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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 28/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 139/23
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione di giudice del lavoro, nella persona dott.ssa Francesca Pinacchio, nella causa di lavoro iscritta al n. 139/23 R.G. LAV, vertente tra
(cf: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Lancia Renzo e dall'avv. Salvatore Braghini, e domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via Garibaldi n. 195
- ricorrente -
E il (C.F. ), l' Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, ai sensi
[...] P.IVA_2 dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Paola Iachini che si domicilia presso la sede in
, Via dell'Arcivescovado n. 6/8/10, CP_2
- resistente-
e residente in [...] - 67050 Ortucchio Controparte_3
-Litisconsorte-
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, ha emesso mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio nella Parte_1
misura di 462 punti ai fini della procedura di mobilità nella Provincia di del CP_2 personale ATA 2020-2021, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica all'attribuzione in suo favore, del corrispondente punteggio complessivo;
Ordina all'amministrazione scolastica competente di disporre il trasferimento della ricorrente presso la sede scolastica dell'Istituto comprensivo “S. Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi per l'anno scolastico 2020-2021; condanna l'Amministrazione scolastica a rifondere in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.930,00, oltre spese generali, Iva e C.p.a; Motivazioni in giorni sessanta.
Motivi della decisione
Con ricorso iscritto al N.R.G. 22/2021 la signora ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto dell'esponente all'attribuzione del punteggio spettante per la procedura di mobilità nella provincia dell' del personale ATA 2020-2021 nella misura di 462 punti ovvero alla correzione del CP_2 punteggio erroneamente attribuito in sede di rettifica deliberata con Decreto dirigenziale n. 5769 del
20 agosto 2020 dall' ed al conseguente ripristino Controparte_2 del già concesso trasferimento di sede scolastica per l'anno scolastico 2020/21 dall'
[...]
di Pescasseroli all'Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco” di Controparte_4
Gioia dei Marsi, e per l'effetto, ovvero, previa disapplicazione degli atti presupposti, ordinare alle amministrazioni resistenti di adottare ogni provvedimento necessario al fine di disporre il trasferimento della ricorrente presso l'Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi in ragione del punteggio effettivamente spettante alla ricorrente pari a 462 punti;
- in ogni caso, adottare ogni atto ritenuto opportuno per tutelare e realizzare il diritto della ricorrente. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che: in data
21.4.20 ha presentato domanda di trasferimento provinciale per l'anno scolastico 2020-2021 ai sensi dell'O.M. n. 182 del 23.3.20, indicando come unica sede preferenziale l'Istituto
Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi, allegando documentazione relativa al ricongiungimento al coniuge e ai servizi resi;
l' Controparte_5
le assegnava 430 punti anziché 438. La ricorrente proponeva reclamo, in
[...]
accoglimento del quale con decreto prot. N. 4046 del 6.7.20, l Controparte_2
le riconosceva il punteggio di 462 punti, sommando ai precedenti
[...]
Pag. 2 di 5 438 già riconosciuti, 24 punti per il ricongiungimento al coniuge e disponeva il trasferimento della ricorrente dall' di Pescasseroli Controparte_4
all'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Gioia dei Marsi. Tale decreto veniva poi revocato con provvedimento n. 5769 in data 20.8.20 con il quale l'interessata veniva nuovamente assegnata all'Istituto precedente e trasferita sul posto già assegnato col decreto del 6.7.2020 la collaboratrice scolastica Ha ulteriormente Controparte_3
dedotto di aver presentato ricorso amministrativo senza esito.
Si costitutiva ritualmente il chiedendo il rigetto integrale del ricorso. CP_6
Con sentenza n. 88/2021 il Tribunale di Sulmona, sezione lavoro e previdenza, decidendo il giudizio promosso dalla ricorrente, statuiva come segue: “ Accerta e dichiara il diritto della ricorrente, , al riconoscimento del punteggio nella misura di 462 punti ai fini della Parte_1 procedura di mobilità nella Provincia di del personale ATA 2020- 2021, con conseguente CP_2 condanna dell'Amministrazione scolastica all'attribuzione, in suo favore, del corrispondente punteggio complessivo;
- Ordina all'Amministrazione scolastica competente di disporre il trasferimento della ricorrente presso la sede scolastica dell'Istituto Comprensivo “S. Giovanni
Bosco” di Gioia dei Marsi per l'anno scolastico 2020/21 in osservanza di detto punteggio complessivo;
- Condanna l'Amministrazione scolastica alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €.2.459,10, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'amministrazione scolastica, eccependo la nullità della sentenza per mancata istaurazione del contraddittorio necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., lamentando nel merito la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363
e 1367 c.c., errata interpretazione delle note 3) ed 11) annesse all'allegato (recante la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi) del c.c.n.i.
