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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 4893/2024 R.G. promosso da nato in [...] il [...] e residente in Parte_1
MO UL AU (Brasile), nata in [...] Parte_2 il 01/03/1974 e residente in [...](Brasile), nato in Parte_3
Brasile il 23/05/1998 e residente in [...](Brasile), Parte_4
nata in [...] il [...] e residente in [...](Brasile),
[...] [...]
nata in [...] il [...] e residente in [...], Brasile, Parte_5
nata in Brasile il [...] in [...] ed in Parte_6 qualità di genitore della figlia minore nata in [...] il Parte_7
22/03/2008 entrambe residenti in [...](U.S.A.), rappresentate e difese dall'Avv. Valeria Beggin dc.f. e dall'Avv. Stabilito Ana Caroline Azevedo Michelon del foro di C.F._1
Verona come da procura in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come segue: NEL MERITO IN
VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che i sigg.ri Parte_8
, nata in [...] il [...] e residente in [...](Brasile),
[...] [...]
nata in [...] il [...] e residente in [...]
Pag. 1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea (Brasile), nato in [...] il [...] e residente in [...]
AU (Brasile), nata in [...] il [...] e residente in [...]
MO UL AU (Brasile), nata in [...] il Parte_9
07/11/1989 e residente in [...], nata in [...]
Brasile il 05/02/1977 in proprio ed in qualità di genitore della figlia minore Parte_7
per i motivi, tutti, in fatto e in diritto esposti, ha diritto a vedersi riconosciuta la
[...] cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna e, per l'effetto riconoscere a questi la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, con ogni conseguente provvedimento di legge ed ogni pronuncia di lite in ordine all'esecuzione della emananda sentenza;
- per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro p.t., e per esso all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_1 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile di parte attrice;
IN OGNI CASO: - con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario per averle anticipate.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 25/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di Persona_1
, nato nel Comune di Capannori (LU) il 13/06/1864 da del fu
[...] Per_2 Per_3
e da del fu , in seguito emigrato in Brasile dove è vissuto senza mai rinunciare Persona_4 Per_5 alla cittadinanza di nascita (docc.1-2).
Con decreto del 3/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 11/07/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_1 costituito in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 4/09/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa ha depositato note di trattazione scritta l'8/05/2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27/03/2025, (art.1 lett. b) D.L. 14 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Pag. 2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantando una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver presentato le loro domande al competente Consolato italiano in Brasile. In realtà dall'esame della documentazione risulta come gli stessi abbiano effettuato alcuni tentativi di fissare un appuntamento con il di San Paolo, competente in base alle loro residenze, tramite la piattaforma Parte_10 di servizi consolari “prenot@mi”. Hanno prodotto le catture di schermo di alcuni tentativi che non hanno avuto esito per esaurimento dei posti messi a disposizione, (doc.15).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della
Pag. 3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati in Brasile, in particolare quello di San Paolo, si trovino in una Pt_10 situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio è dato ricostruire la discendenza dei ricorrenti come segue: il capostipite emigrò in Brasile in Persona_1 epoca imprecisata dove in data 26/02/1900 contraeva matrimonio con la sig.ra PE
, (doc.1). Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 19/02/1914, il figlio
[...] [...]
cosi denominato nell'atto di nascita, (doc.3). Questi contraeva matrimonio il 15/05/1941 Per_7 in Brasile con (doc.3, dove lo sposo è indicato con il nome completo di NA
, nascevano in Brasile due figlie: Parte_11 Persona_9
il 28/05/1952, (doc.4) e il 20/10/1947, (doc.5).
