Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza Proc. N.2591/2023
VERBALE DI UDIENZA del 14/01/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. SPRIZZI MARIA FRANCESCA, anche per delega dell'avv.
Antonio Papalia, che si riporta al ricorso, alle deduzioni e difese formulate nei verbali di causa e nelle note autorizzate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, anche alla luce dell'espletata prova testimoniale.
Per l'avv. Marilena Abramo per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che si CP_1
riporta alla propria memoria di costituzione insistendo in tutte le eccezioni, deduzioni, richieste anche istruttorie ivi formulate. Chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP avv. Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al n. 2591 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
1
Antonio Papalia, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo,
Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino;
resistente
All'udienza del 14 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 18,00, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro agricolo – re-iscrizione negli elenchi
Con ricorso depositato in data 23 agosto 2023 la ricorrente, bracciante agricola, esponeva di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'
[...]
nell'anno 2017 per 51 giornate. Controparte_2
Evidenziava che l' , a seguito della verifica ispettiva condotta nei confronti della ditta CP_1
datrice di lavoro, aveva totalmente disconosciuto il rapporto di lavoro intercorso nel suddetto anno.
Premettendo di aver proposto, in data 7 febbraio 2023, ricorso amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento, rimasto inevaso, adiva il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza al fine di sentire accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con l' Controparte_2
, per 51 giornate nel corso del 2017 e, per l'effetto, dichiarare nullo ed
[...]
illegittimo il provvedimenti di disconoscimento e riconoscere il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate, con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di
2 disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, in via CP_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, comma 1 D.L.
3.2.1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83.
Nel merito rilevava che l'azienda agricola era stata oggetto di Controparte_2
accertamento ispettivo, con riferimento al periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2021, in esito al quale gli ispettori avevano concluso che non tutte le giornate denunciate trovassero congruenza rispetto alla reale entità dell'attività accertata, procedendo al disconoscimento di 43 rapporti di lavoro.
Concludeva chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e comunque, rigettato nel merito perché infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza odierna, la causa, istruita con prova testimoniale offerta da parte ricorrente e con acquisizione dei documenti allegati dalle parti, è decisa sulle conclusioni di cui in verbale. CP_ La prova testimoniale chiesta dall' non è stata ammessa: la richiesta di prova per testi
“sui capitoli riportati in narrativa ai numeri da 1) a 8) qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, preceduti dalla parola: “vero che” è apparsa priva del requisito della specificità e anche superflua ai fini del decidere: gli ispettori agenti avrebbero potuto solo riferire della veridicità di quanto avvenuto in loro presenza e verbalizzato in un documento dotato di per sé di fede pubblica.
Conclusasi l'istruttoria, è stata fissata per la data odierna udienza per la discussione e la decisione, con termine per note illustrative.
L'eccezione di decadenza va disattesa.
L'art. 22, 1° comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, dispone: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del decr. leg.vo n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il
3 termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
5 febbraio 2007, n. 2375; 16 gennaio 2007, n. 813). L'art. 11 del d. lgs. n. 375/93 dispone:
“Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono Pt_2
proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto
Servizio che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Nel caso di specie, l' fonda la propria eccezione sul rilievo che i provvedimenti di CP_1
disconoscimento per il 2019 e per il 2020 sono stati notificati con numero protocollo
.6700.19/12/2022.0566315 del 19.12.2022, adducendo che, alla data di deposito del CP_1
ricorso introduttivo, 17.8.2023, era spirato il termine di decadenza, atteso che il termine per il ricorso amministrativo era scaduto il 18.1.2023.
L'impostazione difensiva dell' non può essere condivisa. CP_1
Infatti, la data del 19.12.2022 è quella di formazione del provvedimento, mentre il dies a quo comincia a decorrere dalla data di comunicazione del disconoscimento al lavoratore, data che il resistente, omettendo di depositare la ricevuta della cartolina di ritorno, non ha documentato.
Con il messaggio n.71 del 2021, l' , cessata la pubblicazione degli elenchi nominativi CP_1
trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, specifica le modalità di notifica delle variazioni di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale: in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' stesso provvede alla notifica ai lavoratori CP_3
interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica
4 certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità, le variazioni delle giornate intervenute dopo la predisposizione e la pubblicazione del primo elenco di variazione 2020.
Ai sensi dell'art. articolo 1335 del codice civile, la raccomandata si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui arriva all'indirizzo di residenza o presso la dimora dello stesso.
L'onere della prova del recapito grava sul mittente e deve essere assolto con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomanda.
Il destinatario, una volta ricevuta la raccomandata che viene restituita a mittente, non dispone di un documento ufficiale che ne comprovi la data di ricezione.
Parte ricorrente, invitata a documentare la tempestiva proposizione del ricorso, ha prodotto in atti l'esito della spedizione della raccomandata n. 664799507217 da cui risulta che, presa in carico il 10 gennaio, la missiva è stata consegnata in data 13.1.2023 (cfr. doc. prodotta in data 2.06.2024).
