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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/11/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1936/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. RA UC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 29 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1936/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nunzia Roberta RICCI e Ciro LIGUORO Parte_1 come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Sant'Anastasia, via Viviani n. 18
− parte ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio CP_1
GA come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Carriera
Grande n. 32
− parte resistente
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
− parte chiamata in causa contumace
Oggetto: accertamento orario di lavoro a tempo pieno – differenze retributive – azione risarcitoria per violazione del part-time
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 26.9.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto la società dinnanzi all'intestato Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
A) provato per tabulas la natura subordinata del rapporto di lavoro per cui è causa, accertare e dichiarare la natura full-time del rapporto di lavoro dal 09.07.2019 al 30.09.2019, dal 24.10.2019 al 31.01.2020 e dal 01.03.2020 sino al 30.09.2020 con la convenuta società e per l'effetto
B) convertire il rapporto di lavoro da part-time in full-time a decorrere dal 09.07.2019 sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 30.09.2020 e per l'effetto
C) accertare e dichiarare il diritto dell'istante al versamento degli effettivi contributi previdenziali dovuti a carico della convenuta società;
D) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a ricevere la somma di € 35.621,90 a titolo di differenze retributive, TFR maturato
e non corrisposto, ferie e festività, 13ma e 14ma, per il periodo lavorativo dal 02.07.2018 al 01.07.2019, e come commesso di banco dal 09.07.2019 al 30.09.2019, dal 24.10.2019 al 31.01.2020 e dal 01.03.2020 al 31.05.2020, prorogato sino al
30.09.2020, dalla maturazione all'effettivo soddisfo come da conteggi allegati al ricorso che sono parte integrante del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
E) condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante della complessiva CP_1 somma di € 35.621,90, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. contabile, per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
F) condannare la società resistente al versamento, in favore del sig. dei contributi previdenziali obbligatori effettivamente Parte_1 dovuti per il periodo di lavoro su indicato e, in caso di mancato versamento, al risarcimento danni derivato;
G) dichiarare il diritto dell'istante alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno per il mancato rispetto dell'orario di lavoro part-time, da liquidarsi in via equitativa, per le ragioni esposte in diritto;
H) condannare, altresì, la convenuta società alla rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori costituiti antistatario.
2. Il ricorrente espone di avere lavorato per la come tirocinante dal 2.7.2018 al 1.7.2019 e in forza di CP_1 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dal 9.7.2019 al 30.9.2019, dal 24.10.2019 al 31.1.2020 e dal 1.3.2020 al 31.5.2020 poi prorogato fino al 30.9.2020, con mansioni di commesso di banco, inquadramento nel 4° livello del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, orario contrattuale part-time orizzontale;
di essersi occupato, in particolare, di servire i clienti, di preparare le basi per lo yogurt e provvedere alla pulizia del locale della convenuta;
di avere lavorato per ben oltre 40 ore settimanali, dalle 16.00 alle 23.00 nel periodo invernale e dalle 16.00 alle 2.00 del mattino nel periodo estivo, con giorno libero il martedì; di avere ricevuto, durante il periodo di tirocinio, euro 600,00 netti mensili e nel periodo successivo circa euro 700,00 netti mensili.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce di non avere percepito la retribuzione e il trattamento di fine rapporto effettivamente dovuti in virtù del rapporto di lavoro full-time di fatto instauratori tra le parti e sostiene di essere rimasto creditore nei confronti della convenuta, a tale titolo, per la somma complessiva di euro 35.621,90, comprensiva anche delle differenze per tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e festività. Lamenta, altresì, l'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle maggiori retribuzioni dovute e il danno subito per il mancato rispetto dell'orario di lavoro part-time da parte del datore di lavoro, da liquidarsi equitativamente.
4. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto.
5. La convenuta, eccepita preliminarmente la non integrità del contraddittorio per la mancata chiamata in giudizio dell litisconsorte necessario rispetto alla domanda di regolarizzazione contributiva, nel merito deduce CP_2 che controparte non ha contestato la genuinità del tirocinio per il periodo dal 2.7.2018 al 1.7.2019, regolarmente formalizzato, né ha chiesto per tale periodo l'accertamento della subordinazione;
che il ricorrente ha osservato gli orari di lavoro indicati in contratto, lavorando per tre ore giornaliere e cinque giorni la settimana nel primo periodo (9.7.2019 al 30.9.2019) e per tre ore giornaliere e sei giorni la settimana nei successivi periodi, fruendo regolarmente delle ferie e dei permessi e percependo le retribuzioni indicate nelle buste paga, tutte regolarmente sottoscritte dal lavoratore e mai impugnate;
che i conteggi sono stati sviluppati in modo erroneo, per poste eterogenee, sottraendo agli importi lordi ritenuti dovuti quelli netti percepiti;
che non è configurabile un risarcimento del danno da violazione dell'orario di lavoro part-time e anche se lo fosse controparte ha omesso di indicare le conseguenze dannose subite.
6. L' chiamato in causa per ordine del giudice per l'integrazione del contraddittorio rispetto alla domanda CP_2 di regolarizzazione contributiva, pur ritualmente intimato, è rimasto contumace.
7. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Chiusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 29 settembre 2025, la causa è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorrente agisce per la declaratoria della natura a tempo pieno dei rapporti di lavoro subordinato part-time a tempo determinato contrattualizzati tra le parti in relazione ai periodi dal 9.7.2019 al 30.9.2019, dal 24.10.2019 al 31.1.2020 e dal 1.3.2020 al 30.9.2020 e per la conseguente condanna della convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate per il superiore orario di lavoro osservato e al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'orario di lavoro part-time, nonché per la regolarizzazione della propria posizione contributiva presso l' CP_2
9. Il lavoratore sostiene di avere sempre effettivamente lavorato a tempo pieno, ben oltre le 40 ore settimanali, nei periodi su indicati, cosicché i rapporti di lavoro si sono attuati per fatti concludenti come rapporti full time.
10. Il ricorso è infondato e va rigettato.
11. Va evidenziato, in via preliminare, che il ricorrente non ha chiesto in ricorso l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 2.7.2018 al 1.7.2019 e non ha impugnato il tirocinio relativo al medesimo periodo denunciandone il carattere non genuino.
12. È opportuno ricordare che le discipline succedutesi nel tempo in materia di tirocinio hanno sempre configurato tale istituto come una fattispecie a struttura trilaterale – in quanto coinvolgente necessariamente tre soggetti, il promotore, l'ospitante ed il tirocinante – che non determina l'istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra ospitante e tirocinante, ma realizza esclusivamente l'inserimento del tirocinante nel mondo del lavoro con il solo scopo di formarlo e garantirgli una conoscenza diretta dell'attività lavorativa. L'art. 18 della L. n. 196 del 1997, che ha introdotto nell'ordinamento il tirocinio formativo e di orientamento, fissava alla lett. d) la durata massima dei rapporti, definendoli espressamente “non costituenti rapporti di lavoro”. Successivamente,
l'art. 1, comma 34, L. n. 92 del 2012 ha demandato ad un accordo tra il Governo e le regioni da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei criteri e principi specificati dalla disposizione legislativa. In attuazione di tale previsione, la Conferenza Stato - regioni ha adottato un primo Accordo del
24.1.2013 ed un successivo Accordo del 25.5.2017, quest'ultimo contenente le nuove “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, vale a dire i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento e reinserimento lavorativo) che si svolgono al di fuori di un percorso formale di istruzione o formazione, e che costituiscono una misura di politica attiva del lavoro finalizzata a creare un contatto tra il tirocinante e il mondo del lavoro, contribuendo all'arricchimento del suo bagaglio di conoscenze e competenze professionali. Tali accordi hanno confermato che i tirocini non costituiscono rapporti di lavoro subordinato.
13. La Suprema Corte ha chiarito che nei rapporti di tirocinio l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica o intellettuale da parte di quest'ultimo, seppure indispensabile per l'attuazione dello scopo perseguito dal negozio, resta estranea al sinallagma contrattuale e, dunque, non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'attivazione del tirocinio non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nella organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate ad attività produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive dell'imprenditore e se egli sia stato sottoposto a un regime disciplinare eccedente il livello strettamente necessario per la regolarità del tirocinio (Cass. civ. n. 5370/2023; Cass. civ. n. 1380/2006). 14. Tanto premesso, la convenuta ha prodotto la convenzione n. 89 del 28 giugno 2018 tra la Regione Campania
(soggetto promotore) e la (soggetto ospitante) per l'attivazione di tirocini da parte del soggetto CP_1 ospitante, prevedendosi all'art. 2, punto 1, che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro”; ha altresì allegato il progetto formativo individuale, da cui risulta l'individuazione del tutor didattico del soggetto promotore e del tutor aziendale, la durata del tirocinio del ricorrente dal 2.7.2018 al 1.7.2019, l'orario settimanale previsto per il tirocinante pari ad ore 40, i contenuti e gli obiettivi del tirocinio, l'indennità di partecipazione del tirocinio pari ad euro 600,00 mensili;
ha infine depositato il diario delle presenze e il “diario di bordo”, da cui risultano orari di entrata e di uscita del ricorrente nelle singole giornate e le principali attività svolte, con la relazione finale del tutor aziendale sull'attività svolta dal tirocinante (docc. 2-6).
15. Il ricorrente non ha minimamente contestato la genuinità del tirocinio né ha formulato alcun rilievo sulla menzionata documentazione. Ne consegue che, per l'attività prestata dallo stesso come tirocinante dal 2.7.2018 al 1.7.2019, per un numero di 40 ore settimanali come da progetto formativo individuale, non riconducibile al lavoro subordinato, il ricorrente non può rivendicare alcuna differenza retributiva, avendo regolarmente percepito l'indennità di partecipazione del tirocinio pari ad euro 600,00 mensili (cfr. buste paga e contabili di bonifico allegate, doc. 7).
16. Con riferimento ai successivi periodi lavorativi, dal compendio documentale presente nel fascicolo di causa risulta che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta quale commesso di banco inquadrato nel
4° livello del CCNL Pubblici Esercizi, in forza di contratti a tempo determinato dal 9.7.2019 al 30.9.2019, con part-time al 37,50 per cento per 15 ore settimanali, dal 24.10.2019 al 31.1.2020 e dal 1.3.2020 al 30.9.2020 con part-time 45 per cento per 18 pre settimanali. Gli importi indicati nelle relative buste paga sono stati tutti corrisposti (cfr. contabili di bonifico allegate).
