Articolo 68 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 67Articolo 69
Versione
15 marzo 1974
Art. 68.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1974, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974