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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello con emissione del dispositivo all'udienza del 24.10.2024 la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al 538/2024 R.G lavoro vertente
TRA
, nata il [...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 si, giusta procura in atti, dall'avv. Loreda i studio elettivamente domiciliano in Caserta via Cesare Battisti n. 85, con dichiarazione di voler ricevere, le comunicazioni inerenti il giudizio all'utenza fax 0823/335294 ed all'indirizzo di posta elettronica Email_1
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
con sede legale in Caserta, via Unità Italiana n. 28 (CF Controparte_1 del legale rappresentante (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa in virtù di procura r parato C.F._3 tratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la memoria di costituzione, dal Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo ( ,pec , lettivamente CodiceFiscale_4 Email_2
Toff Gramsci n. 14
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
FATTO E DIRITTO Con atto ritualmente notificato i ricorrenti, dirigenti medici dell , Parte_3 convenivano in giudizio la datrice affinché il Giudice di pri della decurtazione del 30% della remunerazione variabile aziendale effettuata dall CP_3
sulla base della nota del 5.11.2012 ed affinché, accertata l'illegittimità
[...] ione, il G.L. disponesse in favore degli stessi, con sentenza di condanna, la restituzione di tutte le somme trattenute per le suddette causali.
Si instaurava il contraddittorio con la costituzione della convenuta Amministrazione, che sosteneva la piena legittimità delle trattenute operate in ragione di una prevalente esigenza di contenimento della spesa pubblica e dunque chiedeva il rigetto delle domande avverse.
Il Giudice di prime cure, a seguito della costituzione delle parti e della discussione orale, con Sentenza n. 3794/2015, accoglieva il ricorso e dichiarava l'illegittimità della decurtazione sulla remunerazione variabile effettuata dall per la parte eccedente la somma di Euro CP_3 433.409,82 per l'anno 2011, di Euro 1.3 96 per l'anno 2012 e di Euro 2.130.092,54 per l'anno 2013, compensando le spese di giudizio.
Avverso la sentenza del Giudice Unico del Lavoro del primo grado, l Parte_3
proponeva ricorso in appello depositato in data 20
[...]
e, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della pronuncia relativa all'illegittima decurtazione del fondo poiché al mancato riconoscimento del diritto soggettivo doveva conseguire il rigetto tout court della domanda, senza che intervenisse la declaratoria di illegittimità dell'atto amministrativo;
sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della pronuncia per la sua natura meramente dichiarativa e per vizio di ultra petizione, nonché per illogicità e contraddittorietà; in ogni caso e nel merito ribadiva la correttezza dell'operato dell'azienda sulla scorta dei dati normativi e delle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni anche dal punto di vista de calcoli operati.
Si costituivano gli appellati i quali chiedevano il rigetto dell'appello sulla base delle difese già Cont avanzate in primo grado e proponevano appello incidentale invocando la condanna dell alla restituzione degli importi quantificati in sede di ricorso introduttivo del giudizio di p grado..
La Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, con la sentenza n. 5483/2019 depositata in data 07.11.2019, accoglieva il gravame proposto dall e, dunque, annullava e CP_3 riformava la sentenza di 1° grado come da seguente oglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda. Rigetta l'appello incidentale. Compensa le spese del doppio grado di giudizio”.
In motivazione la Corte reputava che la decurtazione era stata disposta in ragione dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica attraverso il blocco delle risorse stabili e variabili e rigettava, pertanto, l'appello incidentale proposto dai lavoratori.
La motivazione della sentenza di appello, richiamando l'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010 che ha stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non avrebbe potuto superare il corrispondente importo dell'anno 2010, dovendo anzi subire una riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, sottolineava che con il decreto n. 63 del 2010, adottato dal Commissario ad acta per la sanità della Regione Campania, era stata prescritta la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale, con particolare riguardo al blocco del turnover e alla rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale e alla diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte statuiva che la sentenza del Tribunale, pur avendo ritenuto legittima la decurtazione e inesistente un diritto soggettivo immediatamente tutelabile per ciascun dirigente medico, in modo non condivisibile e contraddittorio, aveva poi dichiarato l'illegittimità della misura, venendosi così ad ingerire in calcoli e conteggi, attinenti alla finanza regionale e alla spesa sanitaria regionale, sicuramente estranei ad un accertamento da compiersi da parte del giudice ordinario.
Secondo la Corte territoriale, sia la retribuzione di posizione che la retribuzione di risultato costituiscono voci accessorie sulle quali incide la rideterminazione della spesa e la riduzione dei Cont fondi. Pertanto, le decurtazioni operate dalla – sulla entità delle quali non sarebbe possibile investigare, in quanto esecutive di specifich osizioni normative e dei decreti commissariali attuativi –dovevano ritenersi legittime.
