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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
IL NN LA, Presidente
LOMAZZO GUIDO, EL
DONVITO ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
RE_1 - CF_RE_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Savona - Via Cimarosa 47/49 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Milano - Via Freguglia 1 20122 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso prot.ca.milano@giustiziacert.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000663-000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000663-000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. RE_1, residente in , ha proposto ricorso contro l'AdE Riscossione – agente per la riscossione tributi per la provincia di Savona -, la Direzione Provinciale di Savona dell'AdE e l'Ufficio Recupero
Crediti – Corte di Appello di Milano -. La controversia attiene a Comunicazione Preventiva di Iscrizione
Ipotecaria n.103 76 2025 00000663 000. L'Atto cautelare della riscossione contiene la richiesta di pagamento, entro 30 gg.dalla notifica, della somma complessiva di euro 489.499,49, in mancanza del quale adempimento, l'Agente potrà provvedere ad iscrivere Ipoteca legale su immobili di proprietà della
Contribuente, come consentito dall'art.77, comma 2 bis, DPR.602/73. Il credito tributario da garantire, scaturisce dall'esistenza: - della cartella di pagamento n. 103 2023 0000753864 000, notif.30.11.2023, per
CU Corte Appello Milano, di euro 382,22; - Avviso di accertamento n.TL9011201092/2023, notif.16.11.2023, per IVA anno 2017, di euro 488.949,93.
*****************
- Il RE, impugnati gli atti, ha chiesto sia dichiarata la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca.
Con vittoria di spese.
1) Omessa e/o inesistente e/o invalida notificazione degli atti presupposti.
1. L'atto oggetto di impugnativa diretta, presuppone la necessaria notificazione degli atti preordinati/sottesi che, ove fosse omessa e/o invalida, verrebbe a determinare la nullità del procedimento di riscossione, in base al principio posto dalla Suprema Corte, secondo cui: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass. S.U. 5791/2008; 16412/2007; Cass. 10528/2017; 1144/2018; 18111/2018).
Nel caso di specie, essendo mancante ovvero invalida la notificazione della cartella n.103 2023 0000753864
000 e dell'avviso di accertamento n.TL9011201092/2023 (atti presupposti), non può che essersi determinata la nullità dell'atto opposto.
2) Violazione art. 68 D. Lgs. 300/1999 e 12 DPR. 602/1973. Nullità iscrizioni a ruolo delle cartelle di pagamento ex art. 21-septies della Legge 241/1990 – Illegittima sottoscrizione della comunicazione preventiva ai sensi del d.lgs.112/1999.
L'atto opposto è viziato anche da illegittimità derivata, tenuto conto della nullità del titolo esecutivo relativo agli atti prodromici indicati nella comunicazione preventiva, stante l'omessa sottoscrizione degli stessi.
Non è dato sapere se, chi li ha sottoscritti, avesse i titoli e la qualifica per farlo;
così come la stessa comunicazione preventiva risulta essere nulla/inesistente stante la carenza di potere del dipendente che l'avrebbe emessa e sottoscritta.
Occorre rilevare che in base al combinato disposto dell'art. 12 del DPR. 602/1973 e dall'art. 68 del D.Lgs.
300/1999, il ruolo va sottoscritto dal direttore ovvero da un suo delegato a pena di nullità, così come la sottoscrizione della comunicazione preventiva d'ipoteca deve rispettare il D.lgs. 112/1999.
Ciò per la ragione che la sottoscrizione del ruolo, così come della comunicazione preventiva, rappresentano un elemento essenziale dell'atto che porterebbe all'inesistenza dell'atto stesso nel caso di illegittimità o carenza di potere. Il ruolo, in base all'art.12 DPR.602/73, non sarebbe esecutivo se non venisse sottoscritto.
A confermare ulteriormente l'essenzialità della sottoscrizione è il DM.3/9/1999 n. 321, che impone, tra le indicazioni obbligatorie a pena di nullità della cartella, l'indicazione della data di esecutività del ruolo.
Anche la giurisprudenza ha ritenuto che la sottoscrizione del ruolo sia considerata elemento essenziale dell'atto a pena di nullità ex art. 21-septies della L. 241/1990. La CTP Caltanissetta, con sentenza n. 492/01/16 del 13/04/2016, si è chiaramente espresse al riguardo in favore del contribuente.
3) Nullità della comunicazione preventiva, per carenza di elementi essenziali. Mancata indicazione del bene da ipotecare. (2) – Nullità della comunicazione preventiva, per difetto di motivazione circa il bene da ipotecare.
1. – Il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato e dell'ipoteca, ove già avvenuta, in ogni caso, è nullo per carenza di elementi essenziali. Ci si riferisce, in particolare: alla mancata indicazione del bene da sottoporre ad ipoteca ovvero ad altro diritto reale, alla sua collocazione geografica, alla zona censuaria in cui si trova, alla via, all'eventuale numero civico e (ove si tratti di uno stabile) e i relativi estremi catastali. Elementi, questi, si ribadisce, essenziali per verificare quale bene del ricorrente sarà oggetto del peso.
1.1. – A tale scopo, occorre sottolineare che qualsiasi forma di ipoteca (da quella giudiziale a quella legale, da quella volontaria a quella fiscale), ai sensi degli articoli 2808, 2809 e 2810 del codice civile, ha ad oggetto “beni immobili” o “altri diritti reali”.
Come sottolineato dalla giurisprudenza (in maniera costante, almeno dalla sentenza della Suprema Corte
n. 4421/1977, l'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria deve essere individuato in maniera chiara e precisa.
E ciò per la semplice ragione che l'iscrizione ipotecaria ha natura di pubblicità costitutiva ex art. 2841 c.c..
Per cui, ogni volta che si verifichi una omissione, una inesattezza o una incertezza nei titoli o nelle note di iscrizione ipotecaria, che determini a sua volta incertezza sulla identità degli immobili gravati, si determina la nullità dell'iscrizione stessa (Cass. 14675/2003; 643/1980; 4421/1977).
1.2. – A maggior ragione, tale vizio rileva alla luce della ulteriore considerazione circa il fondamentale ruolo
“anticipatorio” che gli attribuisce l'ultimo comma dell'art.77 del DPR. 602/1973 (così come modificato dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, DL. 70/2011), secondo quanto affermato dalle sezioni unite della Cassazione (S.U.
n.19667/2014).
Infatti, laddove detto elemento mancasse, la funzione di “contraddittorio” preventivo di tale atto (Cass. S.U.
19667/2014), verrebbe totalmente svilita, tenuto conto che: - per un verso, il contribuente non potrebbe dire alcunché sul bene da gravare, con palese limitazione del proprio diritto di difesa;
- per l'altro, invece, verrebbe inficiato lo stesso buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, dato che l'Amministrazione
Finanziaria potrebbe decidere in maniera del tutto discrezionale “cosa ipotecare”.
1.3. – Infine, non va omesso che la stessa giurisprudenza tributaria di merito ha ritenuto nulle: “le comunicazioni di iscrizioni ipotecarie prive di elementi essenziali dell'atto, quali il bene oggetto di ipoteca e i relativi estremi catastali” (CTR Roma, sez. I, 02/10/2008, n. 374; CTP Torino, sez. XXXIII, 18/12/2008, n. 95). 2. – La mancata indicazione del bene da sottoporre ad iscrizione ipotecaria, in ogni caso, determina l'illegittimità della comunicazione preventiva per vizio di motivazione.
2.1. - L'art.6 della legge 212/2000 stabilisce che l'Amministrazione Finanziaria debba informare il contribuente dei provvedimenti che lo riguardino;
mentre l'art. 7, in attuazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, impone all'Erario l'obbligo di motivazione dei singoli atti tributari. Una adeguata motivazione, infatti, consente al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa, in modo da poter predisporre le più adeguate difese.
Così, su tutte, CdS 6464/2006; 527/2007; TAR Lazio Roma, 5159/2006; Cass. 3861/2002; Comm. Trib.
Reg. Molise 50/2005; Comm. Trib. prov. Verona, 21 gennaio 2002, n. 161.
2.2. - Nel caso di specie, l'Ufficio non ha adempiuto a tale onere, in quanto si è limitato esclusivamente ad indicare le presunte ragioni del proprio credito, omettendo del tutto di indicare il bene oggetto della iscrizione ipotecaria. Tale mancanza è grave ove si tenga conto:
a) dello scopo della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria così come delineata dall'ultimo comma dell'art. 77 del DPR. 602/1973 (Cass. 19667/2014); b) dell'essenzialità di detta indicazione;
c) del fatto che oggetto dell'iscrizione ipotecaria è sempre un bene immobile o altro diritto reale del contribuente (secondo gli articoli del codice civile sopra già richiamati); d) dell'invasività dell'iscrizione medesima (Cass 4777/2013;
Cass. S.U. 19667/2014).
2.3. - Nemmeno l'affermazione contenuta nell'atto impugnato e, cioè, che si procederà all'iscrizione: “sulla quota dei diritti relativi ai bene che saranno rinvenuti in sede di accesso agli uffici preposti ex art. 18 d.lgs.
112/1999”, è idonea a garantire la motivazione del provvedimento esattoriale.
La Suprema Corte ha stabilito come in tema di esecuzione esattoriale, debbono essere rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite;
sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all'esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l'amministrazione (Cass. 4777/2013 ut supra).
Nel caso di specie, inserire in motivazione l'indicazione del bene oggetto di iscrizione ipotecaria non sarebbe stata attività gravosa per l'Esattore e ciò almeno per tre ragioni:
a) l'organizzazione e dimensioni degli uffici;
b) l'accesso dei concessionari ai pubblici uffici ex art. 18 d.lgs.
112/1999; c) le banche dati informatiche di cui è in possesso;
d) la rilevabilità dei dati degli immobili (in quanto in possesso di amministrazioni pubbliche) cui i concessionari possono rivolgersi ex art. 6 della legge
212/2000.
