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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 3 giugno 2025
Nella controversia avente R.G. 875/2020
promossa da
La SI.ra (C.F. ), ammessa al gratuito patrocinio, Parte_1 C.F._1
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Cittanova (RC) via Del Gioco
nr. 58, presso l'avv. Graziella Scionti, del Foro di Palmi, da cui è rappresentata e difesa in forza di mandato in calce all'atto di Costituzione di nuovo difensore depositato il 9.12.2023 Attrice
CONTRO
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore; Convenuta contumace
Visto il decreto del 27.05.2025, con cui è stata disposta la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter,
cpc;
preso atto della partecipazione all'udienza dell'attrice, stante il deposito delle relative note di trattazione scritta, in cui si precisano le conclusioni;
Il GOT
pronuncia come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
1 Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 875/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione del 28.2.2020 - a seguito di dichiarazione di incompetenza per valore del GdP di primo approccio - l'attrice ha proposto domanda nei confronti della
[...]
per il risarcimento dei danni che ha sostenuto di avere riportato il Controparte_1
giorno 21.08.2017, alle ore 22,30, quando, alla guida di una Volkswagen Golf targ. di C.F._2
proprietà del padre, percorrendo la Strada Reggio Campi, tratto Santa Domenica-Terreti, in direzione monti/mare, perdeva il controllo del mezzo andando ad impattare contro il muro sul lato destro,
ribaltandosi poi sul fianco sinistro.
Sostenendo che si configurasse l'ipotesi di responsabilità ex art 2051 c.c. per l'ente proprietario della strada, poiché l'incidente era stato provocato dal dissestato manto stradale e dalla presenza di sabbia e pietre che lo avevano reso sdrucciolevole, e deducendo di avere riportato lesioni fisiche quantificabili in via equitativa in €. 2.000,00 o la maggiore o minore somma accertanda, nonché danni materiali al mezzo per €. 10.000,00 come da preventivo in atti, formulava domanda in tal senso, con vittoria delle spese di causa da distrarsi.
1.2 - La restava contumace. Controparte_1
1.4 – Avviata l'attività istruttoria orale articolata dall'attrice, il GI si avvedeva di una nullità dell'atto di citazione e disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti della convenuta, che, tuttavia,
continuava a restare contumace. Quindi disposta la sola CTU tecnica sui danni al mezzo, la causa è
stata rimessa alla fase decisoria e delegata a questo fine.
Nelle note conclusive l'attrice insiste per l'ammissione della CTU medica. sul presupposto che l'an
debeatur sia stato inequivocabilmente provato.
2. – La domanda è fondata nei limiti di quanto si dirà
2 2.1 - Le circostanze dell'incidente non sono in discussione e risultano provate dalla relazione di intervento degli agenti di Polizia Municipale assistita dai Carabinieri della locale Compagnia.
Pertanto, data la prospettazione fatta dall'attrice, le sue allegazioni sulle condizioni della strada - che sarebbero state causa dell'accaduto - e sull'assunta responsabilità dell'ente proprietario e custode, la soluzione del caso ruota essenzialmente sulla sussistenza o meno di un nesso causale tra lo stato dei luoghi e l'evento-danno; e sull'adempimento del relativo onere probatorio da parte dell'attrice.
A tal fine, nella dibattuta e ricorrente materia della responsabilità oggettiva ex art 2051 c.c., si annota anche in tempi recenti Cass. Civ. SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943 in cui si ribadisce che:
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa
cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque
connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale
tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche
intrinseche della prima. Salvo che l'Ente-custode non dia a sua volta prova dell'esistenza del caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale, e cioè di circostanze connotate dall'esclusiva
efficienza causale nella produzione dell'evento, rappresentate da un fatto naturale o anche dalla
condotta del danneggiato, tali da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile, né
superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
2.2 - Ebbene, in disparte la circostanza che l'Ente non costituendosi non ha resistito alla domanda,
va detto che l'esito istruttorio consente di ritenere acquisito che la strada in questione, nel tratto specifico in cui è avvenuto l'incidente, non fosse illuminata e fosse caratterizzata da numerosi dossi e rigonfiamenti provocati dalle radici degli alberi. Inoltre, risulta che il costone montuoso posto sulla destra del senso di marcia dell'attrice provocava lo scivolamento sull'asfalto di sabbia e terra, come peraltro risulta evidente dal corredo fotografico prodotto nel fascicolo attoreo.
Il teste , escusso all'udienza del 24.10.22, dopo avere dichiarato di essere Testimone_1
sopraggiunto poco dopo l'incidente, ha riferito che “la zona non era per niente illuminata”; e così
anche il teste padre dell'attrice, all'udienza del 4.3.2024, il quale dichiarando di essersi Pt_1
3 recato sui luoghi subito dopo l'incidente della figlia, ha detto: “Il tratto in cui lei ha avuto l'incidente
non è illuminato, l'unico tratto illuminato lì è quello dove c'è il bar di Santa Domenica. Posso dire
che di notte specie se c'è sabbia i rigonfiamenti dell'asfalto non si vedono”.
E ancora: “Ci sono i dossi e lesioni del manto stradale provocati dalle radici degli alberi ...; I
sollevamenti provocati dalle radici sono a ridosso del muro di contenimento dal lato Pineta e quindi
insieme alla sabbia che scende lungo il costone si crea una situazione per cui l'asfalto diventa
scivoloso”.
Le stesse circostanze risultano dalla relazione di intervento dei Vigili i quali così scrivono: “La
località in cui si è verificato l'evento infortunistica di che trattasi ricade in un tratto di strada
provinciale di collegamento tra la frazione collinare di Ortì ed il centro abitato. ... In quel tratto, la
strada provinciale, è caratterizzata dall'assenza di impianto di pubblica illuminazione, e la sede
stradale risulta contraddistinta dalla presenza di svariati dossi di forma irregolare che si susseguono
sulla porzione di carreggiata destinata alla circolazione con direzione di marcia da Monte verso
Mare (lato dx) ovvero quella percorsa dal conducente del veicola *L* “.
Si aggiunga a tutto ciò la prova documentale prodotta dall'attrice circa gli interventi programmati e/o attuati dall'amministrazione competente, il corredo fotografico relativo allo specifico tratto, che registra la presenza di una cospicua quantità di sabbia, proprio a ridosso della curva;
nonché la circostanza che quel tratto sia stato teatro di svariati sinistri sia prima che dopo i fatti di causa.
2.3 - Si tratta di circostanze, tutte considerate, idonee a dare prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
ed anche indipendentemente da una condotta di guida non perfettamente consona ed adeguata del conducente, che può semmai rilevare ai fini di una corresponsabilità, ma non ritenersi circostanza imprevedibile per il Custode o avente efficienza causale autonoma nella produzione dell'evento.
E' vero infatti che nonostante sia stata elevata contravvenzione nei confronti dell'attrice, in effetti non c'è prova né del limite di velocità ivi vigente, né che la stessa lo abbia superato o abbia ecceduto
4 al punto da poter ritenere che ciò sia stato causa esclusiva dell'accaduto - e dunque interrotto il nesso causa tra lo stato dei luoghi e il danno.
Di contro, lo stato dei luoghi, la mancanza di illuminazione, la presenza di sabbia e dossi e un manto stradale dissestato sono dati di fatto incontestati, di cui non si può non tenere conto.
3. - Ciò detto, nell'ottica di una valutazione complessiva della vicenda a cui doverosamente è tenuto il Giudice al fine di valutare la responsabilità di tutte le parti coinvolte nel sinistro, non possono, però,
essere omesse una serie di considerazioni che, se anche non si ritengono idonee a interrompere il nesso causale, sono però idonee a ritenere sussistente una concreta e sicura corresponsabilità
dell'attrice nei fatti occorsi.
Si rammenta a tal fine che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno (fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale).
3.1 - Ebbene, intanto è pacificamente evidente dagli atti di causa che l'attrice conoscesse o dovesse conoscere benissimo la strada in questione, abitando ad Ortì e considerando che, come attestato dai
Carabinieri intervenuti, “l'evento ricade in un tratto di strada provinciale di collegamento tra la
frazione collinare di Ortì ed il centro abitato”.
5 E' poi indiscusso che le condizioni della strada, e di quel tratto in particolare, per quel che qui interessa, non siano state certo una circostanza sopravvenuta e quindi imprevedibile per l'attrice, ma erano invece un dato di fatto notorio.
Dal verbale di intervento della Polizia Municipale, allegato alla perizia tecnica del perito assicurativo
, nominato dal Giudice con ordinanza del 15.5.2024, risulta, altresì, che, nonostante non Persona_1
illuminata “… il predetto tratto di strada comunque segnalato come si evince dai rilievi fotografici
esperiti in loco”. Le foto 1 e 2 tratte dal verbale di intervento della P.M. - che il perito inserisce nella sua relazione - indicano il segnale di pericolo generico, l'indicazione di strada dissestata, la doppia curva e la presenza di caduta massi o terra.
Rispetto a tutto ciò, non si ritengono particolarmente influenti ai fini del decidere le considerazioni fatte dalla difesa di parte attrice circa l'assunta non conformità di detta segnaletica di essere avvista per tempo ed adeguatamente, sia sotto il profilo tecnico che della distanza. Perché, in disparte il fatto che si tratti solo di speculazioni difensive prive di reale riscontro probatorio - a fronte, peraltro, della verifica fatta in loco dagli agenti intervenuti e dalle foto nn. 1 e 2 riportate in perizia dal CTU che raffigurano una segnaletica ordinaria e normale - ciò che risulta preponderante è la conoscenza dei luoghi che l'attrice aveva, visto che si tratta della strada che dalla sua abitazione raggiunge il centro abitato;
sicché sarebbe stato suo onere adeguare la condotta di guida alla scarsa luminosità, alla presenza di sabbia e al dissesto del manto stradale dato dalla presenza dei dossi provocati dalle radici degli alberi. Mentre invece la dinamica dell'incidente, come descritta dagli agenti di polizia municipale, tradisce una condotta di guida certamente imprudente e distratta della sig.ra Pt_1
Una condotta di cui non può non tenersi debitamente conto e che si ritiene comporti una corresponsabilità dell'attrice nell'accadimento in questione nella misura del 50%.
