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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. DR RI Presidente
dr. UE EL Consigliere relatore dr. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2549/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in , Corso Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Matteotti n. 31, presso lo studio dell'avv. Giovanni Manganaro, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Michele Bombara e all'avv. Luca Candura;
appellante
CONTRO
C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, via Conservatorio Controparte_1 P.IVA_2
n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Clemente Grosso, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: rapporti bancari - art. 6 d.lgs. 11/2010
pagina 1 di 18 Sulle seguenti conclusioni
Per il Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie del caso e di rito;
respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
in accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza n. 7088/2024 del Tribunale di
Milano –Sez. VI civile – Dott.ssa Ada Favarolo - pubblicata in data 16.07.2024 nel procedimento di cui al n. R.G. 11034/2023 e notificata in data 17.07.2024
NEL MERITO
In via principale
- accertare e dichiarare la responsabilità da contatto sociale qualificato di ai sensi e CP_1 agli effetti di cui all'art. 1218 c.c., ovvero in ogni caso ai sensi dell'art. 2043 c.c. per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare a ricostituire la garanzia patrimoniale CP_1
tramite la restituzione della somma di € 147.794,77 al vincolo derivante blocco del conto corrente del signor da essa stessa disposto in data 11.08.2020 e del sequestro preventivo disposto in Pt_2
sede penale con il versamento:
(i) sul Fondo Unico Giustizia avente IBAN [...] 00093 671 ove sono attualmente giacenti le somme oggetto di sequestro preventivo;
ovvero, ove possibile,
(ii) sul conto corrente n. 1088-75201 con IBAN [...] 00075 intestato al sig.
attualmente sotto sequestro preventivo ovvero ancora Parte_3
(iii) su un conto corrente vincolato presso la stessa Banca, a garanzia della restituzione di quanto spettante al Parte_1
ovvero in ulteriore subordine
(iv) con le modalità ritenute opportune dal Giudice.
- con vittoria di spese e compensi legali per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali ex D.M. 55/204, oltre esposti per entrambi i gradi di giudizio, oltre C.p.a., I.v.a.
e le successive occorrende, con ulteriore maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1bis D.M.
55/2014 per le predisposizioni informatiche di navigabilità degli atti e dei relativi allegati mediante collegamenti ipertestuali”.
pagina 2 di 18 IN VIA ISTRUTTORIA
- acquisire il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio avanti il Tribunale di Milano Sez. VI civ. R.G.
11034/2023;
- ammettere le istanze istruttorie non ammesse nel primo grado di giudizio, così come precisate in primo grado in sede di note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2023, e qui di seguito riportate:
- senza inversione dell'onere della prova e/o rinuncia agli effetti ex art. 115 c.p.c. relativamente alle circostanze non contestate e confermate dalla stessa parte convenuta, l'esponente chiede in via istruttoria:
• ammettersi la prova testimoniale sui capi 1) 2) 3) 4) 5) e 6) dell'atto di citazione, nonché sugli ulteriori capi indicati in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., tutti infra riportati:
1. il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e AeroSPziale (DIMEAS) del di è titolare di un Parte_1 Pt_1 progetto di ricerca finanziato da Finpiemonte S.p.a. per il quale quest'ultima ha versato un contributo di €
366.039,20;
2. in data 27.7.2020, tramite pec proveniente dallo stesso indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per l'accredito del predetto contributo, veniva inviata al Email_1
-all'indirizzo mail e poi inoltrata al DIMEAS- una lettera contenente la Parte_1 Email_2 richiesta di restituzione del contributo già percepito, da effettuarsi mediante accredito su conto corrente intestato a
Finpiemonte S.p.a. con IBAN [...] 00075 201 (doc. 1 da rammostrare al teste);