- Tutto ciò, fermo restando che l'amministrazione deve dare la prova dei presupposti dell'ipoteca e, in particolar modo della prova della notificazione a pena di nullità del procedimento e l'inesigibilità del credito per intervenuta decadenza ex art. 25 DPR. 602/1973.
4) Nullità della comunicazione preventiva per difetto di motivazione, stante la mancata indicazione del calcolo degli interessi applicati.
1. – L'Esattore a piè di pagina, della pag.1, asserisce alla nota 1 che l'importo di euro 489.499,49 è:
“comprensivo degli interessi di mora, che sono calcolati fino alla data del 24/04/2025”.
Tale indicazione, come verrà detto a breve, è sintomatica della palese illegittimità della comunicazione ipotecaria per difetto di motivazione, stante la mancata indicazione del calcolo degli interessi applicati.
Infatti, in materia di motivazione dell'atto esattoriale è l'art. 7 della legge 212/2000 che, in attuazione degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, impone l'obbligo di motivazione di tutti gli atti dell'amministrazione finanziaria (e non v'è dubbio che il preavviso di fermo rientri tra gli atti dell'amministrazione finanziaria).
La Suprema Corte si è espressa in materia, affermando la tesi sostenuta da ricorrente (Cass. 10481/2018;
15554/2017; 7056/2016; 15188/2013; 4516/2012; 8651/2009).
Tale orientamento è stato ribadito ancora di recente, dove è stato rammentato che:
“la carente indicazione nel dettaglio, del computo degli interessi con riferimento al tasso applicato ed al metodo di calcolo adottato, rende nulla l'atto esattoriale, atteso che tale indicazione è indispensabile per garantire i diritti fondamentali del contribuente quale la piena informazione, il contraddittorio e la difesa, sanciti dallo Statuto del contribuente” (Cass. 3281/2020).
Tanto, in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, in un caso di preavviso di fermo, in cui la norma appena richiamata imponeva all'amministrazione l'obbligo di motivazione del preavviso di fermo di cui all'art. 86 del
DPR. 602/1973. Norma, quest'ultima che non preclude che detto atto esattoriale vada motivato in merito al tasso degli interessi e al metodo di computo degli stessi.
Infatti, il contribuente deve potere, con un semplice calcolo matematico, comprendere il quantum richiesto a titolo di interessi ed è per questo che l'indicazione della sola cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale importo, determina un vizio motivazionale dell'atto esattoriale, come ha ritenuto la giurisprudenza (Cass. Cass. 10481/2018; 15554/2017; 7056/2016; 15188/2013; 4516/2012;
8651/2009).
1.2.2. - Invero, la comunicazione preventiva di ipoteca conteneva un importo notevole di interessi applicati, senza alcuna ulteriore motivazione e spiegazione circa gli stessi.
5) Violazione art. 7 comma 1, e art. 7 sexies, l. 212/2000. nullità dell'atto opposto e delle cartelle di pagamento per mancata motivazione sugli interessi applicati e loro cripticità.
Ove la Corte ritenesse valida la notifica, in ogni caso l'atto opposto e le cartelle sottostanti sono inficiate dai seguenti vizi: Il comma 1 ter dell'art. 7 della Legge 212/2000.
L'esame dell'intimazione e della cartella ivi contenuta non lascia dubbi. Tutti gli elementi richiesti dall'art. 7 mancano rendendo criptica ed impossibile comprendere il calcolo degli interessi.
6) Nullità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità -
In via subordinata, si fa comunque presente che l'esame degli asseriti atti preordinati evidenziano, a fronte di imposte per euro 186.963,00, sanzioni pari ad euro 252.400,05, cioè il 74 % del dato erariale.
Va premesso che la riforma dello Statuto del Contribuente apportata dal Decreto Legislativo n° 219 del
30/12/2023, entrata in vigore il 18.1.2024 prevede all'art. 1 ciò che da tempo questa difesa evidenzia ovvero che le disposizioni in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione
Europea e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario.
Non potrà quindi questa Corte non tenere in considerazione ciò che la CEDU e Corte di Giustizia hanno affermato in tema di sanzioni.
Va ulteriormente considerato quale sia il principio ispiratore della il legislatore delegante, nell'ambito della riforma del sistema sanzionatorio tributario, con l'articolo 20 della legge 111/2023. In sostanza, il rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie, riduce il carico e allinea le stesse ai livelli di altri Stati europei, con particolare riferimento alle accise e alle imposte indirette (Dlgs 504/1995). Questo adeguamento
è stato sollecitato anche dalla Corte Costituzionale (sentenze 46/2023, 161/2018, 12/2019, 185/2021).
La disciplina UE invita gli Stati membri ad adottare sanzioni tributarie "effettive, proporzionate e dissuasive"
(articolo 25 bis direttiva 2011/16 UE) e non sproporzionate rispetto al fatto lesivo del diritto (articolo 49 comma
3 Carta dei diritti fondamentali UE). La Corte di Giustizia UE ha stabilito che le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità del comportamento del trasgressore (cause C-712/17, C-788/19, C-205/20 del 8 marzo 2022).
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- L'AdE Riscossione Liguria, si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate 09.10.2025, concludendo:
Preliminarmente – per la parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità
Giudiziaria competente relativamente alle pretese non tributarie;
- per le questioni che riguardano gli enti impositori, che venga accertato il difetto di legittimazione, rimettendosi a quanto vorranno dedurre quest'ultimi. Nel merito: - per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese.
DIFETTO PARZIALE DI GIURISDIZIONE
Da considerare come la Cartella n.103 2023 0000753864 000 non ha natura tributaria, ma costituisce entrata destinata al Ministero della Giustizia e la relativa riscossione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, come espressamente indicato a pag 5 della cartella.
NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI
Per mero tuziorismo difensivo si rappresenta comunque che la cartella 103 2023 0000753864000 è stata notificata il 30/11/2023 a mezzo messo notificatore per assenza cpc 140 - compiuta giacenza;
l'avviso di accertamento 70324018490082007000 è stato notificato in data 16/11/2023 direttamente dall'ente impositore, correttamente evocato da controparte, unico soggetto responsabile dell'attività di emissione e notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi, attività rispetto alla quale l'Agente della Riscossione è invece del tutto estraneo.
MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEI RUOLI SOTTESI ALLA COMUNICAZIONE IMPUGNATA,
PROPORZIONALITA' DELLE SANZIONI, MANCATA MOTIVAZIONE SUGLI INTERESSI- INAMMISSIBILITA'
E TARDIVITA' DEL RICORSO PER REGOLARE NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Tali eccezione investono vizi propri delle cartelle/avviso di accertamento sottesi alla comunicazione preventiva impugnata e pertanto inammissibili poiché tardive, una volta dimostrata la corretta notifica e degli avvisi di accertamento. Infatti, non avendo contestato gli atti ricevuti regolarmente, entro il termine di 60 giorni come previsto ex art. 21 D.lgs 546/92, ha reso definitiva, inoppugnabile ed irretrattabile la pretesa tributaria, tardivo ed inammissibile il ricorso proposto.
Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ossia che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri: ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.
- Con riferimento alla mancata sottoscrizione del ruolo, al riguardo è da eccepire, il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, ciò poiché trattasi di contestazione riferibile all'Ente impositore.
L'articolo 12 del DPR 602/73 statuisce che nel ruolo debbano essere indicati: “il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione”.
Il quarto comma del predetto articolo dispone, in via esclusiva che, “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”.
E' da aver presente, al riguardo, come secondo i recenti approdi giurisprudenziali, occorra tenere conto del
“principio secondo cui il ruolo cui esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); in difetto di prova sulla carenza di sottoscrizione del ruolo ex art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 (prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso) la decisione d'appello [n.d.r.: di rigetto delle domande e censure formulate dal ricorrente sul punto] è corretta. Peraltro, il ruolo è atto interno dell'Amministrazione, destinato ad acquisire rilevanza esterna solo attraverso la notifica della cartella. In mancanza di sanzione espressa di nullità, non rinvenendosi essa nel disposto dell'ultimo comma dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, tale sanzione, in forza del principio di tassatività delle nullità, non può trovare applicazione con specifico riferimento all'omessa sottoscrizione del ruolo” (così Cass. 12243/2018; in senso conforme anche Cass. 25493/2018, Cass. 22383/2017).
Di conseguenza, per vincere questa presunzione, l'onere della prova contraria grava sul contribuente che,
"…non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti" (Cassazione ordin. 19761 del 3 ottobre 2016),
Non solo, va anche considerato come, se è vero che, secondo il comma 4 dell'articolo 12 del dpr 602/73, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione, sia altrettanto vero che questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica. Tale disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 5-ter, lettera e), Dl
106/2005, convertito con L 156/2005), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice".
Il ruolo e anche la successiva cartella di pagamento sono atti a "natura vincolata" senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, ai quali risulta applicabile la disciplina di cui all'articolo 21-octies della legge
241/1990.
- Per le ulteriori doglianze, quali proporzionalità delle sanzioni e mancata motivazione sugli interessi,
e che investono profili estranei all'atto oggetto di causa, sussiste nuovamente il difetto di legittimazione passiva della resistente, trattandosi di questioni che riguardano esclusivamente l'ente impositore.
Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Cassazione (sentenza del 15 aprile
2011, n. 8613) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
INDICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI IPOTECA NELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.
Controparte ravvisa un vizio del procedimento di assunzione dell'ipoteca ex art 77 del dpr 602/73 nella mancata indicazione dei beni che saranno oggetto di ipoteca, in sede di comunicazione preventiva, ciò invocando l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'art. 7, commi
1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Nessuna norma, tuttavia, prescrive che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l'indicazione degli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria.
In effetti, il DL.13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede a carico dell'ente della riscossione l'obbligo di notificare un “preavviso” di iscrizione ipotecaria prodromicamente all'assunzione dell'ipoteca.
