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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/09/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5470/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Antonio Formigoni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cisterna di Latina alla via D. Alighieri n. 27
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp.ta e difesa, congiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per autentica per notaio di Roma del 5.6.2006, rep. 4847, dall'avv. Persona_1
Francesco Facciolongo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Roberto Scipione in San Felice Circeo alla via T. Tittoni n. 62
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 20.5.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 3060/2021 la Controparte_1 chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere a
[...] [...] il pagamento della somma complessiva di euro 12.718,16, oltre Parte_1 accessori e spese. Fondava il credito su copia contratto di cessione del quinto, estinzione finanziamento BNL Finance s.p.a..
Con d.i. 1553/2021 il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e delle spese processuali.
Con atto di citazione in opposizione, proponeva Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'intervenuto annullamento/risoluzione del contratto azionato. Nel merito deduceva l'indeterminatezza del credito, l'inidoneità della documentazione prodotta a fondare il credito, l'applicazione di interessi ultralegali.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
, deducendo che l'opponente aveva receduto da contratto oltre il
[...] termine prescritto di giorni 14 ma che, comunque, la richiesta era stata accolta;
che, tuttavia, prima della ricezione del recesso l'opposta aveva proceduto ad estinguere il precedente finanziamento che gravava sulla pensione dell'opponente, pari ad euro 12.718,16. Precisava, pertanto, che le somme non erano richieste in esecuzione del contratto di finanziamento, pacificamente ritenuto dalle parti annullato, ma per la restituzione di quanto corrisposto per estinguere un precedente finanziamento, condizione per procedere all'operatività del contratto di finanziamento originariamente stipulato e poi receduto.
Prodotta documentazione, all'udienza del 20.5.2025, la causa era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato ritualmente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, seppur con esito negativo.
Nel merito parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto di credito, mediante produzione
- 2 - della distinta di pagamento del bonifico di euro 12.718,16.
Parte opponete contesta la debenza delle somme sul presupposto che con il recesso dal contratto, secondo la tutela consumeristica, applicabile al caso di specie, secondo i principi comunitari, il consumatore deve essere esonerato da qualsiasi obbligo di pagare le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora il professionista non gli abbia trasmesso le informazioni circa il diritto di recesso, e tale consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l'esecuzione di tale contratto
(Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, 17 maggio 2023, C-97/22).
Orbene deve ritenersi che il caso di specie esuli da quanto affermato dalla giurisprudenza invocata dalla parte opponente.
Ed infatti nel contratto concluso al punto 18 è espressamente e dettagliatamente indicata la modalità e la tempistica del recesso.
In ogni caso, pur essendo il recesso tardivo, parte opposta non ne ha contestato la operatività, non proseguendo, non appena giunta la comunicazione del recesso, nell'esecuzione del contratto.
Tuttavia, deve osservarsi come una preliminare operazione di estinzione di precedente finanziamento, propedeutica alla successiva esecuzione del contratto poi receduto, era posta in essere in data 17.1.2017, con ordine di bonifico elettronico, contestualmente alla missiva di recesso inviata dalla opponente nella medesima giornata a mattinata inoltrata (14.35) ed anticipata via fax alle ore 17.49.
Appare, pertanto, che l'operazione di estinzione del pregresso finanziamento, delle cui somme parte opposta richiede la restituzione nel presente giudizio, sia intervenuta nelle more dell'invio della comunicazione di recesso, quando dello stesso la creditrice non era ancora nella effettiva conoscenza dello stesso (documentata dalla banca nel 20 gennaio successivo).
Pertanto, nel caso di specie, essendo specificamente indicato nel contratto il termine e le modalità per il recesso, nonchè le modalità di calcolo del recesso (cfr. Corte Ue, sentenza 26 marzo 2020, causa C-66/19), deve
- 3 - applicarsi il principio generale in materia di recesso dai contratti del consumatore, per cui quest'ultimo è tenuto alla restituzione di quanto rivolto a suo vantaggio dall'inizio dell'esecuzione del contratto (cfr. art. 57 cod. cons.).
L'opponente sarà pertanto tenuta alla restituzione della somma di euro
12.718,16, oltre interessi legali, somma che costituisce indebito a seguito dell'esercizio del diritto di recesso.
Prive di rilevanza sono le eccezioni in ordine alla sussistenza o meno di clausole potenzialmente vessatorie/abusive del contratto di finanziamento, posto che il credito non deriva dall'applicazione di clausole applicative di interessi in esso contenuto, ma è frutto del debito residuo di precedente esposizione debitoria, la cui origine non è documentata in atti. Con Ed infatti a seguito della comunicazione di recesso, la non ha proceduto all'addebito delle 120 rate oggetto del contratto di finanziamento che, pertanto, non ha mai avuto esecuzione e del quale è superfluo l'esame, esulando dall'oggetto del contendere.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il d.i. opposto confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
- 4 - a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 1553/2021, emesso il 27.8.2021 dal Tribunale di Latina, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) condanna l'opponente, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
Così deciso in Latina il 16.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 5 -