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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/04/2024, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio – Presidente
Dr. Francesco S. Filocamo - Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 714/2021 trattenuta in decisione all'udienza del
14.06.2023 promossa da
, (codice fiscale: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata all'atto di citazione del primo grado, dall'avv. Enzo Di Lodovico, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montesilvano (PE), al C.so Umberto I, n. 277/a; appellante contro in qualità di impresa designata per l' alla Controparte_1 Org_1 gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (P. Iva n. , in persona del P.IVA_1 procuratore ad negotia dott. giusta procura speciale per notaio dott. Controparte_2 Per_1 del 29.01.2019, rep. Racc. nn. 91632/9664, rappresentata e difesa, giusta procura in calce
[...] alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Roberta Colitti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara via Nicola Fabrizi n.60; appellata avverso la sentenza n. 1453/2020 pubblicata il 22.12.2020 del Tribunale di Pescara resa nel procedimento civile rg. n. 4709/2018;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 per l'appellante:
“.. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Di L'Aquila, si opus sit, previa declaratoria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., e previo esperimento di C.T.U. medica finalizzata alla verificazione della natura delle lesioni subite dall'appellante ed alla quantificazione del danno annullare e riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, sezione civile, n. 1453/2020, resa pubblica nella data del
22/12/2020, per tutti i motivi sopra indicati, quindi in accoglimento del presente gravame voglia:
- Dichiarare fondate in fatto ed in diritto le richieste avanzate dalla parte appellante in primo grado, condannando quindi la parte appellata , quale FGVS al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti (euro 197.915,96) dall'appellante a Parte_1 seguito del sinistro per cui vi è causa;
Con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i giudizi.”
Per l'appellata:
“…. - rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per le motivazioni suindicate;
- dichiarare incapace a testimoniare il minore per quanto ampiamente esposto in Persona_2 tutte le difese spiegate;
- in via principale rigettare l'appello ex adverso spiegato per le motivazioni tutte suesposte confermando la sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
- in via estremamente subordinata ed in caso di riforma della sentenza resa dal Tribunale di
Pescara, dichiarare l'inammissibilità della domanda spiegata dall'attrice per conto della società
non vertendosi nel caso di specie in ipotesi di sostituzione processuale e, Organizzazione_2 accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'incidente de quo, porre a carico della , nell'indicata qualità, la somma di giustizia, quale sarà determinata CP_1 dal Giudice, rigettando in ogni caso la domanda relativa al risarcimento del danno al mezzo, siccome non previsto dalla legge, nonché quella relativa alla liquidazione delle competenze della società e con esclusione di danno da invalidità permanente, personalizzazione Organizzazione_2
e danno patrimoniale per quanto suesposto . In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite secondo soccombenza”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione del 23.10.2018 ritualmente notificato, conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Pescara, la quale impresa designata dal Fondo di CP_1
Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali - indicati in € 197.915,96, oltre all'assistenza tecnica stragiudiziale da determinarsi nella misura del 10% della sorte capitale o in via equitativa, o nella somma maggiore o minore di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria derivanti dal sinistro stradale che l'aveva vista coinvolta in data 11.01.2016 alle ore 19,10 circa in Montesilvano (PE) Via Aldo Moro (altezza ). Organizzazione_3
2 2. Esponeva l'attrice che, mentre era alla guida del proprio motociclo Piaggio Free tg. X2J38X trasportando come passeggero il proprio figlio minore e percorreva in Persona_2
Montesilvano (PE) Via Aldo Moro -strada ad unica carreggiata con doppio senso di circolazione - veniva urtata da un'autovettura Ford Focus non identificata che proveniva dalla corsia contraria di marcia che, effettuando un sorpasso di altra vettura che la precedeva, invadeva la corsia percorsa dall'attrice ed urtava con lo specchietto retrovisore sinistro la mano sinistra dell'attrice facendola cadere rovinosamente a terra e provocandole così gravi lesioni personali tanto che la stessa veniva trasportata con il 118 presso l' il veicolo ignoto non arrestava la marcia e si dileguava senza Organizzazione_4 prestare soccorso lasciando a terra il proprio specchietto retrovisore. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di Montesilvano che redigeva verbale.