Tale comunicazione, tuttavia, sebbene volta anche all'instaurazione di un contraddittorio endo procedimentale, non consta di un particolare contenuto predeterminato dalla norma, salvo l'esplicitazione del debito che si assume non onorato. Ad avallo della bontà della tesi interpretativa esposta, l'Ordinanza del 13 novembre 2014, n. 24258 della Cassazione, ha chiarito che nessuna prescrizione è normativamente prevista in ordine al contenuto motivazionale della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, né è prescritto, che nella comunicazione di iscrizione di ipoteca si debba fare menzione della rendita catastale degli immobili soggetti ad ipoteca.
NULLITÀ DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANCATA
INDICAZIONE DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI APPLICATI
Tale atto trae origine dalla disposizione di cui all'art. 77 del dpr 602/73 ed ha lo scopo di consentire l'instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale tra il contribuente e l'ente riscossore quanto ai presupposti per disporre la cautela ipotecaria.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto a contenuto vincolato, e in relazione al quale - fatta salva l'osservanza delle garanzie previste dalla legge - il preteso vizio di motivazione non si tradurrebbe in ogni caso in motivo di nullità. La giurisprudenza ha condiviso le tesi difensive dell'ente di riscossione sopra illustrate;
in particolare, ciò è affermato nella sentenza n. 33/24/2015 della CTR.Lombardia, secondo cui il preavviso equivale alla notifica del titolo esecutivo con il quale ha inizio l'espropriazione forzata immobiliare.
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- L'Ufficio della Corte di Appello di Milano con controdeduzioni in data 30.10.2025, ha chiesta la reiezione del ricorso;
- con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
FATTO.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 13903/2013 la Società_1 di RE_1
, in persona dell'omonimo titolare, impugnava il provvedimento ottenuto dalla Società_2 Spa per il pagamento dell'importo totale di € 18.964,75 per conguagli e fatture relative a bollette relative all'utilizzo di un magazzino sito in Milano, convenendo, altresì, in giudizio la proprietaria del magazzino, per la corresponsione, in manleva, delle somme per i consumi successivi al 30 aprile 2008.
Si instaurava il giudizio RG. n. 47654/2013 radicato dinanzi al Tribunale di Milano, che veniva definito con sentenza n. 1949/2017 pubblicata il 16.02.2017, con la quale il Tribunale, respinta la domanda proposta nei confronti della Signora chiamata in manleva, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello la Società_1 dinanzi la Corte d'Appello. Nel relativo giudizio, RGA n. 1288/2017, la Corte d'Appello, con sentenza n. 1163/2019 del 07 gennaio 2019, depositata in Cancelleria il 15 marzo successivo, rigettava l'appello, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate, nonché dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002 da parte dell'appellante (doc. 2).
Rilevato l'omesso versamento dell'importo di € 355,50, dovuto dal RE_1 per il rigetto dell'impugnazione, la Cancelleria trasmetteva la richiesta di riscossione all'Ufficio Recupero Crediti con nota del 15/03/2019 (doc. 3).
Aperta la Partita di Credito n. 6427/2021 (doc. 4), veniva istituito il ruolo n. 282/2022 e trasmessi gli atti ad
Equitalia Giustizia Spa per il recupero delle somme per conto del Ministero della Giustizia, Corte d'Appello di Milano. In data 18/02/2022 Equitalia Giustizia Spa notificava formale invito al pagamento al sig.RE_1
- rimasto disatteso -, di cui è stata richiesta copia ad Equitalia Giustizia spa, che verrà prodotta in giudizio non appena acquisita da quest'ultimo Ente.
Dunque, l'iter per il recupero del credito proseguiva con trasmissione degli atti all'Agente della Riscossione, che iscriveva le somme al ruolo n. 541/2023 ed emetteva la cartella n.103 2023 0000753864000 per l'importo, limitatamente al credito di cui si discute, di competenza di questa Corte d'Appello, pari ad € 363,08.
IN DIRITTO.
in via preliminare: inammissibilità della presente opposizione per mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione del contributo unificato.
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione da parte del ricorrente del pregresso Invito al pagamento regolarmente notificato in data 18/02/2022 da Equitalia Giustizia spa per conto del Ministero della Giustizia Corte d'Appello di Milano, con conseguente cristallizzazione e definitività della pretesa impositiva in conformità all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, che costituisce antecedente logico e giuridico della pretesa in esame.
NEL MERITO.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente attengono meramente a questioni di merito inerenti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.103 76 2025 00000663000, le cui argomentazioni si rimettono all'Agente della riscossione per competenza.
In questa sede la Corte d'Appello di Milano rileva l'esistenza del credito nei confronti del RE (cfr doc.
2).
Questi assume di non aver alcun debito verso l'erario e di non aver mai ricevuto notifiche di atti sottesi ai crediti contestati. Sul punto, si rileva che il RE_1 (quale titolare della Società_1 di RE_1
) nella sua qualità di parte processuale nel procedimento in relazione al quale il contributo unificato viene richiesto, RGA n. 1288/2017 radicato dinanzi la Corte d'Appello di Milano e definito con il predetto provvedimento, aveva piena contezza dell'esito del procedimento e della consequenziale richiesta di contributo unificato.
L'invito al pagamento del contributo unificato è pacificamente considerato dalla giurisprudenza alla stregua dell'avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione è necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del
1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento. (Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21538/2022).
*****************
- La Direzione Provinciale di Savona dell'Ad E si è costituita in giudizio con controdeduzioni in data17.11.2025, concludendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
1. Sulla omessa e/o inesistente e/o invalida notificazione degli atti presupposti;
L'avviso de quo (n. TL9011201092/2023) è stato correttamente notificato a mezzo del servizio postale in data 6/11/2023 presso la residenza del signor RE_1, in Savona - stante la temporanea assenza del contribuente -; la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., a cui è correttamente seguito l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. AD) a mezzo di raccomandata (Doc.1).
L'avviso non è stato impugnato e la pretesa impositiva è, pertanto, divenuta definitiva.
2. Sull'asserita violazione e falsa applicazione art. 68 d.lgs. 300/1999 e 12 DPR. 602/1973. Nullità iscrizioni a ruolo delle cartelle di pagamento ex art. 21 septies della legge 241/1990 illegittima sottoscrizione della comunicazione preventiva ai sensi del d.lgs. 112/1999.
L'eccezione sarebbe INAMMISSIBILE in quanto “esplorativa”.
Controparte avrebbe dovuto preventivamente attuare un “accesso agli atti” per visionare il ruolo e la sua sottoscrizione;
e poi eventualmente sollevare specifiche e circostanziate doglianze in merito a tale atto, se e nella misura in cui ritenesse di poterlo censurare.
- Il ruolo, è atto relativo ai rapporti interni tra Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione ed è stato a suo tempo correttamente sottoscritto. Tra l'altro la giurisprudenza consolidata di Cassazione, afferma che l'assenza della sottoscrizione o di altri elementi formali (e quindi, a maggior ragione, della sottoscrizione del ruolo, che costituisce atto separato) nella cartella di pagamento non costituisce assolutamente vizio;
in tal senso infatti, si è espressa la Cassazione, affermando: “il collegio intende dare continuità all'indirizzo secondo cui "la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (Cass., 5^, 14894/2008, e più di recente Cass., 5^, 4757/2009)” (Cass. 10805/2010).
La Cassazione ha definitivamente rigettato, con ordinanza n. 19761 del 3 ottobre 2016, in cui si legge che, "
…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13)".
In assenza di una nullità espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana. Per vincere questa presunzione, l'onere della prova grava sul contribuente che, "
…non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti".
Secondo il comma 4 dell'art.12 DPR.602/73, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione. Questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica.
Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice. Tale validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo "certifica" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.
Secondo l'art.21 octies L.241/1990, il provvedimento amministrativo a "natura vincolata", seppure emesso in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, non può essere annullato se il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
A tal proposito, vale quanto posto dalla Cassazione con l'Ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1545; nonché
Corte Cost. n.117 del 2000.
3. Sulla asserita violazione e falsa applicazione art. 7 comma 1 e art. 7 septies L. 212/2000, nullità dell'atto opposto e delle cartelle di pagamento per mancata motivazione sugli interessi applicati e loro cripticità -
Gli interessi sono dovuti per legge, ad un tasso che parimenti è stabilito dalla legge. Per tale motivo, nello stabilire il modello di Cartella Esattoriale si è ritenuto superfluo che in esso venisse esplicitato il conteggio degli interessi. La sentenza Cass., 15 aprile 2011, n. 8613 ha evidenziato come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento
(dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati. In proposito, sono da richiamare due ordinanze della Cassazione (12 gennaio 2018, n. 634 e 25 maggio 2018, n. 13134) proprio in tema di quantificazione degli interessi di mora.
Al contribuente, semmai, compete l'onere di effettuare lui stesso un conteggio sulla base del tasso di interesse ufficiale e di illustrare se ed in che misura tale conteggio differisca da quello attuato da AdER;
sicché,
l'eventuale oggetto di discussione si restringerebbe alla differenza tra l'ammontare di tale riconteggio ed il maggiore importo conteggiato da AdER. Restando precluso un azzeramento degli interessi da parte dei giudici, essendo stabilito dalla legge che sia dovuto – appunto – l'ammontare degli interessi al tasso di legge.
4. Nullità delle sanzioni per violazione del principio di non proporzionalità
Nessuna illegittimità è ravvisabile nelle sanzioni iscritte a ruolo, in quanto la tipologia di sanzione è disposta direttamente dalla legge, in rapporto all'entità dell'imposta, in percentuale fissa, senza alcuna discrezionalità operativa in capo all'Amministrazione finanziaria, per cui si può affermare che la valutazione della proporzionalità della sanzione sia stata operata a monte, direttamente dalla legge, e non sia ulteriormente valutabile in rapporto al caso concreto, né dall'Amministrazione finanziaria, né dall'Autorità giudiziaria.
In altri termini, per il principio di legalità (art. 23 Cost.) e di indisponibilità pubblicistica dell'obbligazione tributaria, la graduazione/graduabilità della sanzione amministrativa tributaria deve necessariamente essere prevista dalla legge, ossia dalla specifica e tassativa norma sanzionatoria di livello legislativo, non potendo essere decisa “equitativamente” da un giudice o dall'Amministrazione finanziaria, in quanto soggetti privi, in materia, del correlato potere e della connessa competenza.
