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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/11/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4214 per l'anno 2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione in data
6.10.2025, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 1026/2021, vertente tra
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Roberta Ventrici ( ) ed elettivamente domiciliata presso la C.F._1
Cittadella Regionale, sita in Catanzaro, loc. Germaneto, Viale Europa s.n.c., giusta procura generale alle liti in atti opponente
e
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Monaco
( ) e TA NT ( ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 C.F._3 presso lo studio di quest'ultima, sito in Cosenza, via Piave n. 26, giuste procure in calce alle comparse di costituzione di nuovo difensore opposta
Conclusioni come rassegnate dalle parti entro il termine del 16.9.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 10.3.2022, iscritto a ruolo il 30.11.2021, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1026/2021 del 29.9.2021 e notificato in data
18.10.2021, ottenuto dall' , con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di Controparte_1
€ 290.032,52, oltre interessi, a titolo di credito residuo a saldo dei percorsi di formazione professionale per l'obbligo formativo ex L. 144/99, art. 68 e L. 53/03, art. 1, c. 1 come da convenzione stipulata con la Provincia di Cosenza n. prot. 588 del 13.12.2007, relativa al POR
Calabria 2000-2006 – Asse III Risorse Umane, relativo al codice progetto 4321 “Formazione per
pagina 1 di 5 giovani in Obbligo Formativo per la qualifica di Operatore di Controllo qualità nel settore
Agroalimentare”.
A sostegno della propria opposizione, evidenziava che il decreto ingiuntivo era nullo per mancanza della prova scritta, poiché la pretesa era corroborata esclusivamente dalle convenzioni sottoscritte e da una serie di fatture, non sufficienti a dimostrare la dovutezza delle somme richieste e la certezza del credito asseritamente vantato.
In particolare, con riferimento al progetto n. 4321 (“Operatore controllo qualità settore agroalimentare”), eccepiva che l'art. 4 della Convenzione sottoscritta tra le parti (“Finanziamento”) prevedeva, quale condizione per la liquidazione delle somme spettanti, la “certificazione delle spese riconosciute” e “la chiusura del rendiconto”, nel caso di specie mancanti;
con riguardo, poi, al progetto
64/C IV annualità (“Tecnico dell'acconciatura”), sottolineava che ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare sottoscritto tra le parti, l'erogazione delle predette somme era subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di polizza fideiussoria e di una comunicazione di avvio delle attività formative che, nel caso di specie, era mancata.
Pertanto, ritenendo insussistente qualsiasi autorizzazione da parte della ad emettere le fatture Pt_1
a fondamento del decreto ingiuntivo, e contestando anche la dovutezza degli interessi legali, chiedeva di: “accogliere l'opposizione e dichiarare nullo, inefficace e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo per tutti i motivi di cui in narrativa;
rigettare comunque ogni pretesa avanzata dall'opposta nei confronti della per gli stessi motivi ivi esposti”. Parte_1
Si costituiva l' con comparsa del 20.2.2022, chiedendo di rigettare l'avversa Controparte_1 opposizione poiché infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque di condannare l'opponente al pagamento delle somme accertate come dovute.
Stante la concorde richiesta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza la concessione dei termini ex art. 183, c. 6 cod. proc. civ. dal precedente giudice assegnatario del fascicolo;
la medesima, assegnata a questo giudice, con ordinanza del 6.10.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
***
Venendo al merito, deve preliminarmente rammentarsi che attraverso l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. si attua la trasformazione del procedimento sommario (cd. monitorio) in un processo ordinario a cognizione piena, avente ad oggetto la completa verifica dell'esistenza e della validità della situazione sostanziale dedotta nel ricorso per decreto ingiuntivo;
oggetto dell'eventuale giudizio, pertanto, non è la valutazione della legittimità e della validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la pagina 2 di 5 fondatezza o meno della pretesa creditoria ab origine avanzata in via monitoria, con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
Le peculiarità dello strumento processuale in esame si caratterizza, in via precipua, per la cd. inversione della iniziativa processuale – svolgendosi il processo su richiesta non già di chi chiede tutela, bensì di chi disconosce che alla controparte questa tutela sia dovuta – e per una consequenziale e correlativa inversione della posizione delle parti all'interno del processo, avente natura esclusivamente formale, non incidente sulla posizione sostanziale delle parti, che non varia rispetto ad un ordinario processo di cognizione per ciò che concerne l'oggetto del processo (richiesta di tutela e allegazione dei fatti;
onere della prova;
domande riconvenzionali).
Restando, quindi, invariata la posizione sostanziale delle parti, graverà sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre al debitore opponente incomberà la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto, donde il permanere dei rispettivi incombenti secondo quanto previsto dall'art. 2697, comma 1 e 2 cod. civ.; pertanto, l'onere della prova si distribuisce non secondo la posizione processuale delle parti (attore e convenuto), ma in ragione della posizione sostanziale (chi fa valere in giudizio un diritto e chi ne contesta l'esistenza).
Da tanto deriva che, in ragione della causa petendi, il creditore che agisce per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
contrariamente, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., S.U., n. 13533/2001 e, conf., da ultimo,
Cass., n. 23479/2024).
Ebbene, nel caso di specie, l'opposta, a fronte delle precise contestazioni sollevate dalla Pt_1 non ha fornito prova del diritto vantato.
Invero, è incontestato che per i due progetti oggetto di giudizio l'opposta avesse stipulato con l'opponente due convenzioni: la prima aveva per la realizzazione di percorsi triennali integrati relativi al diritto/dovere per l'istruzione e la formazione professionale, la cui gestione era inizialmente di competenza dell'amministrazione provinciale di Cosenza, cui erano state delegate le competenze in materia di formazione professionale, poi ritrasferite alla regione a seguito dell'attuazione, con L.R. n.
14/2015, della L. n. 56/2014 (cd. Legge Delrio); la seconda, invece, riguardava un progetto formativo avente ad oggetto la realizzazione del IV anno di percorsi formativi triennali di qualifica di operatore, al fine di consentire ai discenti il conseguimento del titolo di tecnico.
pagina 3 di 5 E tuttavia, l'opposta non ha posto in essere gli adempimenti necessari al fine di poter esigere le somme richieste in via monitoria.
Quanto al progetto n. 4321 (operatore controllo qualità settore agroalimentare) l' CP_1
ha richiesto il pagamento di € 211.632,52, producendo la fattura n. FATTPA 13_17 del
[...]
23.11.2017; tuttavia, non ha fornito prova dell'esigibilità del credito.
Invero, l'art. 4 della Convenzione (cfr. all.4 del fascicolo di parte opponente), rubricato
“Finanziamento”, che si occupa delle modalità di erogazione delle somme, precisa che “il saldo finale della terza annualità verrà erogato previa chiusura del rendiconto finale”; il secondo capoverso prevede che l'erogazione del saldo sia subordinata alla “certificazione delle spese riconosciute” e che
“la chiusura del rendiconto […] è condizione per l'erogazione delle somme previste”.
Ebbene, la documentazione in atti è insufficiente a comprovare che le previsioni di cui all'art. 4 della
Convenzione tra le parti siano state rispettate;
diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, gli allegati “estratto verifiche” e “lettera di trasmissione”, depositati in fase sommaria, non attestano alcuna chiusura del procedimento o l'approvazione del rendiconto.
Infatti, la “lettera di trasmissione” attesta solo che la documentazione era stata depositata presso l'Ente provinciale di Cosenza, allora competente;
quanto all'allegato “estratto verifiche”, il documento
è assolutamente incerto nella sua formazione temporale, né indica espressamente da chi sia stato redatto, inoltre non risulta essere una approvazione di rendicontazione, ma una mera tabella che sintetizza le spese portate a rendicontazione.
Quanto, invece, al progetto 64/C - IV annualità (tecnico dell'acconciature), per cui l' CP_1
ha richiesto il pagamento delle somme pari al 70% dell'ammontare complessivo del
[...] finanziamento assegnato, producendo la fattura n. FATTPA 4_19 del 11.7.2019, neppure tale pretesa può trovare accoglimento.
Da un esame della documentazione depositata, l'art. 3 del Disciplinare sottoscritto tra le parti (cfr. all.
7 del fascicolo di parte opponente) stabilisce che l'erogazione delle predette somme è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario della polizza fideiussoria e della comunicazione di avvio delle attività formative.
Tuttavia, in atti vi è solo la polizza fideiussoria, prodotta nell'anno nel 2019 e prorogata nel 2020 (cfr. all. 8 del fascicolo di parte opponente), mentre non risulta dalle produzioni documentali che sia mai stata comunicato l'avvio delle attività; a tale scopo è inidonea anche la documentazione allegata alle note di trattazione scritta per l'udienza del 15.3.202, specie con riferimento all'allegato “avvio attività”, privo di alcuna prova in merito all'invio e alla ricezione della predetta missiva.
pagina 4 di 5 Peraltro, quanto alla restante documentazione, risulta inviata a mezzo e-mail ad un indirizzo di posta elettronica ( che non permette di comprendere se la missiva sia stata Email_1 inviata ad un soggetto effettivamente deputata a riceverlo ovvero l'ufficio della Parte_1 competente.
In conclusione, stante l'assenza di prova del credito, l'opposizione deve essere accolta e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai parametri indicati nel D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento (ricompreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00), tenuto conto dei parametri minimi, stante la scarsa complessità delle questioni giuridiche prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott. Liberato
Faccenda, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1026/2021;
2. condanna l'opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in €
7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
27 novembre 2025 (provvedimento redatto e depositato mediante l'applicativo ministeriale consolle).
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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