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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI MI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
NO DAZZI Presidente
ST RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2197/2025 R.G. promossa da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 29 marzo 1981; rappresentata e difesa dall'avv. Mariachiara Montanari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, V. Borsellino n. 22
- attrice - contro
, C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
Grottaglie (TA) il 2 settembre 1984;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
Ritenute sussistenti le condizioni di legge, pronunciare la separazione personale tra la sig.ra ed il sig. alle Parte_1 Controparte_1 seguenti condizioni:
1. autorizzare le parti a vivere separate con l'obbligo del mutuo rispetto e con quello di comunicarsi entro 30 gg tramite raccomandata a.r. ogni variazione di residenza;
2. disporre l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte_1 affinchè ivi abiti insieme alla figlia minore ordinando al sig. Per_1 di trasferirsi presso altra residenza nell'immediatezza della CP_1 decisione.
3. disporre l'affido condiviso della figlia.
4. disporre che il padre tenga con sé la minore come segue:
La minore starà con il padre a fine settimana alternati dalle 19,00 del venerdì sino al lunedì mattina quando l'accompagnerà in stazione per prendere il treno per andare a scuola.
Il padre terrà inoltre con sé la figlia il martedì dalle ore 18,30 e la riaccompagnerà alla stazione a prendere il treno per andare a scuola nelle settimane in cui trascorre con lui il weekend. Nelle settimane in cui non trascorre il weekend con il padre, Egli la terrà il Per_1 martedì e il giovedì dalle ore 18,30 sino alla mattina dopo quando la accompagnerà a prendere il treno per andare a scuola.
Vacanze estive: entrambi i genitori potranno stare con la figlia 2 settimane anche non consecutive comprese tra giugno e settembre, da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
Qualora non sia possibile portare in vacanza la minore, i coniugi proseguiranno a suddividere il tempo come stabilito da questo
Tribunale Festività natalizia: trascorrerà il periodo natalizio Per_1 con entrambi i genitori che si divideranno equamente i giorni (7 ciascuno). In particolare la Vigilia 2025 la trascorrerà con la madre ed
2 di 12 il pranzo di Natale con il padre;
il successivo anno procederanno in maniera alternata.
Vacanze Pasquali: i genitori trascorreranno 3 giorni ciascuno con la figlia;
ad anni alterni starà la domenica di Pasqua con un Per_1 genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
5. I genitori devono impegnarsi a collaborare affinchè sia garantito il diritto di visita del genitore non collocatario, favorendo con elasticità
e flessibilità qualsivoglia cambiamento e/o impedimento e/o esigenza reciproca e/o esigenze della minore.
Entrambi i genitori devono impegnarsi ad informarsi reciprocamente in merito a tutti gli eventi collegati alla scuola ed alle attività sportive della figlia (riunioni, gite, manifestazioni, colloqui con insegnanti etc.)
e a condividere le incombenze e gli impegni.
6. Disporre in via principale a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento ordinario della figlia per la somma mensile di € 350,00 oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale adito.
7. Qualora uno dei genitori non sia in grado o non voglia, sostenere
l'impegno economico per una spesa non indispensabile, nessun impedimento verrà esercitato nei confronti dell'altro genitore nel caso decida di accollarsi il 100% dei costi rinunciando alla richiesta di rimborso.
8. I genitori sosterranno al 50% ciascuno, previo accordo, le spese per l'acquisto del telefono cellulare e di utilizzo.
9. Le spese dovranno essere opportunamente documentate ed entrambi i genitori dovranno essere in possesso del documento fiscale relativo. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
10. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato e/o da altro
Ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle
3 di 12 spese extra assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente.
11. Le spese extra-assegno che richiedono il consenso devono essere proposte in forma scritta (e-mail, WhatsApp, sms...) all'altro genitore che dovrà manifestare il proprio dissenso in eguale forma entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa. Il rimborso delle spese extra-assegno deve avvenire entro i 15 giorni successivi all'invio della documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'altro genitore.