Per consolidato orientamento interpretativo della stessa Corte Costituzionale, la discrezionalità legislativa circa l'individuazione delle condotte punibili, la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni può essere censurata, in sede di giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (Corte Cost. sentenze n. 22 del 2007, n. 325 e n. 114 del 2005, n. 364 del 2004; ordinanze n. 71 del 2007, n. 346, n. 292, n. 169
e n. 45 del 2006, n. 158 e n. 364 del 2004).
Sulla questione si è pronunciata la Cassazione (Ord. n. 23986/V/2020 del 29/10/2020), secondo cui non può essere esercitato alcun potere di determinare la sanzione tenendo conto della gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, dell'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, della sua personalità e delle condizioni economiche e sociali ex art.7, c.1, d.lgs. n.472/97, in caso di condotta illecita sanzionata in misura fissa.
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- Il RE, con memoria di replica del 19.01.2026, ha replicato.
I documenti depositati dall'Ufficio AdE. di Savona e dalla Corte di Appello di Milano, dovrebbero essere estromessi dal giudizio, stante la loro inutilizzabilità, in quanto trattasi di scansioni prive di attestazione di conformità nel rispetto delle disposizioni dell'art. 25 bis del D.lgs. 546/1992 comma 5-bis, entrato in vigore per i ricorsi notificati dal 1° settembre 2024 ; norma speciale e successiva rispetto al Codice dell'Amministrazione Digitale del D.lgs 82/2005 (D.lgs. 220/2023 correttamente richiamato nella sentenza n.178/2025 a pagina n.9 e 10 della CGT savonese, in data 15 luglio 2025).
Anche nell'incontro con la Stampa specializzata (Telefisco-5 febbraio 2025), il MEF ha precisato che il giudice non deve tenere conto dei documenti analogici privi di attestazione di conformità, spingendosi ad attestare che la sola firma digitale non sarebbe ex se bastevole a garantirne l'utilizzabilità nel processo.
Nel caso di specie il ricorso introduttivo di 1° grado è stato notificato il 1° ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate di Savona così come la Corte di Appello di Milano in fase di costituzione in giudizio depositavano gli allegati privi di attestazione di conformità, per cui torna applicabile il dettato del comma 5-bis dell'art. 25-bis del D. lgs. 546/1992.
Le omissioni da parte dei 2 enti creditori (AdE di Savona e Corte di appello di Milano) rendono inutilizzabili gli allegati i quali, pertanto, vengono formalmente disconosciuti da questa difesa perché privi di attestazione di conformità.
Quindi, tale inutilizzabilità riguarda:
1) Quanto alla Direzione Provinciale Savona: - avviso di accertamento n° TL9011201092 e avviso di ricevimento raccomandata;
- elenco immobili;
- visura ipotecaria;
2) quanto alla Corte di Appello di Milano: - delega alla rappresentanza e difesa in giudizio;
- Sentenza n.
1163/2019 Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile del 07 gennaio 2019; - Nota di trasmissione del 15/03/2019; - Partita di Credito n. 6427/2021; - Registro Recupero Crediti Partita di Credito n.
6427/2021.
Giudici di merito si sono già espressi in modo favorevole alla tesi di RE, con le sentenze: n.237/2025 del 8/4/2025 CGT.I grado Padova e n.2685/2025 del 28/02/2025 CGT.Salerno I grado, CGT. di Padova I grado e n.235/2025, CGT.di Agrigento – sentenza n.1818/2025, CGT. di Napoli con la Sentenza n.4306/2025
(Allegate).
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- All'odierna udienza di trattazione, celebrata con il rito della camera di consiglio, il Collegio, avuta la relazione da parte del Giudice assegnatario, discusse le questioni attinenti alla vertenza, ha assunta a decisione la stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- In via preliminare –
A) La giurisdizione in tema di Contributo Unificato (in via generale e quindi anche per quello dovuto per l'instaurazione di processi civili), spetta al Giudice tributario. In tal senso consolidata giurisprudenza, sia della Corte Costituzionale (sent.n.73/2005), che delle SSUU della Cassazione (sentenze nn.3007/2008 e
3008/2008). Per cui anche la cartella n.103 2023 0000753864 000 costituisce materia del contendere nel presente giudizio.
B) In tema di valore probatorio delle produzioni di DP.Savona dell'AdE e dell'Ufficio recupero crediti della Corte Appello Milano -
Quanto al significato da attribuite al comma 5 bis dell'art.25 bis, del D.Lgs.546/92, circa la disposizione che prevede come “il giudice non tiene conto” dei documenti/atti prodotti in copia nel fascicolo processuale telematico, privi di attestazione di conformità della copia prodotta all'esemplare analogico detenuto, non pare che questa si debba applicare ai documenti depositati dalle parti pubbliche considerate dal comma, ma solamente a quelli depositati dai “difensori”.
Vero che il primo comma art.25 bis – nel testo in vigore dal 13.06,2025, a seguito dell'art.16, del D.
Lgs.12.06.2025 n.81- preveda come, oltre al “difensore” anche “il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ….”, debba attestare la conformità della copia prodotta con modalità telematiche “... di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o copia conforme…”;
- vero altrettanto, che il comma 5 bis, espressamente preveda che il giudice non tenga conto, “degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”.
La disposizione, quindi, si riferisce ai soli documenti prodotti dai “difensori” e da questi “detenuti” in formato analogico, senza menzionare i “dipendenti”, né tanto meno gli enti impositori o della riscossione che detengono gli atti in formato analogico da depositare nel fascicolo telematico.
Non così, il testo del comma 5 bis, all'epoca della sua introduzione con l'art.
1 - comma primo lett.m) - del
D.Lgs.30.12.2023 n.220, comma che stabiliva: “… Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo …., munita dell'attestazione di conformità all'originale”.
La disposizione, in tal modo concepita, era applicabile ai giudizi di primo e secondo grado instaurati a decorrere dal 1°settembre 2024 – come previsto dall'art.4, co.2 dello stesso D.lgs.220/2023 -.
La sentenza n.178/2025 di questa stessa Sezione della CGT Savona, citata da RE, non ha affrontata la questione della interpretazione della norma, in merito ai soggetti che dovessero rispettare l'obbligo di attestare la conformità degli atti depositati nel fascicolo telematico;
- quella decisione si è limitata a riscontrare la non applicabilità temporale della disposizione, rispetto al momento di presentazione di quel ricorso (il marzo 2024). Dovendo anche evidenziare, come al 1° settembre 2024 (momento di entrata in vigore del comma 1 lett.m) art.1 del D.Lgs.220/2023) la norma era quella sopra riportata, diversa dal testo approvato con il D.Lgs.81/2025 (in vigore dal giugno 2025); il presente ricorso essendo stato notificato via PEC il 1° ottobre 2025.
MERITO
C) Tanto ritenuto alla precedente lett.B) non può che condividersi quanto attestato dalle produzioni della
Direzione Provinciale di Savona dell'AdE e dall'Ufficio Recupero Crediti della Corte di Appello di Milano – con le loro produzioni -.
Valida, in particolare, la notifica dell'Avviso di accertamento n.TL9011201092/2023, secondo il rito degli irreperibili temporanei, di cui all'art.140 cod.proc.civ., eseguita da Messo speciale notificatore rispettando la sequenza di legge, ivi compresa la spedizione della AD (di cui è stata prodotta la cartolina).
Quanto alla pretesa relativa al recupero del CU dovuto alla Corte Appello di Milano, rileva che la stessa sia stata portata a riscossione con la Cartella di pagamento n.103 2023 0000753864 000 – messe dall'AdE
Riscossione Liguria – agente per la riscossione tributi per la provincia di Savona -. Notifica, perfezionatasi – da ultimo – a seguito di tentativo infruttuoso del 07.11.2023, deposito presso la Casa comunale e spedizione della raccomandata informativa il 20.11.2023 con produzione della AD, con plico restituito al mittente in data 28.12.2023, per compiuta giacenza.
Per cui, la possibilità di censurare la legittimità/validità delle pretese tributarie, così come dei ruoli sul cui fondamento le stesse sono state portate a riscossione, si sia oramai consumata, non avendo il Contribuente impugnati i sopracitati atti prodromici.
- Tanto, anche quanto alle censure relative al computo analitico degli interessi e alla sproporzione delle sanzioni. In ogni caso, merita ribadire, come:
- gli accertamenti contengono esplicitazione espressa, momento per momento, dei saggi di interesse che vengono applicati;
- come le Comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria – come le Intimazioni di pagamento - sono atti a contenuto vincolato, per cui gli interessi di mora sono quelli che la legge prevede, tenendo conto di quanto affermato dalla Cassazione (tra le altre, Sez.5^, Ordin.6585 dep.12.03.2025).
Vale, pertanto, quanto oramai con orientamento consolidato ha stabilito la Cassazione, con la sent.6.02.2025, dep.11.03.2025, n.6436, secondo cui: “3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n.16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto:
“«In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit.,
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione>>".
E) Quanto, ancora, ai vizi propri della Comunicazione Preventiva di Ipoteca è da evidenziare come la
Cassazione abbia da tempo escluso che essa debba contenere gli estremi identificativi dell'immobile da sottoporre a garanzia, diversamente della Comunicazione di avvenuta iscrizione;
così da ultimo, Cassazione
Ordin.25456 dep.11.09.2025.
F) Alla reiezione del ricorso, consegue la condanna del RE al pagamento delle spese di giudizio a favore degli Uffici resistente, che si liquidano in 1.800,00 per ciascuno di Essi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare alle parti convenute le spese del giudizio, che si liquidano rispettivamente in complessivi euro 1.800,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-riscossione,
Direzione Regionale Liguria, in complessivi euro 1.800,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Savona, ed in complessivi euro 1.800,00 in favore del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -
Corte d'Appello di Milano .