3. come richiesto, il disponeva la restituzione del contributo con ordinativo di pagamento n. 21607 Parte_1 emesso in data 5.8.2020 e accreditato in data 7.8.2020, versando la somma in favore dell'IBAN indicato nella lettera del 27.7.2020 (doc. 2 da rammostrare al teste);
4. senonché, la richiesta di restituzione si rivelava successivamente il frutto di una truffa commessa ai danni del
dal sig. il quale formava falsamente la comunicazione diretta al , solo Parte_1 Parte_3 Parte_1 apparentemente proveniente da Finpiemonte S.p.a., così inducendo in errore l'esponente (doc. 3 da rammostrare al teste);
5. ed infatti, a seguito di successive verifiche, emergeva come il conto corrente n. 1088- 75201 con IBAN IT 69 S
05034 01753 0000 00075 201 ove il aveva bonificato la somma di € 366.039,20 non fosse intestato a Parte_1
Finpiemonte S.p.a., bensì al sig. correntista di;
Parte_3 CP_1
6. per tali fatti il ha sporto denuncia-querela in data 21.8.2020 (doc. 4 da rammostrare al teste); Parte_1
26. vero che tra l'11.8 e il 17.8.2020 gli uffici amministrativi del deputati al controllo e alla verifica Parte_1 dell'operazione di restituzione del contributo del 5-7.8.2020, ovvero quelli Dipartimenti DIMEAS e PAF, erano chiusi per ferie (doc. 11 da rammostrare al teste);
27. vero che soltanto a partire dal 17.8.2020 i due dipartimenti hanno potuto effettuare le verifiche del caso in relazione all'operazione di bonifico del 5.8.2020 (doc. 2 da rammostrare al teste) confermando in data Parte_1
18.8.2020 ad la frode subita;
CP_2
pagina 3 di 18 28. vero che le verifiche sull'operazione di cui al capo 3) (doc. 2 da rammostrare al teste) da parte del Parte_1
richiedevano un certo lasso di tempo congruo in considerazione delle dimensioni dell'istituto e della sua Parte_1 complessa articolazione in divisioni, dipartimenti e uffici da coordinarsi tra loro;
29. vero che in data 19.8.2020 il confermava ad il disconoscimento dell'operazione Parte_1 CP_2 Con del 5-6.8.2020” (doc. 2 e doc. 5 ultima pagina e doc. 12, da rammostrare al teste); Parte_1
- si indicano a testi i sigg. , e presso Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Parte_1 Parte_1
• ammettersi la prova testimoniale sui capi di seguito articolati: Con 30. vero che in data 11.8.2020 alle ore 5:18 pm riceveva la segnalazione di per la verifica del CP_2 bonifico sospetto del con contestuale comunicazione dell'apposizione del blocco sul conto intestato al sig. Parte_1 Con (doc. 10 pag. 5 , e - mail da a firma Dott. Parte_3 Email_3 Persona_1
, da rammostrare al teste);
[...]
31. vero che soltanto pochi minuti dopo alle ore 5.30 pm segnalava che avrebbe Immediatamente proceduto CP_2
a verifica chiedendo espressamente di “mantenere bloccata la somma nell'attesa di chiarire l'accaduto” (docc. 5, 6 e Con 2, n. 10 da rammostrare al teste);
32. vero che in data 14.8.2020 e esponeva la difficoltà di contattare gli uffici del per la CP_2 Parte_1 chiusura nella settimana di Ferragosto espressamente rinnovando la richiesta di “mantenere quanto ancora Con disponibile bloccato sul conto” (docc. 5, 6 e 2, n. 10 da rammostrare al teste);
33. vero che in data 19.8.2020 provvedeva a formalizzare il disconoscimento ed il recall del bonifico CP_2 oggetto di frode sul conto corrente del sig. Pt_2 Con
34. vero che ha rifiutato la richiesta di recall (doc. 15 da rammostrare al teste).
- si indicano a testi i Dott. , e presso Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
UN S.p.a.
• ammettere l'esponente alla prova contraria sui capi articolati dalla convenuta ed eventualmente ammessi con i testi suindicati”.
Per Controparte_1
“Voglia Ecc.ma Corte d'Appello; respinta ogni contraria istanza, eccezione, rigettare l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza n. 7088 del Tribunale di Milano pubblicata il 16 luglio 2024.
La legge per le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 18 1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_1 CP_1
affinchè, accertata la responsabilità contrattuale o extra – contrattuale della convenuta, la medesima venisse condannata a “ricostituire la garanzia patrimoniale tramite la restituzione della somma di “€ 147.794,77”, onde consentire il migliore soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.