Avverso la suddetta decisione di appello, con atto notificato in data 10/07/2020, gli odierni ricorrenti proponevano ricorso in Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza e il rinvio ad altro Giudice, in base a tre distinti motivi: A) violazione dell'art. 360 c.p.c., co. 1, punto 3) in relazione alla mancata e/o errata applicazione del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; B) violazione dell'art. 360 c.p.c., co. 1, punto 3) in relazione all'art. 112 c.p.c. e 111 Cost. omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per la controversia ex art. 360 n. 5; C) violazione dell'art. 360 c.p.c., co. 1, punti 3) e 5) in relazione all'appello incidentale per violazione e mancata applicazione degli artt. 39 CCNL area medico veterinaria e CCNL 8 giugno 2000 – art. 51, co. 3 del CCNL del 5 dicembre 1996 – art. 55 co. 6 del CCNL 5 dicembre 1966 nonché illogicità della motivazione.
Con controricorso tempestivamente proposto, l impugnava il ricorso dei dirigenti CP_3 e ne chiedeva il rigetto deducendone l'inammi ndatezza sulla base dei seguenti motivi: A) inesistenza di un diritto soggettivo immediatamente tutelabile. Risanamento del Servizio Sanitario Nazionale . Corretta applicazione del D.L. n. 78/2010 Controparte_4 conv. in legge n. 122/2010. one e falsa applicazione dell'art. 360 co. 1 punto 3) c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. e 111 Cost. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.; C) infondatezza dell'appello incidentale.
La Suprema Corte, con Sentenza n. 34420/2023 dell'11.12.2023, accogliendo le ragioni degli odierni istanti, disponeva la cassazione della sentenza di accoglimento del gravame principale presentato dall e rinviava il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, in Parte_4 diversa compo nseguenti statuizioni.
Con atto depositato il giorno 8.03.2024 e hanno riassunto il Parte_1 Parte_2 giudizio chiedendo di accertare e dichia ur ta dall CP_3 per gli anni 2011 – 2012 – 2013 - 2014 dal fondo ex art 9 del CCNL area medico CCNL 8 giugno 2000 per la parte eccedente la somma la somma di €. 433.409,82 per l'anno 2011, €. 1.383.037,96 per l'anno 2012 ed € 2.130.092,54 per l'anno 2013 e conseguentemente pronunciare sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute in busta paga per le causali descritte negli atti difensivi del primo e secondo grado di appello ovvero per violazione della normativa contrattuale ed in assenza della preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali della variabile aziendale già determinata in delibera, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente detratte in busta paga e specificate nei rispettivi ricorsi e precisamente per: € 1.606,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria per quanto attiene alla posizione di per il periodo da novembre 2012 a dicembre 2013, Pt_1 della somma di € 501,92 oltre e rivalutazione monetaria per quanto attiene alla posizione di per il periodo da novembre 2012 a dicembre 2013. Il tutto oltre interessi e Pt_2 rivalutazione taria.
Si è costituita la con memoria in atti opponendosi all'accoglimento del gravame ed CP_5 insistendo nelle d esposte con l'appello principale.
All'esito della discussione in data 24.10.2024, quindi, la Corte ha statuito come da dispositivo in atti. Osserva la Corte che l'appello principale proposto dall è infondato e deve essere CP_5 respinto, mentre deve essere accolto l'appello incidental o dagli odierni ricorrenti con memoria tempestivamente depositata dinanzi alla Corte di Appello, in diversa composizione.
La Suprema Corte ha statuito che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010 “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
Pertanto, la variazione delle consistenze medie del personale avrebbe dovuto essere operata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio con l'utilizzazione di un valore identico per ogni unità di personale, senza riferirsi allo specifico trattamento individuale goduto, come del resto esplicitamente indicato nella circolare n. 12/2011 del CP_6
La norma è, infatti, chiara nel prevedere che, per il quadriennio in questione, il “tetto” (costituito dal divieto di superare l'importo dell'anno 2010) e la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio riguardano “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”, non contenendo alcun riferimento al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici, né altre locuzioni che consentano di estenderne l'applicabilità anche ad esso. Sempre nell' art. 9, al comma 1, è previsto un limite per il trattamento economico dei dipendenti pubblici, e che dalle parole e dalle espressioni ivi utilizzate è invece chiaramente evincibile l'applicabilità del detto limite anche al trattamento economico fondamentale.
E' infatti previsto che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 ...”.
Ciò a dimostrazione del fatto che, laddove il legislatore ha inteso imporre una soglia non superabile sia per il trattamento accessorio che per quello fondamentale (nel comma 1°, introducendo il “tetto” per detti trattamenti economici), lo ha previsto chiaramente, mentre con riferimento alle misure di contenimento delle risorse stanziate annualmente ha precisato che esse si riferiscono al trattamento economico accessorio.