6.3.2019 concernente la mobilità del personale scolastico oltre che la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 e 1367 c.c., errata interpretazione dei punti B) e C) della tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda d'ufficio e della mobilità professionale del personale a.t.a., annessa all'allegato e del CCNL 6.3.2019 concernente la mobilità del personale scolastico, inoltre la violazione dell'art. 112 c.p.c. ed il vizio di ultrapetizione con riguardo alla statuizione concernente il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Gioia dei Marsi
(AQ) in qualità di docente nella scuola dell'infanzia menzionato nel ricorso introduttivo e
Pag. 3 di 5 fatto valere in giudizio.
Con sentenza n. 107/2023 la Corte di Appello di L'Aquila, sezione lavoro e previdenza, decidendo il giudizio di appello interposto dall'Avvocatura Distrettuale avverso la sentenza n. 88/2021 del Tribunale di Sulmona, così statuiva : “dichiara la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio e rinvia la causa dinanzi al
Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice del lavoro;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio”.
Con ricorso notificato all'Avvocatura Distrettuale in data 16.6.2023 la ricorrente provvedeva a riassumere il giudizio, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Si è costituito in giudizio il contestando la fondatezza del ricorso. Controparte_1
Dopo una serie di rinvii disposti per assegnazione del presente procedimento ad altro giudice, all'udienza del 21.9.23 la causa è stata discussa e decisa, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, dando lettura del dispositivo.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente occorre dare atto della regolare instaurazione del contraddittorio.
Come si evince dalla documentazione allegata da parte ricorrente, il ricorso in riassunzione è stato notificato, oltre che al resistente anche alla controinteressata in CP_6
proprio a mezzo servizio postale in data 13 giugno 2023. Controparte_3
Ciò posto, la ricorrente è una collaboratrice scolastica della scuola secondaria con rapporto di lavoro a tempo determinato, immessa in ruolo nell'anno scolastico 2016/2017 con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2016.
Come si evince dalla documentazione allegata alla domanda di trasferimento provinciale per l'anno 2020-2021 la ricorrente ha indicato di aver prestato servizio per un totale di 219 mesi , avendo diritto pertanto a 438 punti ((2 punti al mese x219).
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e dichiarati, negli anni scolastici 2017/18,
2018/19 e 2019/20 la ricorrente, nella posizione giuridica di Collaboratore scolastico di ruolo, ha prestato servizio, ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 27/11/2007, quale docente di scuola dell'infanzia a tempo determinato per i periodi dal 27/9/2017 al 31/8/2018, dall'1/10/2018 al 30/6/2019 e dal 16/9/2019 al 27/4/2020. A tale servizio occorre aggiungere quello prestato in qualità di Collaboratore scolastico di ruolo dall'1/9/2016 al
Pag. 4 di 5 26/09//2017, dall'1/9/2018 al 30/9/2018 e dall'1/7/2019 al 15/9/2019, per coprire tutto l'arco di tempo dall'1/9/2016 al 27/4/2020, così come dichiarato al punto 2) nella prima parte della dichiarazione “Allegato D”. Ai sensi della “Tabella E” di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti annessa al CCNL, tutti i predetti servizi sono valutati nella misura di 2 punti per ogni mese. Pertanto, il servizio complessivo prestato è pari a 219 mesi che comporta l'attribuzione di 438 punti.
A tale punteggio occorre aggiungere quello ulteriore relativo al ricongiungimento al coniuge (24 punti) per un totale di punti 462, correttamente riconosciuti anche dall'Ufficio
Scolastico nell'atto n. 4046/2020 di pubblicazione dei trasferimenti.
Privo di motivazione appare. per le considerazioni esposte, il Decreto dell'Ufficio
Scolastico n. 5769 del 20/8/2020, che ha ridotto da 462 a 401 punti il punteggio spettante alla ricorrente e disposto la revoca del trasferimento già riconosciuto il 6/7/2020 alla ricorrente presso l'Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi.