2. Allegava, essenzialmente, parte attrice:
- che, dopo avere ottenuto un contributo da parte di Finpiemonte, pari ad euro 366.039,20, riceveva, in data 25 luglio 2020, da un indirizzo pec apparentemente riferibile allo stesso Ente, una richiesta di restituzione dell'importo già accreditato;
- che, dopo avere provveduto alla restituzione di detta somma di denaro, apprendeva che, in realtà, tale bonifico risultava eseguito sul conto corrente on line “Webank”, riferibile allo stesso
[...]
e intestato a tale;
CP_1 Parte_3
- che dopo avere cautelativamente bloccato il conto corrente di quest'ultimo in CP_1
data 11 agosto 2020 - avendo rilevato bonifici, in entrata, di entità anomala (tra il 2 luglio e l'11 agosto 2020), oltre che la difformità tra i beneficiari in essi indicati e l'intestatario di detto conto corrente - già in data 17 agosto 2020, provvedeva a revocare il blocco;
- che, inoltre, la Banca stornava – da tale conto - la somma pari ad “€ 147.794,77” in favore di altra cliente e mutuataria, tale “ , in quanto, anche per quest'ultima, così come Persona_2 avvenuto per l'odierno appellante, il bonifico disposto per l'importo di euro “€ 147.794,77” e finalizzato ad estinguere il mutuo, era risultato erroneamente accreditato sul conto corrente di
Parte_3
- che tale somma di denaro (= “€ 147.794,77”) veniva, poi, destinata all'effettiva estinzione del mutuo;
- che, soltanto in data 24.12.2020, veniva disposto il sequestro preventivo del conto corrente di in qualità di indagato in ordine ai reati p.p. artt. 615 ter, 617 quater, 617 sexies, Parte_3
640 c.p., da parte del GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
Su tali basi, l'attore riteneva che la Banca fosse responsabile, a titolo contrattuale (da c.d. contatto sociale) o extra – contrattuale e che, in conseguenza di ciò, fosse tenuta a ricostituire “la garanzia
pagina 5 di 18 patrimoniale generica”, affinchè il medesimo attore, in concorso con gli altri creditori, potesse maggiormente soddisfarsi sul patrimonio di Parte_3
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7088/2024 pubblicata in data 16 luglio 2024, così disponeva:
“rigetta le domande;
condanna parte attrice al pagamento in favore della società delle spese CP_1
processuali che liquida in euro 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) Innanzi tutto, non si ravvisava la prospettata responsabilità contrattuale “da contatto sociale”, in assenza della violazione di una precisa regola di condotta imposta dalla legge e finalizzata alla tutela dei terzi potenzialmente esposti all'attività della Banca.
(ii) Quanto alla responsabilità aquiliana, si riteneva carente la prova della lesione del credito, in quanto solo futura e potenziale, poichè non vi era prova della consistenza della garanzia patrimoniale generica di così difettando la concretezza Parte_3
e l'attualità del danno lamentato.
(iii) Infine, si riteneva carente la prova di un “danno da perdita di chance”, quale seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato.
5. ha proposto quattro motivi di appello, così rubricati: Parte_1
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 e 1218 c.c. e art. 2 Cost., nelle parti di sentenza in cui il Giudice di primo grado ha escluso la configurabilità di un
“contatto qualificato” come fonte di responsabilità di nei confronti del CP_1
; Parte_1
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., ed errata valutazione della domanda risarcitoria formulata in via subordinata da parte attrice
in primo grado, e conseguente errata statuizione in punto di assolvimento del relativo onere probatorio;
III) Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di danno da “perdita di chance”; pagina 6 di 18 IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91c.p.c. nella parte di sentenza in cui il
Giudice di primo grado ha condannato il alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore di . CP_1
6. si è costituito in appello e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza celebrata in data 5.2.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa è stata avviata, ex art. 350 bis c.p.c., per la discussione orale avanti al Collegio.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 19.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Col primo motivo di appello, censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto insussistente la responsabilità da contatto sociale della Banca.