La ratio della norma, di contenimento della spesa pubblica, è dunque soddisfatta dal “tetto” imposto all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, che, nel quadriennio 2011- 2014, non può superare l'importo del 2010.
Segnatamente, nell'esaminare le questioni controverse, il supremo Collegio ha affermato che
“Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la CP_3 dispose la riduzione nella misura del 30% della remunerazione variabile trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici. 13. In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico», l'art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010 (comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio (v. Cass. n. 6930/2021). Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022).
14. Il giudice delle leggi ha più volte affermato che nell'ambito dell'impiego pubblico privatizzato l'autonomia collettiva può venire compressa o, addirittura, annullata nei suoi esiti concreti e ciò, non solo quando introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge, ma anche quando sussista l'esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali (sentenze nn. 219/2014, 40/2007, 393/2000, 143/1998, 124/1991, 34/1985; e, ancora, sentenze nn. 178/2015, 169/2017, come illustrato da Cass., n. 5138/2022). Si è comunque precisato (Corte cost. n. 65/2016) che il meccanismo legislativo dei tagli lineari non impone di effettuare riduzioni di identica dimensione in tutti i settori, ma di intervenire in ciascuno di questi, limitandosi ad individuare un importo complessivo di risparmio e lasciando alle Regioni il potere di decidere l'entità dell'intervento in ogni singolo ambito.
15. Le disposizioni statali di contenimento della spesa relativa al personale delle Amministrazioni pubbliche hanno superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte cost. n. 200/2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e soltanto il regime di sospensione della contrattazione collettiva, di cui al comma 17 dell'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, ma unicamente a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 178/2015. Con quest'ultima decisione la Corte costituzionale ha osservato, quanto al decreto legge n. 78 del 2010, che lo stesso «risponde all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato», ed ha conseguentemente escluso l'ipotizzata violazione degli artt. 36, comma 1, e 39, comma 1, Cost., «in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato» (v. Cass. n. 5138/2022, cit.).
16. In tale contesto, il comma 2-bis dell'art. 9 del medesimo decreto-legge prevede: «A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)». Il trattamento accessorio è tradizionalmente collegato alla posizione di lavoro e alla produttività.
17. Ebbene, il dato testuale contenuto nell'art. 9, comma 2-bis, attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere «cristallizzato» nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010.
Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio, che determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse.
Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui fondi contrattuali dell'area negoziale della dirigenza medica e veterinaria, devono essere decurtate in relazione alle stesse (v. Cass. 6930/2021, paragrafi 55-61).
Diversamente, come già affermato dalla sentenza da ultimo richiamata e dal Procuratore Generale, si avrebbe l'aumento della consistenza delle risorse, atteso il minor numero di lavoratori, rispetto all'anno 2010, così venendo disattesa la lettera della norma e la sua finalità di risparmio della spesa pubblica.
18. Per dare attuazione alla previsione «ridotto in misura proporzionale», e quindi al criterio indicato dal legislatore, l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato, va suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio e la risultante complessiva quota media individuale diventa parametro per operare la riduzione delle risorse in relazione alla riduzione del personale in servizio.
Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale, come quello effettuato dalla in misura del 30%. CP_3
19. È indubbio che, se non si è proceduto ad applicare la «cristallizzazione» al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto.
Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30% della quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa Corte (Cass. n. 6930/2021 cit., punto 64), «il trattamento economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius».
In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 2-bis citato, l'operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso:
- il ricalcolo dei fondi secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
- il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
- la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;
- la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire. Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e, dunque, si tratta di questione che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario. Viene in rilievo, infatti, la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via del tutto incidentale. Come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (in fattispecie relativa al pagamento delle differenze arretrate in relazione alle quote residue di fondi contrattuali), il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita, per assumere consistenza, della previa rimozione di provvedimenti di macro-organizzazione (Cass. S.U. n. 33365/2022). Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi della componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo in effetti quanto la aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di CP_3 una corretta applicazione della normati
E' dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell'esistenza o meno di un dare- avere tra le parti.
20. Non può poi dirsi che – come ritenuto dal giudice di prime cure – a giustificare il taglio del 30% valga un generico intento di rivedere le graduazioni.
La revisione delle graduazioni in sé riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e, dunque, non ha a che vedere con l'ammontare di tali fondi.
L'attuazione di una revisione postula di regola l'avvio di un procedimento identico a quello di originaria graduazione (comma 3 dell'art. 51 cit.), se del caso con fissazione di una data ex tunc da cui fare decorrere tale rideterminazione. Ma se anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell'iter proprio delle nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di una tale necessità di revisione dell'assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione.
Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei fondi che sta alla base del taglio a forfait del 30% per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla CP_3
.
[...]
21 La Corte d'Appello in sede di rinvio dovrà quindi accertare con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è causa, e comunque dovrà quantificare quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare-avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso.
