Art. 1.
Il Presidente nella Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Sarre relativa all'assicurazione contro la disoccupazione, firmata a Parigi il 3 ottobre 1953.
Il Presidente nella Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Sarre relativa all'assicurazione contro la disoccupazione, firmata a Parigi il 3 ottobre 1953.