In particolare, l'appellante deduce che - con il citato “blocco cautelativo” - la Banca avesse assunto un ruolo di “garanzia” nei confronti di tutti i soggetti danneggiati dalla condotta di tale da avere maturato un legittimo affidamento sull'adempimento dell'obbligo Parte_3
di protezione così assunto.
Inoltre, si prospetta che l'appellata abbia violato la regola di condotta di cui agli artt. 6 e 6 bis del
D.lgs. n. 11/20101 - che impongono all'Istituto di Credito di bloccare l'operatività di un conto corrente nel caso in cui sussista il sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato ovvero nei casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati e sino al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello stesso.
Il ritiene che tale regola di condotta sia stata colpevolmente violata da Parte_1 [...]
poichè, dopo aver bloccato il conto corrente, ha rimosso il vincolo a suo esclusivo CP_1 vantaggio ed in danno degli altri creditori, tra i quali vi è l'odierno appellante.
pagina 7 di 18 Ciò, nonostante la chiara previsione di legge e sebbene UN SP – (la banca che aveva disposto il bonifico su ordine del ) - avesse manifestato la necessità di svolgere Parte_1
opportune verifiche.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo ed al terzo, in quanto strettamente connessi.
Con il secondo motivo, il censura la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 Parte_1 cui ha erroneamente valutato la domanda proposta dall'attore ed ha evidenziato il difetto di prova del danno lamentato.
L'appellante prospetta che, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, la presente azione giudiziale non sia finalizzata al “risarcimento del danno” conseguente alla condotta di Pt_3
bensì alla restituzione della somma confluita sul conto corrente di quest'ultimo, al fine di
[...]
ricostituire la garanzia patrimoniale generica e poter soddisfare le proprie ragioni di credito.
Con il terzo motivo di appello, censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto non provato il danno da perdita di chance.
L'appellante deduce che la condotta di così come descritta, ha pregiudicato la CP_1
possibilità per il di di conseguire un maggior risultato utile, avendo ridotto la Parte_1 Pt_1
provvista presente su detto conto corrente.
Ciò premesso, la Corte ritiene che i motivi proposti non siano tali da portare all'accoglimento dell'impugnazione, sia pure in ragione di un percorso argomentativo (in parte) differente rispetto a quanto evidenziato dal Tribunale di primo grado.
A.I. Innanzi tutto, la Corte osserva che, in base all'art. 6 del D.lgs. 11/2010 – rubricato “Limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento” e applicabile ratione temporis al caso in esame - sia previsto quanto segue:
“1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento.
pagina 8 di 18 2. Il contratto quadro può prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare
l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza dello strumento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un
significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalita' concordate, del blocco dello strumento, motivando tale decisione. Ove possibile,
l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al piu' tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto
con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge
o di regolamento.
4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello strumento di pagamento, il
prestatore di servizi di pagamento provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato”.
Pertanto, la norma prevede che l'Istituto di credito, nel caso di sospetto utilizzo fraudolento o non autorizzato di un mezzo di pagamento (così, comma 2, lett. b cit.), possa disporne il blocco e che la riattivazione sia subordinata al “venire meno delle ragioni che l'avevano giustificato” (comma 4 cit.).
Ogni valutazione - ritiene questa Corte - deve essere compiuta in concreto e tenuto conto delle circostanze del caso in esame, oltre che dei soggetti coinvolti, della rilevanza delle anomalie riscontrate, dell'esistenza di pregressi rapporti personali tra le parti o, comunque, delle specifiche conoscenze e delle informazioni, acquisite dalla stessa Banca, ad esito dei chiarimenti da parte dei soggetti coinvolti.
pagina 9 di 18 A.II. Orbene, i fatti noti a questa Corte, sulla base della documentazione prodotta in giudizio,
possono riassumersi come segue, in ordine cronologico.
L'articolata vicenda controversa ha preso l'avvio dalla comunicazione dell'11.08.2020 e del formale “reclamo”, inoltrato alla Banca in data 12.08.2020, da – reclamo, come Persona_2
detto, motivato dal fatto che il bonifico disposto dalla cliente per estinguere il mutuo - sul conto corrente avente l' “IBAN” indicato dall'apparente mail Email_4
- non risultava andato a buon fine.