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
IL NN LA, Presidente
LOMAZZO GUIDO, EL
DONVITO ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
RE_1 - CF_RE_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Savona - Via Cimarosa 47/49 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Milano - Via Freguglia 1 20122 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso prot.ca.milano@giustiziacert.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000663-000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202500000663-000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. RE_1, residente in , ha proposto ricorso contro l'AdE Riscossione – agente per la riscossione tributi per la provincia di Savona -, la Direzione Provinciale di Savona dell'AdE e l'Ufficio Recupero
Crediti – Corte di Appello di Milano -. La controversia attiene a Comunicazione Preventiva di Iscrizione
Ipotecaria n.103 76 2025 00000663 000. L'Atto cautelare della riscossione contiene la richiesta di pagamento, entro 30 gg.dalla notifica, della somma complessiva di euro 489.499,49, in mancanza del quale adempimento, l'Agente potrà provvedere ad iscrivere Ipoteca legale su immobili di proprietà della
Contribuente, come consentito dall'art.77, comma 2 bis, DPR.602/73. Il credito tributario da garantire, scaturisce dall'esistenza: - della cartella di pagamento n. 103 2023 0000753864 000, notif.30.11.2023, per
CU Corte Appello Milano, di euro 382,22; - Avviso di accertamento n.TL9011201092/2023, notif.16.11.2023, per IVA anno 2017, di euro 488.949,93.
*****************
- Il RE, impugnati gli atti, ha chiesto sia dichiarata la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca.
Con vittoria di spese.
1) Omessa e/o inesistente e/o invalida notificazione degli atti presupposti.
1. L'atto oggetto di impugnativa diretta, presuppone la necessaria notificazione degli atti preordinati/sottesi che, ove fosse omessa e/o invalida, verrebbe a determinare la nullità del procedimento di riscossione, in base al principio posto dalla Suprema Corte, secondo cui: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass. S.U. 5791/2008; 16412/2007; Cass. 10528/2017; 1144/2018; 18111/2018).
Nel caso di specie, essendo mancante ovvero invalida la notificazione della cartella n.103 2023 0000753864
000 e dell'avviso di accertamento n.TL9011201092/2023 (atti presupposti), non può che essersi determinata la nullità dell'atto opposto.
2) Violazione art. 68 D. Lgs. 300/1999 e 12 DPR. 602/1973. Nullità iscrizioni a ruolo delle cartelle di pagamento ex art. 21-septies della Legge 241/1990 – Illegittima sottoscrizione della comunicazione preventiva ai sensi del d.lgs.112/1999.
L'atto opposto è viziato anche da illegittimità derivata, tenuto conto della nullità del titolo esecutivo relativo agli atti prodromici indicati nella comunicazione preventiva, stante l'omessa sottoscrizione degli stessi.
Non è dato sapere se, chi li ha sottoscritti, avesse i titoli e la qualifica per farlo;
così come la stessa comunicazione preventiva risulta essere nulla/inesistente stante la carenza di potere del dipendente che l'avrebbe emessa e sottoscritta.
Occorre rilevare che in base al combinato disposto dell'art. 12 del DPR. 602/1973 e dall'art. 68 del D.Lgs.
300/1999, il ruolo va sottoscritto dal direttore ovvero da un suo delegato a pena di nullità, così come la sottoscrizione della comunicazione preventiva d'ipoteca deve rispettare il D.lgs. 112/1999.
Ciò per la ragione che la sottoscrizione del ruolo, così come della comunicazione preventiva, rappresentano un elemento essenziale dell'atto che porterebbe all'inesistenza dell'atto stesso nel caso di illegittimità o carenza di potere. Il ruolo, in base all'art.12 DPR.602/73, non sarebbe esecutivo se non venisse sottoscritto.
A confermare ulteriormente l'essenzialità della sottoscrizione è il DM.3/9/1999 n. 321, che impone, tra le indicazioni obbligatorie a pena di nullità della cartella, l'indicazione della data di esecutività del ruolo.
Anche la giurisprudenza ha ritenuto che la sottoscrizione del ruolo sia considerata elemento essenziale dell'atto a pena di nullità ex art. 21-septies della L. 241/1990. La CTP Caltanissetta, con sentenza n. 492/01/16 del 13/04/2016, si è chiaramente espresse al riguardo in favore del contribuente.
3) Nullità della comunicazione preventiva, per carenza di elementi essenziali. Mancata indicazione del bene da ipotecare. (2) – Nullità della comunicazione preventiva, per difetto di motivazione circa il bene da ipotecare.
1. – Il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato e dell'ipoteca, ove già avvenuta, in ogni caso, è nullo per carenza di elementi essenziali. Ci si riferisce, in particolare: alla mancata indicazione del bene da sottoporre ad ipoteca ovvero ad altro diritto reale, alla sua collocazione geografica, alla zona censuaria in cui si trova, alla via, all'eventuale numero civico e (ove si tratti di uno stabile) e i relativi estremi catastali. Elementi, questi, si ribadisce, essenziali per verificare quale bene del ricorrente sarà oggetto del peso.
1.1. – A tale scopo, occorre sottolineare che qualsiasi forma di ipoteca (da quella giudiziale a quella legale, da quella volontaria a quella fiscale), ai sensi degli articoli 2808, 2809 e 2810 del codice civile, ha ad oggetto “beni immobili” o “altri diritti reali”.
Come sottolineato dalla giurisprudenza (in maniera costante, almeno dalla sentenza della Suprema Corte
n. 4421/1977, l'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria deve essere individuato in maniera chiara e precisa.
E ciò per la semplice ragione che l'iscrizione ipotecaria ha natura di pubblicità costitutiva ex art. 2841 c.c..
Per cui, ogni volta che si verifichi una omissione, una inesattezza o una incertezza nei titoli o nelle note di iscrizione ipotecaria, che determini a sua volta incertezza sulla identità degli immobili gravati, si determina la nullità dell'iscrizione stessa (Cass. 14675/2003; 643/1980; 4421/1977).
1.2. – A maggior ragione, tale vizio rileva alla luce della ulteriore considerazione circa il fondamentale ruolo
“anticipatorio” che gli attribuisce l'ultimo comma dell'art.77 del DPR. 602/1973 (così come modificato dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, DL. 70/2011), secondo quanto affermato dalle sezioni unite della Cassazione (S.U.
n.19667/2014).
Infatti, laddove detto elemento mancasse, la funzione di “contraddittorio” preventivo di tale atto (Cass. S.U.
19667/2014), verrebbe totalmente svilita, tenuto conto che: - per un verso, il contribuente non potrebbe dire alcunché sul bene da gravare, con palese limitazione del proprio diritto di difesa;
- per l'altro, invece, verrebbe inficiato lo stesso buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, dato che l'Amministrazione
Finanziaria potrebbe decidere in maniera del tutto discrezionale “cosa ipotecare”.
1.3. – Infine, non va omesso che la stessa giurisprudenza tributaria di merito ha ritenuto nulle: “le comunicazioni di iscrizioni ipotecarie prive di elementi essenziali dell'atto, quali il bene oggetto di ipoteca e i relativi estremi catastali” (CTR Roma, sez. I, 02/10/2008, n. 374; CTP Torino, sez. XXXIII, 18/12/2008, n. 95). 2. – La mancata indicazione del bene da sottoporre ad iscrizione ipotecaria, in ogni caso, determina l'illegittimità della comunicazione preventiva per vizio di motivazione.
2.1. - L'art.6 della legge 212/2000 stabilisce che l'Amministrazione Finanziaria debba informare il contribuente dei provvedimenti che lo riguardino;
mentre l'art. 7, in attuazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, impone all'Erario l'obbligo di motivazione dei singoli atti tributari. Una adeguata motivazione, infatti, consente al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa, in modo da poter predisporre le più adeguate difese.
Così, su tutte, CdS 6464/2006; 527/2007; TAR Lazio Roma, 5159/2006; Cass. 3861/2002; Comm. Trib.
Reg. Molise 50/2005; Comm. Trib. prov. Verona, 21 gennaio 2002, n. 161.
2.2. - Nel caso di specie, l'Ufficio non ha adempiuto a tale onere, in quanto si è limitato esclusivamente ad indicare le presunte ragioni del proprio credito, omettendo del tutto di indicare il bene oggetto della iscrizione ipotecaria. Tale mancanza è grave ove si tenga conto:
a) dello scopo della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria così come delineata dall'ultimo comma dell'art. 77 del DPR. 602/1973 (Cass. 19667/2014); b) dell'essenzialità di detta indicazione;
c) del fatto che oggetto dell'iscrizione ipotecaria è sempre un bene immobile o altro diritto reale del contribuente (secondo gli articoli del codice civile sopra già richiamati); d) dell'invasività dell'iscrizione medesima (Cass 4777/2013;
Cass. S.U. 19667/2014).
2.3. - Nemmeno l'affermazione contenuta nell'atto impugnato e, cioè, che si procederà all'iscrizione: “sulla quota dei diritti relativi ai bene che saranno rinvenuti in sede di accesso agli uffici preposti ex art. 18 d.lgs.
112/1999”, è idonea a garantire la motivazione del provvedimento esattoriale.
La Suprema Corte ha stabilito come in tema di esecuzione esattoriale, debbono essere rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite;
sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all'esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l'amministrazione (Cass. 4777/2013 ut supra).
Nel caso di specie, inserire in motivazione l'indicazione del bene oggetto di iscrizione ipotecaria non sarebbe stata attività gravosa per l'Esattore e ciò almeno per tre ragioni:
a) l'organizzazione e dimensioni degli uffici;
b) l'accesso dei concessionari ai pubblici uffici ex art. 18 d.lgs.
112/1999; c) le banche dati informatiche di cui è in possesso;
d) la rilevabilità dei dati degli immobili (in quanto in possesso di amministrazioni pubbliche) cui i concessionari possono rivolgersi ex art. 6 della legge
212/2000.
