario, pari a € 4.310,94, siccome ampiamente coperto dal surplus già previsto in origine dal piano di € 4.659,07;
- con successiva relazione del 3 dicembre 2024 l'OCC ha dichiarato di aver effettuato la comunicazione della relazione integrativa richiesta dal G.D. a tutti i creditori, i quali non hanno sollevato contestazioni;
Ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 ss. CCII, posto che l'istante è imprenditore agricolo, non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e non risultano dallo stesso compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
Rilevato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, stante la situazione di precarietà vissuta che determina una rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'OCC;
Ritenuto che le specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano, sicché lo stesso può ritenersi fattibile pure economicamente;
Tenuto conto dell'assenza di contestazioni sulla convenienza della proposta;
Ritenuto, quindi, che per le ragioni esposte, la proposta di concordato minore vada omologata;
3
p.q.m.
visto l'art. 80 CCII
a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, omologa il concordato minore proposto da Parte_1
nato a Polignano a [...] il [...], resi
[...]
A) alla via Strada Monte Tre Carlini Zona A), n. 89/A, codice fiscale
C.F._1
- dispone che: il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;
l'OCC vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al G.D. eventuali irregolarità, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al G.D.; la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'OCC sul sito internet del Tribunale di Taranto e nel Registro delle Imprese;
l'OCC ogni sei mesi (a partire dal 15 luglio 2025) riferisca al G.D. per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
l'OCC, terminata l'esecuzione, presenti al G.D. una relazione finale;
l'OCC, eseguito integralmente e correttamente il piano, richieda al G.D. la liquidazione del proprio compenso (art. 81, comma quarto, CCII);
- conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e non può, sotto pena di nullità, essere proseguita, limitatamente al lotto n. 2 composto da beni di proprietà dell'istante, la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 368/2017 pendente innanzi al Tribunale di Taranto;
- dichiara chiusa la presente procedura.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Taranto, il 13 gennaio 2025
Il Giudice delegato
Raffaele Viglione
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione Civile Ufficio delle Procedure Concorsuali
Il giudice delegato, dott. Raffaele Viglione, nella procedura di concordato minore promossa da Parte_1
residente in [...], alla via Strada Monte Tre Carlini
[...]
n. 89/A, codice fiscale con l'avv. Nicola Vito C.F._1
Disanto; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che
1. in data 19 giugno 2024 illustrata la propria Parte_1 situazione debitoria, quantifi .490,80, ed esposte le motivazioni sottese all'intervenuto stato di sovraindebitamento, ha presentato proposta di concordato minore in continuità aziendale ex art. 74 ss. CCII, proponendo di mettere a disposizione dei creditori per cinque anni:
- i flussi della gestione generati dall'attività agricola per € 22.125,00 all'anno;
- il reddito netto rinveniente dal lavoro dipendente quale autista part-time per € 8.785,59 per ciascuno dei cinque anni del piano;
- finanza esterna costituita da una quota del reddito percepito dalla signora per complessivi € 11.000,00 di cui € 3.000,00 per il primo Parte_2 anno e € 2.000,00 annuali per i restanti;
- finanza esterna costituita da una quota del reddito percepito dalla signora per complessivi € 30.145,00 messi a disposizione nella Parte_3
a partire dal primo anno sino al quinto anno;
- Pac percepiti e goduti da per un totale di € 30.000,00, Parte_1 distribuiti per una quota di € 6.000,00 per ogni anno del piano;
- ulteriore finanza esterna per la somma totale di € 30.000,00 (€ 15.000,00 ciascuna) messa a disposizione dalle figlie e Parte_2 [...]
, somme rivenienti da regalie, oltre can Parte_3 negli anni.
1 Per un totale a disposizione della massa creditoria pari a € 251.038,88, con un surplus rispetto al fabbisogno concordatario di € 4.659,07.