22. Pertanto la sentenza di appello deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che nella decisione della controversia si atterrà ai principi sopra indicati, eseguendo le necessarie verifiche contabili”.
Ciò posto, risulta chiaro che in questo giudizio di rinvio spetta al Collegio, come precisato dalla Suprema Corte, accertare con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è causa e comunque quantificare quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare-avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso.
In sostanza, accertato che il criterio utilizzato dall'azienda è illegittimo e che, dunque, non consentiva alla di operare le disposte trattenute, che, in quanto illegittime devono essere CP_3 rimborsate, ciò ignifica, tuttavia, che nessuno intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei ricorrenti, intervento da compiersi nondimeno secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro con riferimento alla annualità 2013.
Al riguardo, però, mette conto rilevare che non si è ritenuto di disporre una consulenza tecnica per nuovi conteggi, stante l'assenza di dati relativi all'ammontare della quota/importo complessivo spettante alla variabile aziendale e di altri dati necessari per poter determinare Con esattamente l'ammontare spettante a ciascun dipendente, dati che solo l è in grado di fornire.
In assenza di elementi certi per poter rideterminare gli importi da restituire, ritiene la Corte di disporre la restituzione delle somme come richieste dagli attuali ricorrenti, somme non attinte da specifiche e puntuali contestazioni.
Detti importi sono stati elaborati determinando la quota pro capite del fondo rispetto alla singola unità lavorativa iscritta al fondo, ottenuta dividendo l'ammontare del fondo dell'anno precedente per il numero del personale in servizio all'inizio dell'anno precedente, per poi moltiplicare tale dato per il numero delle unità di personale cessato dal servizio.
In tal modo è stato ottenuto l'importo da portare in riduzione alle risorse finanziarie previste.
I dati utilizzati per tale calcolo risultano estrapolati dalle delibere nn. 177/2011, CP_3 1449/2012 e 1459/2012 per cui devono ritenersi incontestati.
Quanto all'opportunità di disporre una consulenza tecnica, si ritiene superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio atteso che i conteggi allegati in atti utilizzati dal Tribunale non sono Cont stati attinti da specifica contestazione da parte della in sede di gravame sicchè restano confermati.
Ciò anche in applicazione del principio processuale dell'onere della prova per cui cede a carico della che chiede in restituzione somme il cui computo richiede un complesso meccanismo CP_3 di cal edurre e provare la correttezza del calcolo effettuato.
Con A detto onere la come bene emerge dagli atti, si è sottratta. Sulla scorta di tutto quan nora detto in questa sede va accertato che criterio utilizzato dall'azienda è certamente illegittimo e non consentiva alla di operare le disposte CP_3 trattenute, che, in quanto appunto illegittimamente computate, essere rimborsate nella medesima misura indicata da parte ricorrente.
Anche se ciò non significa, va detto, che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei ricorrenti, da compiersi secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro – dunque allo stesso ben noto- con riferimento alla annualità 2013.
Dunque, dovrà essere cura dell'azienda conformarsi ai principi posti dal d.l. n. 78/2010 operando le corrette decurtazioni nel rispetto della normativa primaria, anche all'esito della mai disposta graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, nel quale sono indicati i parametri in base ai quali le aziende provvedono alla attribuzione ad ogni posizione dirigenziale di un valore economico previa informazione alle rappresentanze sindacali.
Ovviamente ciò̀ richiede un intervento diverso rispetto a quello oggetto di giudizio. In conclusione, l'appello principale deve essere respinto e, previo accoglimento del gravame incidentale, previa declaratoria di illegittimità del computo delle somme decurtate, condanna la alle somme richieste e precisate in dispositivo. CP_3
Attesa la complessità delle questioni affrontate e il contrasto giurisprudenziale, anche all'interno di questa stessa sezione, definito dal recente intervento della Suprema Corte in corso di causa, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello – iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie – a far luogo dal 31 gennaio 2013.
La Corte dà atto, ad integrazione di quanto disposto in dispositivo (non costituendo un'omessa pronuncia ma una mera svista), della sussistenza del presupposto processuale rappresentato Cont dal rigetto dell'impugnazione principale proposta dall