- Tutto ciò, fermo restando che l'amministrazione deve dare la prova dei presupposti dell'ipoteca e, in particolar modo della prova della notificazione a pena di nullità del procedimento e l'inesigibilità del credito per intervenuta decadenza ex art. 25 DPR. 602/1973.
4) Nullità della comunicazione preventiva per difetto di motivazione, stante la mancata indicazione del calcolo degli interessi applicati.
1. – L'Esattore a piè di pagina, della pag.1, asserisce alla nota 1 che l'importo di euro 489.499,49 è:
“comprensivo degli interessi di mora, che sono calcolati fino alla data del 24/04/2025”.
Tale indicazione, come verrà detto a breve, è sintomatica della palese illegittimità della comunicazione ipotecaria per difetto di motivazione, stante la mancata indicazione del calcolo degli interessi applicati.
Infatti, in materia di motivazione dell'atto esattoriale è l'art. 7 della legge 212/2000 che, in attuazione degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, impone l'obbligo di motivazione di tutti gli atti dell'amministrazione finanziaria (e non v'è dubbio che il preavviso di fermo rientri tra gli atti dell'amministrazione finanziaria).
La Suprema Corte si è espressa in materia, affermando la tesi sostenuta da ricorrente (Cass. 10481/2018;
15554/2017; 7056/2016; 15188/2013; 4516/2012; 8651/2009).
Tale orientamento è stato ribadito ancora di recente, dove è stato rammentato che:
“la carente indicazione nel dettaglio, del computo degli interessi con riferimento al tasso applicato ed al metodo di calcolo adottato, rende nulla l'atto esattoriale, atteso che tale indicazione è indispensabile per garantire i diritti fondamentali del contribuente quale la piena informazione, il contraddittorio e la difesa, sanciti dallo Statuto del contribuente” (Cass. 3281/2020).
Tanto, in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, in un caso di preavviso di fermo, in cui la norma appena richiamata imponeva all'amministrazione l'obbligo di motivazione del preavviso di fermo di cui all'art. 86 del
DPR. 602/1973. Norma, quest'ultima che non preclude che detto atto esattoriale vada motivato in merito al tasso degli interessi e al metodo di computo degli stessi.
Infatti, il contribuente deve potere, con un semplice calcolo matematico, comprendere il quantum richiesto a titolo di interessi ed è per questo che l'indicazione della sola cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale importo, determina un vizio motivazionale dell'atto esattoriale, come ha ritenuto la giurisprudenza (Cass. Cass. 10481/2018; 15554/2017; 7056/2016; 15188/2013; 4516/2012;
8651/2009).
1.2.2. - Invero, la comunicazione preventiva di ipoteca conteneva un importo notevole di interessi applicati, senza alcuna ulteriore motivazione e spiegazione circa gli stessi.
5) Violazione art. 7 comma 1, e art. 7 sexies, l. 212/2000. nullità dell'atto opposto e delle cartelle di pagamento per mancata motivazione sugli interessi applicati e loro cripticità.
Ove la Corte ritenesse valida la notifica, in ogni caso l'atto opposto e le cartelle sottostanti sono inficiate dai seguenti vizi: Il comma 1 ter dell'art. 7 della Legge 212/2000.
L'esame dell'intimazione e della cartella ivi contenuta non lascia dubbi. Tutti gli elementi richiesti dall'art. 7 mancano rendendo criptica ed impossibile comprendere il calcolo degli interessi.
6) Nullità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità -
In via subordinata, si fa comunque presente che l'esame degli asseriti atti preordinati evidenziano, a fronte di imposte per euro 186.963,00, sanzioni pari ad euro 252.400,05, cioè il 74 % del dato erariale.
Va premesso che la riforma dello Statuto del Contribuente apportata dal Decreto Legislativo n° 219 del
30/12/2023, entrata in vigore il 18.1.2024 prevede all'art. 1 ciò che da tempo questa difesa evidenzia ovvero che le disposizioni in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione
Europea e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario.
Non potrà quindi questa Corte non tenere in considerazione ciò che la CEDU e Corte di Giustizia hanno affermato in tema di sanzioni.
Va ulteriormente considerato quale sia il principio ispiratore della il legislatore delegante, nell'ambito della riforma del sistema sanzionatorio tributario, con l'articolo 20 della legge 111/2023. In sostanza, il rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie, riduce il carico e allinea le stesse ai livelli di altri Stati europei, con particolare riferimento alle accise e alle imposte indirette (Dlgs 504/1995). Questo adeguamento
è stato sollecitato anche dalla Corte Costituzionale (sentenze 46/2023, 161/2018, 12/2019, 185/2021).
La disciplina UE invita gli Stati membri ad adottare sanzioni tributarie "effettive, proporzionate e dissuasive"
(articolo 25 bis direttiva 2011/16 UE) e non sproporzionate rispetto al fatto lesivo del diritto (articolo 49 comma
3 Carta dei diritti fondamentali UE). La Corte di Giustizia UE ha stabilito che le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità del comportamento del trasgressore (cause C-712/17, C-788/19, C-205/20 del 8 marzo 2022).
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- L'AdE Riscossione Liguria, si è costituita in giudizio con controdeduzioni datate 09.10.2025, concludendo:
Preliminarmente – per la parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità
Giudiziaria competente relativamente alle pretese non tributarie;
- per le questioni che riguardano gli enti impositori, che venga accertato il difetto di legittimazione, rimettendosi a quanto vorranno dedurre quest'ultimi. Nel merito: - per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese.
DIFETTO PARZIALE DI GIURISDIZIONE
Da considerare come la Cartella n.103 2023 0000753864 000 non ha natura tributaria, ma costituisce entrata destinata al Ministero della Giustizia e la relativa riscossione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, come espressamente indicato a pag 5 della cartella.
NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI
Per mero tuziorismo difensivo si rappresenta comunque che la cartella 103 2023 0000753864000 è stata notificata il 30/11/2023 a mezzo messo notificatore per assenza cpc 140 - compiuta giacenza;
l'avviso di accertamento 70324018490082007000 è stato notificato in data 16/11/2023 direttamente dall'ente impositore, correttamente evocato da controparte, unico soggetto responsabile dell'attività di emissione e notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi, attività rispetto alla quale l'Agente della Riscossione è invece del tutto estraneo.
MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEI RUOLI SOTTESI ALLA COMUNICAZIONE IMPUGNATA,
PROPORZIONALITA' DELLE SANZIONI, MANCATA MOTIVAZIONE SUGLI INTERESSI- INAMMISSIBILITA'
E TARDIVITA' DEL RICORSO PER REGOLARE NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Tali eccezione investono vizi propri delle cartelle/avviso di accertamento sottesi alla comunicazione preventiva impugnata e pertanto inammissibili poiché tardive, una volta dimostrata la corretta notifica e degli avvisi di accertamento. Infatti, non avendo contestato gli atti ricevuti regolarmente, entro il termine di 60 giorni come previsto ex art. 21 D.lgs 546/92, ha reso definitiva, inoppugnabile ed irretrattabile la pretesa tributaria, tardivo ed inammissibile il ricorso proposto.
Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ossia che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri: ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.
- Con riferimento alla mancata sottoscrizione del ruolo, al riguardo è da eccepire, il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, ciò poiché trattasi di contestazione riferibile all'Ente impositore.
L'articolo 12 del DPR 602/73 statuisce che nel ruolo debbano essere indicati: “il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione”.
Il quarto comma del predetto articolo dispone, in via esclusiva che, “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”.
E' da aver presente, al riguardo, come secondo i recenti approdi giurisprudenziali, occorra tenere conto del
“principio secondo cui il ruolo cui esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); in difetto di prova sulla carenza di sottoscrizione del ruolo ex art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 (prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso) la decisione d'appello [n.d.r.: di rigetto delle domande e censure formulate dal ricorrente sul punto] è corretta. Peraltro, il ruolo è atto interno dell'Amministrazione, destinato ad acquisire rilevanza esterna solo attraverso la notifica della cartella. In mancanza di sanzione espressa di nullità, non rinvenendosi essa nel disposto dell'ultimo comma dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, tale sanzione, in forza del principio di tassatività delle nullità, non può trovare applicazione con specifico riferimento all'omessa sottoscrizione del ruolo” (così Cass. 12243/2018; in senso conforme anche Cass. 25493/2018, Cass. 22383/2017).
Di conseguenza, per vincere questa presunzione, l'onere della prova contraria grava sul contribuente che,
"…non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti" (Cassazione ordin. 19761 del 3 ottobre 2016),
Non solo, va anche considerato come, se è vero che, secondo il comma 4 dell'articolo 12 del dpr 602/73, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione, sia altrettanto vero che questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica. Tale disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 5-ter, lettera e), Dl
106/2005, convertito con L 156/2005), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice".
Il ruolo e anche la successiva cartella di pagamento sono atti a "natura vincolata" senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, ai quali risulta applicabile la disciplina di cui all'articolo 21-octies della legge
241/1990.
- Per le ulteriori doglianze, quali proporzionalità delle sanzioni e mancata motivazione sugli interessi,
e che investono profili estranei all'atto oggetto di causa, sussiste nuovamente il difetto di legittimazione passiva della resistente, trattandosi di questioni che riguardano esclusivamente l'ente impositore.
Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Cassazione (sentenza del 15 aprile
2011, n. 8613) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
INDICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI IPOTECA NELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.
Controparte ravvisa un vizio del procedimento di assunzione dell'ipoteca ex art 77 del dpr 602/73 nella mancata indicazione dei beni che saranno oggetto di ipoteca, in sede di comunicazione preventiva, ciò invocando l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'art. 7, commi
1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Nessuna norma, tuttavia, prescrive che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l'indicazione degli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria.
In effetti, il DL.13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede a carico dell'ente della riscossione l'obbligo di notificare un “preavviso” di iscrizione ipotecaria prodromicamente all'assunzione dell'ipoteca.
Tale comunicazione, tuttavia, sebbene volta anche all'instaurazione di un contraddittorio endo procedimentale, non consta di un particolare contenuto predeterminato dalla norma, salvo l'esplicitazione del debito che si assume non onorato. Ad avallo della bontà della tesi interpretativa esposta, l'Ordinanza del 13 novembre 2014, n. 24258 della Cassazione, ha chiarito che nessuna prescrizione è normativamente prevista in ordine al contenuto motivazionale della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, né è prescritto, che nella comunicazione di iscrizione di ipoteca si debba fare menzione della rendita catastale degli immobili soggetti ad ipoteca.
NULLITÀ DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANCATA
INDICAZIONE DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI APPLICATI
Tale atto trae origine dalla disposizione di cui all'art. 77 del dpr 602/73 ed ha lo scopo di consentire l'instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale tra il contribuente e l'ente riscossore quanto ai presupposti per disporre la cautela ipotecaria.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto a contenuto vincolato, e in relazione al quale - fatta salva l'osservanza delle garanzie previste dalla legge - il preteso vizio di motivazione non si tradurrebbe in ogni caso in motivo di nullità. La giurisprudenza ha condiviso le tesi difensive dell'ente di riscossione sopra illustrate;
in particolare, ciò è affermato nella sentenza n. 33/24/2015 della CTR.Lombardia, secondo cui il preavviso equivale alla notifica del titolo esecutivo con il quale ha inizio l'espropriazione forzata immobiliare.
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- L'Ufficio della Corte di Appello di Milano con controdeduzioni in data 30.10.2025, ha chiesta la reiezione del ricorso;
- con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
FATTO.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 13903/2013 la Società_1 di RE_1
, in persona dell'omonimo titolare, impugnava il provvedimento ottenuto dalla Società_2 Spa per il pagamento dell'importo totale di € 18.964,75 per conguagli e fatture relative a bollette relative all'utilizzo di un magazzino sito in Milano, convenendo, altresì, in giudizio la proprietaria del magazzino, per la corresponsione, in manleva, delle somme per i consumi successivi al 30 aprile 2008.
Si instaurava il giudizio RG. n. 47654/2013 radicato dinanzi al Tribunale di Milano, che veniva definito con sentenza n. 1949/2017 pubblicata il 16.02.2017, con la quale il Tribunale, respinta la domanda proposta nei confronti della Signora chiamata in manleva, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello la Società_1 dinanzi la Corte d'Appello. Nel relativo giudizio, RGA n. 1288/2017, la Corte d'Appello, con sentenza n. 1163/2019 del 07 gennaio 2019, depositata in Cancelleria il 15 marzo successivo, rigettava l'appello, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate, nonché dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002 da parte dell'appellante (doc. 2).
Rilevato l'omesso versamento dell'importo di € 355,50, dovuto dal RE_1 per il rigetto dell'impugnazione, la Cancelleria trasmetteva la richiesta di riscossione all'Ufficio Recupero Crediti con nota del 15/03/2019 (doc. 3).
Aperta la Partita di Credito n. 6427/2021 (doc. 4), veniva istituito il ruolo n. 282/2022 e trasmessi gli atti ad
Equitalia Giustizia Spa per il recupero delle somme per conto del Ministero della Giustizia, Corte d'Appello di Milano. In data 18/02/2022 Equitalia Giustizia Spa notificava formale invito al pagamento al sig.RE_1
- rimasto disatteso -, di cui è stata richiesta copia ad Equitalia Giustizia spa, che verrà prodotta in giudizio non appena acquisita da quest'ultimo Ente.
Dunque, l'iter per il recupero del credito proseguiva con trasmissione degli atti all'Agente della Riscossione, che iscriveva le somme al ruolo n. 541/2023 ed emetteva la cartella n.103 2023 0000753864000 per l'importo, limitatamente al credito di cui si discute, di competenza di questa Corte d'Appello, pari ad € 363,08.
IN DIRITTO.
in via preliminare: inammissibilità della presente opposizione per mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione del contributo unificato.
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione da parte del ricorrente del pregresso Invito al pagamento regolarmente notificato in data 18/02/2022 da Equitalia Giustizia spa per conto del Ministero della Giustizia Corte d'Appello di Milano, con conseguente cristallizzazione e definitività della pretesa impositiva in conformità all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, che costituisce antecedente logico e giuridico della pretesa in esame.
NEL MERITO.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente attengono meramente a questioni di merito inerenti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.103 76 2025 00000663000, le cui argomentazioni si rimettono all'Agente della riscossione per competenza.
In questa sede la Corte d'Appello di Milano rileva l'esistenza del credito nei confronti del RE (cfr doc.
2).
Questi assume di non aver alcun debito verso l'erario e di non aver mai ricevuto notifiche di atti sottesi ai crediti contestati. Sul punto, si rileva che il RE_1 (quale titolare della Società_1 di RE_1
) nella sua qualità di parte processuale nel procedimento in relazione al quale il contributo unificato viene richiesto, RGA n. 1288/2017 radicato dinanzi la Corte d'Appello di Milano e definito con il predetto provvedimento, aveva piena contezza dell'esito del procedimento e della consequenziale richiesta di contributo unificato.
L'invito al pagamento del contributo unificato è pacificamente considerato dalla giurisprudenza alla stregua dell'avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione è necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del
1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento. (Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21538/2022).
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- La Direzione Provinciale di Savona dell'Ad E si è costituita in giudizio con controdeduzioni in data17.11.2025, concludendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
1. Sulla omessa e/o inesistente e/o invalida notificazione degli atti presupposti;
L'avviso de quo (n. TL9011201092/2023) è stato correttamente notificato a mezzo del servizio postale in data 6/11/2023 presso la residenza del signor RE_1, in Savona - stante la temporanea assenza del contribuente -; la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., a cui è correttamente seguito l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. AD) a mezzo di raccomandata (Doc.1).
L'avviso non è stato impugnato e la pretesa impositiva è, pertanto, divenuta definitiva.
2. Sull'asserita violazione e falsa applicazione art. 68 d.lgs. 300/1999 e 12 DPR. 602/1973. Nullità iscrizioni a ruolo delle cartelle di pagamento ex art. 21 septies della legge 241/1990 illegittima sottoscrizione della comunicazione preventiva ai sensi del d.lgs. 112/1999.
L'eccezione sarebbe INAMMISSIBILE in quanto “esplorativa”.
Controparte avrebbe dovuto preventivamente attuare un “accesso agli atti” per visionare il ruolo e la sua sottoscrizione;
e poi eventualmente sollevare specifiche e circostanziate doglianze in merito a tale atto, se e nella misura in cui ritenesse di poterlo censurare.
- Il ruolo, è atto relativo ai rapporti interni tra Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione ed è stato a suo tempo correttamente sottoscritto. Tra l'altro la giurisprudenza consolidata di Cassazione, afferma che l'assenza della sottoscrizione o di altri elementi formali (e quindi, a maggior ragione, della sottoscrizione del ruolo, che costituisce atto separato) nella cartella di pagamento non costituisce assolutamente vizio;
in tal senso infatti, si è espressa la Cassazione, affermando: “il collegio intende dare continuità all'indirizzo secondo cui "la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (Cass., 5^, 14894/2008, e più di recente Cass., 5^, 4757/2009)” (Cass. 10805/2010).
La Cassazione ha definitivamente rigettato, con ordinanza n. 19761 del 3 ottobre 2016, in cui si legge che, "
…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13)".
In assenza di una nullità espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana. Per vincere questa presunzione, l'onere della prova grava sul contribuente che, "
…non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti".
Secondo il comma 4 dell'art.12 DPR.602/73, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione. Questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica.
Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice. Tale validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo "certifica" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.
Secondo l'art.21 octies L.241/1990, il provvedimento amministrativo a "natura vincolata", seppure emesso in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, non può essere annullato se il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
A tal proposito, vale quanto posto dalla Cassazione con l'Ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1545; nonché
Corte Cost. n.117 del 2000.
3. Sulla asserita violazione e falsa applicazione art. 7 comma 1 e art. 7 septies L. 212/2000, nullità dell'atto opposto e delle cartelle di pagamento per mancata motivazione sugli interessi applicati e loro cripticità -
Gli interessi sono dovuti per legge, ad un tasso che parimenti è stabilito dalla legge. Per tale motivo, nello stabilire il modello di Cartella Esattoriale si è ritenuto superfluo che in esso venisse esplicitato il conteggio degli interessi. La sentenza Cass., 15 aprile 2011, n. 8613 ha evidenziato come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento
(dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati. In proposito, sono da richiamare due ordinanze della Cassazione (12 gennaio 2018, n. 634 e 25 maggio 2018, n. 13134) proprio in tema di quantificazione degli interessi di mora.
Al contribuente, semmai, compete l'onere di effettuare lui stesso un conteggio sulla base del tasso di interesse ufficiale e di illustrare se ed in che misura tale conteggio differisca da quello attuato da AdER;
sicché,
l'eventuale oggetto di discussione si restringerebbe alla differenza tra l'ammontare di tale riconteggio ed il maggiore importo conteggiato da AdER. Restando precluso un azzeramento degli interessi da parte dei giudici, essendo stabilito dalla legge che sia dovuto – appunto – l'ammontare degli interessi al tasso di legge.
4. Nullità delle sanzioni per violazione del principio di non proporzionalità
Nessuna illegittimità è ravvisabile nelle sanzioni iscritte a ruolo, in quanto la tipologia di sanzione è disposta direttamente dalla legge, in rapporto all'entità dell'imposta, in percentuale fissa, senza alcuna discrezionalità operativa in capo all'Amministrazione finanziaria, per cui si può affermare che la valutazione della proporzionalità della sanzione sia stata operata a monte, direttamente dalla legge, e non sia ulteriormente valutabile in rapporto al caso concreto, né dall'Amministrazione finanziaria, né dall'Autorità giudiziaria.
In altri termini, per il principio di legalità (art. 23 Cost.) e di indisponibilità pubblicistica dell'obbligazione tributaria, la graduazione/graduabilità della sanzione amministrativa tributaria deve necessariamente essere prevista dalla legge, ossia dalla specifica e tassativa norma sanzionatoria di livello legislativo, non potendo essere decisa “equitativamente” da un giudice o dall'Amministrazione finanziaria, in quanto soggetti privi, in materia, del correlato potere e della connessa competenza.
Per consolidato orientamento interpretativo della stessa Corte Costituzionale, la discrezionalità legislativa circa l'individuazione delle condotte punibili, la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni può essere censurata, in sede di giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (Corte Cost. sentenze n. 22 del 2007, n. 325 e n. 114 del 2005, n. 364 del 2004; ordinanze n. 71 del 2007, n. 346, n. 292, n. 169
e n. 45 del 2006, n. 158 e n. 364 del 2004).
Sulla questione si è pronunciata la Cassazione (Ord. n. 23986/V/2020 del 29/10/2020), secondo cui non può essere esercitato alcun potere di determinare la sanzione tenendo conto della gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, dell'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, della sua personalità e delle condizioni economiche e sociali ex art.7, c.1, d.lgs. n.472/97, in caso di condotta illecita sanzionata in misura fissa.
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- Il RE, con memoria di replica del 19.01.2026, ha replicato.
I documenti depositati dall'Ufficio AdE. di Savona e dalla Corte di Appello di Milano, dovrebbero essere estromessi dal giudizio, stante la loro inutilizzabilità, in quanto trattasi di scansioni prive di attestazione di conformità nel rispetto delle disposizioni dell'art. 25 bis del D.lgs. 546/1992 comma 5-bis, entrato in vigore per i ricorsi notificati dal 1° settembre 2024 ; norma speciale e successiva rispetto al Codice dell'Amministrazione Digitale del D.lgs 82/2005 (D.lgs. 220/2023 correttamente richiamato nella sentenza n.178/2025 a pagina n.9 e 10 della CGT savonese, in data 15 luglio 2025).
Anche nell'incontro con la Stampa specializzata (Telefisco-5 febbraio 2025), il MEF ha precisato che il giudice non deve tenere conto dei documenti analogici privi di attestazione di conformità, spingendosi ad attestare che la sola firma digitale non sarebbe ex se bastevole a garantirne l'utilizzabilità nel processo.
Nel caso di specie il ricorso introduttivo di 1° grado è stato notificato il 1° ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate di Savona così come la Corte di Appello di Milano in fase di costituzione in giudizio depositavano gli allegati privi di attestazione di conformità, per cui torna applicabile il dettato del comma 5-bis dell'art. 25-bis del D. lgs. 546/1992.
Le omissioni da parte dei 2 enti creditori (AdE di Savona e Corte di appello di Milano) rendono inutilizzabili gli allegati i quali, pertanto, vengono formalmente disconosciuti da questa difesa perché privi di attestazione di conformità.
Quindi, tale inutilizzabilità riguarda:
1) Quanto alla Direzione Provinciale Savona: - avviso di accertamento n° TL9011201092 e avviso di ricevimento raccomandata;
- elenco immobili;
- visura ipotecaria;
2) quanto alla Corte di Appello di Milano: - delega alla rappresentanza e difesa in giudizio;
- Sentenza n.
1163/2019 Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile del 07 gennaio 2019; - Nota di trasmissione del 15/03/2019; - Partita di Credito n. 6427/2021; - Registro Recupero Crediti Partita di Credito n.
6427/2021.
Giudici di merito si sono già espressi in modo favorevole alla tesi di RE, con le sentenze: n.237/2025 del 8/4/2025 CGT.I grado Padova e n.2685/2025 del 28/02/2025 CGT.Salerno I grado, CGT. di Padova I grado e n.235/2025, CGT.di Agrigento – sentenza n.1818/2025, CGT. di Napoli con la Sentenza n.4306/2025
(Allegate).
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- All'odierna udienza di trattazione, celebrata con il rito della camera di consiglio, il Collegio, avuta la relazione da parte del Giudice assegnatario, discusse le questioni attinenti alla vertenza, ha assunta a decisione la stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- In via preliminare –
A) La giurisdizione in tema di Contributo Unificato (in via generale e quindi anche per quello dovuto per l'instaurazione di processi civili), spetta al Giudice tributario. In tal senso consolidata giurisprudenza, sia della Corte Costituzionale (sent.n.73/2005), che delle SSUU della Cassazione (sentenze nn.3007/2008 e
3008/2008). Per cui anche la cartella n.103 2023 0000753864 000 costituisce materia del contendere nel presente giudizio.
B) In tema di valore probatorio delle produzioni di DP.Savona dell'AdE e dell'Ufficio recupero crediti della Corte Appello Milano -
Quanto al significato da attribuite al comma 5 bis dell'art.25 bis, del D.Lgs.546/92, circa la disposizione che prevede come “il giudice non tiene conto” dei documenti/atti prodotti in copia nel fascicolo processuale telematico, privi di attestazione di conformità della copia prodotta all'esemplare analogico detenuto, non pare che questa si debba applicare ai documenti depositati dalle parti pubbliche considerate dal comma, ma solamente a quelli depositati dai “difensori”.
Vero che il primo comma art.25 bis – nel testo in vigore dal 13.06,2025, a seguito dell'art.16, del D.
Lgs.12.06.2025 n.81- preveda come, oltre al “difensore” anche “il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ….”, debba attestare la conformità della copia prodotta con modalità telematiche “... di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o copia conforme…”;
- vero altrettanto, che il comma 5 bis, espressamente preveda che il giudice non tenga conto, “degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”.
La disposizione, quindi, si riferisce ai soli documenti prodotti dai “difensori” e da questi “detenuti” in formato analogico, senza menzionare i “dipendenti”, né tanto meno gli enti impositori o della riscossione che detengono gli atti in formato analogico da depositare nel fascicolo telematico.
Non così, il testo del comma 5 bis, all'epoca della sua introduzione con l'art.
1 - comma primo lett.m) - del
D.Lgs.30.12.2023 n.220, comma che stabiliva: “… Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo …., munita dell'attestazione di conformità all'originale”.
La disposizione, in tal modo concepita, era applicabile ai giudizi di primo e secondo grado instaurati a decorrere dal 1°settembre 2024 – come previsto dall'art.4, co.2 dello stesso D.lgs.220/2023 -.
La sentenza n.178/2025 di questa stessa Sezione della CGT Savona, citata da RE, non ha affrontata la questione della interpretazione della norma, in merito ai soggetti che dovessero rispettare l'obbligo di attestare la conformità degli atti depositati nel fascicolo telematico;
- quella decisione si è limitata a riscontrare la non applicabilità temporale della disposizione, rispetto al momento di presentazione di quel ricorso (il marzo 2024). Dovendo anche evidenziare, come al 1° settembre 2024 (momento di entrata in vigore del comma 1 lett.m) art.1 del D.Lgs.220/2023) la norma era quella sopra riportata, diversa dal testo approvato con il D.Lgs.81/2025 (in vigore dal giugno 2025); il presente ricorso essendo stato notificato via PEC il 1° ottobre 2025.
MERITO
C) Tanto ritenuto alla precedente lett.B) non può che condividersi quanto attestato dalle produzioni della
Direzione Provinciale di Savona dell'AdE e dall'Ufficio Recupero Crediti della Corte di Appello di Milano – con le loro produzioni -.
Valida, in particolare, la notifica dell'Avviso di accertamento n.TL9011201092/2023, secondo il rito degli irreperibili temporanei, di cui all'art.140 cod.proc.civ., eseguita da Messo speciale notificatore rispettando la sequenza di legge, ivi compresa la spedizione della AD (di cui è stata prodotta la cartolina).
Quanto alla pretesa relativa al recupero del CU dovuto alla Corte Appello di Milano, rileva che la stessa sia stata portata a riscossione con la Cartella di pagamento n.103 2023 0000753864 000 – messe dall'AdE
Riscossione Liguria – agente per la riscossione tributi per la provincia di Savona -. Notifica, perfezionatasi – da ultimo – a seguito di tentativo infruttuoso del 07.11.2023, deposito presso la Casa comunale e spedizione della raccomandata informativa il 20.11.2023 con produzione della AD, con plico restituito al mittente in data 28.12.2023, per compiuta giacenza.
Per cui, la possibilità di censurare la legittimità/validità delle pretese tributarie, così come dei ruoli sul cui fondamento le stesse sono state portate a riscossione, si sia oramai consumata, non avendo il Contribuente impugnati i sopracitati atti prodromici.
- Tanto, anche quanto alle censure relative al computo analitico degli interessi e alla sproporzione delle sanzioni. In ogni caso, merita ribadire, come:
- gli accertamenti contengono esplicitazione espressa, momento per momento, dei saggi di interesse che vengono applicati;
- come le Comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria – come le Intimazioni di pagamento - sono atti a contenuto vincolato, per cui gli interessi di mora sono quelli che la legge prevede, tenendo conto di quanto affermato dalla Cassazione (tra le altre, Sez.5^, Ordin.6585 dep.12.03.2025).
Vale, pertanto, quanto oramai con orientamento consolidato ha stabilito la Cassazione, con la sent.6.02.2025, dep.11.03.2025, n.6436, secondo cui: “3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n.16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto:
“«In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit.,
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione>>".
E) Quanto, ancora, ai vizi propri della Comunicazione Preventiva di Ipoteca è da evidenziare come la
Cassazione abbia da tempo escluso che essa debba contenere gli estremi identificativi dell'immobile da sottoporre a garanzia, diversamente della Comunicazione di avvenuta iscrizione;
così da ultimo, Cassazione
Ordin.25456 dep.11.09.2025.
F) Alla reiezione del ricorso, consegue la condanna del RE al pagamento delle spese di giudizio a favore degli Uffici resistente, che si liquidano in 1.800,00 per ciascuno di Essi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare alle parti convenute le spese del giudizio, che si liquidano rispettivamente in complessivi euro 1.800,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-riscossione,
Direzione Regionale Liguria, in complessivi euro 1.800,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Savona, ed in complessivi euro 1.800,00 in favore del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -
Corte d'Appello di Milano .