12. Assegno famigliare unico a favore al 100% della sig.ra Parte_1
13. Assegnare la Renault Nuova Captur Tg. GF390XH alla sig.ra che si assume il pagamento delle residue rate di Parte_1 finanziamento e la Fortwo Cabrio MHD Tg. EK528KE al sig. CP_1
14. Il conto n. 3289387 rimane intestato al solo sig. CP_2 CP_1
Egli dovrà provvedere / acconsentire a che il nominativo della sig.ra venga cancellato. Parte_1
15. La sig.ra rimane esclusiva titolare del Libretto postale n. Parte_1
000051644733.
16. Il divano, per il quale è in essere il finanziamento di cui al documento n. 11 con rate di € 129,54 verrà pagato dalla sig.ra
e rimarrà nell'esclusiva proprietà della stessa. Parte_1
17. Con ogni altra pronuncia accessoria e secondo legge;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 1° luglio 2025, Parte_1 chiedeva la separazione da , l'affidamento Controparte_1 condiviso della loro figlia (nata il [...]), il Per_1 collocamento prevalente della stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno ed un contributo per il mantenimento della figlia in misura pari ad €
350,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione a sé dell'assegno unico.
4 di 12 2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 4 luglio 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
3. Acquisite informazioni presso l' e l'Agenzia delle CP_3
Entrate sulla situazione reddituale del convenuto, alla prima udienza del 30 ottobre 2025, sentita l'attrice personalmente e dichiarata la contumacia di , nei cui confronti la notifica del Controparte_1 ricorso veniva regolarmente effettuata, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate da
, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di Parte_1 discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a AR (RE) in data 27 dicembre 2008.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione,
5 di 12 dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore degli atti difensivi, dall'interruzione della convivenza tra le parti, nonché dal comportamento processuale della parte convenuta che rimaneva contumace e non compariva neppure di persona per la prima udienza innanzi al giudice designato per la trattazione del procedimento.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Le parti hanno una figlia, che oggi ha 16 anni e Per_1 mezzo.
2.1. Quanto al regime di affidamento, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della
6 di 12 loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
È altrettanto noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, da intendersi in funzione del soddisfacimento delle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.
Il giudizio di idoneità dev'essere ancorato ad elementi concreti e fondato, in particolare, sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nella specie, in assenza di elementi di segno contrario emersi in giudizio o comunque rappresentati dall'attrice, nulla osta all'accoglimento della domanda di quest'ultima di affidamento condiviso della figlia.
Non vi è dubbio che la minore debba essere collocata in via prevalente presso la madre, non avendo il padre, rimasto contumace, formulato una diversa e contrapposta domanda e non essendo, peraltro, costui neppure comparso personalmente in udienza per rappresentare eventuali ragioni ostative a tale collocamento.
Nulla osta al recepimento del calendario delle visite col genitore non collocatario suggerito dall'attrice, che garantisce una frequentazione costante ed equilibrata tra padre e minore.
L'ascolto della figlia minore, oltre a non essere stato chiesto dalla madre, è manifestamente superfluo, in quanto non è stata disposta
7 di 12 alcuna deroga al preferibile regime di affidamento condiviso ed è stata accolta la domanda attorea circa i tempi di frequentazione tra la ragazza ed il padre.
2.2. La casa coniugale, sita in Bagnolo in Piano (RE), Via
Provinciale Nord n. 150, va assegnata all'attrice quale genitore collocatario.
2.3. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa
8 di 12 valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nella specie, , di anni 44, è impiegata presso Parte_2 [...]
CP_4
Dagli estratti conto versati in atti dall'attrice si evince che ella ha percepito una retribuzione netta pari ad € 22.655,53 nel 2023 e ad €
24.481,05 nel 2024, corrispondente, in media, ad € 19.64,02 al mese.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 17.577,00 nel 2021, ad € 19.757,00 nel
2022 e ad € 22.054,00 nel 2023 (cfr. Mod. 730/2022, 2023 e 2024 sub docc. 5, 6, 7 dell'attrice), corrispondente, in media, ad una disponibilità di € 1.649,66 al mese.