P. Q. M.
La Corte, decidendo, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 4080/2023 pubblicata il giorno 11.12.2023, sull'appello proposto dall nei CP_3 confronti di e nonché sull'appello incidenta ltimi CP_7 Controparte_8 proposto av a Santa Maria Capua Vetere n. 3794/2015, così provvede: 1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma Cont della sentenza gravata, che nel resto conferma, condanna l in epigrafe alla restituzione dell'importo di euro 1.606,24 oltre accessori in favore di e di euro 501,92 Parte_1 oltre accessori in favore del;
2) compe spese dell'intero Parte_2 giudizio, ivi compreso il giudizi
Napoli 24 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello con emissione del dispositivo all'udienza del 24.10.2024 la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al 538/2024 R.G lavoro vertente
TRA
, nata il [...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 si, giusta procura in atti, dall'avv. Loreda i studio elettivamente domiciliano in Caserta via Cesare Battisti n. 85, con dichiarazione di voler ricevere, le comunicazioni inerenti il giudizio all'utenza fax 0823/335294 ed all'indirizzo di posta elettronica Email_1
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
con sede legale in Caserta, via Unità Italiana n. 28 (CF Controparte_1 del legale rappresentante (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa in virtù di procura r parato C.F._3 tratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la memoria di costituzione, dal Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo ( ,pec , lettivamente CodiceFiscale_4 Email_2
Toff Gramsci n. 14
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
FATTO E DIRITTO Con atto ritualmente notificato i ricorrenti, dirigenti medici dell , Parte_3 convenivano in giudizio la datrice affinché il Giudice di pri della decurtazione del 30% della remunerazione variabile aziendale effettuata dall CP_3
sulla base della nota del 5.11.2012 ed affinché, accertata l'illegittimità
[...] ione, il G.L. disponesse in favore degli stessi, con sentenza di condanna, la restituzione di tutte le somme trattenute per le suddette causali.
Si instaurava il contraddittorio con la costituzione della convenuta Amministrazione, che sosteneva la piena legittimità delle trattenute operate in ragione di una prevalente esigenza di contenimento della spesa pubblica e dunque chiedeva il rigetto delle domande avverse.
Il Giudice di prime cure, a seguito della costituzione delle parti e della discussione orale, con Sentenza n. 3794/2015, accoglieva il ricorso e dichiarava l'illegittimità della decurtazione sulla remunerazione variabile effettuata dall per la parte eccedente la somma di Euro CP_3 433.409,82 per l'anno 2011, di Euro 1.3 96 per l'anno 2012 e di Euro 2.130.092,54 per l'anno 2013, compensando le spese di giudizio.
Avverso la sentenza del Giudice Unico del Lavoro del primo grado, l Parte_3
proponeva ricorso in appello depositato in data 20
[...]
e, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della pronuncia relativa all'illegittima decurtazione del fondo poiché al mancato riconoscimento del diritto soggettivo doveva conseguire il rigetto tout court della domanda, senza che intervenisse la declaratoria di illegittimità dell'atto amministrativo;
sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della pronuncia per la sua natura meramente dichiarativa e per vizio di ultra petizione, nonché per illogicità e contraddittorietà; in ogni caso e nel merito ribadiva la correttezza dell'operato dell'azienda sulla scorta dei dati normativi e delle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni anche dal punto di vista de calcoli operati.
Si costituivano gli appellati i quali chiedevano il rigetto dell'appello sulla base delle difese già Cont avanzate in primo grado e proponevano appello incidentale invocando la condanna dell alla restituzione degli importi quantificati in sede di ricorso introduttivo del giudizio di p grado..
La Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, con la sentenza n. 5483/2019 depositata in data 07.11.2019, accoglieva il gravame proposto dall e, dunque, annullava e CP_3 riformava la sentenza di 1° grado come da seguente oglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda. Rigetta l'appello incidentale. Compensa le spese del doppio grado di giudizio”.
In motivazione la Corte reputava che la decurtazione era stata disposta in ragione dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica attraverso il blocco delle risorse stabili e variabili e rigettava, pertanto, l'appello incidentale proposto dai lavoratori.
La motivazione della sentenza di appello, richiamando l'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010 che ha stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non avrebbe potuto superare il corrispondente importo dell'anno 2010, dovendo anzi subire una riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, sottolineava che con il decreto n. 63 del 2010, adottato dal Commissario ad acta per la sanità della Regione Campania, era stata prescritta la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale, con particolare riguardo al blocco del turnover e alla rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale e alla diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte statuiva che la sentenza del Tribunale, pur avendo ritenuto legittima la decurtazione e inesistente un diritto soggettivo immediatamente tutelabile per ciascun dirigente medico, in modo non condivisibile e contraddittorio, aveva poi dichiarato l'illegittimità della misura, venendosi così ad ingerire in calcoli e conteggi, attinenti alla finanza regionale e alla spesa sanitaria regionale, sicuramente estranei ad un accertamento da compiersi da parte del giudice ordinario.
Secondo la Corte territoriale, sia la retribuzione di posizione che la retribuzione di risultato costituiscono voci accessorie sulle quali incide la rideterminazione della spesa e la riduzione dei Cont fondi. Pertanto, le decurtazioni operate dalla – sulla entità delle quali non sarebbe possibile investigare, in quanto esecutive di specifich osizioni normative e dei decreti commissariali attuativi –dovevano ritenersi legittime.
