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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5470 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 33341/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33341 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione alla data del 10.3.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Cicerone, 66, presso lo studio dell'avv.to Carlo Sanvitale che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- OPPONENTE -
E
[...]
Controparte_1
- OPPOSTI CONTUMACI -
NONCHE'
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Pienza 237, presso lo studio dell'avv.to Alessandra Monaldi che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
- OPPOSTA -
E
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in V.le Europa n. 190, presso lo studio dell'avv.to Alessia Baroni che la rappresenta e difende giusta procura alle liti per atto del Notaio Per_1 di Roma in data 10.09.2020, Rep. n. 54368, Racc. n. 15494,
[...] registrato a Roma il 11.09.2020 n. 8841
- OPPOSTA -
1 n. 33341/2021 R.G.A.C.C.
E
Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- OPPOSTA CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024 i procuratori delle parti così concludevano: per l'opponente: “ … dichiarare che l'invito ad estendere il pignoramento formulato dalla al Sig. è inesistente, Controparte_2 Pt_1 inammissibile e comunque infondato per tutti i motivi rappresentati;
- dichiarare l'ordinanza di assegnazione n. 17351/2019 R. G. E. nulla e priva di ogni effetto relativamente al primo punto di opposizione: e per l'effetto: - assegnare gli importi pignorati al ricorrente intervenuto sig. e al Pt_1 creditore pignorante relativi ai soli Controparte_5 interventi tempestivi, mediante la distribuzione di detti importi in compartecipazione tra loro, nel rispetto delle seguenti rispettive percentuali di credito: quanto al sig. il 70 % del 1/5 della remunerazione Parte_1 mensile;
quanto alla il 30 % del 1/5 della CP_2 Controparte_5 remunerazione mensile;
-disporre che l'importo di credito della
[...] relativo all'atto di intervento tardivo per l'ammontare Controparte_2 complessivo di spese e compensi liquidati di euro 4.183,25 venga soddisfatto in coda ai suddetti crediti” per la opposta “ … chiede che Controparte_6 preliminarmente venga accertata e dichiarata la nullità della notifica e, nel merito, che venga ritenuta inammissibile, infondata in fatto e in diritto la domanda del ricorrente e, per l'effetto, ritenere valido a tutti gli effetti l'estensione del pignoramento formulata dalla Controparte_2
e confermare l'ordinanza di assegnazione n.17351/2019”. per la opposta “ … in ragione della terzietà e Controparte_3 non essendo state spiegate contestazioni al proprio operato, non rassegna conclusioni”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2/5.5.2021 Parte_1
– premesso che, su istanza della Controparte_2
(creditore procedente), era stato promosso ai danni di Controparte_1
2 n. 33341/2021 R.G.A.C.C.
e (debitori esecutati), pignoramento di crediti Controparte_1 presso la (terzi pignorati), per Controparte_3 CP_4 il recupero coattivo della complessiva somma di € 10.791,49 in forza di decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto (notificato in data 19.4.2019); che esso attore proponeva atto di intervento tempestivo nella procedura esecutiva per l'esazione della somma di € 46.240,15 in forza di decreto ingiuntivo Trib. Roma n. 24412/2019 (esecutivo); che, all'esito dell'udienza del 16.1.2020, su indicazione del creditore procedente, esso creditore intervenuto notificava ai debitori esecutati, ai sensi dell'art. 499, IV co., c.p.c., atto di pignoramento in estensione presso Controparte_3
e (terzi pignorati in estensione); che con ordinanza
[...] CP_4 del 15.1.2021, comunicata in data 20.1.2021, il G.E., rilevato che la notifica del pignoramento in estensione era stata eseguita tardivamente (ossia, oltre il termine di trenta giorni decorrente dall'udienza del 16.01.2020), accordava al creditore pignorante il privilegio processuale di cui all'art. 499, IV co., c.p.c. e dunque lo preferiva in sede di assegnazione delle somme staggite, postergando il creditore intervenuto;
che, proposto ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (avverso l'ordinanza di assegnazione), il G.E., denegato ogni provvedimento cautelare, compensava le spese e fissava il termine sino al 14.7.2021 per l'introduzione del giudizio di merito - tanto premesso, ribadita l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione laddove aveva accordato al creditore procedente il privilegio c.d. processuale di cui all'art. 499, IV co., c.p.c. (siccome non era stati indicati “altri beni … utilmente pignorabili”), conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la (creditore procedente), Controparte_2 _1
(debitori esecutati), nonché
[...] Controparte_1 [...]