Vive nella casa coniugale, di cui è assegnataria e che conduce in locazione al canone mensile di € 400,00 (cfr. doc. 3).
Percepisce interamente l'assegno unico, che ammonta ad €
180/200,00 circa al mese.
È gravata da un finanziamento con rata di € 129,54 al mese, contratto con OS CA s.p.a. in data 12 gennaio 2025, e dunque in costanza di matrimonio, per l'acquisto di un divano (in scadenza nel febbraio 2027: cfr. doc. 11 dell'attrice), nonché da un ulteriore
9 di 12 finanziamento con rata di € 334,80 al mese, contratto in data 20 dicembre 2021 (per 48 rate) per l'acquisto dell'autovettura (cfr. doc.
9 dell'attrice).
È gravata anche da un'altra rata di un finanziamento di € 121,55 al mese, di cui non è però stata dimostrata la causale (cfr. doc. 26 dell'attrice).
Di contro, , di anni 41, ha lavorato dal 2017 Controparte_1 presso Ceramica Valsecchia s.p.a. e poi per un solo mese (da aprile a maggio 2024) presso GME Montascale s.r.l., risultando successivamente avere percepito la NASpI fino ad ottobre 2024 (cfr. estratto conto previdenziale acquisito presso l' ed allegato alla CP_3 nota di deposito dell'attrice in data 23 ottobre 2025).
Dalle informazioni assunte dall'Agenzia delle Entrate risulta avere percepito un reddito complessivo di € 21.770,00 nel 2024, di €
30.591,00 nel 2023 e di € 31.484,00 nel 2022 (cfr. allegato alla nota di deposito dell'attrice in data 23 ottobre 2025).
Dagli estratti conto versati in atti dall'attrice si evince che egli ha percepito una retribuzione netta pari ad € 20.021,00 nel 2023, corrispondente, in media, ad € 1.668,41 al mese.
L'attrice ha dichiarato che da ottobre 2024 il marito lavora con partita IVA come procacciatore d'affari per Controparte_5
Tanto premesso, avuto riguardo alla condizione economica delle parti, alla capacità reddituale del padre, alle presumibili esigenze della prole in relazione all'età, ai tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, va posto a carico del convenuto l'obbligo di versare la somma mensile di € 300,00, annualmente rivalutabili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che le parti non sono ancora separate di fatto, decorrono dalla presente pronuncia.
2.4. L'assegno unico, tenuto anche conto della mancanza di una contrapposta domanda da parte del padre, va attribuito interamente
10 di 12 all'attrice, che si occupa in via prevalente della figlia minore e che,
d'altronde, l'ha finora percepito in toto.
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€ 602,00), trattazione (€ 903,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della natura contumaciale della controversia e della mancata redazione di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], e CP_1 Parte_1
, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a
[...]
AR (RE) in data 27 dicembre 2008 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2008 parte 2 serie A numero 24;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4. assegna a la casa coniugale, sita in Bagnolo Parte_1 in Piano (RE), Via Provinciale Nord n. 150;
5. dispone che il padre possa vedere e Controparte_1 tenere con sé la figlia minore secondo i seguenti tempi e Per_1 modalità:
− a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00 fino al lunedì mattina quando l'accompagnerà in stazione per prendere il treno per andare a scuola;
11 di 12 − nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza paterna, il martedì dalle ore 18.30 fino alla mattina successiva quando l'accompagnerà in stazione per prendere il treno per andare a scuola;
− nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza materna, il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 sino alla mattina successiva quando l'accompagnerà in stazione per prendere il treno per andare a scuola;
− per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo;
per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
6. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1
, a titolo di contributo al della figlia con Parte_1 Per_1 decorrenza dalla presente pronuncia, la somma mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, nonché di partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
7. dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente da;
Parte_1
8. condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 30 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST.