4. – Così definto l'an della causa, sotto il profilo del quantum va detto che per il danno patrimoniale non si ritiene di discostarsi da quanto con coerenza, completezza e rigore logico ha stabilito il perito d'ufficio.
6 Quest'ultimo, infatti, premettendo che non gli era stato messo a disposizione il veicolo per le verifiche del caso, ha affermato che dalle fotografie allegate al verbale della polizia municipale fossero evidenti danni ingentissimi, di importo commisurabile a quello indicato dall'attrice, ma del tutto incomparabili con il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro.
Sicchè, data l'antieconomicità della riparazione ha quantificato il valore di risarcimento nel prezzo di acquisto avvenuto 5 mesi prima del sinistro, pari a € 2.500,00, come documentato dall'ispezione eseguita al PRA. Tanto più che, stante la data di prima immatricolazione del mezzo nell'anno 2003,
lo stesso non era più quotato nei prezzari di settore. A ciò va aggiunto l'importo di 240,00 euro per la chiamata ed il trasporto del soccorso stradale, di cui è allegata nota.
4.1 - Quanto al danno non patrimoniale, la domanda è viziata da eccessiva genericità, sia nell'allegazione che nella prova. In disparte il fatto che non c'è prova di postumi invalidanti, è in atti il referto del pronto soccorso del 22.8.2017, che certifica una cervicalgia per la quale vengono riconosciuti 10 giorni di cure, salvo successivo controllo del medico curante e l'uso di un collare morbido - di cui però non c'è traccia;
nè c'è prova di trattamenti specifici o acquisto di farmaci idoeni a supportare un decorso clinico duraturo.
Il che conduce a ritenere che, al di là del limitato valore probatorio che è conferibile ai due certificati del medico curante, dott.ssa in cui vengono riconosciuti 30+30 giorni di riposo e cure Persona_2
– peraltro, privi della data in cui sono stati adottati, che si ricava poi dalla ricevuta fiscale che la dott.ssa emette circa un anno dopo, il 9.7.2018 - gli stessi, a loro volta estremamente generici, non possono essere letti e valutati proficuamente in combinazione con altri elementi probatori, quale per esempio una prescrizione di farmaci o una ricevuta di acquisto o utilizzo di un collare morbido o comunque una qualche prova di cure e trattamenti idonei a giustificare uno stato di invalidità protratto per oltre due mesi dall'incidente.
Sicchè, in questo quadro probatorio, il danno da inabilità temporanea che può ritenersi ammesso è
verosimilmente, congruamente ed equitativamente determinabile nei 10 giorni di ITT + 15 giorni di
7 ITT relativa al 50%. Per un importo complessivo di €. 2.195,50, comprese le spese vive documentate per 183,00 euro.
4.2 – Sugli importi come sopra determinati a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, pari complessivamente a €. 4.935,50, va ovviamente operato l'abbattimento della percentuale di corresponsabilità imputata all'attrice; sicché la somma concretamente dovuta sarà pari €. 2.467,75, a cui, trattandosi di debito di valore ed essendo la somma liquidata all'attualità, vanno aggiunti gli interessi c.d. compensativi al tasso legale, da calcolarsi sull'importo devalutato alla data dell'evento dannoso (21.8.2017) e rivalutato anno per anno fino alla data della odierna decisione;
quindi, sulla somma così determinata e sino all'effettivo soddisfo andranno corrisposti i soli interessi legali.
5. - La soccombenza reciproca delle parti, la mancata resistenza in giudizio della convenuta
[...]
, la consistente riduzione della pretesa attorea (pur considerata nell'intero) si ritengono CP_2
motivi sufficienti e corretti per disporre la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da - disattesa ogni Parte_1
contraria domanda, eccezione e deduzione - così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità della nell'incidente occorso all'attrice il Controparte_1
21.8.2017 lungo la Strada Reggio Campi, tratto Santa Domenica-Terreti
2. Accerta e dichiara altresì la corresponsabilità dell'attrice nella misura del 50%.
3. Condanna la a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di €. 2.467,75, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, già abbattuto della quota di corresponsabilità della stessa;
oltre interessi compensativi nella misura legale su detta somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata fino alla data del deposito della presente sentenza;
nonché i successivi interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
4. Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria il 3.6.2025
Il GOT Dott.ssa Luisa Sorrenti
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