e (terzi pignorati) per ivi sentir Controparte_3 CP_4 dichiarare, tra l'altro, “l'ordinanza di assegnazione n. 17351/2019 R. G. E. nulla e priva di ogni effetto relativamente al primo punto di opposizione”
Si costituiva in giudizio la Controparte_2 contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio la he, “non essendo state Controparte_3 spiegate contestazioni al proprio operato, non rassegna[va] conclusioni”
che all'udienza del 16.2.2022 il Giudice dichiarava la contumacia di
[...] che, pur ritualmente citato, non si era costituito;
Controparte_1 quindi ordinava di notificare l'atto di citazione a entro Parte_2 il 30.6.2022; e di integrare il contraddittorio nei confronti di
[...] entro il 30.6.2022 CP_4
Pur ritualmente citate, non si costituivano in giudizio Controparte_1
e con ordinanza del 9.11.2022 ne veniva dichiarata Controparte_4 la contumacia
3 n. 33341/2021 R.G.A.C.C.
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni, alla data del 10.3.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
……..
Considerato
che, con atto notificato in data 12.6.2019, la Controparte_2
(creditore procedente) promuoveva ai danni di
[...] _1
e (debitori esecutati), pignoramento di
[...] Controparte_1 crediti presso e (terzi Controparte_3 CP_4 pignorati), per il recupero coattivo della complessiva somma di € 10.791,49 in forza di decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto (notificato in data 19.4.2019);
che la terza pignorata ( dichiarava, ai sensi dell'art Controparte_3
547 c.p.c., che (debitrice esecutata) prestava, alle sue Controparte_1 dipendenze, attività lavorativa, percependo la relativa retribuzione mensile (nell'importo meglio indicato nella dichiarazione) e quindi che, dunque, la terza pignorata vincolava le somme sino all'importo del credito precettato aumentato della metà (art 546 c.p.c.);
che nella procedura esecutiva proponeva tempestivo intervento Pt_1
(creditore intervenuto) per l'esazione della complessiva somma di €
[...]
46.240,15 in forza di decreto ingiuntivo Trib. Roma n. 24412/2019 (esecutivo);
che all'udienza del 16.1.2020 il creditore procedente indicava al creditore intervenuto, ai fini del privilegio processuale di cui all'art. 499, IV co., c.p.c., l'esistenza di altri beni del debitore “utilmente pignorabili”, invitandolo ad estendere il pignoramento presso i terzi indicati;
che, segnatamente, alla detta udienza del 16.1.2020, il creditore procedente indicava al creditore intervenuto, “… l'esistenza di ulteriori crediti vantati dall'esecutata nei confronti del terzo datore di lavoro Controparte_1
titolo di remunerazione del rapporto di impiego”; Controparte_3
e quindi invitava il creditore intervenuto ad estendere il pignoramento “ai suddetti beni”; e, quindi, il G.E. rinviava all'udienza del 16.5.2020 “ai fini dell'estensione del pignoramento”;
4 n. 33341/2021 R.G.A.C.C.
che il creditore intervenuto notificava ai debitori esecutati atto di pignoramento in estensione (ai sensi dell'art. 499, IV co., c.p.c.) sui beni indicati dal creditore procedente presso Controparte_3 [...]