Per tutte le ragioni esposte la ricorrente, avendo documentato , ai fini della procedura di mobilità nella Provincia di del personale ATA 2020 2021 il servizio prestato per CP_2
un totale di 219 mesi, ha diritto al riconoscimento del punteggio nella misura di 462 punti a cui si aggiungono 24 punti per il ricongiungimento al coniuge per un totale di 462 punti, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica all'attribuzione in suo favore del corrispondente punteggio complessivo. Va pertanto ordinato all'amministrazione scolastica competente di disporre il trasferimento della ricorrente presso la sede scolastica dell'Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi per l'anno scolastico
2020/21 in osservanza di detto punteggio complessivo riconosciuto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Sulmona, 21.9.23
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pinacchio
Pag. 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione di giudice del lavoro, nella persona dott.ssa Francesca Pinacchio, nella causa di lavoro iscritta al n. 139/23 R.G. LAV, vertente tra
(cf: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Lancia Renzo e dall'avv. Salvatore Braghini, e domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via Garibaldi n. 195
- ricorrente -
E il (C.F. ), l' Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, ai sensi
[...] P.IVA_2 dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Paola Iachini che si domicilia presso la sede in
, Via dell'Arcivescovado n. 6/8/10, CP_2
- resistente-
e residente in [...] - 67050 Ortucchio Controparte_3
-Litisconsorte-
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, ha emesso mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio nella Parte_1
misura di 462 punti ai fini della procedura di mobilità nella Provincia di del CP_2 personale ATA 2020-2021, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica all'attribuzione in suo favore, del corrispondente punteggio complessivo;
Ordina all'amministrazione scolastica competente di disporre il trasferimento della ricorrente presso la sede scolastica dell'Istituto comprensivo “S. Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi per l'anno scolastico 2020-2021; condanna l'Amministrazione scolastica a rifondere in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.930,00, oltre spese generali, Iva e C.p.a; Motivazioni in giorni sessanta.
Motivi della decisione
Con ricorso iscritto al N.R.G. 22/2021 la signora ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto dell'esponente all'attribuzione del punteggio spettante per la procedura di mobilità nella provincia dell' del personale ATA 2020-2021 nella misura di 462 punti ovvero alla correzione del CP_2 punteggio erroneamente attribuito in sede di rettifica deliberata con Decreto dirigenziale n. 5769 del
20 agosto 2020 dall' ed al conseguente ripristino Controparte_2 del già concesso trasferimento di sede scolastica per l'anno scolastico 2020/21 dall'
[...]
di Pescasseroli all'Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco” di Controparte_4
Gioia dei Marsi, e per l'effetto, ovvero, previa disapplicazione degli atti presupposti, ordinare alle amministrazioni resistenti di adottare ogni provvedimento necessario al fine di disporre il trasferimento della ricorrente presso l'Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi in ragione del punteggio effettivamente spettante alla ricorrente pari a 462 punti;
- in ogni caso, adottare ogni atto ritenuto opportuno per tutelare e realizzare il diritto della ricorrente. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che: in data
21.4.20 ha presentato domanda di trasferimento provinciale per l'anno scolastico 2020-2021 ai sensi dell'O.M. n. 182 del 23.3.20, indicando come unica sede preferenziale l'Istituto
Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi, allegando documentazione relativa al ricongiungimento al coniuge e ai servizi resi;
l' Controparte_5
le assegnava 430 punti anziché 438. La ricorrente proponeva reclamo, in
[...]
accoglimento del quale con decreto prot. N. 4046 del 6.7.20, l Controparte_2
le riconosceva il punteggio di 462 punti, sommando ai precedenti
[...]
Pag. 2 di 5 438 già riconosciuti, 24 punti per il ricongiungimento al coniuge e disponeva il trasferimento della ricorrente dall' di Pescasseroli Controparte_4
all'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Gioia dei Marsi. Tale decreto veniva poi revocato con provvedimento n. 5769 in data 20.8.20 con il quale l'interessata veniva nuovamente assegnata all'Istituto precedente e trasferita sul posto già assegnato col decreto del 6.7.2020 la collaboratrice scolastica Ha ulteriormente Controparte_3
dedotto di aver presentato ricorso amministrativo senza esito.
Si costitutiva ritualmente il chiedendo il rigetto integrale del ricorso. CP_6
Con sentenza n. 88/2021 il Tribunale di Sulmona, sezione lavoro e previdenza, decidendo il giudizio promosso dalla ricorrente, statuiva come segue: “ Accerta e dichiara il diritto della ricorrente, , al riconoscimento del punteggio nella misura di 462 punti ai fini della Parte_1 procedura di mobilità nella Provincia di del personale ATA 2020- 2021, con conseguente CP_2 condanna dell'Amministrazione scolastica all'attribuzione, in suo favore, del corrispondente punteggio complessivo;
- Ordina all'Amministrazione scolastica competente di disporre il trasferimento della ricorrente presso la sede scolastica dell'Istituto Comprensivo “S. Giovanni
Bosco” di Gioia dei Marsi per l'anno scolastico 2020/21 in osservanza di detto punteggio complessivo;
- Condanna l'Amministrazione scolastica alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €.2.459,10, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'amministrazione scolastica, eccependo la nullità della sentenza per mancata istaurazione del contraddittorio necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., lamentando nel merito la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363
e 1367 c.c., errata interpretazione delle note 3) ed 11) annesse all'allegato (recante la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi) del c.c.n.i.