Avverso la suddetta decisione di appello, con atto notificato in data 10/07/2020, gli odierni ricorrenti proponevano ricorso in Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza e il rinvio ad altro Giudice, in base a tre distinti motivi: A) violazione dell'art. 360 c.p.c., co. 1, punto 3) in relazione alla mancata e/o errata applicazione del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; B) violazione dell'art. 360 c.p.c., co. 1, punto 3) in relazione all'art. 112 c.p.c. e 111 Cost. omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per la controversia ex art. 360 n. 5; C) violazione dell'art. 360 c.p.c., co. 1, punti 3) e 5) in relazione all'appello incidentale per violazione e mancata applicazione degli artt. 39 CCNL area medico veterinaria e CCNL 8 giugno 2000 – art. 51, co. 3 del CCNL del 5 dicembre 1996 – art. 55 co. 6 del CCNL 5 dicembre 1966 nonché illogicità della motivazione.
Con controricorso tempestivamente proposto, l impugnava il ricorso dei dirigenti CP_3 e ne chiedeva il rigetto deducendone l'inammi ndatezza sulla base dei seguenti motivi: A) inesistenza di un diritto soggettivo immediatamente tutelabile. Risanamento del Servizio Sanitario Nazionale . Corretta applicazione del D.L. n. 78/2010 Controparte_4 conv. in legge n. 122/2010. one e falsa applicazione dell'art. 360 co. 1 punto 3) c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. e 111 Cost. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.; C) infondatezza dell'appello incidentale.
La Suprema Corte, con Sentenza n. 34420/2023 dell'11.12.2023, accogliendo le ragioni degli odierni istanti, disponeva la cassazione della sentenza di accoglimento del gravame principale presentato dall e rinviava il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, in Parte_4 diversa compo nseguenti statuizioni.
Con atto depositato il giorno 8.03.2024 e hanno riassunto il Parte_1 Parte_2 giudizio chiedendo di accertare e dichia ur ta dall CP_3 per gli anni 2011 – 2012 – 2013 - 2014 dal fondo ex art 9 del CCNL area medico CCNL 8 giugno 2000 per la parte eccedente la somma la somma di €. 433.409,82 per l'anno 2011, €. 1.383.037,96 per l'anno 2012 ed € 2.130.092,54 per l'anno 2013 e conseguentemente pronunciare sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute in busta paga per le causali descritte negli atti difensivi del primo e secondo grado di appello ovvero per violazione della normativa contrattuale ed in assenza della preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali della variabile aziendale già determinata in delibera, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente detratte in busta paga e specificate nei rispettivi ricorsi e precisamente per: € 1.606,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria per quanto attiene alla posizione di per il periodo da novembre 2012 a dicembre 2013, Pt_1 della somma di € 501,92 oltre e rivalutazione monetaria per quanto attiene alla posizione di per il periodo da novembre 2012 a dicembre 2013. Il tutto oltre interessi e Pt_2 rivalutazione taria.
Si è costituita la con memoria in atti opponendosi all'accoglimento del gravame ed CP_5 insistendo nelle d esposte con l'appello principale.
All'esito della discussione in data 24.10.2024, quindi, la Corte ha statuito come da dispositivo in atti. Osserva la Corte che l'appello principale proposto dall è infondato e deve essere CP_5 respinto, mentre deve essere accolto l'appello incidental o dagli odierni ricorrenti con memoria tempestivamente depositata dinanzi alla Corte di Appello, in diversa composizione.
La Suprema Corte ha statuito che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010 “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
Pertanto, la variazione delle consistenze medie del personale avrebbe dovuto essere operata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio con l'utilizzazione di un valore identico per ogni unità di personale, senza riferirsi allo specifico trattamento individuale goduto, come del resto esplicitamente indicato nella circolare n. 12/2011 del CP_6
La norma è, infatti, chiara nel prevedere che, per il quadriennio in questione, il “tetto” (costituito dal divieto di superare l'importo dell'anno 2010) e la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio riguardano “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”, non contenendo alcun riferimento al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici, né altre locuzioni che consentano di estenderne l'applicabilità anche ad esso. Sempre nell' art. 9, al comma 1, è previsto un limite per il trattamento economico dei dipendenti pubblici, e che dalle parole e dalle espressioni ivi utilizzate è invece chiaramente evincibile l'applicabilità del detto limite anche al trattamento economico fondamentale.
E' infatti previsto che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 ...”.
Ciò a dimostrazione del fatto che, laddove il legislatore ha inteso imporre una soglia non superabile sia per il trattamento accessorio che per quello fondamentale (nel comma 1°, introducendo il “tetto” per detti trattamenti economici), lo ha previsto chiaramente, mentre con riferimento alle misure di contenimento delle risorse stanziate annualmente ha precisato che esse si riferiscono al trattamento economico accessorio.