Trattasi di riproduzione cartacea delle risultanze estratte dal sito web delle Poste Italiane che offre il servizio di tracciamento della posta raccomandata.
Ritiene il Giudice che la copia della schermata del sito delle Poste Italiane, nel caso in esame in cui viene in rilievo l'invio di un atto unilaterale recettizio possa essere valorizzata come uno degli elementi presuntivi, da cui desumere il corretto invio/ricezione dell'atto.
Può, quindi reputarsi che in data 13 gennaio 2023, il provvedimento di cancellazione di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo sia divenuto conoscibile a parte ricorrente con conseguente decorso del termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo, il cui inoltro è avvenuto in data 7 febbraio 2023, non riscontrato dall' . CP_1
Pertanto, decorsi i 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento amministrativo, il provvedimento è divenuto definitivo essendosi formato il silenzio-rigetto.
Il ricorso giudiziario del 23 agosto 2023, è tempestivo essendo stato depositato prima del decorso dei 120 giorni dalla definitività del provvedimento, scadenti il 6.09.2023.
Tanto premesso, il ricorso pur ammissibile, risulta infondato.
Nel verbale di accertamento si legge che l'ispezione sull'azienda agricola è stata CP_2 disposta per verificare la congruità tra la forza lavoro necessaria all'azienda e il numero dei lavoratori concretamente dichiarati dalla medesima (tenendo conto delle caratteristiche dell'azienda) e al controllo della regolare assunzione dei lavoratori occupati, della regolare, legale e legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati.
5 Gli ispettori, esperita l'istruttoria, hanno concluso per l'antieconomicità dell'azienda e rilevato che non tutte le giornate denunciate trovano congruenza rispetto alla reale attività esercitata.
I verbalizzanti sono pervenuti alla suddetta conclusione dopo avere preso visione dei dati aziendali ( denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali dei lavoratori occupati- libro unico del lavoro, registri contabili) e assunto le dichiarazioni del datore di lavoro e dei lavoratori, procedendo al disconoscimento dei rapporti di lavoro di coloro che non si sono presentati per rendere dichiarazioni, di coloro per cui non sono emersi atti o fatti che possano confermare il rapporto di lavoro e di coloro che hanno rilasciato dichiarazioni discordanti o contraddittorie, anche tenendo conto del reale fabbisogno aziendale.
Sono stati, pertanto, disconosciuti i rapporti di lavoro di 24 lavoratori, in relazione agli anni sottoposti ad ispezione, in quanto non tutte le giornate denunciate da hanno CP_2 trovato congruenza rispetto alla reale entità dell'attività accertata.
L'attività ispettiva ha confermato la sussistenza dei rapporti di lavoro dei braccianti di cui al prospetto di pagina 9 del verbale ispettivo, per i quali, nel periodo di indagine dal 2016 al 2021, hanno rilevato la congruenza di quanto denunciato dalla ditta.
La tabella di pagina 10 del verbale ispettivo riporta, invece, i nominativi dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato disconosciuto, tra cui l'odierna ricorrente il cui rapporto di lavoro è stato giudicato fittizio, sulla scorta delle dichiarazioni dalla stessa rese agli accertatori.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
Da tali premesse conseguono importanti effetti sui criteri di ripartizione dell'onere della prova, la cui corretta distribuzione richiede un ponderato contemperamento tra il principio generale posto dall'art. 2697 c.c. per cui, il lavoratore, introducendo una domanda di accertamento, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (v. ex multiis Cass. n.
25755 del 24 ottobre 2008), e la peculiarità dei giudizi di cancellazione conseguenti ad accertamenti ispettivi presso il datore di lavoro, in cui si discute della legittimità e della fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento di un diritto per il quale CP_1
il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , cioè la sua CP_3
precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge (è la stessa legge a
6 prevedere che l'iscrizione negli elenchi costituisce titolo per le prestazioni previdenziali: art. 9 ter, comma 2, legge n. 608/1996). A fronte della preesistenza di un rapporto di lavoro già riconosciuto nelle forme di legge, infatti, l' , qualora intenda farne valere la natura CP_1
simulata o fittizia, deve contestare specificamente l'esistenza del rapporto stesso, fornendo elementi utili a farlo ritenere appunto simulato o fittizio, godendo, peraltro, delle più ampie facoltà di prova che spettano al soggetto terzo rispetto al presunto contratto simulato (art. 1417 c.c.).
Per contro, il lavoratore è gravato dell'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' ha posto a base della cancellazione, essendo evidente che il lavoratore già vanta a CP_1
suo favore una presunzione di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso , che di certo è titolo per ritenere sussistente il rapporto di CP_3
lavoro, quanto meno fino a prova contraria.