17. Ciò posto, resta da stabilire se il ricorrente, come affermato nell'atto introduttivo, ha effettivamente prestato la sua attività lavorativa per oltre 40 ore settimanali, di fatto lavorando a tempo pieno. Si ricorda che, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la prestazione eccedente l'orario contrattuale part-time in caso di lavoro supplementare o il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati
(cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ.
n. 6623/2001). Ove tale prova fosse fornita dal ricorrente, andrebbe dichiarata la natura a tempo pieno dei rapporti di lavoro per cui è causa, considerato che il rapporto di lavoro a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti laddove la prestazione di lavoro venga resa, in modo costante, con orario di lavoro normale o, addirittura, superiore a quest'ultimo (Cass. civ. n. 31342/2018).
18. La prova testimoniale espletata non ha confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso.
19. I testi più attendibili sono i colleghi di lavoro del ricorrente, e , i quali hanno Testimone_1 Testimone_2 reso dichiarazioni convergenti, precise e circostanziate, anche nei riferimenti temporali. I due dipendenti hanno lavorato per molti anni nell'esercizio commerciale della convenuta in Via Mascagni, dal 2017 al 2022, il primo come addetto alla gestione del personale e all'occorrenza banconista, il secondo come cassiere. Gli stessi sono dunque portatori di una conoscenza diretta e di prima mano dei fatti riferiti. Non sono emersi elementi per i quali debba ritenersi la volontà di rendere una deposizione compiacente a favore della convenuta, della quale e non erano nemmeno più dipendenti al momento della testimonianza. Tes_1 Tes_2
20. Il teste , premesso di avere lavorato nella gelateria di Via Mascagni in Pomigliano d'Arco dal 2017 al Tes_1
2022 (“Io ho lavorato dalla metà del 2017 al 2022. Ero una persona di fiducia del titolare. Mi occupavo della gestione del personale e all'occorrenza lavoravo come banconista”), con riferimento al periodo successivo al primo anno di lavoro del ricorrente quale tirocinante, ha riferito: “Nel secondo anno gli orari del ricorrente erano ridotti. Il ricorrente lavorava dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Poteva capitare che venisse più tardi e andasse via più tardi, ad esempio che venisse alle 17.00 e andasse via alle 20.00. Che io ricordi non è capitato che il ricorrente venisse alle 16.00 e andasse vie oltre le ore 19.00. Il ricorrente ha alternato periodi in cui faceva un giorno di riposo settimanale oltre la domenica e periodi in cui aveva un solo giorno di riposo infrasettimanale, mantenendo sempre questo orario ridotto di lavoro (tre ore al giorno). Nel secondo periodo ci sono state brevi interruzioni dal lavoro del ricorrente. Conosco il sig. . Quest'ultimo ha lavorato in via Mascagni per un annetto Parte_2
e mezzo e c'ero anche io in quel periodo. Lavorava con un contratto part-time, per tre o quattro ore al giorno”.
21. Di analogo tenore sono le dichiarazioni del teste : “Il primo periodo il ricorrente ha lavorato come tirocinante. Tes_2
Successivamente il ricorrente ha lavorato per cinque o sei giorni la settimana. Aveva dei giorni di riposo infrasettimanali ma non ricordo quali fossero. Iniziava a lavorare verso le 16.00. Lavorava per tre o quattro ore. Io lavoravo presso la gelateria di Via
Mascagni. Vedevo andare via il ricorrente verso le 19.00, 19.30, magari qualche volta è venuto un po' più tardi e di conseguenza
è andato via una mezz'ora più tardi. Lo vedevo arrivare a lavoro. A volte veniva da solo a volte veniva accompagnato, penso dai familiari…Gli orari di cui ho riferito sono rimasti invariati (16.00/16.30 – 19.00/19.30). Io lavoravo orientativamente dalle ore 15.00 alle 23.00. Io ho iniziato a lavorare nella gelateria nel 2017 e vi ho lavorato fino al 2022. Nella gelateria lavoravano, oltre a e me e al ricorrente, e altre due ragazze che lavoravano di mattina e si occupavano della Testimone_1 Parte_2 preparazione delle basi yogurt e delle creme. Il ricorrente lavorava come banconista. Io ero cassiere…Nel periodo estivo può essere capitato che terminassi di lavorare più tardi, per una mezz'ora al massimo”.