La ratio della norma, di contenimento della spesa pubblica, è dunque soddisfatta dal “tetto” imposto all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, che, nel quadriennio 2011- 2014, non può superare l'importo del 2010.
Segnatamente, nell'esaminare le questioni controverse, il supremo Collegio ha affermato che
“Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la CP_3 dispose la riduzione nella misura del 30% della remunerazione variabile trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici. 13. In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico», l'art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010 (comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio (v. Cass. n. 6930/2021). Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022).
14. Il giudice delle leggi ha più volte affermato che nell'ambito dell'impiego pubblico privatizzato l'autonomia collettiva può venire compressa o, addirittura, annullata nei suoi esiti concreti e ciò, non solo quando introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge, ma anche quando sussista l'esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali (sentenze nn. 219/2014, 40/2007, 393/2000, 143/1998, 124/1991, 34/1985; e, ancora, sentenze nn. 178/2015, 169/2017, come illustrato da Cass., n. 5138/2022). Si è comunque precisato (Corte cost. n. 65/2016) che il meccanismo legislativo dei tagli lineari non impone di effettuare riduzioni di identica dimensione in tutti i settori, ma di intervenire in ciascuno di questi, limitandosi ad individuare un importo complessivo di risparmio e lasciando alle Regioni il potere di decidere l'entità dell'intervento in ogni singolo ambito.
15. Le disposizioni statali di contenimento della spesa relativa al personale delle Amministrazioni pubbliche hanno superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte cost. n. 200/2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e soltanto il regime di sospensione della contrattazione collettiva, di cui al comma 17 dell'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, ma unicamente a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 178/2015. Con quest'ultima decisione la Corte costituzionale ha osservato, quanto al decreto legge n. 78 del 2010, che lo stesso «risponde all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato», ed ha conseguentemente escluso l'ipotizzata violazione degli artt. 36, comma 1, e 39, comma 1, Cost., «in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato» (v. Cass. n. 5138/2022, cit.).
16. In tale contesto, il comma 2-bis dell'art. 9 del medesimo decreto-legge prevede: «A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)». Il trattamento accessorio è tradizionalmente collegato alla posizione di lavoro e alla produttività.
17. Ebbene, il dato testuale contenuto nell'art. 9, comma 2-bis, attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere «cristallizzato» nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010.
Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio, che determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse.
Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui fondi contrattuali dell'area negoziale della dirigenza medica e veterinaria, devono essere decurtate in relazione alle stesse (v. Cass. 6930/2021, paragrafi 55-61).
Diversamente, come già affermato dalla sentenza da ultimo richiamata e dal Procuratore Generale, si avrebbe l'aumento della consistenza delle risorse, atteso il minor numero di lavoratori, rispetto all'anno 2010, così venendo disattesa la lettera della norma e la sua finalità di risparmio della spesa pubblica.
18. Per dare attuazione alla previsione «ridotto in misura proporzionale», e quindi al criterio indicato dal legislatore, l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato, va suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio e la risultante complessiva quota media individuale diventa parametro per operare la riduzione delle risorse in relazione alla riduzione del personale in servizio.
Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale, come quello effettuato dalla in misura del 30%. CP_3
19. È indubbio che, se non si è proceduto ad applicare la «cristallizzazione» al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto.
Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30% della quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa Corte (Cass. n. 6930/2021 cit., punto 64), «il trattamento economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius».
In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 2-bis citato, l'operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso:
- il ricalcolo dei fondi secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
- il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
- la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;
- la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire. Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e, dunque, si tratta di questione che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario. Viene in rilievo, infatti, la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via del tutto incidentale. Come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (in fattispecie relativa al pagamento delle differenze arretrate in relazione alle quote residue di fondi contrattuali), il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita, per assumere consistenza, della previa rimozione di provvedimenti di macro-organizzazione (Cass. S.U. n. 33365/2022). Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi della componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo in effetti quanto la aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di CP_3 una corretta applicazione della normati
E' dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell'esistenza o meno di un dare- avere tra le parti.
20. Non può poi dirsi che – come ritenuto dal giudice di prime cure – a giustificare il taglio del 30% valga un generico intento di rivedere le graduazioni.
La revisione delle graduazioni in sé riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e, dunque, non ha a che vedere con l'ammontare di tali fondi.
L'attuazione di una revisione postula di regola l'avvio di un procedimento identico a quello di originaria graduazione (comma 3 dell'art. 51 cit.), se del caso con fissazione di una data ex tunc da cui fare decorrere tale rideterminazione. Ma se anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell'iter proprio delle nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di una tale necessità di revisione dell'assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione.
Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei fondi che sta alla base del taglio a forfait del 30% per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla CP_3
.
[...]
21 La Corte d'Appello in sede di rinvio dovrà quindi accertare con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è causa, e comunque dovrà quantificare quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare-avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso.
