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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 522 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Pa- Parte_1 lermo, via C. NIGRA 4, presso lo studio dell'Avv. CARINZIO PIETRO, che lo rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Pa- CP_1 lermo, via Vergara, 4, presso lo studio dell'Avv. MORREALE CARMELITA, che la rappresenta e difende per mandato in atti, disgiuntamente e congiuntamente all'Avv. GANDOLFO ELVI-
RA MARIARITA;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 02/10/2025 le parti concludevano come da ver- bale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizio- ne dei coniugi ex art. 473 bis 21 c.p.c. nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vi- tae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 6088/2013 dei 08-23/11/2016, passata in giudicato.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi al Giudice delegato per l'espletamen- to di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 06/09/1988, da , nato a Parte_1
BARI in data 02/01/1962 e da , nata a [...] in data [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 436, parte II, serie A, dell'anno
2016; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Uffi- ciale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 no- vembre 2000 n. 369; dispone per la prosecuzione come da ordinanza del giudice delegato;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale, il
6/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in con- formità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 522 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Pa- Parte_1 lermo, via C. NIGRA 4, presso lo studio dell'Avv. CARINZIO PIETRO, che lo rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Pa- CP_1 lermo, via Vergara, 4, presso lo studio dell'Avv. MORREALE CARMELITA, che la rappresenta e difende per mandato in atti, disgiuntamente e congiuntamente all'Avv. GANDOLFO ELVI-
RA MARIARITA;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 02/10/2025 le parti concludevano come da ver- bale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizio- ne dei coniugi ex art. 473 bis 21 c.p.c. nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vi- tae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 6088/2013 dei 08-23/11/2016, passata in giudicato.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi al Giudice delegato per l'espletamen- to di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 06/09/1988, da , nato a Parte_1
BARI in data 02/01/1962 e da , nata a [...] in data [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 436, parte II, serie A, dell'anno
2016; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Uffi- ciale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 no- vembre 2000 n. 369; dispone per la prosecuzione come da ordinanza del giudice delegato;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale, il
6/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in con- formità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.