Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Decreto presidenziale 29 febbraio 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7196 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07196/2025REG.PROV.COLL.
N. 01012/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Clara Veneto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n. 61,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 714/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, il Cons. Giacinta Serlenga e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del presente giudizio è la legittimità dell’interdittiva antimafia che ha colpito l’odierno appellante nella qualità di titolare dell’-OMISSIS-, adottata sulla scorta di una serie di indizi, complessivamente valorizzati dalla Prefettura.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 714/2024, ha respinto il ricorso proposto in primo grado, ritenendo la prognosi infiltrativa formulata dal Prefetto immune da evidenti vizi di erroneità, illogicità o irragionevolezza.
Con atto in data 10 febbraio 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero degli Interni e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria per resistere al gravame chiedendone il rigetto, articolando la difesa in successiva memoria depositata il 10 febbraio 2015.
L’istanza cautelare è stata oggetto di rinunzia e la causa è stata trattenuta per la decisione di merito all’udienza del 19 giugno 2025.
2.- L’appello va respinto.
La conclusione attinta dal primo giudice si pone in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale circa l’ampia discrezionalità delle valutazioni amministrative in ordine alla sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa ed ai correlativi limiti del sindacato giurisdizionale (cfr., da ultimo, C.d.S. sez. III, 13 gennaio 2025, n. 184).
Deve innanzitutto convenirsi che il caso in esame sia emblematico di quelle situazioni peculiari in cui i rapporti di parentela tra il legale rappresentante dell’impresa ed esponenti di primo piano di sodalizi criminali (di regola ex se insufficienti a fondare la prognosi infiltrativa) possano da soli costituire un elemento indiziario idoneo a denunziare il pericolo di condizionamento: ciò in ragione dell’intensità del vincolo di parentela (si tratta del -OMISSIS-, degli --OMISSIS- e del -OMISSIS-), dello spessore criminale di alcuni degli esponenti indicati nell’informativa (non attenuato dai provvedimenti assolutori richiamati dall’appellante), della conduzione familiare dell’impresa e del settore economico in cui opera (-OMISSIS-), tale da esporla al rischio oggettivo di una regìa clanica (cfr., di recente, C.d.S., sez. III, 18 settembre 2023, n. 8395; 29 maggio 2023, n. 5227 e 7 febbraio 2018, n. 820; in termini, T.A.R. Napoli, sez. I, 16 maggio 2024, n. 3162).
La prognosi infiltrativa appare peraltro corroborata dagli esiti dei controlli di polizia effettuati negli ultimi 5 anni, durante i quali l’odierno appellante è stato trovato in compagnia di soggetti pregiudicati per reati associativi, anche all’interno della sede della sua attività (cfr. nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e verbale di audizione n. -OMISSIS-); episodi cui – significativamente - si aggiunge una riunione tenutasi con soggetti pregiudicati all’interno di uno stabilimento -OMISSIS-.
In estrema sintesi, dal quadro indiziario delineato, caratterizzato da parentele e frequentazioni controindicate, si traggono - secondo una visione sistematica in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza - argomenti idonei a supportare il convincimento che l’odierno appellante non abbia reciso ogni rapporto con il contesto familiare di provenienza; sicché non appare irragionevole né sproporzionata l’adozione di cautele da parte dell’Amministrazione intimata.
Sulla necessità di una valutazione sistematica degli indizi si è da ultimo pronunziata anche questa Sezione: “ Gli elementi posti a base dell’informativa antimafia (ed anche della revoca o al diniego dell’iscrizione nelle white list), non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa ” (cfr. C.d.S., sez. III, 11 aprile 2025, n. 3151; in termini Id., sez. III, 20 maggio 2025, n. 4311).
3.- L’appello va, quindi, respinto. Considerati tuttavia gli esiti del parallelo procedimento di ammissione al controllo giudiziario, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.