22. Non appaiono invece meritevoli di essere valorizzate le dichiarazioni di diverso tenore rese dall'altro collega di lavoro del ricorrente, Se si esclude il primo anno di tirocinio del ricorrente (2.7.2018 – 1.7.2018), Parte_2 il periodo successivo per il quale tale teste ha potuto riferire è limitato ai soli mesi dal luglio all'ottobre 2019 (“Io sono andato via nel nell'ottobre del 2019”). Sebbene il teste abbia pedissequamente confermato gli orari di lavoro del ricorrente (“Nel periodo invernale arrivavamo intorno alle 16.00 e chiudevamo intorno alle 23.00/23.30. Nel periodo estivo arrivavamo alle 16.00 e terminavamo in orario variabile che raramente poteva essere prima delle 2.00, e normalmente verso le 2.00/2.30, in caso di eventi anche più tardi. Il ricorrente nel periodo invernale aveva un giorno di riposo settimanale che era il mercoledì. Nel periodo estivo il ricorrente aveva un giorno di riposo settimanale a rotazione con me e l'altro collega ”), le dichiarazioni sono nel complesso laconiche, generiche e imprecise, specie nelle Testimone_2 coordinate temporali: gli orari di lavoro sono stati riferiti a non meglio precisati “periodo invernale” e “periodo estivo”; l'inizio del proprio rapporto di lavoro è stato collocato nel “marzo/aprile 2018”, mentre dalla
Comunicazione Unilav prodotta dalla resistente il rapporto risulta instaurato il 5 maggio 2018; non è stata fatta alcuna distinzione tra il periodo di tirocinio del ricorrente e la successiva assunzione a tempo determinato, pacificamente avvenuta a distanza di una settimana dalla cessazione del tirocinio;
il teste ha inoltre dichiarato di avere lavorato con gli stessi orari del ricorrente, in contrasto con quanto riferito dal teste (“Conosco Tes_1 il sig. . Quest'ultimo ha lavorato in via Mascagni per un annetto e mezzo e c'ero anche io in quel periodo. Lavorava Parte_2 con un contratto part-time, per tre o quattro ore al giorno”) e con quanto risultante dalla già menzionata comunicazione
Unilav. Poiché il ha fatto riferimento, indistintamente, ad un unico rapporto di lavoro del ricorrente, Pt_2 senza alcuna menzione del tirocinio, non può neppure escludersi, nel contesto di una deposizione imprecisa e approssimativa, che gli orari dal lui riferiti fossero quelli osservati dal ricorrente nel corso del primo anno di tirocinio, dal luglio 2018 al luglio 2019, non anche quelli osservati nella vigenza nei successivi contratti a tempo determinato, vale a dire dal luglio 2019 all'ottobre 2019 (data di cessazione del rapporto del . Pt_2
23. Appaiono invece totalmente inattendibili le deposizioni rese dalle zie del ricorrente, Controparte_3 ed In primo luogo, il rapporto di parentela con il ricorrente avrebbe richiesto un riscontro Controparte_4 rigoroso delle dichiarazioni rese, per fugare le ragionevoli riserve sulla genuinità delle deposizioni, ma tale riscontro non vi è stato. In secondo luogo, e decisivamente, i testi in questione, nel tentativo di accreditare una loro sistematica attività di “accompagnamento” a lavoro del ricorrente presso la gelateria della convenuta in
Via Mascagni e corroborare così gli orari dedotti dal nipote, hanno entrambe premesso che né il né Parte_1 la sua famiglia avevano l'auto ( “Sono a conoscenza degli orari di lavoro del ricorrente nel periodo Controparte_3 dal luglio 2009 al maggio 2020 in quanto accompagnavo il ricorrente a lavoro, perché in famiglia non avevano l'auto”; CP_4
“Sono a conoscenza degli orari di lavoro del ricorrente in quanto lo accompagnavo a lavoro. Il ricorrente e la sua famiglia
[...] non avevano l'auto”). Al di là della sua scarsa verosimiglianza, la circostanza è stata smentita documentalmente dalla convenuta, che ha prodotto un estratto della visura del PRA dal quale risulta che il risultava Parte_1 intestatario di una autovettura FIAT targata FV343RV, immatricolata il 29.3.2019. I due testi si sono anche in parte contraddetti allorché ha dichiarato di essere stata principalmente lei ad Controparte_3 accompagnare il ricorrente a lavoro, anche più volte nel corso della settimana, e solo quando non poteva andare vi provvedeva la sorella Quest'ultima, invece, ha riferito di una alternanza sistematica Controparte_4 con la sorella per cui “ci alternavamo io e mia sorella. Potevano capitare settimane in cui lo accompagnavo io e altre in cui lo accompagnava mia sorella”. Peraltro, se anche può essere capitato che occasionalmente le zie accompagnassero il nipote a lavoro o andassero a prenderlo negli orari riferiti nella deposizione, non è possibile desumere da tale circostanza di natura meramente indiziaria la prova della sistematica osservanza dell'orario di lavoro allegato in ricorso, non solo per difetto di univocità e dell'assenza di ulteriori elementi di riscontro, ma soprattutto perché smentita dai colleghi del ricorrente, e , che hanno riferito di orari diversi, limitati a sole Tes_1 Tes_2 tre ore giornaliere, dei quali avevano conoscenza diretta per il fatto di lavorare nello stesso esercizio commerciale.
24. In conclusione deve ritenersi che il ricorrente non ha provato di avere lavorato per la resistente a tempo pieno e comunque per un orario superiore a quello contrattuale. La resistente ha provato, con la produzione delle contabili di bonifico, di avere corrisposto tutti gli importi riportati nella busta paga, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, per l'orario di lavoro contrattuale prestato, corrispondente a quello effettivamente osservato.
Ne discende che la domanda del ricorrente di condanna della convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive reclamate in virtù dell'asserita osservanza di un full-time, del versamento all della CP_2 relativa contribuzione previdenziale, e del risarcimento del danno per il mancato rispetto dell'orario di lavoro part-time vanno tutte rigettate.