(terzi pignorati in estensione); CP_4
che con ordinanza del 15.1.2021, comunicata in data 20.1.2021, il G.E., rilevato che la notifica del pignoramento in estensione era stata eseguita oltre il termine di gg. 30 decorrente dall'udienza del 16.01.2020, accordava al creditore pignorante il privilegio processuale di cui all'art. 499, IV co., c.p.c. e dunque lo preferiva in sede di assegnazione delle somme staggite;
Considerato
che il creditore intervenuto ha contestato l'ordinanza di assegnazione nella parte in cui riconosceva il privilegio c.d. processuale di cui all'art. 499, IV co., c.p.c. in favore del creditore procedente, quantunque non avesse indicato un credito diverso da quello pignorato
Rilevato
che ai sensi dell'art. 499, IV co., c.p.c., il creditore pignorante ha facoltà di
“indicare” ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, l'esistenza di “altri beni” del debitore “utilmente pignorabili”, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione; e che se i creditori intervenuti, “senza giusto motivo”, non estendono il pignoramento ai beni “indicati” entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione (c.d. privilegio processuale);
che, d'altra parte, nelle espropriazioni presso terzi, il creditore procedente, ai fini dell'operatività del privilegio processuale di cui si tratta, ha soltanto l'onere di “indicare” ai creditori intervenuti “ulteriori beni” utilmente pignorabili e le “generalità dei terzi debitori” presso cui eseguire il pignoramento in estensione (vd., art. 492, comma 4, 5 e 6 c.p.c.); mentre il creditore intervenuto, che ometta di estendere il pignoramento presso i terzi indicati dal creditore, ha l'onere di comprovare l'insussistenza di “altri” crediti pignorabili (o altro giusto motivo per non intraprendere l'esecuzione in estensione);
che, come già detto, all'udienza del 16.1.2020 il creditore pignorante indicava al creditore chirografario intervenuto tempestivamente (e munito di titolo esecutivo) il credito vantato dalla debitrice esecutata nei confronti della
“a titolo di remunerazione del rapporto di impiego” e lo CP_3 invitava ad estendere il pignoramento ai sensi dell'art. 499, IV co., c.p.c.
Rilevato
5 n. 33341/2021 R.G.A.C.C.
che il creditore intervenuto ha contestato l'operatività dell'art. 499, IV co., c.p.c. – e quindi ha contestato la legittimità del privilegio processuale accordato al creditore procedente – siccome il credito indicato all'udienza del 16.1.2020 era esattamente lo stesso credito (retributivo) già pignorato dal creditore procedente, mentre sarebbe stato onere di quest'ultimo, ai fini che qui interessano, allegare l'esistenza di “altri” crediti, affatto diversi da quelli già pignorati, ma nondimeno “utilmente pignorabili”
che, tuttavia, come affermato dalla più autorevole Giurisprudenza, nell'espropriazione presso terzi, il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., “individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e l'assegnazione di crediti in misura maggiore” (vd., tra le altre, Cass. n. 1170/22)
che, dunque, l'art. 546, comma 1, c.p.c., non consente l'assegnazione di crediti in misura maggiore rispetto al limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà (importo pignorato);
che, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno opponente, questi, seguendo le indicazioni del creditore procedente, avrebbe dovuto estendere il pignoramento sulle ulteriori retribuzioni, pur maturate dalla debitrice esecutata in forza del medesimo rapporto lavorativo, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo, non altrimenti pignorato, preteso con l'atto di intervento, e quindi oltre il limite (ex art. 546 c.p.c.) di quanto già pignorato dal creditore procedente: il pignoramento in estensione avrebbe avuto senz'altro ad oggetto crediti retributivi ulteriori e, quindi, diversi rispetto a quelli già pignorati dal creditore procedente;
che, d'altra parte, l'art. 499 IV co., c.c. si riferisce ad “altri beni”, ossia a beni non pignorati dal procedente
Considerato
che il pignoramento in estensione è stato pacificamente eseguito (in data
“25/09/2020, 28/09/2020, e del 01/10/2020”) e quindi comunque oltre il termine di gg. 30 previsto dall'art. 499, IV co., c.p.c. (vd., comparsa conclusionale dell'opponente, pg. 3)
Considerato:
che l'opponente ha poi dedotto la sussistenza di giusti motivi per non estendere il pignoramento su crediti retributivi futuri e perciò incerti;
che, tuttavia, si tratta di un motivo di opposizione dedotto soltanto – e per la prima volta - in sede di giudizio di merito ed è quindi inammissibile;
6 n. 33341/2021 R.G.A.C.C.
che, invero, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (vd., Cass. n. 25170/18)
che, pertanto, non possono essere delibati in sede di giudizio di merito motivi di opposizione diversi da quelli necessariamente e inderogabilmente proposti in fase sommaria dinanzi al G.E.;
che l'epilogo non può che essere, pertanto, il rigetto della spiegata opposizione che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
spese compensate con la terza pignorata (nei cui Controparte_3 riguardi non sono state proposte domande)
Spese non ripetibili dagli opposti contumaci
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione del 15.1.2021, comunicata in data 20.1.2021;
2. condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.696,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. compensa le spese tra l'opponente e Controparte_3
4. spese non ripetibili dagli opposti contumaci.
7 n. 33341/2021 R.G.A.C.C.