La Banca, effettuate le immediate verifiche del caso, accertava che tale “IBAN” non era riferibile al conto corrente intestato a bensì ad un conto corrente on line banking WEBANK CP_1 nella titolarità di tale “ . Parte_3
In particolare, così come indicato nella denuncia – querela della Banca, prodotta sub doc. n. 2) da parte appellata, si accertava che la casella di posta certificata di rilasciata dal fornitore INFOCERT, era stata oggetto di Email_4 accessi non autorizzati – tra il 10 luglio e il 12 agosto 2020 - “utilizzando il processo di self reset indovinando la risposta alla domanda di sicurezza impostata” e così consentendo all'hacker di mantenere l'accesso alla casella indicata;
inoltre, quest'ultimo risultava avere introdotto, in data 13 luglio 2020, una modalità di inoltro automatico di tutti i messaggi in entrata all'indirizzo ed al quale, nel periodo di riferimento, risultavano pervenute circa cinquecento Email_5
mail (così, pgg. 2, 3 denuncia – querela).
Solo a seguito del “reclamo” proposto da la Banca ha appurato i fatti oggetto di Persona_2
denuncia ed ha provveduto a riconfigurare la corretta operatività delle impostazioni di sicurezza e,
in particolare, della casella pec.
Nel contempo, le verifiche effettuate dalla Banca - sul citato conto corrente di - Parte_3
sono state le seguenti.
Il conto corrente on line Webank n. 1088 – 75201 intestato a quest'ultimo era stato acceso, in data
24 aprile 2020, presso la filiale di Sarno n. 2871: da tale data e sino al 2 luglio 2020, il conto corrente registrava un solo movimento in entrata di “0,50 euro”, mentre – dal 2 luglio all'11 agosto pagina 10 di 18 2020 (data in cui veniva bloccato) – registrava bonifici in entrata di euro 590.000,00 al netto delle restituzioni.
Di tali bonifici – ha precisato la Banca – solo il primo (= euro 2.000,00) risultava avere, quale beneficiario, “ , mentre gli altri indicavano beneficiari differenti e le somme in Parte_3
ingresso risultavano successivamente frazionate, in altrettante operazioni in uscita, avendo quali beneficiari, in via prevalente, il medesimo “ (così, allegato n.7 alla denuncia Parte_3
querela: movimenti di conto corrente dal 12.5.2020 al 17.8.2020).
E' pacifico che, in data 11.08.2020, abbia bloccato cautelativamente, ai sensi CP_1 dell'art. 6 d. lgs. cit., il conto corrente indicato.
Risulta altresì documentato che, in pari data, la Banca abbia richiesto – alle altre Banche che risultavano avere eseguito bonifici sospetti - in particolare, UN SP, Banca IN SP, Banco
Posta e Cassa di RiSPrmio di Asti – la conferma della loro correttezza.
Si trattava, nello specifico, così come allegato dalla Banca in denuncia – querela (pgg. 4 e 5), delle seguenti operazioni:
- in data 20.7.2020, bonifico eseguito da LU HE con causale “restituzione anticipo prima casa” per euro 26.488,00 e con beneficiario “Fondo Pensione Fonte”;
- in data 20.7.2020, bonifico eseguito da con causale “saldo fattura CP_3
625915 del 31 maggio 2020” per euro 3.182,09 e avente quale beneficiario “ Parte_4
;
[...]
- in data 6.8.2020, bonifico eseguito da in favore di “ , per CP_4 Parte_4
saldo fattura n. 20061894 pari ad euro 2.020,64;
- in data 7.8.2020, bonifico di euro 366.039,20 effettuato da avente Parte_1 quale destinatario “Finpiemonte SP” e relativo alla restituzione del citato contributo – (doc.
A.
2. appellante: ricevuta esecuzione bonifico del 7.8.2020).