ST RA
IL PRESIDENTE
NO ZI
12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI MI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
NO DAZZI Presidente
ST RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2197/2025 R.G. promossa da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 29 marzo 1981; rappresentata e difesa dall'avv. Mariachiara Montanari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, V. Borsellino n. 22
- attrice - contro
, C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
Grottaglie (TA) il 2 settembre 1984;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
Ritenute sussistenti le condizioni di legge, pronunciare la separazione personale tra la sig.ra ed il sig. alle Parte_1 Controparte_1 seguenti condizioni:
1. autorizzare le parti a vivere separate con l'obbligo del mutuo rispetto e con quello di comunicarsi entro 30 gg tramite raccomandata a.r. ogni variazione di residenza;
2. disporre l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte_1 affinchè ivi abiti insieme alla figlia minore ordinando al sig. Per_1 di trasferirsi presso altra residenza nell'immediatezza della CP_1 decisione.
3. disporre l'affido condiviso della figlia.
4. disporre che il padre tenga con sé la minore come segue:
La minore starà con il padre a fine settimana alternati dalle 19,00 del venerdì sino al lunedì mattina quando l'accompagnerà in stazione per prendere il treno per andare a scuola.
Il padre terrà inoltre con sé la figlia il martedì dalle ore 18,30 e la riaccompagnerà alla stazione a prendere il treno per andare a scuola nelle settimane in cui trascorre con lui il weekend. Nelle settimane in cui non trascorre il weekend con il padre, Egli la terrà il Per_1 martedì e il giovedì dalle ore 18,30 sino alla mattina dopo quando la accompagnerà a prendere il treno per andare a scuola.
Vacanze estive: entrambi i genitori potranno stare con la figlia 2 settimane anche non consecutive comprese tra giugno e settembre, da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
Qualora non sia possibile portare in vacanza la minore, i coniugi proseguiranno a suddividere il tempo come stabilito da questo
Tribunale Festività natalizia: trascorrerà il periodo natalizio Per_1 con entrambi i genitori che si divideranno equamente i giorni (7 ciascuno). In particolare la Vigilia 2025 la trascorrerà con la madre ed
2 di 12 il pranzo di Natale con il padre;
il successivo anno procederanno in maniera alternata.
Vacanze Pasquali: i genitori trascorreranno 3 giorni ciascuno con la figlia;
ad anni alterni starà la domenica di Pasqua con un Per_1 genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
5. I genitori devono impegnarsi a collaborare affinchè sia garantito il diritto di visita del genitore non collocatario, favorendo con elasticità
e flessibilità qualsivoglia cambiamento e/o impedimento e/o esigenza reciproca e/o esigenze della minore.
Entrambi i genitori devono impegnarsi ad informarsi reciprocamente in merito a tutti gli eventi collegati alla scuola ed alle attività sportive della figlia (riunioni, gite, manifestazioni, colloqui con insegnanti etc.)
e a condividere le incombenze e gli impegni.
6. Disporre in via principale a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento ordinario della figlia per la somma mensile di € 350,00 oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale adito.
7. Qualora uno dei genitori non sia in grado o non voglia, sostenere
l'impegno economico per una spesa non indispensabile, nessun impedimento verrà esercitato nei confronti dell'altro genitore nel caso decida di accollarsi il 100% dei costi rinunciando alla richiesta di rimborso.
8. I genitori sosterranno al 50% ciascuno, previo accordo, le spese per l'acquisto del telefono cellulare e di utilizzo.
9. Le spese dovranno essere opportunamente documentate ed entrambi i genitori dovranno essere in possesso del documento fiscale relativo. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
10. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato e/o da altro
Ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle
3 di 12 spese extra assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente.
11. Le spese extra-assegno che richiedono il consenso devono essere proposte in forma scritta (e-mail, WhatsApp, sms...) all'altro genitore che dovrà manifestare il proprio dissenso in eguale forma entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa. Il rimborso delle spese extra-assegno deve avvenire entro i 15 giorni successivi all'invio della documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'altro genitore.