Così deciso in Roma, il 9.4.2025 IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33341 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione alla data del 10.3.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Cicerone, 66, presso lo studio dell'avv.to Carlo Sanvitale che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- OPPONENTE -
E
[...]
Controparte_1
- OPPOSTI CONTUMACI -
NONCHE'
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Pienza 237, presso lo studio dell'avv.to Alessandra Monaldi che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
- OPPOSTA -
E
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in V.le Europa n. 190, presso lo studio dell'avv.to Alessia Baroni che la rappresenta e difende giusta procura alle liti per atto del Notaio Per_1 di Roma in data 10.09.2020, Rep. n. 54368, Racc. n. 15494,
[...] registrato a Roma il 11.09.2020 n. 8841
- OPPOSTA -
1 n. 33341/2021 R.G.A.C.C.
E
Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- OPPOSTA CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024 i procuratori delle parti così concludevano: per l'opponente: “ … dichiarare che l'invito ad estendere il pignoramento formulato dalla al Sig. è inesistente, Controparte_2 Pt_1 inammissibile e comunque infondato per tutti i motivi rappresentati;
- dichiarare l'ordinanza di assegnazione n. 17351/2019 R. G. E. nulla e priva di ogni effetto relativamente al primo punto di opposizione: e per l'effetto: - assegnare gli importi pignorati al ricorrente intervenuto sig. e al Pt_1 creditore pignorante relativi ai soli Controparte_5 interventi tempestivi, mediante la distribuzione di detti importi in compartecipazione tra loro, nel rispetto delle seguenti rispettive percentuali di credito: quanto al sig. il 70 % del 1/5 della remunerazione Parte_1 mensile;
quanto alla il 30 % del 1/5 della CP_2 Controparte_5 remunerazione mensile;
-disporre che l'importo di credito della
[...] relativo all'atto di intervento tardivo per l'ammontare Controparte_2 complessivo di spese e compensi liquidati di euro 4.183,25 venga soddisfatto in coda ai suddetti crediti” per la opposta “ … chiede che Controparte_6 preliminarmente venga accertata e dichiarata la nullità della notifica e, nel merito, che venga ritenuta inammissibile, infondata in fatto e in diritto la domanda del ricorrente e, per l'effetto, ritenere valido a tutti gli effetti l'estensione del pignoramento formulata dalla Controparte_2
e confermare l'ordinanza di assegnazione n.17351/2019”. per la opposta “ … in ragione della terzietà e Controparte_3 non essendo state spiegate contestazioni al proprio operato, non rassegna conclusioni”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2/5.5.2021 Parte_1
– premesso che, su istanza della Controparte_2
(creditore procedente), era stato promosso ai danni di Controparte_1
2 n. 33341/2021 R.G.A.C.C.
e (debitori esecutati), pignoramento di crediti Controparte_1 presso la (terzi pignorati), per Controparte_3 CP_4 il recupero coattivo della complessiva somma di € 10.791,49 in forza di decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto (notificato in data 19.4.2019); che esso attore proponeva atto di intervento tempestivo nella procedura esecutiva per l'esazione della somma di € 46.240,15 in forza di decreto ingiuntivo Trib. Roma n. 24412/2019 (esecutivo); che, all'esito dell'udienza del 16.1.2020, su indicazione del creditore procedente, esso creditore intervenuto notificava ai debitori esecutati, ai sensi dell'art. 499, IV co., c.p.c., atto di pignoramento in estensione presso Controparte_3
e (terzi pignorati in estensione); che con ordinanza
[...] CP_4 del 15.1.2021, comunicata in data 20.1.2021, il G.E., rilevato che la notifica del pignoramento in estensione era stata eseguita tardivamente (ossia, oltre il termine di trenta giorni decorrente dall'udienza del 16.01.2020), accordava al creditore pignorante il privilegio processuale di cui all'art. 499, IV co., c.p.c. e dunque lo preferiva in sede di assegnazione delle somme staggite, postergando il creditore intervenuto;
che, proposto ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (avverso l'ordinanza di assegnazione), il G.E., denegato ogni provvedimento cautelare, compensava le spese e fissava il termine sino al 14.7.2021 per l'introduzione del giudizio di merito - tanto premesso, ribadita l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione laddove aveva accordato al creditore procedente il privilegio c.d. processuale di cui all'art. 499, IV co., c.p.c. (siccome non era stati indicati “altri beni … utilmente pignorabili”), conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la (creditore procedente), Controparte_2 _1
(debitori esecutati), nonché
[...] Controparte_1 [...]