Per tutte queste operazioni veniva denunciato, dalla Banca, che le modalità operative erano le stesse, così come già in precedenza indicate e conseguenti all'accesso abusivo al sistema informatico.
pagina 11 di 18 Le operazioni anomale sopra indicate risultano essere quelle conosciute dalla Banca al momento di presentazione della denuncia - querela (in data 28.8.2020), fermo restando che la Corte non ha contezza degli eventuali accertamenti ulteriori - pur avendo la stessa Banca dato atto, in denuncia,
di altri bonifici in entrata che riteneva sospetti, ma dei quali non aveva ricevuto riscontro da Banca
IN SP (così, pg. 6 denuncia – querela).
Ancora, risulta che - in data 12 agosto 2020 - la Banca aveva il seguente colloquio telefonico con
– così come trascritto alle pgg. 11 – 12 della comparsa in appello2: Parte_3
Operatrice: “Come posso esserle utile”? Operatrice: “Signor pronto?” Pt_2
“Pronto, pronto buongiorno”…“Mi sente”? Parte_3 Operatrice: “Si salve buongiorno”
“Mi avete contattato ieri perché c'è stato uno sbaglio…io ho appena finito di lavorare.. c'è Parte_3 stato uno sbaglio di un accredito…ci avete detto” Operatrice: “Allora vediamo subito la metto in attesa perché così possiamo vedere la sua situazione, la ringrazio”
“Ok” Parte_3
…In attesa da 00:29 a 01:16… Operatrice: “Ringrazio per l'attesa. Allora se ho capito bene lei ha ricevuto un bonifico di 118.000,00 circa sul suo conto corrente e noi le abbiamo richiesto l'autorizzazione per la restituzione della somma per poterla restituire al giusto beneficiario”
“Si, si, si, si io stavo lavorando adesso mi sono liberato per me va benissimo potete fare la Parte_3 restituzione tranquillamente “(min. 01.36) Operatrice: “Ah ok perfetto allora mando l'autorizzazione all'ufficio competente, la ringrazio allora le auguro una…”
“Ah però scusami un attimo, scusami un attimo” Parte_3 Operatrice: “Si” Massimo Adamo: “Però sbloccami il conto, il conto è bloccato” Operatrice: “Il conto è bloccato adesso?”
“E' bloccato non lo so, devo controllare?” Parte_3 Operatrice: “Vediamo subito”
“Ditemi come devo fare” Parte_3 Operatrice: “La metto un attimo in attesa la ringrazio”
“Ok” Parte_3
…In attesa da 02:06 a 04:20… Operatrice: “La ringrazio per l'attesa, allora restiamo così la faccio ricontattare a breve dalla collega che si occupa proprio della sua pratica perché io non riesco a vedere in toto la sua posizione in modo tale da capire con lei il da farsi, va bene?”
“Ti posso chiedere una cortesia? Perché io da adesso a tra una mezz'oretta incomincio ad Parte_3 attaccare a lavoro, capito? Poi dopo non rispondo” Operatrice: “Allora facciamo…quindi entro mezz'ora?”
“Fammi chiamare da lei tra mezz'ora” Parte_3 Operatrice: “Tra mezz'ora o entro mezz'ora? Quindi entro le 12? 2 Si tratta della trascrizione testuale – non oggetto di contestazione - del file audio prodotto sub doc. n. 3 dalla Banca;
pagina 12 di 18 Adesso pure tra poco pure tra 5, 10 minuti, fammi richiamare subito perché io poi dopo tra mezz'ora non ci sto più perché io lavoro, io lavoro in fabbrica, capito?” Operatrice: “Va bene la faccio ricontattare”
“Eh digli che mi chiama urgentemente va bene?” Parte_3 Operatrice: “Perfetto le auguro una buona giornata”
“Ok grazie, ciao, ciao, ciao”. Parte_3
Con particolare riferimento alla posizione del , come detto, è documentato Parte_1
che, , in data 11.8.2020, alle ore 5,18 P.M., abbia chiesto a UN SP le più CP_1
opportune verifiche in relazione al citato bonifico di euro 366.039,20.
In pari data, alle 5,30 P.M., UN SP, nel riscontrare tale richiesta, chiedeva di “mantenere bloccata la somma nell'attesa che si possa chiarire l'accaduto col nostro cliente”.
