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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12551 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 58029/2020 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA nata a [...] il [...], (cod.fisc. ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] [...], (cod. fisc. ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] [...] (cod. fisc. ), Parte_3 C.F._3 tutti elettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Di Feo, e in modo congiunto e disgiunto dall'Avv. Francesco Grillo
- Attrici
E
, in persona del suo amministratore pro tempore, Sig. Controparte_1 CP_2
codice fiscale rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Andrea Callea
[...] P.IVA_1
- Convenuto- nata a [...] il [...] quale erede del sig. , Controparte_3 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Di Feo, in modo congiunto e disgiunto con l'Avv. Francesco Grillo attrice in prosecuzione -
Oggetto: impugnazione delibera assembleare
FATTO E DIRITTO
1. Le attrici indicate in epigrafe unitamente a , deceduto in corso di causa, Persona_1 hanno convenuto in giudizio il chiedendo “a) In via preliminare Controparte_4 disporre la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata per i motivi esposti in premessa;
b) In via principale nel merito: dichiarare la nullità e o l'annullabilità della delibera assunta in data 13 novembre 2019 dall'assemblea del per aver negato agli attori la Controparte_5 visione dei giustificativi di spesa e per aver approvato il bilancio consuntivo della gestione condominiale 2018 e quelli relativi alla gestione del riscaldamento dal 2016 al 2019, in assenza di riepilogo finanziario, in violazione dell'art. 1130 bis cod. civ. c) condannare il convenuto CP_1 alla refusione delle spese di giudizio da determinarsi secondo i parametri del D.M. 55/14 oltre al rimborso della somma complessiva di €. 48,80 sostenuta per l'espletamento della mediazione. pagina 1 di 5 Hanno esposto le attrici , tutte proprietarie di unità immobiliari poste all'interno del CP_4
, di essere state convocate per l'assemblea del 13.11.2019 con il seguente ordine del
[...] giorno (all.1) : a. Approvazione rendiconto gestione ordinaria 2018 e relativa ripartizione;
b. Approvazione preventivo gestione ordinaria 2020 e relativa ripartizione;
c. Approvazione rendiconto gestione riscaldamento 2016-2017 e relativa ripartizione;
d. Approvazione rendiconto gestione riscaldamento 2017-2018 e relativa ripartizione;
e. Approvazione rendiconto gestione riscaldamento 2018-2019 e relativa ripartizione;
f. Approvazione rendiconto gestione riscaldamento 2019-2020 e relativa ripartizione;
g. varie ed eventuali In data 07.11.2019, richiedevano a mezzo pec, all'amministratore di poter prendere visione dei giustificativi di spesa relativi ai bilanci portati all'approvazione e di altra documentazione analiticamente indicata. L'amministratore non rispondeva alla pec e non comunicava alcuna data utile per la visione, All'assemblea del 13.11.2019, assenti le attrici , venivano approvati i bilanci consuntivi per la gestione del riscaldamento dal 2016 al 2020 nonché il bilancio consuntivo del condominio dell'anno 2018 e quello preventivo del 2020. Esperita inutilmente la procedura di mediazione le attrici sostengono di non essere state adeguatamente informate in assenza dei documenti contabili, tutti i bilanci consuntivi approvati sono privi del riepilogo finanziario con la rappresentazione della situazione di cassa e della situazione patrimoniale. Anche i rendiconti delle gestioni riscaldamento 2016 / 2019 ( allegati 1 da lett. f) a lett. k) oltre ad esser stati approvati senza che agli attori fosse consentito prendere visone dei giustificativi di spesa, sono privi del conto economico con la situazione di cassa, dell'estratto del conto corrente e del saldo dello stesso e dei dati di liquidità disponibile. Non sono stati portati all'approvazione dell'assemblea i bilanci degli anni precedenti dal 2013 al 2016, in quanto, “non rendicontati” Vi è , infine, impossibilità di esaminare la lettura dei contabilizzatori di calore, e di verificare i consumi e la correttezza della ripartizione effettuata, per quanto i riguarda il consumo involontario, sulla base di una tabella millesimale all'approvazione dell'assemblea.
