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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/07/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1460/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1460/2025, promossa con ricorso depositato il 14/04/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Andrea Mascetti
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Nicoletta Matricardi
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in TE AR (VA) in data 27 gennaio 1996
(anno 1996, atto n. 1, parte II, serie A) separati consensualmente con verbale del 08/02/2007 omologato con decreto del 02/03/2007;
con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
, nato a [...] il [...] Persona_1 , nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in 14/04/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) La signora si obbliga a mettere in vendita l'immobile di sua proprietà, sito in Parte_1
TE AR (VA) – Via Caronno Varesino n. 34 – e le relative pertinenze nel termine di quattro anni decorrenti dalla data del deposito del presente ricorso.
A fronte del fatto che il sig. ha contribuito economicamente nella misura del Parte_2
50% all'acquisto dei summenzionati immobili, la signora si impegna a corrispondere il 50% Pt_1 dell'importo realizzato dalla loro vendita, al netto delle spese, al sig. , che Parte_2 accetta. Si precisa che il debito sorgerà e diverrà esigibile solo dal momento in cui verrà perfezionata la vendita degli immobili di cui sopra.
In caso di premorienza di quest'ultimo rispetto al momento della vendita, il 50% dell'importo realizzato al netto delle spese dovrà essere corrisposto dalla sig.ra in parti uguali ai due figli, Pt_1
e . Persona_1 Persona_2
2) Le parti si dichiarano entrambe reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano nei rispettivi confronti alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento.
3) I ricorrenti danno atto che, con l'integrale e corretto adempimento delle obbligazioni di cui al precedente punto n. 1), null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione
o causa in dipendenza del rapporto matrimoniale tra loro intercorso.
4) Le parti si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione di cui agli artt. 473-bis
n. 12, terzo comma, c.p.c. e 473-bis n. 51, secondo comma, c.p.c.
5) I signori e dichiarano di volersi avvalere della trattazione scritta del Pt_1 Per_1 procedimento ex art. 127-ter c.p.c. e, dunque, di non voler comparire in udienza. A tal fine dichiarano di non volersi riconciliare e rinunciano sin d'ora all'appello.
6) Le spese dell'odierno procedimento di divorzio dovranno intendersi integralmente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 27/01/1996 in TE AR (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TE AR
(VA) (anno 1996, atto n. 1, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1460/2025, promossa con ricorso depositato il 14/04/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Andrea Mascetti
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Nicoletta Matricardi
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in TE AR (VA) in data 27 gennaio 1996
(anno 1996, atto n. 1, parte II, serie A) separati consensualmente con verbale del 08/02/2007 omologato con decreto del 02/03/2007;
con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
, nato a [...] il [...] Persona_1 , nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in 14/04/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) La signora si obbliga a mettere in vendita l'immobile di sua proprietà, sito in Parte_1
TE AR (VA) – Via Caronno Varesino n. 34 – e le relative pertinenze nel termine di quattro anni decorrenti dalla data del deposito del presente ricorso.
A fronte del fatto che il sig. ha contribuito economicamente nella misura del Parte_2
50% all'acquisto dei summenzionati immobili, la signora si impegna a corrispondere il 50% Pt_1 dell'importo realizzato dalla loro vendita, al netto delle spese, al sig. , che Parte_2 accetta. Si precisa che il debito sorgerà e diverrà esigibile solo dal momento in cui verrà perfezionata la vendita degli immobili di cui sopra.
In caso di premorienza di quest'ultimo rispetto al momento della vendita, il 50% dell'importo realizzato al netto delle spese dovrà essere corrisposto dalla sig.ra in parti uguali ai due figli, Pt_1
e . Persona_1 Persona_2
2) Le parti si dichiarano entrambe reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano nei rispettivi confronti alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento.
3) I ricorrenti danno atto che, con l'integrale e corretto adempimento delle obbligazioni di cui al precedente punto n. 1), null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione
o causa in dipendenza del rapporto matrimoniale tra loro intercorso.
4) Le parti si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione di cui agli artt. 473-bis
n. 12, terzo comma, c.p.c. e 473-bis n. 51, secondo comma, c.p.c.
5) I signori e dichiarano di volersi avvalere della trattazione scritta del Pt_1 Per_1 procedimento ex art. 127-ter c.p.c. e, dunque, di non voler comparire in udienza. A tal fine dichiarano di non volersi riconciliare e rinunciano sin d'ora all'appello.
6) Le spese dell'odierno procedimento di divorzio dovranno intendersi integralmente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 27/01/1996 in TE AR (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TE AR
(VA) (anno 1996, atto n. 1, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.