25. Il ricorrente va condannato a pagare alla convenuta le spese processuali nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi previsti per tutte le fasi nell'ambito delle cause di lavoro di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna il ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, da liquidarsi in euro
4.692,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
RA UC
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. RA UC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 29 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1936/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nunzia Roberta RICCI e Ciro LIGUORO Parte_1 come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Sant'Anastasia, via Viviani n. 18
− parte ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio CP_1
GA come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Carriera
Grande n. 32
− parte resistente
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
− parte chiamata in causa contumace
Oggetto: accertamento orario di lavoro a tempo pieno – differenze retributive – azione risarcitoria per violazione del part-time
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 26.9.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto la società dinnanzi all'intestato Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
A) provato per tabulas la natura subordinata del rapporto di lavoro per cui è causa, accertare e dichiarare la natura full-time del rapporto di lavoro dal 09.07.2019 al 30.09.2019, dal 24.10.2019 al 31.01.2020 e dal 01.03.2020 sino al 30.09.2020 con la convenuta società e per l'effetto
B) convertire il rapporto di lavoro da part-time in full-time a decorrere dal 09.07.2019 sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 30.09.2020 e per l'effetto
C) accertare e dichiarare il diritto dell'istante al versamento degli effettivi contributi previdenziali dovuti a carico della convenuta società;
D) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a ricevere la somma di € 35.621,90 a titolo di differenze retributive, TFR maturato
e non corrisposto, ferie e festività, 13ma e 14ma, per il periodo lavorativo dal 02.07.2018 al 01.07.2019, e come commesso di banco dal 09.07.2019 al 30.09.2019, dal 24.10.2019 al 31.01.2020 e dal 01.03.2020 al 31.05.2020, prorogato sino al
30.09.2020, dalla maturazione all'effettivo soddisfo come da conteggi allegati al ricorso che sono parte integrante del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
E) condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante della complessiva CP_1 somma di € 35.621,90, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. contabile, per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
F) condannare la società resistente al versamento, in favore del sig. dei contributi previdenziali obbligatori effettivamente Parte_1 dovuti per il periodo di lavoro su indicato e, in caso di mancato versamento, al risarcimento danni derivato;
G) dichiarare il diritto dell'istante alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno per il mancato rispetto dell'orario di lavoro part-time, da liquidarsi in via equitativa, per le ragioni esposte in diritto;
H) condannare, altresì, la convenuta società alla rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori costituiti antistatario.
2. Il ricorrente espone di avere lavorato per la come tirocinante dal 2.7.2018 al 1.7.2019 e in forza di CP_1 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dal 9.7.2019 al 30.9.2019, dal 24.10.2019 al 31.1.2020 e dal 1.3.2020 al 31.5.2020 poi prorogato fino al 30.9.2020, con mansioni di commesso di banco, inquadramento nel 4° livello del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, orario contrattuale part-time orizzontale;
di essersi occupato, in particolare, di servire i clienti, di preparare le basi per lo yogurt e provvedere alla pulizia del locale della convenuta;
di avere lavorato per ben oltre 40 ore settimanali, dalle 16.00 alle 23.00 nel periodo invernale e dalle 16.00 alle 2.00 del mattino nel periodo estivo, con giorno libero il martedì; di avere ricevuto, durante il periodo di tirocinio, euro 600,00 netti mensili e nel periodo successivo circa euro 700,00 netti mensili.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce di non avere percepito la retribuzione e il trattamento di fine rapporto effettivamente dovuti in virtù del rapporto di lavoro full-time di fatto instauratori tra le parti e sostiene di essere rimasto creditore nei confronti della convenuta, a tale titolo, per la somma complessiva di euro 35.621,90, comprensiva anche delle differenze per tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e festività. Lamenta, altresì, l'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle maggiori retribuzioni dovute e il danno subito per il mancato rispetto dell'orario di lavoro part-time da parte del datore di lavoro, da liquidarsi equitativamente.
4. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto.
5. La convenuta, eccepita preliminarmente la non integrità del contraddittorio per la mancata chiamata in giudizio dell litisconsorte necessario rispetto alla domanda di regolarizzazione contributiva, nel merito deduce CP_2 che controparte non ha contestato la genuinità del tirocinio per il periodo dal 2.7.2018 al 1.7.2019, regolarmente formalizzato, né ha chiesto per tale periodo l'accertamento della subordinazione;
che il ricorrente ha osservato gli orari di lavoro indicati in contratto, lavorando per tre ore giornaliere e cinque giorni la settimana nel primo periodo (9.7.2019 al 30.9.2019) e per tre ore giornaliere e sei giorni la settimana nei successivi periodi, fruendo regolarmente delle ferie e dei permessi e percependo le retribuzioni indicate nelle buste paga, tutte regolarmente sottoscritte dal lavoratore e mai impugnate;
che i conteggi sono stati sviluppati in modo erroneo, per poste eterogenee, sottraendo agli importi lordi ritenuti dovuti quelli netti percepiti;
che non è configurabile un risarcimento del danno da violazione dell'orario di lavoro part-time e anche se lo fosse controparte ha omesso di indicare le conseguenze dannose subite.
6. L' chiamato in causa per ordine del giudice per l'integrazione del contraddittorio rispetto alla domanda CP_2 di regolarizzazione contributiva, pur ritualmente intimato, è rimasto contumace.
7. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Chiusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 29 settembre 2025, la causa è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorrente agisce per la declaratoria della natura a tempo pieno dei rapporti di lavoro subordinato part-time a tempo determinato contrattualizzati tra le parti in relazione ai periodi dal 9.7.2019 al 30.9.2019, dal 24.10.2019 al 31.1.2020 e dal 1.3.2020 al 30.9.2020 e per la conseguente condanna della convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate per il superiore orario di lavoro osservato e al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'orario di lavoro part-time, nonché per la regolarizzazione della propria posizione contributiva presso l' CP_2
9. Il lavoratore sostiene di avere sempre effettivamente lavorato a tempo pieno, ben oltre le 40 ore settimanali, nei periodi su indicati, cosicché i rapporti di lavoro si sono attuati per fatti concludenti come rapporti full time.
10. Il ricorso è infondato e va rigettato.
11. Va evidenziato, in via preliminare, che il ricorrente non ha chiesto in ricorso l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 2.7.2018 al 1.7.2019 e non ha impugnato il tirocinio relativo al medesimo periodo denunciandone il carattere non genuino.
12. È opportuno ricordare che le discipline succedutesi nel tempo in materia di tirocinio hanno sempre configurato tale istituto come una fattispecie a struttura trilaterale – in quanto coinvolgente necessariamente tre soggetti, il promotore, l'ospitante ed il tirocinante – che non determina l'istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra ospitante e tirocinante, ma realizza esclusivamente l'inserimento del tirocinante nel mondo del lavoro con il solo scopo di formarlo e garantirgli una conoscenza diretta dell'attività lavorativa. L'art. 18 della L. n. 196 del 1997, che ha introdotto nell'ordinamento il tirocinio formativo e di orientamento, fissava alla lett. d) la durata massima dei rapporti, definendoli espressamente “non costituenti rapporti di lavoro”. Successivamente,
l'art. 1, comma 34, L. n. 92 del 2012 ha demandato ad un accordo tra il Governo e le regioni da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei criteri e principi specificati dalla disposizione legislativa. In attuazione di tale previsione, la Conferenza Stato - regioni ha adottato un primo Accordo del
24.1.2013 ed un successivo Accordo del 25.5.2017, quest'ultimo contenente le nuove “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, vale a dire i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento e reinserimento lavorativo) che si svolgono al di fuori di un percorso formale di istruzione o formazione, e che costituiscono una misura di politica attiva del lavoro finalizzata a creare un contatto tra il tirocinante e il mondo del lavoro, contribuendo all'arricchimento del suo bagaglio di conoscenze e competenze professionali. Tali accordi hanno confermato che i tirocini non costituiscono rapporti di lavoro subordinato.
13. La Suprema Corte ha chiarito che nei rapporti di tirocinio l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica o intellettuale da parte di quest'ultimo, seppure indispensabile per l'attuazione dello scopo perseguito dal negozio, resta estranea al sinallagma contrattuale e, dunque, non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'attivazione del tirocinio non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nella organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate ad attività produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive dell'imprenditore e se egli sia stato sottoposto a un regime disciplinare eccedente il livello strettamente necessario per la regolarità del tirocinio (Cass. civ. n. 5370/2023; Cass. civ. n. 1380/2006). 14. Tanto premesso, la convenuta ha prodotto la convenzione n. 89 del 28 giugno 2018 tra la Regione Campania
(soggetto promotore) e la (soggetto ospitante) per l'attivazione di tirocini da parte del soggetto CP_1 ospitante, prevedendosi all'art. 2, punto 1, che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro”; ha altresì allegato il progetto formativo individuale, da cui risulta l'individuazione del tutor didattico del soggetto promotore e del tutor aziendale, la durata del tirocinio del ricorrente dal 2.7.2018 al 1.7.2019, l'orario settimanale previsto per il tirocinante pari ad ore 40, i contenuti e gli obiettivi del tirocinio, l'indennità di partecipazione del tirocinio pari ad euro 600,00 mensili;
ha infine depositato il diario delle presenze e il “diario di bordo”, da cui risultano orari di entrata e di uscita del ricorrente nelle singole giornate e le principali attività svolte, con la relazione finale del tutor aziendale sull'attività svolta dal tirocinante (docc. 2-6).
15. Il ricorrente non ha minimamente contestato la genuinità del tirocinio né ha formulato alcun rilievo sulla menzionata documentazione. Ne consegue che, per l'attività prestata dallo stesso come tirocinante dal 2.7.2018 al 1.7.2019, per un numero di 40 ore settimanali come da progetto formativo individuale, non riconducibile al lavoro subordinato, il ricorrente non può rivendicare alcuna differenza retributiva, avendo regolarmente percepito l'indennità di partecipazione del tirocinio pari ad euro 600,00 mensili (cfr. buste paga e contabili di bonifico allegate, doc. 7).
16. Con riferimento ai successivi periodi lavorativi, dal compendio documentale presente nel fascicolo di causa risulta che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta quale commesso di banco inquadrato nel
4° livello del CCNL Pubblici Esercizi, in forza di contratti a tempo determinato dal 9.7.2019 al 30.9.2019, con part-time al 37,50 per cento per 15 ore settimanali, dal 24.10.2019 al 31.1.2020 e dal 1.3.2020 al 30.9.2020 con part-time 45 per cento per 18 pre settimanali. Gli importi indicati nelle relative buste paga sono stati tutti corrisposti (cfr. contabili di bonifico allegate).