2. in forza delle suddette risorse, endogene ed esogene, il ha previsto Pt_2
(i) il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione (classe 1, senza diritto di voto), (ii) il soddisfacimento parziale, al 57,41%, del credito ipotecario di primo grado (classe 2, senza diritto di voto per la parte soddisfatta), (iii) il soddisfacimento parziale, al 32,97%, dei creditori privilegiati tributari/previdenziali (classe 3, senza diritto di voto per la parte soddisfatta), (iv) il soddisfacimento parziale, al 17,06%, del creditore ipotecario per la parte di credito degradata al chirografo (classe 4, con diritto di voto), dei creditori privilegiati per la parte di credito degradata al chirografo (classe 5, con diritto di voto) e degli altri creditori chirografari ab origine (classe 6, con diritto di voto);
Osservato che l'OCC ha attestato che, ai creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente, è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (art. 75, secondo comma, CCII);
Considerato che l'OCC ha altresì attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria [art. 76, secondo comma, lett. d), CCII];
Rilevato che:
- il giudice con decreto del 5 luglio 2024, verificata l'ammissibilità della domanda, ha dichiarato aperta la procedura, ordinando la comunicazione del ricorso contenente la proposta concordataria e della relazione particolareggiata ad essa allegata, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, disponendo gli adempimenti di cui all'art. 78, secondo comma, CCII, e concedendo al debitore le misure protettive richieste e previste dall'art. 78, secondo comma, lett. d);
- con relazione depositata in data 27 agosto 2025 l'OCC ha dato atto di aver comunicato a tutti i creditori sia la proposta di concordato minore, munita della relazione particolareggiata, sia il decreto di apertura della procedura di concordato minore, e che:
a) nei termini assegnati dal G.D. era pervenuto il voto favorevole del creditore ipotecario, i voti contrari dei creditori privilegiati tributari/previdenziali, mentre nessuna votazione da parte del creditore chirografario Controparte_1 posizione da considerare dunque favorevole alla proposta ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCII;
b) la proposta di concordato minore risultava dunque approvata da creditori complessivamente titolari di un importo di crediti pari a € 228.359,16, quindi dalla maggioranza (76,25%) dei crediti ammessi al voto (pari a € 299.490,82), e da due classi (la n. 4 e la n. 6, ove creditore di maggioranza risulta la BPPB) su tre classi votanti;
c) nessuna opposizione diretta a contestare la convenienza della proposta è stata presentata dai creditori;
2 d) l' ha però motivato il proprio dissenso Controparte_2 mento tra l'ammontare del debito tributario indicato nella proposta e quello reale, che avrebbe dovuto includere un ulteriore debito di imposta derivante da un'irregolarità scaturita dalla presentazione del modello iva per il 2023 compiuta dal il Pt_2
28 marzo 2024, ovvero in data successiva alla precisazione de to richiestale dall'OCC; e) anche l' ha trasmesso Controparte_3 un'ulteriore nota di precisazione del credito, inserendo, oltre agli importi già inclusi in attestazione e dichiarati con certificazione del 5/3/2024, maggiorati tanto in sorte capitale che per interessi, sanzioni e accessori, un ulteriore avviso di addebito, notificato il 17/4/2024 e afferente all'IVS agricoltori per l'anno 2022; Co f) in ogni caso i maggiori crediti eventualmente ammessi, portati da e Cont da , non avrebbero alcuna influenza sugli esiti della votazione so idenziati;
- il G.D., con decreto del 4 ottobre 2024, ha invitato l'OCC a chiarire e precisare la perdurante fattibilità della proposta, così come già portata al voto dei creditori, alla luce delle ulteriori posizioni creditorie che ritenesse di integrare nel piano e dell'individuazione delle eventuali risorse aggiuntive per farvi fronte, assegnando ulteriore termine ai creditori per la trasmissione di eventuali contestazioni;
- con relazione depositata il 16 ottobre 2024, l'OCC ha indicato i maggiori importi di crediti non ricompresi nel piano ma ritenuti ammissibili sulla scorta delle successive precisazioni del credito pervenute (corrispondenti sostanzialmente a IVS 2022 e IVA 2023), attestando la permanenza delle condizioni di fattibilità del piano e la sussistenza del maggior fabbisogno finanziario necessario, pari a € 4.310,94, siccome ampiamente coperto dal surplus già previsto in origine dal piano di € 4.659,07;
- con successiva relazione del 3 dicembre 2024 l'OCC ha dichiarato di aver effettuato la comunicazione della relazione integrativa richiesta dal G.D. a tutti i creditori, i quali non hanno sollevato contestazioni;
Ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 ss. CCII, posto che l'istante è imprenditore agricolo, non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e non risultano dallo stesso compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
Rilevato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, stante la situazione di precarietà vissuta che determina una rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'OCC;
Ritenuto che le specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano, sicché lo stesso può ritenersi fattibile pure economicamente;
Tenuto conto dell'assenza di contestazioni sulla convenienza della proposta;
Ritenuto, quindi, che per le ragioni esposte, la proposta di concordato minore vada omologata;
3
p.q.m.
visto l'art. 80 CCII
a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, omologa il concordato minore proposto da Parte_1
nato a Polignano a [...] il [...], resi
[...]
A) alla via Strada Monte Tre Carlini Zona A), n. 89/A, codice fiscale
C.F._1
- dispone che: il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;
l'OCC vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al G.D. eventuali irregolarità, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al G.D.; la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'OCC sul sito internet del Tribunale di Taranto e nel Registro delle Imprese;
l'OCC ogni sei mesi (a partire dal 15 luglio 2025) riferisca al G.D. per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
l'OCC, terminata l'esecuzione, presenti al G.D. una relazione finale;
l'OCC, eseguito integralmente e correttamente il piano, richieda al G.D. la liquidazione del proprio compenso (art. 81, comma quarto, CCII);
- conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e non può, sotto pena di nullità, essere proseguita, limitatamente al lotto n. 2 composto da beni di proprietà dell'istante, la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 368/2017 pendente innanzi al Tribunale di Taranto;
- dichiara chiusa la presente procedura.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Taranto, il 13 gennaio 2025
Il Giudice delegato
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