Pertanto, l'oggetto del giudizio non può prescindere dalla valutazione di merito in ordine alla fondatezza o all'infondatezza dei presupposti di fatto che hanno indotto l' a CP_1
ritenere fittizio il rapporto di lavoro agricolo già riconosciuto con l'iscrizione.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai CP_1
fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296).
L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
7 Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del
06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' del lavoro fanno piena prova dei fatti che Parte_3
i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori
(cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
Nel caso che ci occupa, gli Ispettori hanno adottato il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro dell'odierna ricorrente rilevando le incongruenze tra le dichiarazioni resa dalla stessa e le risultanze dell'accertamento ispettivo.
ha dichiarato: “nel 2017 ho lavorato per Prima Parte_1 Controparte_4
ancora ho lavorato sempre per ma non mi ricordo per quanti anni. Tutti i terreni CP_2
per cui ho lavorato negli ultimi anni sono coltivati ad uliveto nella zona di
Messignadi….tutti gli anni ho lavorato da agosto a dicembre….”
Gli ispettori hanno rilevato che la presunta lavoratrice è stata assunta dalla ditta Corrone dal 12.05.2017 al 12.07.2017.
In sede di dichiarazioni rese agli ispettori, doc. n. 5 fascicolo , la ha CP_1 Pt_1 dichiarato di aver lavorato, dal 2018 al 2021, per l'azienda olearia San Michele di Corrone
Domenicantonio, non oggetto del presente accertamento in quanto altra ditta costituita dallo stesso titolare, mentre nel 2017 dichiara di aver lavorato per altra azienda agricola la cui titolare è precisando di aver lavorato tutti gli anni da agosto a Controparte_5
dicembre.
Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi quali testimoni i sig.ri Controparte_2
e . _1
, titolare dell'azienda agricola, ha dichiarato che la sig.ra Controparte_2
ha lavorato alle sue dipendenze nel 2017, per due mesi, nel periodo maggio- Pt_1
luglio, per 51 giornate e di aver assunto in quel periodo solo la sig.ra , perché Pt_1 occupandosi l'azienda di olivicoltura, l'attività di posa delle reti e di pulizia dei fondi inizia verso agosto;
precisava di aver adibito la a lavori di manutenzione. Pt_1
Il secondo teste nulla ha saputo riferire circa il rapporto di lavoro della ricorrente, precisando che, pur essendo il fratello di , titolare dell'azienda agricola, è CP_2
ad essa estraneo, occupandosi di altro. Ha potuto riferire solo di conoscere la sig.ra
8 perché abita nello stesso paese e di averla vista qualche volta sui terreni del Parte_1
fratello, occupata a raccogliere le reti dopo il raccolto delle olive, non ricordando con precisione il periodo dell'anno “che mi sembra maggio” e neppure l'anno “mi sembra nel
2017”, comunque prima del covid;
“in un altro momento l'ho vista che innaffiava gli aranceti con la pompa dell'acqua.”
Premesso che l'azienda agricola si occupa solo di attività di olivicoltura, è evidente che trattasi di testimonianza molto generica e imprecisa dalla quale non può trarsi alcun elemento probatorio in ordine all'effettività del rapporto di lavoro di cui si chiede l'accertamento.
Anche quanto riferito dal titolare dell'azienda che fa generico riferimento a lavori di manutenzione non meglio specificati, per cui era sufficiente l'assunzione di un'unica lavoratrice nel periodo da maggio a luglio, a fronte della dichiarazione che l'attività di pulizia dei fondi inizia ad agosto, non appare congrua ai fini della prova della reale sussistenza del suddetto rapporto di lavoro.
Le dichiarazioni del datore di lavoro si rivelano prive di indicazioni individualizzanti quanto allo specifico rapporto di lavoro, poiché trattasi di dichiarazioni generiche, astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili.
Quanto alla documentazione prodotta (contratto di lavoro, buste paga) non è da sola sufficiente a supportare le richieste della parte ricorrente. È noto che nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
Il quadro probatorio in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi, ai fini della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa a favore di un'azienda agricola, necessita infatti dell'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali, l'esistenza del rapporto di lavoro. In questo senso, le testimonianze possono essere valutate, unitariamente con altro materiale probatorio, in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
Nel caso che ci occupa le risultanze istruttorie non sono idonee ad offrire prova sufficiente dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, a fronte del disconoscimento operato con il verbale ispettivo allegato in atti, fondato sulle stesse dichiarazioni della ricorrente che ha
9 dichiarato di aver lavorato nel corso del 2017, per altra azienda agricola, indicando anche il nominativo della titolare.
Il ricorso va, pertanto rigettato.
Si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, in ragione della complessità delle questioni dibattute e del contrasto giurisprudenziale registrato nelle decisioni dei Tribunali e delle Corti di Appello investiti di casi analoghi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 23 agosto 2023 nei confronti
CP_ dell' così provvede: rigetta la domanda, compensa tra le parti le spese di lite.
Palmi, lì 14 gennaio 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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