22. Pertanto la sentenza di appello deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che nella decisione della controversia si atterrà ai principi sopra indicati, eseguendo le necessarie verifiche contabili”.
Ciò posto, risulta chiaro che in questo giudizio di rinvio spetta al Collegio, come precisato dalla Suprema Corte, accertare con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è causa e comunque quantificare quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare-avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso.
In sostanza, accertato che il criterio utilizzato dall'azienda è illegittimo e che, dunque, non consentiva alla di operare le disposte trattenute, che, in quanto illegittime devono essere CP_3 rimborsate, ciò ignifica, tuttavia, che nessuno intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei ricorrenti, intervento da compiersi nondimeno secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro con riferimento alla annualità 2013.
Al riguardo, però, mette conto rilevare che non si è ritenuto di disporre una consulenza tecnica per nuovi conteggi, stante l'assenza di dati relativi all'ammontare della quota/importo complessivo spettante alla variabile aziendale e di altri dati necessari per poter determinare Con esattamente l'ammontare spettante a ciascun dipendente, dati che solo l è in grado di fornire.
In assenza di elementi certi per poter rideterminare gli importi da restituire, ritiene la Corte di disporre la restituzione delle somme come richieste dagli attuali ricorrenti, somme non attinte da specifiche e puntuali contestazioni.
Detti importi sono stati elaborati determinando la quota pro capite del fondo rispetto alla singola unità lavorativa iscritta al fondo, ottenuta dividendo l'ammontare del fondo dell'anno precedente per il numero del personale in servizio all'inizio dell'anno precedente, per poi moltiplicare tale dato per il numero delle unità di personale cessato dal servizio.
In tal modo è stato ottenuto l'importo da portare in riduzione alle risorse finanziarie previste.
I dati utilizzati per tale calcolo risultano estrapolati dalle delibere nn. 177/2011, CP_3 1449/2012 e 1459/2012 per cui devono ritenersi incontestati.
Quanto all'opportunità di disporre una consulenza tecnica, si ritiene superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio atteso che i conteggi allegati in atti utilizzati dal Tribunale non sono Cont stati attinti da specifica contestazione da parte della in sede di gravame sicchè restano confermati.
Ciò anche in applicazione del principio processuale dell'onere della prova per cui cede a carico della che chiede in restituzione somme il cui computo richiede un complesso meccanismo CP_3 di cal edurre e provare la correttezza del calcolo effettuato.
Con A detto onere la come bene emerge dagli atti, si è sottratta. Sulla scorta di tutto quan nora detto in questa sede va accertato che criterio utilizzato dall'azienda è certamente illegittimo e non consentiva alla di operare le disposte CP_3 trattenute, che, in quanto appunto illegittimamente computate, essere rimborsate nella medesima misura indicata da parte ricorrente.
Anche se ciò non significa, va detto, che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei ricorrenti, da compiersi secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro – dunque allo stesso ben noto- con riferimento alla annualità 2013.
Dunque, dovrà essere cura dell'azienda conformarsi ai principi posti dal d.l. n. 78/2010 operando le corrette decurtazioni nel rispetto della normativa primaria, anche all'esito della mai disposta graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, nel quale sono indicati i parametri in base ai quali le aziende provvedono alla attribuzione ad ogni posizione dirigenziale di un valore economico previa informazione alle rappresentanze sindacali.
Ovviamente ciò̀ richiede un intervento diverso rispetto a quello oggetto di giudizio. In conclusione, l'appello principale deve essere respinto e, previo accoglimento del gravame incidentale, previa declaratoria di illegittimità del computo delle somme decurtate, condanna la alle somme richieste e precisate in dispositivo. CP_3
Attesa la complessità delle questioni affrontate e il contrasto giurisprudenziale, anche all'interno di questa stessa sezione, definito dal recente intervento della Suprema Corte in corso di causa, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello – iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie – a far luogo dal 31 gennaio 2013.
La Corte dà atto, ad integrazione di quanto disposto in dispositivo (non costituendo un'omessa pronuncia ma una mera svista), della sussistenza del presupposto processuale rappresentato Cont dal rigetto dell'impugnazione principale proposta dall
P. Q. M.
La Corte, decidendo, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 4080/2023 pubblicata il giorno 11.12.2023, sull'appello proposto dall nei CP_3 confronti di e nonché sull'appello incidenta ltimi CP_7 Controparte_8 proposto av a Santa Maria Capua Vetere n. 3794/2015, così provvede: 1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma Cont della sentenza gravata, che nel resto conferma, condanna l in epigrafe alla restituzione dell'importo di euro 1.606,24 oltre accessori in favore di e di euro 501,92 Parte_1 oltre accessori in favore del;
2) compe spese dell'intero Parte_2 giudizio, ivi compreso il giudizi
Napoli 24 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano