Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 4497/2024 promosso da:
– con C.F. - nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(AN);
e
– con C.F. - nato il [...] ad [...] C.F._2
ANCONA, entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. MARINA MAGISTRELLI per delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO CONGIUNTO].
CONCLUSIONI: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno;
2) le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre;
- 1 -
Nella settimana in cui il padre avrà con sé le figlie nel week-end, le terrà infrasettimanalmente un pomeriggio - indicativamente il giovedì - dalle ore 17.30 fino a cena compresa con pernotto ed accompagnamento a scuola il venerdì mattina, salvo diverso accordo tra i genitori.
Nella settimana in cui il padre non avrà con sé le figlie nel week-end, egli le prenderà il giovedì dall'uscita dal lavoro e le terrà fino al mattino dopo (venerdì) accompagnandole ed andandole a riprendere a scuola con pranzo insieme mentre la madre le andrà a riprendere alle 14:30, salvo diverso accordo tra i due genitori.
Resta in ogni caso confermata tra le parti la possibilità di modificare la visita infrasettimanale nel caso in cui per motivi di lavoro o per altre ragioni condivise, i coniugi ritengano di dover cambiare il giorno o l'orario prefissato.
Durante le vacanze scolastiche nell'intero periodo estivo, le figlie staranno 15 giorni, non consecutivi e magari divisi in tranches da 5 giorni ciascuna, con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 3 giugno di ogni anno.
Per le vacanze di Natale, le figlie staranno 7 giorni non consecutivi con ciascun genitore: i periodi prescelti saranno concordati tra i genitori entro il 7 dicembre di ogni anno alternando, negli anni, le festività (Vigilia, Natale, Santo Stefano, 31 Dicembre, I° Gennaio, Epifania), fatte salve eventuali esigenze particolari e/o accordi diretti tra loro scambiati per iscritto (anche per concordare eventuali periodi consecutivi).
Pasqua, Lunedì dell'Angelo, le altre festività e ponti annuali saranno alternati, negli anni, tra i genitori;
ciascun genitore terrà inoltre con sé i figli per due giorni durante le vacanze pasquali, oltre al giorno di Festa.
Con la crescita dell'età delle figlie queste condizioni potranno essere riviste di comune accordo;
comunque i genitori si impegnano tra loro a trovare le condizioni di accordo in caso di imprevisti o di impegni di lavoro e comunque è sempre fatto salvo eventuale miglior accordo diretto tra i medesimi, scambiato per iscritto;
4) la casa coniugale di Via Saffi n. 12 interno n. A11, di proprietà esclusiva del sig. , Pt_2 inizialmente assegnata alla IG.ra è ora ritornata nella disponibilità del pro , Pt_1 considerato che la sig.ra si è trasferita dal giorno 5 luglio 2024, assieme alle due figlie Pt_1 minori, ad abitare nell'immobile preso in locazione sito a Falconara Marittima (AN) in Via Barcaglione n. 11.
5) A titolo di definizione dei rapporti economico patrimoniali tra i coniugi e quale condizione indefettibile per la risoluzione della crisi coniugale attraverso la separazione personale che è prefigurata e voluta dalle parti nei termini come appresso specificati, i predetti convengono e si obbligano a dare esecuzione al trasferimento dell'immobile intestato alla sig.ra sito Parte_1 in Ancona in Via Saffi n. 12 interno n. 10 nei termini che seguono: la sig.ra (c.f. : ) si obbliga a trasferire, entro 90 giorni Parte_1 C.F._1 dall'omo eparaz ore del sig. (c.f.: Parte_2
) il diritto di piena proprietà dell'immobile sito ad Ancona in Via Saffi C.F._2 ntificato con i seguenti estremi catastali (così identificato: Catasto Comune di Ancona:
- 2 - foglio 7, particella 80, subalterno 41, via Aurelio Saffi n. 12, piano: 4, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 7, consistenza 3,5 vani, superficie catastale totale: 87 mq e totale escluse aree scoperte: 84 mq, rendita catastale euro 424,79;
- foglio 7, particella 80, subalterno 25, via Aurelio Saffi n. 12, piano: T, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 9, consistenza 3 mq, superficie catastale totale: 5 mq, rendita catastale € 8,06; registrato ad Ancona il 13/11/2020 estremi di registrazione: numero 7629 serie:1t esatti
€ 1.100,00, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ancona in data 13/11/2020 n. registro generale:21365 n. registro particolare: 13730), mediante atto da stipularsi presso il Notaio scelto dal sig. , con integrale onere delle spese notarili, Pt_2 tecniche e fiscali occorrenti a carico di quest'ultimo.
Le obbligazioni assunte dalle parti devono intendersi avere l'efficacia ex art. 2932 c.c., obbligandosi le parti a comparire innanzi a Notaio rogante, nei detti termini e condizioni, onde formalizzare definitivamente e ad ogni giuridico effetto il trasferimento immobiliare di che trattasi, in particolare ai fini della regolare volturazione dei diritti reali di cui sopra;
il trasferimento e la cessione del cespite immobiliare stesso viene effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutto quanto di accessorio e pertinente, nulla escluso, e così accettato senza riserve;
le parti sono consapevoli della regolarità urbanistica del cespite immobiliare stesso mentre sono state assolte le obbligazioni tributarie, ai sensi di legge, sino a tutt'oggi; ogni effetto giuridico, attivo e passivo, della presente convenzione decorre tra le parti dalla stessa sottoscrizione dell'atto notarile di cessione e trasferimento;
i coniugi infine si obbligano reciprocamente, con la sottoscrizione del presente atto, ad acconsentire, sottoscrivendo eventuali atti all'uopo ancora necessari, alla “volturazione/sostituzione/cessione” dei rapporti contrattuali in essere con riferimento alle utenze di erogazione e somministrazione dei servizi (luce, acqua, gas, e simili) di cui è dotato l'immobile stesso.
Con i benefici di esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastali e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della L. 6/3/1987 n. 74 e confermata da Circolare Agenzia delle Entrate n. 2E del 21.2.2014, incluso tassa archivio.
A titolo di liquidazione per il trasferimento della proprietà immobiliare, il sig. Parte_2 verserà alla sig.ra la somma complessiva di Euro Parte_1 ventiquattromila//00) che verrà versata in due tranches: quanto ad Euro 12.000 (euro dodicimila//00) al giorno della omologa della separazione e quanto al saldo di Euro 12.000,00 (euro dodicimila//00) al giorno dell'udienza di divorzio (anche se venisse svolta in modalità di trattazione cartolare) o comunque non oltre il 30 giugno 2025.
Con il pagamento integrale della complessiva somma di € 24.000,00, si considerano definiti tutti i rapporti patrimoniali delle parti, con salvezza delle diverse statuizioni previste nel presente atto concernenti la prole.
Le spese di ristrutturazione dell'immobile di Via Saffi n. 12 interno 10 , ceduto in piena proprietà al sig. , rimangono integralmente a carico del medesimo sig. Parte_2 Pt_2
che r ripetere dalla sig.ra quanto pagato per le
[...] Pt_1 ristrutturazione fino al momento del trasferimento notarile.
Le parti precisano che la cessione dell'immobile rientra nell'ambito degli accordi tra i coniugi in sede di separazione e che detta regolamentazione costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- 3 - 6) tenuto conto dei guadagni e degli incassi attuali di ciascun coniuge, il IG. verserà Pt_2 alla IG.ra a titolo di assegno per il concorso nel mantenimento delle figlie la somma Pt_1 mensile di per ciascuna figlia, per un totale di € 1.000,00 (euro mille/00 euro) mensili, tramite bonifico bancario da effettuare entro il giorno 5 di ogni mese al seguente Iban IT90 H 0347501605CC0012420841 intestato alla sig.ra l'importo mensile di mantenimento Pt_1 sarà da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli Indici Istat.
7) le spese straordinarie, come elencate e descritte nel Protocollo Tribunale di Ancona/Ordine Avvocati Ancona che le parti danno per conosciuto e da considerarsi parte integrante del presente atto, che si renderanno necessarie per le figlie verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, fatta eccezione per le sole spese sanitarie che saranno integralmente a carico del sig.
fintanto che saranno coperte dalle agevolazioni sanitarie collegate al contatto di lavoro Pt_2 del genitore (padre) altrimenti saranno suddivise al 50% ciascuno;
8) l'assegno universale Inps ovvero eventuale altra misura di sostegno secondo le normative che potrebbero trovare applicazione in futuro, viene suddiviso al 50%;
9) entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento reciproco;
10) le parti pattuiscono che il saldo del Libretto postale n. 000023202114, intestato alla sig.ra
, viene attribuito interamente a quest'ultima; si precisa che in detto libretto, il cui Parte_1 almente ammontante ad € 11.320, sono confluiti anche i canoni locativi derivanti dall'immobile di Via Saffi n. 12 interno 10/A.
11) Le parti dichiarano che con l'adempimento integrale delle pattuizioni stabilite con il presente atto (ai punti 5 e 10 che precedono), si considerano definiti i rispettivi rapporti patrimoniali, senza null'altro a pretendere reciprocamente, fatte salve le statuizioni relative al mantenimento delle figlie ed alle spese straordinarie per la prole.
12) le parti dichiarano di rinunciare ad opporre impugnazione alla emananda sentenza, prestandone sin da ora acquiescenza”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Parte_2 sposati ad Ancona il 25/08/2012, hanno chiesto la pronuncia di separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- 4 - Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori.
Non si è ritenuto necessario, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., procedere all'ascolto delle stesse in quanto manifestamente superfluo, in ragione del clima collaborativo tra i genitori e della rispondenza delle condizioni di separazione agli interessi, economici e non, della prole.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio ad Ancona il 25/08/2012, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 103, parte 2, serie A dell'anno 2012; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 5 -