12. Assegno famigliare unico a favore al 100% della sig.ra Parte_1
13. Assegnare la Renault Nuova Captur Tg. GF390XH alla sig.ra che si assume il pagamento delle residue rate di Parte_1 finanziamento e la Fortwo Cabrio MHD Tg. EK528KE al sig. CP_1
14. Il conto n. 3289387 rimane intestato al solo sig. CP_2 CP_1
Egli dovrà provvedere / acconsentire a che il nominativo della sig.ra venga cancellato. Parte_1
15. La sig.ra rimane esclusiva titolare del Libretto postale n. Parte_1
000051644733.
16. Il divano, per il quale è in essere il finanziamento di cui al documento n. 11 con rate di € 129,54 verrà pagato dalla sig.ra
e rimarrà nell'esclusiva proprietà della stessa. Parte_1
17. Con ogni altra pronuncia accessoria e secondo legge;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 1° luglio 2025, Parte_1 chiedeva la separazione da , l'affidamento Controparte_1 condiviso della loro figlia (nata il [...]), il Per_1 collocamento prevalente della stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno ed un contributo per il mantenimento della figlia in misura pari ad €
350,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione a sé dell'assegno unico.
4 di 12 2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 4 luglio 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
3. Acquisite informazioni presso l' e l'Agenzia delle CP_3
Entrate sulla situazione reddituale del convenuto, alla prima udienza del 30 ottobre 2025, sentita l'attrice personalmente e dichiarata la contumacia di , nei cui confronti la notifica del Controparte_1 ricorso veniva regolarmente effettuata, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate da
, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di Parte_1 discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a AR (RE) in data 27 dicembre 2008.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione,
5 di 12 dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore degli atti difensivi, dall'interruzione della convivenza tra le parti, nonché dal comportamento processuale della parte convenuta che rimaneva contumace e non compariva neppure di persona per la prima udienza innanzi al giudice designato per la trattazione del procedimento.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Le parti hanno una figlia, che oggi ha 16 anni e Per_1 mezzo.
2.1. Quanto al regime di affidamento, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della
6 di 12 loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
È altrettanto noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, da intendersi in funzione del soddisfacimento delle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.
Il giudizio di idoneità dev'essere ancorato ad elementi concreti e fondato, in particolare, sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nella specie, in assenza di elementi di segno contrario emersi in giudizio o comunque rappresentati dall'attrice, nulla osta all'accoglimento della domanda di quest'ultima di affidamento condiviso della figlia.
Non vi è dubbio che la minore debba essere collocata in via prevalente presso la madre, non avendo il padre, rimasto contumace, formulato una diversa e contrapposta domanda e non essendo, peraltro, costui neppure comparso personalmente in udienza per rappresentare eventuali ragioni ostative a tale collocamento.
Nulla osta al recepimento del calendario delle visite col genitore non collocatario suggerito dall'attrice, che garantisce una frequentazione costante ed equilibrata tra padre e minore.
L'ascolto della figlia minore, oltre a non essere stato chiesto dalla madre, è manifestamente superfluo, in quanto non è stata disposta
7 di 12 alcuna deroga al preferibile regime di affidamento condiviso ed è stata accolta la domanda attorea circa i tempi di frequentazione tra la ragazza ed il padre.
2.2. La casa coniugale, sita in Bagnolo in Piano (RE), Via
Provinciale Nord n. 150, va assegnata all'attrice quale genitore collocatario.
2.3. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa
8 di 12 valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nella specie, , di anni 44, è impiegata presso Parte_2 [...]
CP_4
Dagli estratti conto versati in atti dall'attrice si evince che ella ha percepito una retribuzione netta pari ad € 22.655,53 nel 2023 e ad €
24.481,05 nel 2024, corrispondente, in media, ad € 19.64,02 al mese.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 17.577,00 nel 2021, ad € 19.757,00 nel
2022 e ad € 22.054,00 nel 2023 (cfr. Mod. 730/2022, 2023 e 2024 sub docc. 5, 6, 7 dell'attrice), corrispondente, in media, ad una disponibilità di € 1.649,66 al mese.