3. Si costituiva in giudizio la per contestare la domanda e chiederne il rigetto, CP_1 eccependo in primis l'inerzia da parte della presunta danneggiata nel tentare di ritracciare il presunto responsabile del sinistro ai fini del ricorso al F.G.V.S. Deduceva che l'attrice aveva presentato querela solo l'ultimo giorno utile per l'esercizio di detta facoltà omettendo di indicare i testimoni dell'accaduto e di effettuare i dovuti controlli sullo specchietto retrovisore rinvenuto sui luoghi dalla Polizia Municipale onde rintracciare il veicolo danneggiante. Evidenziava poi che l'attrice era stata contravvenzionata: per essersi messa alla guida del ciclomotore priva di patente, per non avere il ciclomotore una targa propria e per essere lo stesso sprovvisto di assicurazione obbligatoria, e nonostante ciò trasportava sul ciclomotore il figlio minorenne che era caduto insieme a lei su via Aldo Moro. Chiedeva quindi il rigetto di tutte le domande formulate ivi compresa la richiesta di trasmissione all' dell'emananda sentenza. Org_5
4. Espletata l'istruttoria con prova testimoniale resa dal figlio minore dell'attrice ( Per_2
e dall'agente della Polizia Municipale di Montesilvano ( ,
[...] Testimone_1 quest'ultimo sentito allo scopo di accertare il luogo ove era stato rinvenuto lo specchietto retrovisore appartenente ad un'autovettura di cui si fa menzione nel verbale, acquisite le foto a colori scattate dalla Polizia Municipale di Montesilvano, allegate al verbale del sinistro, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Pescara respingeva la domanda dell'attrice, reputando che la stessa non avesse assolto all'onere della prova su di lei gravante, non essendo emerso dall'istruttoria che il sinistro fosse da attribuire, in via esclusiva o concorrente, alla condotta di guida del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, non essendoci stati riscontri alle affermazioni dell'attrice circa la presenza e l'azione perturbante di un altro veicolo, così da fondare l'obbligazione risarcitoria a carico del F.G.VS. Condannava l'attrice soccombente alla refusione delle spese di giudizio.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello censurandola per due Parte_1 motivi così titolati: 1) Motivazione erronea e contraddittoria;
errata applicazione dei principi relativi all'assolvimento dell'onere della prova, con conseguente errata applicazione dell'art. 2697 c.c.; 2) Motivazione erronea e contraddittoria;
errata valutazione e valorizzazione delle risultanze probatorie in violazione dell'art. 116 c.p.c. e
3 dell'art. 2697 c.c. e chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non esserci prova diretta dell'incidente come descritto dall'attrice e non esserci neppure prova indiretta non essendo stato possibile accertare il luogo di rinvenimento dello specchietto retrovisore. Ritiene l'appellante di avere invece assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante sia mediante il deposito in atti del rapporto di sinistro redatto dalla Polizia
Municipale di Montesilvano e sia attraverso la testimonianza del minore Persona_3 della cui deposizione il Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia valutazione benché lo stesso non possa essere considerato incapace a deporre per effetto del patito danno sofferto in occasione del sinistro atteso che il terzo trasportato beneficia di quanto disposto dall'art. 141 del D.lgs 209/2005 che gli garantisce il ristoro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. L'appellante ritiene inoltre che l'onere della prova sarebbe stato assolto anche in via presuntiva essendo stato rinvenuto sul luogo dell'incidente dalla Polizia Municipale uno specchietto retrovisore la cui presenza conferma la versione dei fatti narrati dall'attrice a prescindere dal luogo del rinvenimento dell'oggetto. Ha quindi insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria così come formulata e per l'espletamento di una CTU medico-legale volta alla finalizzata alla verificazione della natura delle lesioni subite dall'appellante ed alla quantificazione del relativo danno.
6. Si è costituita in giudizio l'appellata quale impresa designata per l' CP_1 Org_1 alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per chiedere il rigetto del gravame e per ribadire la mancanza della prova del fatto storico, ossia della riconducibilità in nesso causale della caduta dell'attrice all'azione del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto, e per rimarcare la mancata diligenza profusa dall'attrice nel tentare di ricercare il supposto investitore. Ha insistito per la declaratoria della già eccepita incapacità a testimoniare del teste in quanto figlio dell'attrice rimasto danneggiato nel Persona_2 medesimo sinistro. Ha contestato la richiesta di risarcimento del danno al ciclomotore ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 C.d.A. che prevede, in caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, che il risarcimento sia limitato ai danni alla persona;
ha contrastato la richiesta avanzata dall'attrice anche nel “quantum” per ogni singola voce.