6.3.2019 concernente la mobilità del personale scolastico oltre che la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 e 1367 c.c., errata interpretazione dei punti B) e C) della tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda d'ufficio e della mobilità professionale del personale a.t.a., annessa all'allegato e del CCNL 6.3.2019 concernente la mobilità del personale scolastico, inoltre la violazione dell'art. 112 c.p.c. ed il vizio di ultrapetizione con riguardo alla statuizione concernente il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Gioia dei Marsi
(AQ) in qualità di docente nella scuola dell'infanzia menzionato nel ricorso introduttivo e
Pag. 3 di 5 fatto valere in giudizio.
Con sentenza n. 107/2023 la Corte di Appello di L'Aquila, sezione lavoro e previdenza, decidendo il giudizio di appello interposto dall'Avvocatura Distrettuale avverso la sentenza n. 88/2021 del Tribunale di Sulmona, così statuiva : “dichiara la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio e rinvia la causa dinanzi al
Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice del lavoro;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio”.
Con ricorso notificato all'Avvocatura Distrettuale in data 16.6.2023 la ricorrente provvedeva a riassumere il giudizio, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Si è costituito in giudizio il contestando la fondatezza del ricorso. Controparte_1
Dopo una serie di rinvii disposti per assegnazione del presente procedimento ad altro giudice, all'udienza del 21.9.23 la causa è stata discussa e decisa, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, dando lettura del dispositivo.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente occorre dare atto della regolare instaurazione del contraddittorio.
Come si evince dalla documentazione allegata da parte ricorrente, il ricorso in riassunzione è stato notificato, oltre che al resistente anche alla controinteressata in CP_6
proprio a mezzo servizio postale in data 13 giugno 2023. Controparte_3
Ciò posto, la ricorrente è una collaboratrice scolastica della scuola secondaria con rapporto di lavoro a tempo determinato, immessa in ruolo nell'anno scolastico 2016/2017 con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2016.
Come si evince dalla documentazione allegata alla domanda di trasferimento provinciale per l'anno 2020-2021 la ricorrente ha indicato di aver prestato servizio per un totale di 219 mesi , avendo diritto pertanto a 438 punti ((2 punti al mese x219).
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e dichiarati, negli anni scolastici 2017/18,
2018/19 e 2019/20 la ricorrente, nella posizione giuridica di Collaboratore scolastico di ruolo, ha prestato servizio, ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 27/11/2007, quale docente di scuola dell'infanzia a tempo determinato per i periodi dal 27/9/2017 al 31/8/2018, dall'1/10/2018 al 30/6/2019 e dal 16/9/2019 al 27/4/2020. A tale servizio occorre aggiungere quello prestato in qualità di Collaboratore scolastico di ruolo dall'1/9/2016 al
Pag. 4 di 5 26/09//2017, dall'1/9/2018 al 30/9/2018 e dall'1/7/2019 al 15/9/2019, per coprire tutto l'arco di tempo dall'1/9/2016 al 27/4/2020, così come dichiarato al punto 2) nella prima parte della dichiarazione “Allegato D”. Ai sensi della “Tabella E” di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti annessa al CCNL, tutti i predetti servizi sono valutati nella misura di 2 punti per ogni mese. Pertanto, il servizio complessivo prestato è pari a 219 mesi che comporta l'attribuzione di 438 punti.
A tale punteggio occorre aggiungere quello ulteriore relativo al ricongiungimento al coniuge (24 punti) per un totale di punti 462, correttamente riconosciuti anche dall'Ufficio
Scolastico nell'atto n. 4046/2020 di pubblicazione dei trasferimenti.
Privo di motivazione appare. per le considerazioni esposte, il Decreto dell'Ufficio
Scolastico n. 5769 del 20/8/2020, che ha ridotto da 462 a 401 punti il punteggio spettante alla ricorrente e disposto la revoca del trasferimento già riconosciuto il 6/7/2020 alla ricorrente presso l'Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi.
Per tutte le ragioni esposte la ricorrente, avendo documentato , ai fini della procedura di mobilità nella Provincia di del personale ATA 2020 2021 il servizio prestato per CP_2
un totale di 219 mesi, ha diritto al riconoscimento del punteggio nella misura di 462 punti a cui si aggiungono 24 punti per il ricongiungimento al coniuge per un totale di 462 punti, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica all'attribuzione in suo favore del corrispondente punteggio complessivo. Va pertanto ordinato all'amministrazione scolastica competente di disporre il trasferimento della ricorrente presso la sede scolastica dell'Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi per l'anno scolastico
2020/21 in osservanza di detto punteggio complessivo riconosciuto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Sulmona, 21.9.23
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pinacchio
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