e (terzi pignorati) per ivi sentir Controparte_3 CP_4 dichiarare, tra l'altro, “l'ordinanza di assegnazione n. 17351/2019 R. G. E. nulla e priva di ogni effetto relativamente al primo punto di opposizione”
Si costituiva in giudizio la Controparte_2 contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio la he, “non essendo state Controparte_3 spiegate contestazioni al proprio operato, non rassegna[va] conclusioni”
che all'udienza del 16.2.2022 il Giudice dichiarava la contumacia di
[...] che, pur ritualmente citato, non si era costituito;
Controparte_1 quindi ordinava di notificare l'atto di citazione a entro Parte_2 il 30.6.2022; e di integrare il contraddittorio nei confronti di
[...] entro il 30.6.2022 CP_4
Pur ritualmente citate, non si costituivano in giudizio Controparte_1
e con ordinanza del 9.11.2022 ne veniva dichiarata Controparte_4 la contumacia
3 n. 33341/2021 R.G.A.C.C.
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni, alla data del 10.3.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
……..
Considerato
che, con atto notificato in data 12.6.2019, la Controparte_2
(creditore procedente) promuoveva ai danni di
[...] _1
e (debitori esecutati), pignoramento di
[...] Controparte_1 crediti presso e (terzi Controparte_3 CP_4 pignorati), per il recupero coattivo della complessiva somma di € 10.791,49 in forza di decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto (notificato in data 19.4.2019);
che la terza pignorata ( dichiarava, ai sensi dell'art Controparte_3
547 c.p.c., che (debitrice esecutata) prestava, alle sue Controparte_1 dipendenze, attività lavorativa, percependo la relativa retribuzione mensile (nell'importo meglio indicato nella dichiarazione) e quindi che, dunque, la terza pignorata vincolava le somme sino all'importo del credito precettato aumentato della metà (art 546 c.p.c.);
che nella procedura esecutiva proponeva tempestivo intervento Pt_1
(creditore intervenuto) per l'esazione della complessiva somma di €
[...]
46.240,15 in forza di decreto ingiuntivo Trib. Roma n. 24412/2019 (esecutivo);
che all'udienza del 16.1.2020 il creditore procedente indicava al creditore intervenuto, ai fini del privilegio processuale di cui all'art. 499, IV co., c.p.c., l'esistenza di altri beni del debitore “utilmente pignorabili”, invitandolo ad estendere il pignoramento presso i terzi indicati;
che, segnatamente, alla detta udienza del 16.1.2020, il creditore procedente indicava al creditore intervenuto, “… l'esistenza di ulteriori crediti vantati dall'esecutata nei confronti del terzo datore di lavoro Controparte_1
titolo di remunerazione del rapporto di impiego”; Controparte_3
e quindi invitava il creditore intervenuto ad estendere il pignoramento “ai suddetti beni”; e, quindi, il G.E. rinviava all'udienza del 16.5.2020 “ai fini dell'estensione del pignoramento”;
4 n. 33341/2021 R.G.A.C.C.
che il creditore intervenuto notificava ai debitori esecutati atto di pignoramento in estensione (ai sensi dell'art. 499, IV co., c.p.c.) sui beni indicati dal creditore procedente presso Controparte_3 [...]