Vive nella casa coniugale, di cui è assegnataria e che conduce in locazione al canone mensile di € 400,00 (cfr. doc. 3).
Percepisce interamente l'assegno unico, che ammonta ad €
180/200,00 circa al mese.
È gravata da un finanziamento con rata di € 129,54 al mese, contratto con OS CA s.p.a. in data 12 gennaio 2025, e dunque in costanza di matrimonio, per l'acquisto di un divano (in scadenza nel febbraio 2027: cfr. doc. 11 dell'attrice), nonché da un ulteriore
9 di 12 finanziamento con rata di € 334,80 al mese, contratto in data 20 dicembre 2021 (per 48 rate) per l'acquisto dell'autovettura (cfr. doc.
9 dell'attrice).
È gravata anche da un'altra rata di un finanziamento di € 121,55 al mese, di cui non è però stata dimostrata la causale (cfr. doc. 26 dell'attrice).
Di contro, , di anni 41, ha lavorato dal 2017 Controparte_1 presso Ceramica Valsecchia s.p.a. e poi per un solo mese (da aprile a maggio 2024) presso GME Montascale s.r.l., risultando successivamente avere percepito la NASpI fino ad ottobre 2024 (cfr. estratto conto previdenziale acquisito presso l' ed allegato alla CP_3 nota di deposito dell'attrice in data 23 ottobre 2025).
Dalle informazioni assunte dall'Agenzia delle Entrate risulta avere percepito un reddito complessivo di € 21.770,00 nel 2024, di €
30.591,00 nel 2023 e di € 31.484,00 nel 2022 (cfr. allegato alla nota di deposito dell'attrice in data 23 ottobre 2025).
Dagli estratti conto versati in atti dall'attrice si evince che egli ha percepito una retribuzione netta pari ad € 20.021,00 nel 2023, corrispondente, in media, ad € 1.668,41 al mese.
L'attrice ha dichiarato che da ottobre 2024 il marito lavora con partita IVA come procacciatore d'affari per Controparte_5
Tanto premesso, avuto riguardo alla condizione economica delle parti, alla capacità reddituale del padre, alle presumibili esigenze della prole in relazione all'età, ai tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, va posto a carico del convenuto l'obbligo di versare la somma mensile di € 300,00, annualmente rivalutabili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che le parti non sono ancora separate di fatto, decorrono dalla presente pronuncia.
2.4. L'assegno unico, tenuto anche conto della mancanza di una contrapposta domanda da parte del padre, va attribuito interamente
10 di 12 all'attrice, che si occupa in via prevalente della figlia minore e che,
d'altronde, l'ha finora percepito in toto.
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€ 602,00), trattazione (€ 903,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della natura contumaciale della controversia e della mancata redazione di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], e CP_1 Parte_1
, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a
[...]
AR (RE) in data 27 dicembre 2008 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2008 parte 2 serie A numero 24;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4. assegna a la casa coniugale, sita in Bagnolo Parte_1 in Piano (RE), Via Provinciale Nord n. 150;
5. dispone che il padre possa vedere e Controparte_1 tenere con sé la figlia minore secondo i seguenti tempi e Per_1 modalità:
− a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00 fino al lunedì mattina quando l'accompagnerà in stazione per prendere il treno per andare a scuola;
11 di 12 − nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza paterna, il martedì dalle ore 18.30 fino alla mattina successiva quando l'accompagnerà in stazione per prendere il treno per andare a scuola;
− nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza materna, il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 sino alla mattina successiva quando l'accompagnerà in stazione per prendere il treno per andare a scuola;
− per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo;
per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
6. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1
, a titolo di contributo al della figlia con Parte_1 Per_1 decorrenza dalla presente pronuncia, la somma mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, nonché di partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
7. dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente da;
Parte_1
8. condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 30 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST.
ST RA
IL PRESIDENTE
NO ZI
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