2. Si è costituito il , eccependo preliminarmente che le attrici Controparte_1 [...]
e sono state destinatarie ognuna per il proprio titolo Parte_1 Parte_3 Parte_2 di decreti ingiuntivi per maturate morosità, emessi in ossequio all'approvazione degli stessi punti all'ordine del giorno di cui alla delibera condominiale del 13.11.2019, oggetto di impugnazione, divenendo così i decreti definitivamente esecutivi. Secondo la giurisprudenza di legittimità il decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione ha autorità di cosa giudicata sostanziale e deve essere assimilato in tutto e per tutto all'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato . Sul punto della mancata documentazione amministrativa contabile assume il CP_4
l'infondatezza della censura in ragione della circostanza che quanto richiesto non è stato possibile ricostruirlo a causa dei mancati rendiconti di riscaldamento anni 2013 – 2014 – 2015 di competenza della precedente amministrazione, e che sarebbe stata necessaria la nomina di un revisore contabile per la ricostruzione degli ultimi 15 anni di vita gestionale del condominio, come già esternato dall'amm.re pagina 2 di 5 p.t. in sede di mediazione obbligatoria ( all. 5 ) e motivo per il quale, venne presentato un esposto nei confronti del precedente amministratore . Ha Concluso , pertanto, il chiedendo CP_4
“Preliminarmente Pronunciarsi sulla assenza e/o difetto e/o carenza dell'interesse ad agìre delle attrici e e per tacita approvazione della delibera impugnata, in CP_6 Parte_2 Parte_3 virtù dei decreti ingiuntivi notificati e non opposti e per riconoscimento del debito, con condanna alle spese di giustizia nei confronti di quest'ultime. Nel merito Rigettare la domanda attrice perché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto per le motivazioni argomentate che precedono, e per tale effetto rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata e della domanda di nullità e/o annullabilità, e per converso confermando in tutti i suoi effetti la delibera del 13.11.2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore costituito” Con comparsa in prosecuzione si costituiva in corso di causa quale erede Controparte_3 dell'originario attore , facendo propria l'azione e le difese già svolte dal de cuius Persona_1
. Persona_1
Con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. le attrici rappresentavano che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Giudice di Pace proposto da si concludeva Parte_2 con sentenza con la quale il Giudice di Pace, rigettava l'opposizione. L'opponente , quindi, pagava le spese relative, sempre con riserva di ripetizione, così come aveva già versato la sorte prima della notifica del decreto poi opposto. Il convocava un'assemblea per il 30.06.2022 nella quale al punto 5 l'ordine del giorno CP_4 recitava: “Conferma approvazione rendiconti esercizio ordinario 2018, esercizi riscaldamento 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, già approvati in sede assembleare in data 13/11/2019”. L'Assemblea, quindi, ratificava e gli odierni attori, unitamente ad un altro Condomino, impugnavano giudizialmente tale ultima delibera. In tale giudizio, rubricato al r.g. n° 2513/2023 Sezione V, il restava contumace e il giudice , dopo il deposito delle note ex art. 183, il G.I. rinviava per CP_4 le conclusioni all'udienza del 23.09.2025.
3. Preliminarmente tenuto conto della deliberazione dell'assemblea del 30.06.2022 nella quale vi è stata approvazione del punto 5 all'ordine del giorno con nuova approvazione dei rendiconti esercizio ordinario 2018, esercizi riscaldamento 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, già approvati in sede assembleare in data 13/11/2019, va dichiarata la cessazione della materia del contendere comportando tale deliberazione il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio. Ciò premesso , quanto alla regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale , deve ritenersi ius receptum il principio per cui un decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso( vedi Cass. ordinanza n. 8937/2024 ). Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Sez. 3, Ordinanza n. 32370 del 21/11/2023).
pagina 3 di 5 Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. I medesimi princìpi trovano applicazione nel caso in cui (come nella specie) il giudicato derivi non da una sentenza, ma da un decreto ingiuntivo non opposto che, come detto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. Avuto riguardo ai decreti ingiuntivi prodotti fondati anche sui rendiconti approvati nell'assemblea del 13 novembre 2029 non ne può, pertanto, essere rimessa in discussione la validità in ragione del giudicato formatosi nel senso indicato anche sulle delibere di approvazione dei rendiconti e dei relativi piani di riparto . Quanto alla posizione di quale erede del sig. , che non risulta Controparte_3 Persona_1 essere stato destinatario di decreto ingiuntivo e in ordine alle censure eventualmente non coperte da giudicato, va considerato, con specifico riguardo alle carenze informative, che, in materia di condominio, non è configurabile propriamente un obbligo per l'amministratore condominiale, qualora convochi l'assemblea anche per l'approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione dell'assemblea; infatti, ad ogni condomino è consentito di esprimere il suo parere in seno all'assemblea fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di eventuale approvazione (cfr. Cass. n. 19210/2011 e Cass. n. 19799/2014). Grava sugli interessati dimostrare che l'amministratore non abbia loro consentito di esercitare la facoltà di accesso e che l'esercizio di tale diritto non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il , dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente CP_1 sui condomini richiedenti. Nella specie i rendiconti prodotti relativi ai singoli anni di gestione sono intellegibili ed esaustivi, mentre non appare sufficiente a dimostrare il rifiuto dell'amministratore all'accesso ai documenti la sola richiesta inviata dai condomini a mezzo pec il 7 novembre 2025 estremamente a ridosso alla data dell'assemblea e in considerazione della mole dei documenti richiesti in comunicazione.
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 solido tra loro , a rifondere al le spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 oltre CP_4 rimborso forfettario per spese generali al 15%, ed IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma il 12 settembre 2025 Il Giudice
Elena Fulgenzi
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