(terzi pignorati in estensione); CP_4
che con ordinanza del 15.1.2021, comunicata in data 20.1.2021, il G.E., rilevato che la notifica del pignoramento in estensione era stata eseguita oltre il termine di gg. 30 decorrente dall'udienza del 16.01.2020, accordava al creditore pignorante il privilegio processuale di cui all'art. 499, IV co., c.p.c. e dunque lo preferiva in sede di assegnazione delle somme staggite;
Considerato
che il creditore intervenuto ha contestato l'ordinanza di assegnazione nella parte in cui riconosceva il privilegio c.d. processuale di cui all'art. 499, IV co., c.p.c. in favore del creditore procedente, quantunque non avesse indicato un credito diverso da quello pignorato
Rilevato
che ai sensi dell'art. 499, IV co., c.p.c., il creditore pignorante ha facoltà di
“indicare” ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, l'esistenza di “altri beni” del debitore “utilmente pignorabili”, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione; e che se i creditori intervenuti, “senza giusto motivo”, non estendono il pignoramento ai beni “indicati” entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione (c.d. privilegio processuale);
che, d'altra parte, nelle espropriazioni presso terzi, il creditore procedente, ai fini dell'operatività del privilegio processuale di cui si tratta, ha soltanto l'onere di “indicare” ai creditori intervenuti “ulteriori beni” utilmente pignorabili e le “generalità dei terzi debitori” presso cui eseguire il pignoramento in estensione (vd., art. 492, comma 4, 5 e 6 c.p.c.); mentre il creditore intervenuto, che ometta di estendere il pignoramento presso i terzi indicati dal creditore, ha l'onere di comprovare l'insussistenza di “altri” crediti pignorabili (o altro giusto motivo per non intraprendere l'esecuzione in estensione);
che, come già detto, all'udienza del 16.1.2020 il creditore pignorante indicava al creditore chirografario intervenuto tempestivamente (e munito di titolo esecutivo) il credito vantato dalla debitrice esecutata nei confronti della
“a titolo di remunerazione del rapporto di impiego” e lo CP_3 invitava ad estendere il pignoramento ai sensi dell'art. 499, IV co., c.p.c.
Rilevato
5 n. 33341/2021 R.G.A.C.C.
che il creditore intervenuto ha contestato l'operatività dell'art. 499, IV co., c.p.c. – e quindi ha contestato la legittimità del privilegio processuale accordato al creditore procedente – siccome il credito indicato all'udienza del 16.1.2020 era esattamente lo stesso credito (retributivo) già pignorato dal creditore procedente, mentre sarebbe stato onere di quest'ultimo, ai fini che qui interessano, allegare l'esistenza di “altri” crediti, affatto diversi da quelli già pignorati, ma nondimeno “utilmente pignorabili”
che, tuttavia, come affermato dalla più autorevole Giurisprudenza, nell'espropriazione presso terzi, il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., “individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e l'assegnazione di crediti in misura maggiore” (vd., tra le altre, Cass. n. 1170/22)
che, dunque, l'art. 546, comma 1, c.p.c., non consente l'assegnazione di crediti in misura maggiore rispetto al limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà (importo pignorato);
che, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno opponente, questi, seguendo le indicazioni del creditore procedente, avrebbe dovuto estendere il pignoramento sulle ulteriori retribuzioni, pur maturate dalla debitrice esecutata in forza del medesimo rapporto lavorativo, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo, non altrimenti pignorato, preteso con l'atto di intervento, e quindi oltre il limite (ex art. 546 c.p.c.) di quanto già pignorato dal creditore procedente: il pignoramento in estensione avrebbe avuto senz'altro ad oggetto crediti retributivi ulteriori e, quindi, diversi rispetto a quelli già pignorati dal creditore procedente;
che, d'altra parte, l'art. 499 IV co., c.c. si riferisce ad “altri beni”, ossia a beni non pignorati dal procedente
Considerato
che il pignoramento in estensione è stato pacificamente eseguito (in data
“25/09/2020, 28/09/2020, e del 01/10/2020”) e quindi comunque oltre il termine di gg. 30 previsto dall'art. 499, IV co., c.p.c. (vd., comparsa conclusionale dell'opponente, pg. 3)
Considerato:
che l'opponente ha poi dedotto la sussistenza di giusti motivi per non estendere il pignoramento su crediti retributivi futuri e perciò incerti;
che, tuttavia, si tratta di un motivo di opposizione dedotto soltanto – e per la prima volta - in sede di giudizio di merito ed è quindi inammissibile;
6 n. 33341/2021 R.G.A.C.C.
che, invero, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (vd., Cass. n. 25170/18)
che, pertanto, non possono essere delibati in sede di giudizio di merito motivi di opposizione diversi da quelli necessariamente e inderogabilmente proposti in fase sommaria dinanzi al G.E.;
che l'epilogo non può che essere, pertanto, il rigetto della spiegata opposizione che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
spese compensate con la terza pignorata (nei cui Controparte_3 riguardi non sono state proposte domande)
Spese non ripetibili dagli opposti contumaci
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione del 15.1.2021, comunicata in data 20.1.2021;
2. condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.696,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. compensa le spese tra l'opponente e Controparte_3
4. spese non ripetibili dagli opposti contumaci.
7 n. 33341/2021 R.G.A.C.C.
Così deciso in Roma, il 9.4.2025 IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
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