7. All'udienza del 14.6.2023 trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello, i cui motivi si prestano ad una congiunta trattazione, è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito espresse.
9. Deve osservarsi infatti, quanto all'onere della prova, che, come da uniforme indirizzo giurisprudenziale: “In tema di intervento del Organizzazione_6
(ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di
4 sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. ord. 10540/2023; Cass. 5892/2016).
10. Nella fattispecie, gli elementi probatori allegati da a fondamento della Parte_1 propria domanda non sono in grado di chiarire le concrete modalità del sinistro e l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità di un altro veicolo, rimasto non indentificato.
11. Al contrario di quanto dedotto dall'appellante, non soccorrono a tale fine, né il rapporto d'incidente stradale redatto dalla Polizia locale di Montesilvano, né la testimonianza resa dal minore Persona_2
12. Invero, quanto al primo, deve rilevarsi come la ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dagli agenti della Polizia municipale si fondi esclusivamente su quanto loro riferito da senza alcun ulteriore riscontro se non- come da verbale - il Parte_1 rinvenimento in loco di uno specchietto retrovisore appartenente ad un'autovettura Ford
Focus. In merito al luogo in cui è stato rinvenuto detto specchietto il teste
[...] appartenente alla Polizia Municipale di Montesilvano ed intervenuto in Testimone_1 occasione del sinistro, escusso all'udienza del 18.09.2020 ha dichiarato: “Ricordo che una parte dello specchietto si trovava sulla siepe che divide la pista ciclabile dalla carreggiata stradale. Mi è stato riferito che lo specchietto era stato raccolto da una persona intervenuta per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro ed era stato poggiato sulla siepe. Non conosco il luogo di rinvenimento dello specchietto. Preciso che la persona che ci ha riferito quanto sopra riportato, che non era quella che aveva rinvenuto lo specchietto, ma che aveva visto la scena sopra descritta, non è stata individuata”. Dalla deposizione dell'agente non può certo dirsi accertato, neanche in via presuntiva, che lo specchietto rinvenuto appartenesse all'autovettura che l'attrice ha dichiarato essere il veicolo investitore rimasto sconosciuto, né che il sinistro sia da attribuire in via esclusiva o concorrente alla condotta di guida del conducente del prefato veicolo.
13. Quanto alla testimonianza resa dal minore (nato a [...] il [...]), Persona_2 figlio di escusso all'udienza del 22.11.2019, la stessa deve essere Parte_1 dichiarata inutilizzabile in quanto nulla, per incapacità del teste a deporre ex art. 246 cpc, così come tempestivamente eccepito dalla parte convenuta al momento dell'espletamento della prova avendo il testimone dichiarato di avere riportato lesioni nell'occorso ed avendo pertanto, un interesse attuale e concreto all'esito del giudizio.
14. Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro anche se sia stato già risarcito o abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia
5 prescritto (Cass. ord. 19121/2019; Cass. Ord. n. 12660/2018; Cass. sent. n. 19258 /2015;
Cass. Sent. n. 16541/2012, Cass. Sentenza n. 13585/2004). Non rileva, poi, la circostanza che la persona trasportata possa beneficiare delle presunzioni previste dall'art. 2054 c.c. o dall'art. 141 Cod. ass. Invero, come esplicitato dalla Suprema Corte nella citata ordinanza n.
19121 del 2019 la responsabilità del vettore e del suo assicuratore nei confronti del trasportato, è pur sempre una responsabilità per colpa presunta, e non una responsabilità oggettiva (in tal senso: Cass. sent. n. 4147/2019) pertanto il trasportato danneggiato ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l'antagonista, così come a quella eventualmente introdotta da quest'ultimo contro il primo.
15. Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza di primo grado deve trovare conferma e l'appello deve dunque essere rigettato.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 (atteso che l'attività difensiva si è esaurita in data successiva al 23.10.2022), in ragione della non complessità del giudizio, in base al valore dichiarato della controversia (€. 197.915,96) e tenendo conto dell'attività effettivamente espletata con esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1453/2020 pubblicata il 22.12.2020 del Parte_1
Tribunale di Pescara, ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, che liquida, nella misura complessiva di €. 4.997,00 per compensi oltre rimb. Forf. 15%, IVA e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 17.04.2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Maria Luisa Martini Dott. Silvia Rita Fabrizio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio – Presidente
Dr. Francesco S. Filocamo - Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 714/2021 trattenuta in decisione all'udienza del
14.06.2023 promossa da
, (codice fiscale: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata all'atto di citazione del primo grado, dall'avv. Enzo Di Lodovico, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montesilvano (PE), al C.so Umberto I, n. 277/a; appellante contro in qualità di impresa designata per l' alla Controparte_1 Org_1 gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (P. Iva n. , in persona del P.IVA_1 procuratore ad negotia dott. giusta procura speciale per notaio dott. Controparte_2 Per_1 del 29.01.2019, rep. Racc. nn. 91632/9664, rappresentata e difesa, giusta procura in calce
[...] alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Roberta Colitti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara via Nicola Fabrizi n.60; appellata avverso la sentenza n. 1453/2020 pubblicata il 22.12.2020 del Tribunale di Pescara resa nel procedimento civile rg. n. 4709/2018;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 per l'appellante:
“.. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Di L'Aquila, si opus sit, previa declaratoria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., e previo esperimento di C.T.U. medica finalizzata alla verificazione della natura delle lesioni subite dall'appellante ed alla quantificazione del danno annullare e riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, sezione civile, n. 1453/2020, resa pubblica nella data del
22/12/2020, per tutti i motivi sopra indicati, quindi in accoglimento del presente gravame voglia:
- Dichiarare fondate in fatto ed in diritto le richieste avanzate dalla parte appellante in primo grado, condannando quindi la parte appellata , quale FGVS al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti (euro 197.915,96) dall'appellante a Parte_1 seguito del sinistro per cui vi è causa;
Con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i giudizi.”
Per l'appellata:
“…. - rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per le motivazioni suindicate;
- dichiarare incapace a testimoniare il minore per quanto ampiamente esposto in Persona_2 tutte le difese spiegate;
- in via principale rigettare l'appello ex adverso spiegato per le motivazioni tutte suesposte confermando la sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
- in via estremamente subordinata ed in caso di riforma della sentenza resa dal Tribunale di
Pescara, dichiarare l'inammissibilità della domanda spiegata dall'attrice per conto della società
non vertendosi nel caso di specie in ipotesi di sostituzione processuale e, Organizzazione_2 accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'incidente de quo, porre a carico della , nell'indicata qualità, la somma di giustizia, quale sarà determinata CP_1 dal Giudice, rigettando in ogni caso la domanda relativa al risarcimento del danno al mezzo, siccome non previsto dalla legge, nonché quella relativa alla liquidazione delle competenze della società e con esclusione di danno da invalidità permanente, personalizzazione Organizzazione_2
e danno patrimoniale per quanto suesposto . In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite secondo soccombenza”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione del 23.10.2018 ritualmente notificato, conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Pescara, la quale impresa designata dal Fondo di CP_1
Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali - indicati in € 197.915,96, oltre all'assistenza tecnica stragiudiziale da determinarsi nella misura del 10% della sorte capitale o in via equitativa, o nella somma maggiore o minore di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria derivanti dal sinistro stradale che l'aveva vista coinvolta in data 11.01.2016 alle ore 19,10 circa in Montesilvano (PE) Via Aldo Moro (altezza ). Organizzazione_3
2 2. Esponeva l'attrice che, mentre era alla guida del proprio motociclo Piaggio Free tg. X2J38X trasportando come passeggero il proprio figlio minore e percorreva in Persona_2
Montesilvano (PE) Via Aldo Moro -strada ad unica carreggiata con doppio senso di circolazione - veniva urtata da un'autovettura Ford Focus non identificata che proveniva dalla corsia contraria di marcia che, effettuando un sorpasso di altra vettura che la precedeva, invadeva la corsia percorsa dall'attrice ed urtava con lo specchietto retrovisore sinistro la mano sinistra dell'attrice facendola cadere rovinosamente a terra e provocandole così gravi lesioni personali tanto che la stessa veniva trasportata con il 118 presso l' il veicolo ignoto non arrestava la marcia e si dileguava senza Organizzazione_4 prestare soccorso lasciando a terra il proprio specchietto retrovisore. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di Montesilvano che redigeva verbale.
3. Si costituiva in giudizio la per contestare la domanda e chiederne il rigetto, CP_1 eccependo in primis l'inerzia da parte della presunta danneggiata nel tentare di ritracciare il presunto responsabile del sinistro ai fini del ricorso al F.G.V.S. Deduceva che l'attrice aveva presentato querela solo l'ultimo giorno utile per l'esercizio di detta facoltà omettendo di indicare i testimoni dell'accaduto e di effettuare i dovuti controlli sullo specchietto retrovisore rinvenuto sui luoghi dalla Polizia Municipale onde rintracciare il veicolo danneggiante. Evidenziava poi che l'attrice era stata contravvenzionata: per essersi messa alla guida del ciclomotore priva di patente, per non avere il ciclomotore una targa propria e per essere lo stesso sprovvisto di assicurazione obbligatoria, e nonostante ciò trasportava sul ciclomotore il figlio minorenne che era caduto insieme a lei su via Aldo Moro. Chiedeva quindi il rigetto di tutte le domande formulate ivi compresa la richiesta di trasmissione all' dell'emananda sentenza. Org_5
4. Espletata l'istruttoria con prova testimoniale resa dal figlio minore dell'attrice ( Per_2
e dall'agente della Polizia Municipale di Montesilvano ( ,
[...] Testimone_1 quest'ultimo sentito allo scopo di accertare il luogo ove era stato rinvenuto lo specchietto retrovisore appartenente ad un'autovettura di cui si fa menzione nel verbale, acquisite le foto a colori scattate dalla Polizia Municipale di Montesilvano, allegate al verbale del sinistro, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Pescara respingeva la domanda dell'attrice, reputando che la stessa non avesse assolto all'onere della prova su di lei gravante, non essendo emerso dall'istruttoria che il sinistro fosse da attribuire, in via esclusiva o concorrente, alla condotta di guida del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, non essendoci stati riscontri alle affermazioni dell'attrice circa la presenza e l'azione perturbante di un altro veicolo, così da fondare l'obbligazione risarcitoria a carico del F.G.VS. Condannava l'attrice soccombente alla refusione delle spese di giudizio.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello censurandola per due Parte_1 motivi così titolati: 1) Motivazione erronea e contraddittoria;
errata applicazione dei principi relativi all'assolvimento dell'onere della prova, con conseguente errata applicazione dell'art. 2697 c.c.; 2) Motivazione erronea e contraddittoria;
errata valutazione e valorizzazione delle risultanze probatorie in violazione dell'art. 116 c.p.c. e
3 dell'art. 2697 c.c. e chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non esserci prova diretta dell'incidente come descritto dall'attrice e non esserci neppure prova indiretta non essendo stato possibile accertare il luogo di rinvenimento dello specchietto retrovisore. Ritiene l'appellante di avere invece assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante sia mediante il deposito in atti del rapporto di sinistro redatto dalla Polizia
Municipale di Montesilvano e sia attraverso la testimonianza del minore Persona_3 della cui deposizione il Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia valutazione benché lo stesso non possa essere considerato incapace a deporre per effetto del patito danno sofferto in occasione del sinistro atteso che il terzo trasportato beneficia di quanto disposto dall'art. 141 del D.lgs 209/2005 che gli garantisce il ristoro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. L'appellante ritiene inoltre che l'onere della prova sarebbe stato assolto anche in via presuntiva essendo stato rinvenuto sul luogo dell'incidente dalla Polizia Municipale uno specchietto retrovisore la cui presenza conferma la versione dei fatti narrati dall'attrice a prescindere dal luogo del rinvenimento dell'oggetto. Ha quindi insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria così come formulata e per l'espletamento di una CTU medico-legale volta alla finalizzata alla verificazione della natura delle lesioni subite dall'appellante ed alla quantificazione del relativo danno.
6. Si è costituita in giudizio l'appellata quale impresa designata per l' CP_1 Org_1 alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per chiedere il rigetto del gravame e per ribadire la mancanza della prova del fatto storico, ossia della riconducibilità in nesso causale della caduta dell'attrice all'azione del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto, e per rimarcare la mancata diligenza profusa dall'attrice nel tentare di ricercare il supposto investitore. Ha insistito per la declaratoria della già eccepita incapacità a testimoniare del teste in quanto figlio dell'attrice rimasto danneggiato nel Persona_2 medesimo sinistro. Ha contestato la richiesta di risarcimento del danno al ciclomotore ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 C.d.A. che prevede, in caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, che il risarcimento sia limitato ai danni alla persona;
ha contrastato la richiesta avanzata dall'attrice anche nel “quantum” per ogni singola voce.
7. All'udienza del 14.6.2023 trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello, i cui motivi si prestano ad una congiunta trattazione, è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito espresse.
9. Deve osservarsi infatti, quanto all'onere della prova, che, come da uniforme indirizzo giurisprudenziale: “In tema di intervento del Organizzazione_6
(ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di
4 sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. ord. 10540/2023; Cass. 5892/2016).
10. Nella fattispecie, gli elementi probatori allegati da a fondamento della Parte_1 propria domanda non sono in grado di chiarire le concrete modalità del sinistro e l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità di un altro veicolo, rimasto non indentificato.
11. Al contrario di quanto dedotto dall'appellante, non soccorrono a tale fine, né il rapporto d'incidente stradale redatto dalla Polizia locale di Montesilvano, né la testimonianza resa dal minore Persona_2
12. Invero, quanto al primo, deve rilevarsi come la ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dagli agenti della Polizia municipale si fondi esclusivamente su quanto loro riferito da senza alcun ulteriore riscontro se non- come da verbale - il Parte_1 rinvenimento in loco di uno specchietto retrovisore appartenente ad un'autovettura Ford
Focus. In merito al luogo in cui è stato rinvenuto detto specchietto il teste
[...] appartenente alla Polizia Municipale di Montesilvano ed intervenuto in Testimone_1 occasione del sinistro, escusso all'udienza del 18.09.2020 ha dichiarato: “Ricordo che una parte dello specchietto si trovava sulla siepe che divide la pista ciclabile dalla carreggiata stradale. Mi è stato riferito che lo specchietto era stato raccolto da una persona intervenuta per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro ed era stato poggiato sulla siepe. Non conosco il luogo di rinvenimento dello specchietto. Preciso che la persona che ci ha riferito quanto sopra riportato, che non era quella che aveva rinvenuto lo specchietto, ma che aveva visto la scena sopra descritta, non è stata individuata”. Dalla deposizione dell'agente non può certo dirsi accertato, neanche in via presuntiva, che lo specchietto rinvenuto appartenesse all'autovettura che l'attrice ha dichiarato essere il veicolo investitore rimasto sconosciuto, né che il sinistro sia da attribuire in via esclusiva o concorrente alla condotta di guida del conducente del prefato veicolo.
13. Quanto alla testimonianza resa dal minore (nato a [...] il [...]), Persona_2 figlio di escusso all'udienza del 22.11.2019, la stessa deve essere Parte_1 dichiarata inutilizzabile in quanto nulla, per incapacità del teste a deporre ex art. 246 cpc, così come tempestivamente eccepito dalla parte convenuta al momento dell'espletamento della prova avendo il testimone dichiarato di avere riportato lesioni nell'occorso ed avendo pertanto, un interesse attuale e concreto all'esito del giudizio.
14. Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro anche se sia stato già risarcito o abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia
5 prescritto (Cass. ord. 19121/2019; Cass. Ord. n. 12660/2018; Cass. sent. n. 19258 /2015;
Cass. Sent. n. 16541/2012, Cass. Sentenza n. 13585/2004). Non rileva, poi, la circostanza che la persona trasportata possa beneficiare delle presunzioni previste dall'art. 2054 c.c. o dall'art. 141 Cod. ass. Invero, come esplicitato dalla Suprema Corte nella citata ordinanza n.
19121 del 2019 la responsabilità del vettore e del suo assicuratore nei confronti del trasportato, è pur sempre una responsabilità per colpa presunta, e non una responsabilità oggettiva (in tal senso: Cass. sent. n. 4147/2019) pertanto il trasportato danneggiato ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l'antagonista, così come a quella eventualmente introdotta da quest'ultimo contro il primo.
15. Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza di primo grado deve trovare conferma e l'appello deve dunque essere rigettato.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 (atteso che l'attività difensiva si è esaurita in data successiva al 23.10.2022), in ragione della non complessità del giudizio, in base al valore dichiarato della controversia (€. 197.915,96) e tenendo conto dell'attività effettivamente espletata con esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1453/2020 pubblicata il 22.12.2020 del Parte_1
Tribunale di Pescara, ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, che liquida, nella misura complessiva di €. 4.997,00 per compensi oltre rimb. Forf. 15%, IVA e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 17.04.2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Maria Luisa Martini Dott. Silvia Rita Fabrizio
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