[...] Persona_10
- Discendenti di Persona_10
La suddetta contraeva matrimonio il 24/11/1972 con , a seguito del quale Controparte_2 passava a firmare come , (doc.5), con cui generava: Parte_12
i) in data 04/06/1983, in Brasile, che a seguito di matrimonio Parte_13 contratto con ON SE IL il 16/05/2008 passava a firmare come Parte_4
, odierna ricorrente, (doc.6); ii) in data 05/02/1977, in Brasile,
[...] Parte_6
la quale, a seguito del matrimonio contratto il 15/06/2001 con
[...] Persona_11
passava a firmare come odierna
[...] Parte_6 ricorrente, (doc.7); iii) in data 01/03/1974, in Brasile, che, Parte_2
Pag. 4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea a seguito di matrimonio contratto l'8/09/1990 con , passava a Persona_12 firmare come , odierna ricorrente, (doc.8). Parte_2
Dall'unione di e Parte_6 Persona_11 nascevano in Brasile due figli: il 15/03/2003 ON , (doc. 9); il
[...] Parte_6
22/03/2008 , ricorrente minorenne rappresentata in giudizio dalla Parte_7 madre con il consenso paterno che ha firmato la procura rilasciata ai difensori, (doc.10)
Dall'unione di e Parte_2 Persona_12
nascevano in Brasile: il 20/03/1992 il ricorrente
[...] Parte_1
(doc.11, il “NOTE” che compare nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso è chiaramente
[...] frutto di un refuso, purtroppo non l'unico che in questa sede, per trascuratezza dell'estensore del ricorso, si è dovuto faticosamente correggere alla luce delle certificazioni prodotte); il 23/05/1998 il ricorrente (doc.12). Parte_3
- Discendenti di Persona_9
La suddetta contraeva matrimonio il 18/01/1987 con , passando da quel momento Controparte_3 ad utilizzare il nome di , (doc.4); da questa unione Parte_14 coniugale è nata il [...], in [...], la ricorrente Parte_5
, (doc.13) – (non come erroneamente indicato
[...] Parte_9 nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_1 brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, (doc.2), ai sensi dell'art. 1 della Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che a sua volta, in mancanza di emergenze di segno Persona_7 contrario, è stato in grado di trasmetterla alle figlie e Persona_9 [...]
dalle quali gli odierni ricorrenti discendono. Persona_10
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme Pag. 5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta della richiedente dal capostipite italiano
[...]
. Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea Persona_1 femminile in epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Pt_15 crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
nato in [...] il [...],
[...] Parte_2
Pag. 6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea BLANCO nata in [...] il [...], nato in [...] il Parte_3
23/05/1998, nata in [...] il [...], Parte_4 [...]
nata in [...] il [...], Parte_5 [...]
nata in [...] il [...] e Parte_6 Parte_7
nata in [...] il [...] sono cittadini italiani jure sanguinis
[...]
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 14.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Pag. 7 di 7
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 4893/2024 R.G. promosso da nato in [...] il [...] e residente in Parte_1
MO UL AU (Brasile), nata in [...] Parte_2 il 01/03/1974 e residente in [...](Brasile), nato in Parte_3
Brasile il 23/05/1998 e residente in [...](Brasile), Parte_4
nata in [...] il [...] e residente in [...](Brasile),
[...] [...]
nata in [...] il [...] e residente in [...], Brasile, Parte_5
nata in Brasile il [...] in [...] ed in Parte_6 qualità di genitore della figlia minore nata in [...] il Parte_7
22/03/2008 entrambe residenti in [...](U.S.A.), rappresentate e difese dall'Avv. Valeria Beggin dc.f. e dall'Avv. Stabilito Ana Caroline Azevedo Michelon del foro di C.F._1
Verona come da procura in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come segue: NEL MERITO IN
VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che i sigg.ri Parte_8
, nata in [...] il [...] e residente in [...](Brasile),
[...] [...]
nata in [...] il [...] e residente in [...]
Pag. 1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea (Brasile), nato in [...] il [...] e residente in [...]
AU (Brasile), nata in [...] il [...] e residente in [...]
MO UL AU (Brasile), nata in [...] il Parte_9
07/11/1989 e residente in [...], nata in [...]
Brasile il 05/02/1977 in proprio ed in qualità di genitore della figlia minore Parte_7
per i motivi, tutti, in fatto e in diritto esposti, ha diritto a vedersi riconosciuta la
[...] cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna e, per l'effetto riconoscere a questi la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, con ogni conseguente provvedimento di legge ed ogni pronuncia di lite in ordine all'esecuzione della emananda sentenza;
- per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro p.t., e per esso all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_1 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile di parte attrice;
IN OGNI CASO: - con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario per averle anticipate.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 25/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di Persona_1
, nato nel Comune di Capannori (LU) il 13/06/1864 da del fu
[...] Per_2 Per_3
e da del fu , in seguito emigrato in Brasile dove è vissuto senza mai rinunciare Persona_4 Per_5 alla cittadinanza di nascita (docc.1-2).
