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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/10/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 274/2025 R. G.
promossa da
, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , e P.IVA_1 Pt_1 domiciliata in , Via Mariano Stabile n. 182, Pt_1
- PARTE ATTRICE –
Contro
, C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 in S. Agata Militello, via Fiume n. 26, presso lo studio dell'avv. Sonia Morgano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE CONVENUTA-
contro , C.F. in proprio e n.q. di titolare dell'omonima Controparte_2 C.F._1 ditta individuale (P.IVA ) P.IVA_3
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
nonché contro
, C.F. in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_3 P.IVA_4 legale in , Piazza Pretoria n. 1; Pt_1
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_5 con sede in Bagheria (PA), Corso Umberto I n. 165,
, C.F. in persona del Parte_3 P.IVA_6 legale rappresentante pro tempore, con sede in , via Emerico Amari n. 11, Pt_1
C.F. , in Controparte_4 P.IVA_7 persona del legale rappresentante pro tempore,
-PARTI CONVENUTE CONTUMACI-
nonché contro
C.F. e P. IVA n. ), con sede legale in Viale Controparte_5 P.IVA_8 P.IVA_9
Europa n. 190,
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_10 tempore, con sede in Firenze, viale Belfiore n. 26;
, C.F. e P.IVA n. , Controparte_7 P.IVA_11 P.IVA_12 con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3, 53100, CP_7
- TERZI PIGNORATI CONTUMACI-
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice Parte_1
:
[...]
Come da note scritte depositate in data 23.9.2025.
Per la parte convenuta Controparte_1
Come da note scritte depositate in data 16.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di pignoramento presso terzi ex 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, notificato in data
13.11.2024, l' (nel prosieguo agiva esecutivamente nei Controparte_8 CP_9 confronti della sig.ra , quale debitore principale, nonché di Controparte_2 Controparte_5
e in qualità di terzi pignorati, al Controparte_10 Controparte_7 fine di far valere il proprio credito, complessivamente pari ad € 535.707,01, derivante da una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di intimazione afferenti a crediti di diversa natura.
Avverso tale atto di pignoramento la debitrice esecutata, mediante ricorso depositato in data
19.11.2024, proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
(procedimento iscritto, avanti codesto Tribunale, al n.r.g. 1012/2024), chiedendo, in via preliminare, disporsi la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, dichiararsi la nullità e/o illegittimità dell'atto di pignoramento esattoriale per i seguenti motivi: in primo luogo, per violazione dell'art. 7 co. 1, l. n. 212/2000 (difetto di motivazione per omessa allegazione all'atto di pignoramento degli atti ad esso presupposti); in secondo luogo, per l'illegittimità della procedura per la pendenza di altri precedenti pignoramenti presso terzi promossi tra le stesse parti ed avente per oggetto la maggioranza dei crediti oggi invocati (proc. r.g.n.1835/2024 e r.g.n.2334/2023 pendenti presso codesto Tribunale Sez. Lav.; proc. r.g.n.1094/2024 e 1745/2023 pendenti presso codesto Tribunale); infine, per l'intervenuta prescrizione del credito oggetto degli atti impositivi.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa in data 22.12.2024, sospendeva la procedura esecutiva in oggetto, assegnando alle parti temine perentorio fino al 7.2.2025 per l'introduzione della causa di merito.
Seguiva il procedimento di reclamo r.g.n. 77/2025, conclusosi con ordinanza di accoglimento parziale emessa il 3.5.2025.
Con atto di citazione notificato in data 6.2.2025 l' di Parte_1
, avviava il presente procedimento, reiterando le medesime difese svolte in sede cautelare e Pt_1 di reclamo. Nello specifico, contestava le doglianze mosse dalla debitrice in relazione alla regolare notifica delle cartelle esattoriali, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 615
c.p.c. per crediti di natura tributaria, richiamando il disposto dell'art. 57 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 2 e 19, lett e) D.lgs. 546/1992; contestava l'estinzione dei crediti azionati per intervenuta prescrizione;
infine, eccepiva l'insussistenza del vizio di motivazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.2.2025 si costituiva il creditore procedente l' , eccependo la piena regolarità del pignoramento Controparte_11 avviato e contestando, più in generale, l'opposizione formulata dalla contribuente, tanto in relazione al presunto difetto di motivazione quanto in ordine alla presunta estinzione per estinzione dei crediti pretesi.
Il Giudice istruttore, in accoglimento dell'istanza depositata dalla parte attrice in data 15.2.2025, dava atto della regolarità dell'atto di citazione notificato dalla parte attrice e con decreto del 3.4.2025 confermava l'udienza di prima comparizione alla data del 15.4.2025.
All'udienza predetta, entrambe le parti insistevano nei rispettivi atti ed il Giudice, rilevata la contumacia della parte convenuta , nonché degli ulteriori terzi pignorati Controparte_2 convenuti, rinviava all'udienza del 24.9.2025 per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 quinquies.
All'udienza del 24.9.2025, esaminate le memorie e le note depositate dalle parti, il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
II. Sulla regolarità del pignoramento avviato
Come evidenziato in premessa, il presente giudizio trae origine dal pignoramento presso terzi promosso da nei confronti della sig.ra . Controparte_8 Controparte_2 Avverso il pignoramento avviato, la debitrice, odierna convenuta in senso formale contumace nell'odierno giudizio di merito, ha proposto ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., evidenziando, preliminarmente, la presunta violazione dell'art. 7, co. 1 l. n. 212/2000 stante la mancata allegazione degli atti presupposti al pignoramento.
A tale riguardo, gli odierni attori hanno contestato integralmente la doglianza avversaria. L'Ente impositore, invero, ha replicato evidenziando che “gli atti emessi dall' sono Controparte_12 redatti su specifici modelli approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e contengono in sé tutti gli elementi necessari al debitore per l'esatta individuazione del debito, la natura del medesimo ed il provvedimento su cui si fonda la pretesa erariale.” (cfr. pag. 16 dell'atto di citazione). Dello stesso avviso il creditore procedente, il quale ha sostenuto che “Il pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/1973 è legittimo ed efficace sotto ogni aspetto in quanto emanato e notificato nel rispetto della normativa di riferimento e, avendo natura vincolata, certamente privo di vizi. Esso non richiede alcuna motivazione con riferimento al merito delle pretese tributarie in quanto è atto successivo alla notifica degli atti in esso indicati che sono già entrati nella piena sfera di conoscibilità del debitore (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di ). CP_9
Ciò posto, ritiene codesto Tribunale che la questione in esame appaia pregiudiziale a qualsiasi valutazione ulteriore, attese le conseguenze derivanti, per il pignoramento opposto, dall'eventuale accoglimento delle argomentazioni della debitrice.
Sul punto, giova in primo luogo ribadire la natura del pignoramento esattoriale effettuato dall'Agente della Riscossione, il quale, pur con le sue peculiarità, deve ritenersi riconducibile all'ambito della figura codicistica del pignoramento presso terzi. In particolare, al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 si applica, in quanto non espressamente derogato dalla disciplina speciale e con essa compatibile (art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602/1973), il disposto dell'art. 543, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., secondo cui l'atto in questione deve contenere l'indicazione del credito per cui si procede. Poiché nell'esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento e, eventualmente, l'avviso di mora, la previsione del requisito contenutistico dell'atto di pignoramento implica quantomeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura del credito per il quale si procede a riscossione.
A tal riguardo, pare utile richiamare la giurisprudenza di legittimità espressasi in materia, secondo cui la cartella di pagamento, da un lato, assolve alla funzione di veicolare il ruolo - il quale ultimo costituisce, ai sensi all'art. 49 d.P.R. n. 602/73, il titolo sul quale risulta fondata l'esecuzione esattoriale – e, dall'altro lato, reca l'intimazione di pagamento, in tal modo svolgendo la funzione ordinariamente assolta, in via ordinaria, dall'atto di precetto (cfr. ex multis Cass. civ., n. 9246/2015).
Affinché l'atto di pignoramento esattoriale possa ritenersi validamente compiuto, dunque, quest'ultimo dovrà necessariamente contenere, almeno, l'elenco dettagliato delle cartelle di pagamento per le quali si procede ed alle quali si rimanda, onde così consentire, al suo destinatario, la conoscenza dettagliata dei crediti fondanti l'azione esecutiva promossa.
Orbene, con specifico riferimento al caso in oggetto, si ritiene che non sia sussistente l'eccepito vizio di motivazione dell'atto di pignoramento, il quale contiene tutti gli elementi indispensabili per consentire alla contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Dalla documentazione versata in atti, invero, risultano tanto le singole cartelle esattoriali, quanto l'ammontare del credito sul quale si fonda l'azione esecutiva;
a tali produzioni debbono poi aggiungersi le intimazioni di pagamento afferenti alle cartelle predette, a loro volta contenenti la precisa indicazione delle somme richieste, tutte corredate dalla data di notifica (cfr. atti di cui agli allegati nn.
5 -6 alla comparsa di costituzione).
Ne discende pertanto il rigetto della presente doglianza, atteso che il creditore procedente, diversamente da quanto prospettato dalla debitrice, risulta aver avviato il pignoramento richiamando, espressamente, le cartelle di pagamento ad esso sottese unitamente alla precisazione degli importi alle stesse attribuiti, assolvendo così all'obbligo di motivazione prescritto.
III. Sulla prescrizione dei crediti
Come anticipato in parte premessa, la debitrice esecutata ha invocato l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi, asserendo che “l'atto oggi opposto ha, dunque, intimato il pagamento di importi caduti in prescrizione visto che è stato notificato oltre cinque anni dalle notifiche dei relativi atti presupposti e per l'effetto deve essere annullato (cfr. pag. 13 dell'atto di citazione in opposizione quale documento allegato n. 6 all'atto di citazione).
A fronte di simile doglianza, l'odierna attrice formale ha integralmente contestato la fondatezza delle doglianze avversarie, eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'opposizione per violazione ex art 50 D.p.r. 602/1973 e artt. 2 e 19, lett. e) d.lgs. 546/1992 con riferimento alle pretese erariali oggetto dele intimazioni di pagamento n. 29620239011189504000 e n.
29620249017675627000, e deducendo per i crediti restanti il mancato decorso dei termini prescrizionali. L ha parimenti contestato la totale infondatezza Controparte_1
dell'opposizione proposta, rappresentando che “nessun termine prescrizionale è decorso in relazione ai crediti di cui all'atto di pignoramento”. A tal fine, parte creditrice ha elencato i diversi atti interruttivi nel corso del tempo notificati alla debitrice (cfr. pag. 3- 4- 5- 6 della comparsa di costituzione dell'Agenzia dell'Entrate), richiamando, altresì, la normativa emergenziale vigente all'epoca della pandemia COVID ed i periodi di sospensione e di proroga dai medesimi disposti tra il mese di marzo 2020 ed il mese di giugno 2021.
Sul punto, prima di procedere alla disamina del presente motivo, giova rilevare come la sig.ra
, mediante l'opposizione in oggetto, nulla abbia rilevato circa presunti difetti o vizi di CP_2 notifica degli atti prodromici all'esecuzione, escludendo in tal modo la sussistenza di un collegamento diretto tra il fatto estintivo dell'obbligazione dalla stessa lamentato - la prescrizione - con l'inesistenza o la nullità della notifica delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni.
Ne deriva pertanto che, non vertendosi, come visto, di doglianze dipendenti dalla mancata o irregolare notifica degli atti prodromici al pignoramento, le questioni oggi poste appartengano alla giurisdizione del Giudice Ordinario, con conseguente possibilità, per questo Ufficio, di procedere al loro esame.
Ciò premesso, con riferimento, in primo luogo, alle contestazioni inerenti ai crediti di natura tributaria, il presente motivo non pare meritevole di accoglimento.
Al riguardo, infatti, giova primariamente evidenziare che, così come è stata posta l'eccezione in esame, non risulterebbe chiara l'intenzione della debitrice di contestare l'intervenuta prescrizione in riferimento al periodo anteriore alla notifica delle intimazioni di pagamento, ovvero all'epoca successiva a tale momento (cfr. “Tutti gli atti impugnati sono asseritamente state notificate oltre il quinquennio precedente la data di notifica della intimazione di pagamento oggi impugnata ed in ogni caso dalla suddetta data alla data di presentazione del ricorso sono decorsi oltre cinque anni tenuto conto degli anni di competenza e dei relativi periodi contestati . Poiché le loro date di notifica devono intendersi quale dies a quibus del decorso di un nuovo termine di prescrizione che deve considerarsi di pari durata del termine prescrizionale applicabile al debito contributivo oggetto dei singoli atti, gli importi di cui agli stessi devono ritenersi prescritti con conseguente decadenza degli enti creditori sia dal diritto di agire in via esecutiva nei confronti del ricorrente”, pag. 12 del ricorso in opposizione).
Posta dunque la genericità della doglianza in oggetto, rispetto alla quale, nell'odierno giudizio, parte opponente nulla ha peraltro aggiunto né chiarito, attesa la relativa contumacia, deve osservarsi come l'atto di pignoramento contestato risulti afferire alle intimazioni di pagamento n. 29620249036780554000 (notificata il 16.10.2024), n. 29620249017675627000 (notificata il
23.4.2024) e n. 29620249023478120000 (notificata il 21.5.2024), cui sono sottese quaranta cartelle di pagamento notificate nel corso degli anni dal 2007 al 2024. Ebbene, limitatamente agli avvisi di accertamento ed alle relative cartelle di cui sopra, a fronte dell'atto di pignoramento notificato in data 13.11.2024, della copiosa documentazione offerta dalla parte creditrice, nonché della non chiara formulazione dell'eccezione avanzata, il motivo in esame risulta non meritevole di accoglimento, non parendo trascorso alcun termine di prescrizione decennale tra l'atto contestato e le relative intimazioni di pagamento.
A pari conclusioni deve giungersi quanto ai crediti di natura non tributaria, atteso che, esaminando la documentazione offerta dalla parte creditrice e per le medesime considerazioni sopra già espresse, risulta che gli avvisi di addebito n. 59620230003871613000, n. 59620230004479446000, n.
5962023000459054100, relativi ai contributi I.V.S., siano stati notificati il 16.12.2023, sicché non pare maturato alcun termine quinquennale di prescrizione.
IV. Sulla duplicazione dei pignoramenti
Con ulteriore motivo di opposizione parte debitrice ha infine contestato la legittimità dell'azione esecutiva in oggetto dolendosi, in particolare, dell'attuale pendenza di altri pignoramenti mobiliari, promossi dalla stessa ed afferente a buona parte dei crediti oggi Controparte_1 contestati.
In particolare, secondo la tesi sostenuta dalla debitrice sarebbero pendenti davanti a codesto
Tribunale, sez. lav., il procedimento recanti r.g.n. 1835/2024, nel quale è stata accolta l'istanza di sospensiva, ed il procedimento r.g.n. 2334/2023, per un importo complessivo ad € 171.170,70; ed ancora, sarebbero pendenti dinnanzi codesto Tribunale, in funzione di Giudice Ordinario, i procedimenti recanti r.g.n. 1094/2024 e quello portante r.g.n. 1745/2023, per un importo complessivo ad € 250.000,00
La presente contestazione non può trovare accoglimento. Al riguardo, invero, pare utile osservare come la mera pendenza di altri pignoramenti mobiliari avviati tra le stesse parti non costituisca, di per sé solo, motivo di illegittimità dell'azione esecutiva posteriormente promossa, salva la prova, ad opera del debitore, che i crediti oggetto di tutte le azioni esecutive abbiano già trovato integrale o parziale soddisfazione mediante il procedimento precedentemente incoato. Orbene, esaminando la documentazione offerta in atti dalle parti attrici, emerge che, nell'ambito del giudizio pendente presso codesto Tribunale, Sezione Lavoro, iscritto al r.g.n. 1835/2024, è stata impugnata l'intimazione di pagamento n. 29620249017675627/000, limitatamente alle cartelle n.
29620160058239347000 e n. 29620170040198845000, nonché gli avvisi di addebito in essa richiamati. Si tratta di crediti non inclusi nell'atto di pignoramento oggi opposto, che fa riferimento agli avvisi di addebito nn. 59620230003871613000 59620230004479446000
59620230004590541000 e alle cartelle n. 29620080043965514000 e n. 29620100023380835000, le uniche relative a crediti contributivi.
Quanto alla asserita sospensione disposta dal Giudice ordinario nell'ambito del giudizio n.
1745/2023, nulla emerge in ordine alla sorte dei crediti ivi invocati, non essendo stato prodotto, ad opera della parte attrice rimasta contumace, alcun tipo di provvedimento.
Deve di conseguenza rigettarsi anche tale ultimo motivo di opposizione, difettando, agli atti, idonea prova circa l'avvenuta estinzione dei presunti medesimi crediti vantati dall'odierno creditore nella procedura esecutiva successivamente avviata.
III. Sulle spese
In virtù del principio della soccombenza, la sig.ra deve essere dichiarata tenuta Controparte_2
e condannata a rimborsare alle controparti le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo
2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per la fascia “520.000,00 – 1.000.000,00”, stante l'ammontare del credito contestato, con esclusione della fase istruttoria, atteso l'effettivo svolgimento del processo, in applicazione dei valori prossimi ai minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non particolare complessità delle questioni trattate nonché l'effettivo svolgimento del processo: - € 2.400,00 per la fase di studio della controversia;
- € 1.600,00 per la fase introduttiva del giudizio;
- € 4.100,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 8.100,00 da rifondere ad di Parte_1 Pt_1
e ad , oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie Controparte_1 nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le stesse debbono invece dichiararsi irripetibili nei confronti dei terzi pignorati non costituiti nel presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Rigetta la presente opposizione proposta dalla sig.ra avverso il Controparte_2 pignoramento presso terzi notificato da in data Controparte_8
13.11.2024.
Dichiara tenuta e condanna la sig.ra a rimborsare ad Controparte_2 [...]
le spese processuali del presente Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi 8.100,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge ed alle spese documentate.
Dichiara tenuta e condanna la sig.ra a rimborsare ad Controparte_2 [...]
le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Controparte_8
8.100,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge ed alle spese documentate.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dei terzi pignorati
Così deciso in Termini Imerese, in data 09.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 274/2025 R. G.
promossa da
, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , e P.IVA_1 Pt_1 domiciliata in , Via Mariano Stabile n. 182, Pt_1
- PARTE ATTRICE –
Contro
, C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 in S. Agata Militello, via Fiume n. 26, presso lo studio dell'avv. Sonia Morgano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE CONVENUTA-
contro , C.F. in proprio e n.q. di titolare dell'omonima Controparte_2 C.F._1 ditta individuale (P.IVA ) P.IVA_3
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
nonché contro
, C.F. in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_3 P.IVA_4 legale in , Piazza Pretoria n. 1; Pt_1
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_5 con sede in Bagheria (PA), Corso Umberto I n. 165,
, C.F. in persona del Parte_3 P.IVA_6 legale rappresentante pro tempore, con sede in , via Emerico Amari n. 11, Pt_1
C.F. , in Controparte_4 P.IVA_7 persona del legale rappresentante pro tempore,
-PARTI CONVENUTE CONTUMACI-
nonché contro
C.F. e P. IVA n. ), con sede legale in Viale Controparte_5 P.IVA_8 P.IVA_9
Europa n. 190,
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_10 tempore, con sede in Firenze, viale Belfiore n. 26;
, C.F. e P.IVA n. , Controparte_7 P.IVA_11 P.IVA_12 con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3, 53100, CP_7
- TERZI PIGNORATI CONTUMACI-
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice Parte_1
:
[...]
Come da note scritte depositate in data 23.9.2025.
Per la parte convenuta Controparte_1
Come da note scritte depositate in data 16.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di pignoramento presso terzi ex 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, notificato in data
13.11.2024, l' (nel prosieguo agiva esecutivamente nei Controparte_8 CP_9 confronti della sig.ra , quale debitore principale, nonché di Controparte_2 Controparte_5
e in qualità di terzi pignorati, al Controparte_10 Controparte_7 fine di far valere il proprio credito, complessivamente pari ad € 535.707,01, derivante da una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di intimazione afferenti a crediti di diversa natura.
Avverso tale atto di pignoramento la debitrice esecutata, mediante ricorso depositato in data
19.11.2024, proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
(procedimento iscritto, avanti codesto Tribunale, al n.r.g. 1012/2024), chiedendo, in via preliminare, disporsi la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, dichiararsi la nullità e/o illegittimità dell'atto di pignoramento esattoriale per i seguenti motivi: in primo luogo, per violazione dell'art. 7 co. 1, l. n. 212/2000 (difetto di motivazione per omessa allegazione all'atto di pignoramento degli atti ad esso presupposti); in secondo luogo, per l'illegittimità della procedura per la pendenza di altri precedenti pignoramenti presso terzi promossi tra le stesse parti ed avente per oggetto la maggioranza dei crediti oggi invocati (proc. r.g.n.1835/2024 e r.g.n.2334/2023 pendenti presso codesto Tribunale Sez. Lav.; proc. r.g.n.1094/2024 e 1745/2023 pendenti presso codesto Tribunale); infine, per l'intervenuta prescrizione del credito oggetto degli atti impositivi.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa in data 22.12.2024, sospendeva la procedura esecutiva in oggetto, assegnando alle parti temine perentorio fino al 7.2.2025 per l'introduzione della causa di merito.
Seguiva il procedimento di reclamo r.g.n. 77/2025, conclusosi con ordinanza di accoglimento parziale emessa il 3.5.2025.
Con atto di citazione notificato in data 6.2.2025 l' di Parte_1
, avviava il presente procedimento, reiterando le medesime difese svolte in sede cautelare e Pt_1 di reclamo. Nello specifico, contestava le doglianze mosse dalla debitrice in relazione alla regolare notifica delle cartelle esattoriali, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 615
c.p.c. per crediti di natura tributaria, richiamando il disposto dell'art. 57 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 2 e 19, lett e) D.lgs. 546/1992; contestava l'estinzione dei crediti azionati per intervenuta prescrizione;
infine, eccepiva l'insussistenza del vizio di motivazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.2.2025 si costituiva il creditore procedente l' , eccependo la piena regolarità del pignoramento Controparte_11 avviato e contestando, più in generale, l'opposizione formulata dalla contribuente, tanto in relazione al presunto difetto di motivazione quanto in ordine alla presunta estinzione per estinzione dei crediti pretesi.
Il Giudice istruttore, in accoglimento dell'istanza depositata dalla parte attrice in data 15.2.2025, dava atto della regolarità dell'atto di citazione notificato dalla parte attrice e con decreto del 3.4.2025 confermava l'udienza di prima comparizione alla data del 15.4.2025.
All'udienza predetta, entrambe le parti insistevano nei rispettivi atti ed il Giudice, rilevata la contumacia della parte convenuta , nonché degli ulteriori terzi pignorati Controparte_2 convenuti, rinviava all'udienza del 24.9.2025 per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 quinquies.
All'udienza del 24.9.2025, esaminate le memorie e le note depositate dalle parti, il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
II. Sulla regolarità del pignoramento avviato
Come evidenziato in premessa, il presente giudizio trae origine dal pignoramento presso terzi promosso da nei confronti della sig.ra . Controparte_8 Controparte_2 Avverso il pignoramento avviato, la debitrice, odierna convenuta in senso formale contumace nell'odierno giudizio di merito, ha proposto ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., evidenziando, preliminarmente, la presunta violazione dell'art. 7, co. 1 l. n. 212/2000 stante la mancata allegazione degli atti presupposti al pignoramento.
A tale riguardo, gli odierni attori hanno contestato integralmente la doglianza avversaria. L'Ente impositore, invero, ha replicato evidenziando che “gli atti emessi dall' sono Controparte_12 redatti su specifici modelli approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e contengono in sé tutti gli elementi necessari al debitore per l'esatta individuazione del debito, la natura del medesimo ed il provvedimento su cui si fonda la pretesa erariale.” (cfr. pag. 16 dell'atto di citazione). Dello stesso avviso il creditore procedente, il quale ha sostenuto che “Il pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/1973 è legittimo ed efficace sotto ogni aspetto in quanto emanato e notificato nel rispetto della normativa di riferimento e, avendo natura vincolata, certamente privo di vizi. Esso non richiede alcuna motivazione con riferimento al merito delle pretese tributarie in quanto è atto successivo alla notifica degli atti in esso indicati che sono già entrati nella piena sfera di conoscibilità del debitore (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di ). CP_9
Ciò posto, ritiene codesto Tribunale che la questione in esame appaia pregiudiziale a qualsiasi valutazione ulteriore, attese le conseguenze derivanti, per il pignoramento opposto, dall'eventuale accoglimento delle argomentazioni della debitrice.
Sul punto, giova in primo luogo ribadire la natura del pignoramento esattoriale effettuato dall'Agente della Riscossione, il quale, pur con le sue peculiarità, deve ritenersi riconducibile all'ambito della figura codicistica del pignoramento presso terzi. In particolare, al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 si applica, in quanto non espressamente derogato dalla disciplina speciale e con essa compatibile (art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602/1973), il disposto dell'art. 543, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., secondo cui l'atto in questione deve contenere l'indicazione del credito per cui si procede. Poiché nell'esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento e, eventualmente, l'avviso di mora, la previsione del requisito contenutistico dell'atto di pignoramento implica quantomeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura del credito per il quale si procede a riscossione.
A tal riguardo, pare utile richiamare la giurisprudenza di legittimità espressasi in materia, secondo cui la cartella di pagamento, da un lato, assolve alla funzione di veicolare il ruolo - il quale ultimo costituisce, ai sensi all'art. 49 d.P.R. n. 602/73, il titolo sul quale risulta fondata l'esecuzione esattoriale – e, dall'altro lato, reca l'intimazione di pagamento, in tal modo svolgendo la funzione ordinariamente assolta, in via ordinaria, dall'atto di precetto (cfr. ex multis Cass. civ., n. 9246/2015).
Affinché l'atto di pignoramento esattoriale possa ritenersi validamente compiuto, dunque, quest'ultimo dovrà necessariamente contenere, almeno, l'elenco dettagliato delle cartelle di pagamento per le quali si procede ed alle quali si rimanda, onde così consentire, al suo destinatario, la conoscenza dettagliata dei crediti fondanti l'azione esecutiva promossa.
Orbene, con specifico riferimento al caso in oggetto, si ritiene che non sia sussistente l'eccepito vizio di motivazione dell'atto di pignoramento, il quale contiene tutti gli elementi indispensabili per consentire alla contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Dalla documentazione versata in atti, invero, risultano tanto le singole cartelle esattoriali, quanto l'ammontare del credito sul quale si fonda l'azione esecutiva;
a tali produzioni debbono poi aggiungersi le intimazioni di pagamento afferenti alle cartelle predette, a loro volta contenenti la precisa indicazione delle somme richieste, tutte corredate dalla data di notifica (cfr. atti di cui agli allegati nn.
5 -6 alla comparsa di costituzione).
Ne discende pertanto il rigetto della presente doglianza, atteso che il creditore procedente, diversamente da quanto prospettato dalla debitrice, risulta aver avviato il pignoramento richiamando, espressamente, le cartelle di pagamento ad esso sottese unitamente alla precisazione degli importi alle stesse attribuiti, assolvendo così all'obbligo di motivazione prescritto.
III. Sulla prescrizione dei crediti
Come anticipato in parte premessa, la debitrice esecutata ha invocato l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi, asserendo che “l'atto oggi opposto ha, dunque, intimato il pagamento di importi caduti in prescrizione visto che è stato notificato oltre cinque anni dalle notifiche dei relativi atti presupposti e per l'effetto deve essere annullato (cfr. pag. 13 dell'atto di citazione in opposizione quale documento allegato n. 6 all'atto di citazione).
A fronte di simile doglianza, l'odierna attrice formale ha integralmente contestato la fondatezza delle doglianze avversarie, eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'opposizione per violazione ex art 50 D.p.r. 602/1973 e artt. 2 e 19, lett. e) d.lgs. 546/1992 con riferimento alle pretese erariali oggetto dele intimazioni di pagamento n. 29620239011189504000 e n.
29620249017675627000, e deducendo per i crediti restanti il mancato decorso dei termini prescrizionali. L ha parimenti contestato la totale infondatezza Controparte_1
dell'opposizione proposta, rappresentando che “nessun termine prescrizionale è decorso in relazione ai crediti di cui all'atto di pignoramento”. A tal fine, parte creditrice ha elencato i diversi atti interruttivi nel corso del tempo notificati alla debitrice (cfr. pag. 3- 4- 5- 6 della comparsa di costituzione dell'Agenzia dell'Entrate), richiamando, altresì, la normativa emergenziale vigente all'epoca della pandemia COVID ed i periodi di sospensione e di proroga dai medesimi disposti tra il mese di marzo 2020 ed il mese di giugno 2021.
Sul punto, prima di procedere alla disamina del presente motivo, giova rilevare come la sig.ra
, mediante l'opposizione in oggetto, nulla abbia rilevato circa presunti difetti o vizi di CP_2 notifica degli atti prodromici all'esecuzione, escludendo in tal modo la sussistenza di un collegamento diretto tra il fatto estintivo dell'obbligazione dalla stessa lamentato - la prescrizione - con l'inesistenza o la nullità della notifica delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni.
Ne deriva pertanto che, non vertendosi, come visto, di doglianze dipendenti dalla mancata o irregolare notifica degli atti prodromici al pignoramento, le questioni oggi poste appartengano alla giurisdizione del Giudice Ordinario, con conseguente possibilità, per questo Ufficio, di procedere al loro esame.
Ciò premesso, con riferimento, in primo luogo, alle contestazioni inerenti ai crediti di natura tributaria, il presente motivo non pare meritevole di accoglimento.
Al riguardo, infatti, giova primariamente evidenziare che, così come è stata posta l'eccezione in esame, non risulterebbe chiara l'intenzione della debitrice di contestare l'intervenuta prescrizione in riferimento al periodo anteriore alla notifica delle intimazioni di pagamento, ovvero all'epoca successiva a tale momento (cfr. “Tutti gli atti impugnati sono asseritamente state notificate oltre il quinquennio precedente la data di notifica della intimazione di pagamento oggi impugnata ed in ogni caso dalla suddetta data alla data di presentazione del ricorso sono decorsi oltre cinque anni tenuto conto degli anni di competenza e dei relativi periodi contestati . Poiché le loro date di notifica devono intendersi quale dies a quibus del decorso di un nuovo termine di prescrizione che deve considerarsi di pari durata del termine prescrizionale applicabile al debito contributivo oggetto dei singoli atti, gli importi di cui agli stessi devono ritenersi prescritti con conseguente decadenza degli enti creditori sia dal diritto di agire in via esecutiva nei confronti del ricorrente”, pag. 12 del ricorso in opposizione).
Posta dunque la genericità della doglianza in oggetto, rispetto alla quale, nell'odierno giudizio, parte opponente nulla ha peraltro aggiunto né chiarito, attesa la relativa contumacia, deve osservarsi come l'atto di pignoramento contestato risulti afferire alle intimazioni di pagamento n. 29620249036780554000 (notificata il 16.10.2024), n. 29620249017675627000 (notificata il
23.4.2024) e n. 29620249023478120000 (notificata il 21.5.2024), cui sono sottese quaranta cartelle di pagamento notificate nel corso degli anni dal 2007 al 2024. Ebbene, limitatamente agli avvisi di accertamento ed alle relative cartelle di cui sopra, a fronte dell'atto di pignoramento notificato in data 13.11.2024, della copiosa documentazione offerta dalla parte creditrice, nonché della non chiara formulazione dell'eccezione avanzata, il motivo in esame risulta non meritevole di accoglimento, non parendo trascorso alcun termine di prescrizione decennale tra l'atto contestato e le relative intimazioni di pagamento.
A pari conclusioni deve giungersi quanto ai crediti di natura non tributaria, atteso che, esaminando la documentazione offerta dalla parte creditrice e per le medesime considerazioni sopra già espresse, risulta che gli avvisi di addebito n. 59620230003871613000, n. 59620230004479446000, n.
5962023000459054100, relativi ai contributi I.V.S., siano stati notificati il 16.12.2023, sicché non pare maturato alcun termine quinquennale di prescrizione.
IV. Sulla duplicazione dei pignoramenti
Con ulteriore motivo di opposizione parte debitrice ha infine contestato la legittimità dell'azione esecutiva in oggetto dolendosi, in particolare, dell'attuale pendenza di altri pignoramenti mobiliari, promossi dalla stessa ed afferente a buona parte dei crediti oggi Controparte_1 contestati.
In particolare, secondo la tesi sostenuta dalla debitrice sarebbero pendenti davanti a codesto
Tribunale, sez. lav., il procedimento recanti r.g.n. 1835/2024, nel quale è stata accolta l'istanza di sospensiva, ed il procedimento r.g.n. 2334/2023, per un importo complessivo ad € 171.170,70; ed ancora, sarebbero pendenti dinnanzi codesto Tribunale, in funzione di Giudice Ordinario, i procedimenti recanti r.g.n. 1094/2024 e quello portante r.g.n. 1745/2023, per un importo complessivo ad € 250.000,00
La presente contestazione non può trovare accoglimento. Al riguardo, invero, pare utile osservare come la mera pendenza di altri pignoramenti mobiliari avviati tra le stesse parti non costituisca, di per sé solo, motivo di illegittimità dell'azione esecutiva posteriormente promossa, salva la prova, ad opera del debitore, che i crediti oggetto di tutte le azioni esecutive abbiano già trovato integrale o parziale soddisfazione mediante il procedimento precedentemente incoato. Orbene, esaminando la documentazione offerta in atti dalle parti attrici, emerge che, nell'ambito del giudizio pendente presso codesto Tribunale, Sezione Lavoro, iscritto al r.g.n. 1835/2024, è stata impugnata l'intimazione di pagamento n. 29620249017675627/000, limitatamente alle cartelle n.
29620160058239347000 e n. 29620170040198845000, nonché gli avvisi di addebito in essa richiamati. Si tratta di crediti non inclusi nell'atto di pignoramento oggi opposto, che fa riferimento agli avvisi di addebito nn. 59620230003871613000 59620230004479446000
59620230004590541000 e alle cartelle n. 29620080043965514000 e n. 29620100023380835000, le uniche relative a crediti contributivi.
Quanto alla asserita sospensione disposta dal Giudice ordinario nell'ambito del giudizio n.
1745/2023, nulla emerge in ordine alla sorte dei crediti ivi invocati, non essendo stato prodotto, ad opera della parte attrice rimasta contumace, alcun tipo di provvedimento.
Deve di conseguenza rigettarsi anche tale ultimo motivo di opposizione, difettando, agli atti, idonea prova circa l'avvenuta estinzione dei presunti medesimi crediti vantati dall'odierno creditore nella procedura esecutiva successivamente avviata.
III. Sulle spese
In virtù del principio della soccombenza, la sig.ra deve essere dichiarata tenuta Controparte_2
e condannata a rimborsare alle controparti le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo
2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per la fascia “520.000,00 – 1.000.000,00”, stante l'ammontare del credito contestato, con esclusione della fase istruttoria, atteso l'effettivo svolgimento del processo, in applicazione dei valori prossimi ai minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non particolare complessità delle questioni trattate nonché l'effettivo svolgimento del processo: - € 2.400,00 per la fase di studio della controversia;
- € 1.600,00 per la fase introduttiva del giudizio;
- € 4.100,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 8.100,00 da rifondere ad di Parte_1 Pt_1
e ad , oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie Controparte_1 nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le stesse debbono invece dichiararsi irripetibili nei confronti dei terzi pignorati non costituiti nel presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Rigetta la presente opposizione proposta dalla sig.ra avverso il Controparte_2 pignoramento presso terzi notificato da in data Controparte_8
13.11.2024.
Dichiara tenuta e condanna la sig.ra a rimborsare ad Controparte_2 [...]
le spese processuali del presente Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi 8.100,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge ed alle spese documentate.
Dichiara tenuta e condanna la sig.ra a rimborsare ad Controparte_2 [...]
le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Controparte_8
8.100,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge ed alle spese documentate.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dei terzi pignorati
Così deciso in Termini Imerese, in data 09.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi