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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 145.
Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
1. Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
1. Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Giurisprudenza • 24
- 1. Trib. Cagliari, sentenza 13/05/2026, n. 1267Provvedimento: N. R.G. 2925/2021 TRIBUNALE DI CAGLIARI - seconda sezione civile - VERBALE della causa iscritta al n. 2925/2021 R.G.A.C. tra Parte_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Steri; - attore - E Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Secci e Alberto Secci; - convenuta - Controparte_2 . - terza chiamata contumace - Oggi 13 maggio 2026, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento …Leggi di più...
- art. 702 bis c.p.c.·
- art. 148 cod. ass.·
- contumacia·
- art. 185 c.p.c.·
- prevedibilità danni sopravvenuti·
- risarcimento danni·
- art. 696 c.p.c.·
- transazione·
- art. 183 c.p.c.·
- art. 145 cod. ass.·
- art. 1965 c.c.·
- litisconsorte necessario·
- art. 127 bis c.p.c.·
- art. 281 sexies c.p.c.·
- compensazione spese legali