17. Ciò posto, resta da stabilire se il ricorrente, come affermato nell'atto introduttivo, ha effettivamente prestato la sua attività lavorativa per oltre 40 ore settimanali, di fatto lavorando a tempo pieno. Si ricorda che, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la prestazione eccedente l'orario contrattuale part-time in caso di lavoro supplementare o il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati
(cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ.
n. 6623/2001). Ove tale prova fosse fornita dal ricorrente, andrebbe dichiarata la natura a tempo pieno dei rapporti di lavoro per cui è causa, considerato che il rapporto di lavoro a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti laddove la prestazione di lavoro venga resa, in modo costante, con orario di lavoro normale o, addirittura, superiore a quest'ultimo (Cass. civ. n. 31342/2018).
18. La prova testimoniale espletata non ha confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso.
19. I testi più attendibili sono i colleghi di lavoro del ricorrente, e , i quali hanno Testimone_1 Testimone_2 reso dichiarazioni convergenti, precise e circostanziate, anche nei riferimenti temporali. I due dipendenti hanno lavorato per molti anni nell'esercizio commerciale della convenuta in Via Mascagni, dal 2017 al 2022, il primo come addetto alla gestione del personale e all'occorrenza banconista, il secondo come cassiere. Gli stessi sono dunque portatori di una conoscenza diretta e di prima mano dei fatti riferiti. Non sono emersi elementi per i quali debba ritenersi la volontà di rendere una deposizione compiacente a favore della convenuta, della quale e non erano nemmeno più dipendenti al momento della testimonianza. Tes_1 Tes_2
20. Il teste , premesso di avere lavorato nella gelateria di Via Mascagni in Pomigliano d'Arco dal 2017 al Tes_1
2022 (“Io ho lavorato dalla metà del 2017 al 2022. Ero una persona di fiducia del titolare. Mi occupavo della gestione del personale e all'occorrenza lavoravo come banconista”), con riferimento al periodo successivo al primo anno di lavoro del ricorrente quale tirocinante, ha riferito: “Nel secondo anno gli orari del ricorrente erano ridotti. Il ricorrente lavorava dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Poteva capitare che venisse più tardi e andasse via più tardi, ad esempio che venisse alle 17.00 e andasse via alle 20.00. Che io ricordi non è capitato che il ricorrente venisse alle 16.00 e andasse vie oltre le ore 19.00. Il ricorrente ha alternato periodi in cui faceva un giorno di riposo settimanale oltre la domenica e periodi in cui aveva un solo giorno di riposo infrasettimanale, mantenendo sempre questo orario ridotto di lavoro (tre ore al giorno). Nel secondo periodo ci sono state brevi interruzioni dal lavoro del ricorrente. Conosco il sig. . Quest'ultimo ha lavorato in via Mascagni per un annetto Parte_2
e mezzo e c'ero anche io in quel periodo. Lavorava con un contratto part-time, per tre o quattro ore al giorno”.
21. Di analogo tenore sono le dichiarazioni del teste : “Il primo periodo il ricorrente ha lavorato come tirocinante. Tes_2
Successivamente il ricorrente ha lavorato per cinque o sei giorni la settimana. Aveva dei giorni di riposo infrasettimanali ma non ricordo quali fossero. Iniziava a lavorare verso le 16.00. Lavorava per tre o quattro ore. Io lavoravo presso la gelateria di Via
Mascagni. Vedevo andare via il ricorrente verso le 19.00, 19.30, magari qualche volta è venuto un po' più tardi e di conseguenza
è andato via una mezz'ora più tardi. Lo vedevo arrivare a lavoro. A volte veniva da solo a volte veniva accompagnato, penso dai familiari…Gli orari di cui ho riferito sono rimasti invariati (16.00/16.30 – 19.00/19.30). Io lavoravo orientativamente dalle ore 15.00 alle 23.00. Io ho iniziato a lavorare nella gelateria nel 2017 e vi ho lavorato fino al 2022. Nella gelateria lavoravano, oltre a e me e al ricorrente, e altre due ragazze che lavoravano di mattina e si occupavano della Testimone_1 Parte_2 preparazione delle basi yogurt e delle creme. Il ricorrente lavorava come banconista. Io ero cassiere…Nel periodo estivo può essere capitato che terminassi di lavorare più tardi, per una mezz'ora al massimo”.
22. Non appaiono invece meritevoli di essere valorizzate le dichiarazioni di diverso tenore rese dall'altro collega di lavoro del ricorrente, Se si esclude il primo anno di tirocinio del ricorrente (2.7.2018 – 1.7.2018), Parte_2 il periodo successivo per il quale tale teste ha potuto riferire è limitato ai soli mesi dal luglio all'ottobre 2019 (“Io sono andato via nel nell'ottobre del 2019”). Sebbene il teste abbia pedissequamente confermato gli orari di lavoro del ricorrente (“Nel periodo invernale arrivavamo intorno alle 16.00 e chiudevamo intorno alle 23.00/23.30. Nel periodo estivo arrivavamo alle 16.00 e terminavamo in orario variabile che raramente poteva essere prima delle 2.00, e normalmente verso le 2.00/2.30, in caso di eventi anche più tardi. Il ricorrente nel periodo invernale aveva un giorno di riposo settimanale che era il mercoledì. Nel periodo estivo il ricorrente aveva un giorno di riposo settimanale a rotazione con me e l'altro collega ”), le dichiarazioni sono nel complesso laconiche, generiche e imprecise, specie nelle Testimone_2 coordinate temporali: gli orari di lavoro sono stati riferiti a non meglio precisati “periodo invernale” e “periodo estivo”; l'inizio del proprio rapporto di lavoro è stato collocato nel “marzo/aprile 2018”, mentre dalla
Comunicazione Unilav prodotta dalla resistente il rapporto risulta instaurato il 5 maggio 2018; non è stata fatta alcuna distinzione tra il periodo di tirocinio del ricorrente e la successiva assunzione a tempo determinato, pacificamente avvenuta a distanza di una settimana dalla cessazione del tirocinio;
il teste ha inoltre dichiarato di avere lavorato con gli stessi orari del ricorrente, in contrasto con quanto riferito dal teste (“Conosco Tes_1 il sig. . Quest'ultimo ha lavorato in via Mascagni per un annetto e mezzo e c'ero anche io in quel periodo. Lavorava Parte_2 con un contratto part-time, per tre o quattro ore al giorno”) e con quanto risultante dalla già menzionata comunicazione
Unilav. Poiché il ha fatto riferimento, indistintamente, ad un unico rapporto di lavoro del ricorrente, Pt_2 senza alcuna menzione del tirocinio, non può neppure escludersi, nel contesto di una deposizione imprecisa e approssimativa, che gli orari dal lui riferiti fossero quelli osservati dal ricorrente nel corso del primo anno di tirocinio, dal luglio 2018 al luglio 2019, non anche quelli osservati nella vigenza nei successivi contratti a tempo determinato, vale a dire dal luglio 2019 all'ottobre 2019 (data di cessazione del rapporto del . Pt_2
23. Appaiono invece totalmente inattendibili le deposizioni rese dalle zie del ricorrente, Controparte_3 ed In primo luogo, il rapporto di parentela con il ricorrente avrebbe richiesto un riscontro Controparte_4 rigoroso delle dichiarazioni rese, per fugare le ragionevoli riserve sulla genuinità delle deposizioni, ma tale riscontro non vi è stato. In secondo luogo, e decisivamente, i testi in questione, nel tentativo di accreditare una loro sistematica attività di “accompagnamento” a lavoro del ricorrente presso la gelateria della convenuta in
Via Mascagni e corroborare così gli orari dedotti dal nipote, hanno entrambe premesso che né il né Parte_1 la sua famiglia avevano l'auto ( “Sono a conoscenza degli orari di lavoro del ricorrente nel periodo Controparte_3 dal luglio 2009 al maggio 2020 in quanto accompagnavo il ricorrente a lavoro, perché in famiglia non avevano l'auto”; CP_4
“Sono a conoscenza degli orari di lavoro del ricorrente in quanto lo accompagnavo a lavoro. Il ricorrente e la sua famiglia
[...] non avevano l'auto”). Al di là della sua scarsa verosimiglianza, la circostanza è stata smentita documentalmente dalla convenuta, che ha prodotto un estratto della visura del PRA dal quale risulta che il risultava Parte_1 intestatario di una autovettura FIAT targata FV343RV, immatricolata il 29.3.2019. I due testi si sono anche in parte contraddetti allorché ha dichiarato di essere stata principalmente lei ad Controparte_3 accompagnare il ricorrente a lavoro, anche più volte nel corso della settimana, e solo quando non poteva andare vi provvedeva la sorella Quest'ultima, invece, ha riferito di una alternanza sistematica Controparte_4 con la sorella per cui “ci alternavamo io e mia sorella. Potevano capitare settimane in cui lo accompagnavo io e altre in cui lo accompagnava mia sorella”. Peraltro, se anche può essere capitato che occasionalmente le zie accompagnassero il nipote a lavoro o andassero a prenderlo negli orari riferiti nella deposizione, non è possibile desumere da tale circostanza di natura meramente indiziaria la prova della sistematica osservanza dell'orario di lavoro allegato in ricorso, non solo per difetto di univocità e dell'assenza di ulteriori elementi di riscontro, ma soprattutto perché smentita dai colleghi del ricorrente, e , che hanno riferito di orari diversi, limitati a sole Tes_1 Tes_2 tre ore giornaliere, dei quali avevano conoscenza diretta per il fatto di lavorare nello stesso esercizio commerciale.
24. In conclusione deve ritenersi che il ricorrente non ha provato di avere lavorato per la resistente a tempo pieno e comunque per un orario superiore a quello contrattuale. La resistente ha provato, con la produzione delle contabili di bonifico, di avere corrisposto tutti gli importi riportati nella busta paga, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, per l'orario di lavoro contrattuale prestato, corrispondente a quello effettivamente osservato.
Ne discende che la domanda del ricorrente di condanna della convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive reclamate in virtù dell'asserita osservanza di un full-time, del versamento all della CP_2 relativa contribuzione previdenziale, e del risarcimento del danno per il mancato rispetto dell'orario di lavoro part-time vanno tutte rigettate.
25. Il ricorrente va condannato a pagare alla convenuta le spese processuali nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi previsti per tutte le fasi nell'ambito delle cause di lavoro di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna il ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, da liquidarsi in euro
4.692,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
RA UC