Articolo 145 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 144Articolo 146
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31 dicembre 2019
Art. 145.


Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
1. Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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