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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6659/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 22262485 CONTR. CONS. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo ritualmente notificato il 22.7.2024 alla società Area srl, concessionaria per la riscossione del Consorzio di Bonifica Integrale dello Ionio Cosentino,il sig. Ricorrente_1
impugnava l'ingiunzione di pagamento n.22262485 per omesso pagamento Contributo bonifica – anno 2021 per un importo complessivo di €.33,52
Il ricorrente deduceva l'inesistenza giuridica dell'atto impugnato proveniente da società priva di qualsiasi mandato a riscuotere, per assenza di firma autografa, la violazione dell'art 19 del dlgs 546/92 e della legge 241/90, la violazione delle norme sulla notificazione e l'inesistenza del beneficio fondiario e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna della resistente al risarcimento dei danni ex art 96 cpc;
il tutto con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva la società Area srl. contestando tutti i motivi di ricorso e concludeva chiedendo in via principale il rigetto del ricorso e, in subordine, nel caso di suo accoglimento, per l'esonero dalle spese del giudizio;
il tutto, con vittoria di spese e distrazione ai difensori antistatari;
allegava in particolare la resistente l'infondatezza del motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato, per essere stato l'atto impugnato preceduto dall'invio al ricorrente dell'avviso di pagamento ordinario n. 12849223 notificato in data 7.7.2022, nel quale erano chiaramente indicate le ragioni della pretesa, basate sull'approvazione del piano di classifica, sostenendo anche , per la stessa ragione, la sussistenza in capo al contribuente dell'onere della prova dell'inesistenza del beneficio fondiario .
All'esito dell'udienza del 14 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte ritiene che non possa accogliersi l'eccezione, avanzata dal resistente, difetto di legittimazione passiva della stessa in relazione ai motivi di ricorso riguardanti il merito della pretesa;
per come, infatti, affermato dalla Suprema Corte : “Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario “ ( così Cass SU 16412/2007 e da ultimo Cass.8808/2021);
Che , ciò posto, il ricorso sia fondato per le ragioni di cui appresso;
lamenta, tra l'altro, il ricorrente la mancanza del beneficio fondiario;
a seguito della sentenza 188/2018 della Corte Costituzionale ( la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria
23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio») la pretesa impositiva deve avere sempre quale presupposto indefettibile la sussistenza di un beneficio fondiario ( “ il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria”; così Corte Cost citata); beneficio che deve essere provato dal Consorzio tutte le volte in cui quest'ultimo non motivi la sua pretesa sulla base di un piano di classifica, la cui sussistenza deve essere, nel caso di contestazione, dimostrata in giudizio ( CassSS
UU 11722/2010 ); nel caso in esame l'avviso di accertamento non risulta motivato sul piano di classifica;
ne consegue, alla luce della giurisprudenza citata - nonché dell'ulteriore principio di diritto espresso da
Cass. 8094 2023, secondo cui: ""... il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo " - che nel caso che ci occupa l'onere della prova del beneficio fondiario ricadeva in capo al Consorzio resistente, non essendo stato depositato in giudizio il piano di classifica;
il ricorso, deve, perciò, ritenersi fondato, non avendo la resistente provato la sussistenza del “concreto” beneficio fondiario.
La Corte accoglie il ricorso mentre le spese vengono liquidate per come indicato in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1 grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Consorzio di Bonifica al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in favore del ricorrente, con distrazione al Dott. Difensore_1, in €. 30,00 per spese ed in €.150,00 per compenso professionale, oltre Iva , cap e accessori, se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6659/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 22262485 CONTR. CONS. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo ritualmente notificato il 22.7.2024 alla società Area srl, concessionaria per la riscossione del Consorzio di Bonifica Integrale dello Ionio Cosentino,il sig. Ricorrente_1
impugnava l'ingiunzione di pagamento n.22262485 per omesso pagamento Contributo bonifica – anno 2021 per un importo complessivo di €.33,52
Il ricorrente deduceva l'inesistenza giuridica dell'atto impugnato proveniente da società priva di qualsiasi mandato a riscuotere, per assenza di firma autografa, la violazione dell'art 19 del dlgs 546/92 e della legge 241/90, la violazione delle norme sulla notificazione e l'inesistenza del beneficio fondiario e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna della resistente al risarcimento dei danni ex art 96 cpc;
il tutto con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva la società Area srl. contestando tutti i motivi di ricorso e concludeva chiedendo in via principale il rigetto del ricorso e, in subordine, nel caso di suo accoglimento, per l'esonero dalle spese del giudizio;
il tutto, con vittoria di spese e distrazione ai difensori antistatari;
allegava in particolare la resistente l'infondatezza del motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato, per essere stato l'atto impugnato preceduto dall'invio al ricorrente dell'avviso di pagamento ordinario n. 12849223 notificato in data 7.7.2022, nel quale erano chiaramente indicate le ragioni della pretesa, basate sull'approvazione del piano di classifica, sostenendo anche , per la stessa ragione, la sussistenza in capo al contribuente dell'onere della prova dell'inesistenza del beneficio fondiario .
All'esito dell'udienza del 14 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte ritiene che non possa accogliersi l'eccezione, avanzata dal resistente, difetto di legittimazione passiva della stessa in relazione ai motivi di ricorso riguardanti il merito della pretesa;
per come, infatti, affermato dalla Suprema Corte : “Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario “ ( così Cass SU 16412/2007 e da ultimo Cass.8808/2021);
Che , ciò posto, il ricorso sia fondato per le ragioni di cui appresso;
lamenta, tra l'altro, il ricorrente la mancanza del beneficio fondiario;
a seguito della sentenza 188/2018 della Corte Costituzionale ( la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria
23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio») la pretesa impositiva deve avere sempre quale presupposto indefettibile la sussistenza di un beneficio fondiario ( “ il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria”; così Corte Cost citata); beneficio che deve essere provato dal Consorzio tutte le volte in cui quest'ultimo non motivi la sua pretesa sulla base di un piano di classifica, la cui sussistenza deve essere, nel caso di contestazione, dimostrata in giudizio ( CassSS
UU 11722/2010 ); nel caso in esame l'avviso di accertamento non risulta motivato sul piano di classifica;
ne consegue, alla luce della giurisprudenza citata - nonché dell'ulteriore principio di diritto espresso da
Cass. 8094 2023, secondo cui: ""... il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo " - che nel caso che ci occupa l'onere della prova del beneficio fondiario ricadeva in capo al Consorzio resistente, non essendo stato depositato in giudizio il piano di classifica;
il ricorso, deve, perciò, ritenersi fondato, non avendo la resistente provato la sussistenza del “concreto” beneficio fondiario.
La Corte accoglie il ricorso mentre le spese vengono liquidate per come indicato in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1 grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Consorzio di Bonifica al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in favore del ricorrente, con distrazione al Dott. Difensore_1, in €. 30,00 per spese ed in €.150,00 per compenso professionale, oltre Iva , cap e accessori, se dovuti.