Con decreto del 3/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 11/07/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_1 costituito in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 4/09/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa ha depositato note di trattazione scritta l'8/05/2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27/03/2025, (art.1 lett. b) D.L. 14 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Pag. 2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantando una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver presentato le loro domande al competente Consolato italiano in Brasile. In realtà dall'esame della documentazione risulta come gli stessi abbiano effettuato alcuni tentativi di fissare un appuntamento con il di San Paolo, competente in base alle loro residenze, tramite la piattaforma Parte_10 di servizi consolari “prenot@mi”. Hanno prodotto le catture di schermo di alcuni tentativi che non hanno avuto esito per esaurimento dei posti messi a disposizione, (doc.15).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della
Pag. 3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati in Brasile, in particolare quello di San Paolo, si trovino in una Pt_10 situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio è dato ricostruire la discendenza dei ricorrenti come segue: il capostipite emigrò in Brasile in Persona_1 epoca imprecisata dove in data 26/02/1900 contraeva matrimonio con la sig.ra PE
, (doc.1). Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 19/02/1914, il figlio
[...] [...]
cosi denominato nell'atto di nascita, (doc.3). Questi contraeva matrimonio il 15/05/1941 Per_7 in Brasile con (doc.3, dove lo sposo è indicato con il nome completo di NA
, nascevano in Brasile due figlie: Parte_11 Persona_9
il 28/05/1952, (doc.4) e il 20/10/1947, (doc.5).
[...] Persona_10
- Discendenti di Persona_10
La suddetta contraeva matrimonio il 24/11/1972 con , a seguito del quale Controparte_2 passava a firmare come , (doc.5), con cui generava: Parte_12
i) in data 04/06/1983, in Brasile, che a seguito di matrimonio Parte_13 contratto con ON SE IL il 16/05/2008 passava a firmare come Parte_4
, odierna ricorrente, (doc.6); ii) in data 05/02/1977, in Brasile,
[...] Parte_6
la quale, a seguito del matrimonio contratto il 15/06/2001 con
[...] Persona_11
passava a firmare come odierna
[...] Parte_6 ricorrente, (doc.7); iii) in data 01/03/1974, in Brasile, che, Parte_2
Pag. 4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea a seguito di matrimonio contratto l'8/09/1990 con , passava a Persona_12 firmare come , odierna ricorrente, (doc.8). Parte_2
Dall'unione di e Parte_6 Persona_11 nascevano in Brasile due figli: il 15/03/2003 ON , (doc. 9); il
[...] Parte_6
22/03/2008 , ricorrente minorenne rappresentata in giudizio dalla Parte_7 madre con il consenso paterno che ha firmato la procura rilasciata ai difensori, (doc.10)
Dall'unione di e Parte_2 Persona_12
nascevano in Brasile: il 20/03/1992 il ricorrente
[...] Parte_1
(doc.11, il “NOTE” che compare nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso è chiaramente
[...] frutto di un refuso, purtroppo non l'unico che in questa sede, per trascuratezza dell'estensore del ricorso, si è dovuto faticosamente correggere alla luce delle certificazioni prodotte); il 23/05/1998 il ricorrente (doc.12). Parte_3
- Discendenti di Persona_9
La suddetta contraeva matrimonio il 18/01/1987 con , passando da quel momento Controparte_3 ad utilizzare il nome di , (doc.4); da questa unione Parte_14 coniugale è nata il [...], in [...], la ricorrente Parte_5
, (doc.13) – (non come erroneamente indicato
[...] Parte_9 nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_1 brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, (doc.2), ai sensi dell'art. 1 della Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che a sua volta, in mancanza di emergenze di segno Persona_7 contrario, è stato in grado di trasmetterla alle figlie e Persona_9 [...]
dalle quali gli odierni ricorrenti discendono. Persona_10
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme Pag. 5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta della richiedente dal capostipite italiano
[...]
. Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea Persona_1 femminile in epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Pt_15 crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
nato in [...] il [...],
[...] Parte_2
Pag. 6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea BLANCO nata in [...] il [...], nato in [...] il Parte_3
23/05/1998, nata in [...] il [...], Parte_4 [...]
nata in [...] il [...], Parte_5 [...]
nata in [...] il [...] e Parte_6 Parte_7
nata in [...] il [...] sono cittadini italiani jure sanguinis
[...]
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 14.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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