In data 12.8.2020, alle ore 12,12, sollecitava nuovamente UN SP di CP_1 verificare la “genuinità della disposizione”.
Anche il 14.8.2020, alle ore 10,16, la Banca appellata chiedeva chiarimenti in merito.
Alle ore 12,37 del 14 agosto 2020, UN SP, riscontrando tali mail, segnalava che, stante il periodo feriale, aveva difficoltà ad avere contatti con il di e specificava che Parte_1 Pt_1
“poiché non abbiamo facoltà di procedere con il recall fino a quanto non verrà disconosciuto il pagamento, vi chiederemmo – se possibile – di mantenere quanto ancora disponibile bloccato sul conto auspicando di potere fornire un feed back esauriente il prima possibile la prossima settimana”.
In data 17 agosto 2020, sbloccava il suddetto conto corrente e stornava la somma di CP_1 euro 147.794,77 relativa alla posizione di e così realizzava l'estinzione del Persona_2
rapporto di mutuo.
Risulta, ancora, che - sempre in data contabile del 17.8.2020 - ad esito dei recall della Banca, siano stati recuperati complessivi euro 154.987,00 (risultando annotati in entrata, sul conto corrente di Pt_3
euro 49.999, euro 49.999, euro 49.999, euro 3.490,00 ed euro 1.500,00, per complessivi euro
[...]
154.987,00 - aventi quali causali “riaccredito recall bonifico”).
Risulta, inoltre, per tabulas che, in data 19 agosto 2020, UN SP comunicava il disconoscimento del bonifico, pervenuto sul conto corrente di “ , da parte del Parte_3
di . Parte_1 Pt_1
pagina 13 di 18 Ulteriormente, in data 21.8.2020, il Rettore del Politecnico di sporgeva denuncia – querela Pt_1
e, successivamente, in data 24.8.2020, Finpiemonte SP, tramite il Direttore generale pro - tempore
(docc. nn. 17 e 16 allegati alla denuncia querela della Banca).
Infine, in data 28.8.2020, come detto, sporgeva denuncia - querela (doc. n. 2 CP_1
Banca).
In conseguenza di ciò, veniva avviato procedimento penale nei confronti di per i Parte_3
reati p.p. artt. 81 cpv., 110, 615 ter e 640 c.p. e, in data 24.12.2020, il GIP presso il Tribunale di
Nocera Inferiore disponeva il sequestro preventivo di detto conto corrente.
La somma sequestrata risulta essere pari ad euro 176.035,35.
Infine, con decreto del 29.6.2022, è stato disposto il giudizio, tra gli altri, nei confronti di
[...]
in relazione ai reati p.p. artt. 110, 81 cpv, 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 640, 61 n.7) Pt_3
c.p., commessi in concorso con tale “ . Persona_3
Tra le persone offese dal reato, viene indicato il . Parte_1
A.III. Tutto ciò premesso, secondo la prospettazione di parte appellante, la condotta della Banca e
– specificamente – lo storno di euro 147.794,77, in data 17.8.2020, destinati all'estinzione del mutuo della signora ha cagionato un'ingiusta diminuzione della provvista Persona_2
esistente, a tale momento, sul conto corrente di Parte_3
Per tale ragione, l'appellante chiede che, accertata la responsabilità della Banca per i fatti indicati, la stessa sia condannata a “ricostituire la garanzia patrimoniale in favore del Parte_1 in eguale misura di euro 147.794,77” - quale somma da destinare al Fondo Unico Giustizia ovvero sul c/c di ad oggi, sottoposto a sequestro preventivo. Parte_3
Evidenzia, inoltre, la stessa appellante che, se fosse stato mantenuto il “blocco cautelativo” sino all'intervento dell'Autorità Giudiziaria, la provvista, poi, sottoposta a sequestro, sarebbe stata più consistente e pari ad euro 328.830,12 (pg. 12 appello).
Fatta tale premessa, ritiene questa Corte che la condotta della Banca evidenzi diversi profili di negligenza – per le ragioni che si vanno ad evidenziare – ma che gli stessi non consentano di fondare l'accoglimento della domanda, per le seguenti principali ragioni.
pagina 14 di 18 Innanzi tutto, risulta fondata la prospettazione del nella parte in cui evidenzia Parte_1 che lo “sblocco” del conto corrente di disposto dalla Banca in data 17.7.2020, sia Parte_3
avvenuto anzi tempo e in particolare – per quanto osserva questa Corte - prima ancora che
UN SP (che aveva chiesto, per la posizione del “ ” di attendere un'altra Parte_1
settimana per completare le verifiche del caso) comunicasse il disconoscimento del bonifico.
Sul punto, non appaiono dirimenti, in senso contrario, le giustificazioni addotte dalla Banca – laddove evidenziano il “ritardo”, da parte della stessa UN SP, nella comunicazione dei propri accertamenti - tenuto conto che:
- la disciplina indicata non fissa il “termine finale” e, dunque, lo stesso deve essere individuato caso per caso;
- nella fattispecie in esame, si era in pieno periodo feriale (in quanto il blocco cautelativo è stato dell'11.8.2020 e lo sblocco del 17.8.2020) ed erano state segnalate le difficoltà, da
UN SP, di contattare il di proprio per tale ragione, chiedendo Parte_1 Pt_1 un'altra settimana di tempo;
- inoltre, gli elementi di sospetto e la complessità della vicenda avrebbe giustificato di mantenere il blocco sino a tale momento.
A.IV. Fatta tale premessa, ritiene, peraltro, questa Corte che la prospettazione di parte appellante -
in base alla quale il blocco cautelativo del conto si sarebbe dovuto mantenere sino all'intervento dell'Autorità Giudiziaria - non appaia meritevole di condivisione.
Invero, questa Corte, interrogandosi sulla condotta “esigibile” da parte appellata, ritiene che il
“punto di equilibrio” - (fra il disporre il blocco cautelativo nel caso di sospetto utilizzo fraudolento del conto corrente, l'interesse del titolare del conto di non vedersi bloccato sine die l'operatività dello stesso, l'impossibilità per la Banca, in quanto non prevista, di “congelare” il conto corrente e, infine, la circostanza che la stessa non è tenuta e non può effettuare accertamenti che appartengono in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria) - vada ricercato nel mantenimento del blocco sino a che la stessa Banca, effettuate le verifiche del caso ed adempiuti gli obblighi informativi ex art. 6 d.lgs.
11/2010, provveda a “segnalare” i fatti all'Autorità Giudiziaria, affinchè sia in grado di intervenire.
Ciò è concretamente avvenuto in data 28.8.2020, allorquando la Banca presentava denuncia -
querela, dopo avere contattato tutte le banche e avere consentito il disconoscimento di operazioni pagina 15 di 18 sospette;
avere contattato il titolare del conto ( e, infine, avere segnalato, in Parte_3 denuncia querela, i fatti con l'allegata documentazione e di cui si è già data contezza.
Si ritiene, infatti, che la Banca non possa sostituirsi all'Autorità Giudiziaria, né imporre vincoli cautelativi di durata incerta sino all'intervento di quest'ultima – intervento che, nella specie, si è concretizzato nel mese di dicembre 2020, ad esito degli accertamenti svolti in sede di indagine e con il decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
Si ritiene, pertanto, che – nel caso concreto - la Banca avrebbe dovuto mantenere il blocco cautelativo, quanto meno, sino al 28 agosto 2020.
Da quel momento, i soggetti danneggiati (ivi compreso, per quanto di interesse, il Parte_1
) avrebbero potuto / dovuto esercitare le azioni previste dall'ordinamento, sia in sede
[...]
stragiudiziale (mediante opportuni solleciti, istanze, diffide, ecce…); sia in sede giudiziale, anche cautelare, penale e civile, onde tutelare la propria posizione.
Non si ha conoscenza, invece, se ciò sia avvenuto e con quale esito, né per la posizione del di , né, per inciso, degli altri soggetti coinvolti nella stessa vicenda (ad eccezione Parte_1 Pt_1
che per e di cui si è detto). CP_5
Invero, non si hanno riscontri delle iniziative assunte dal in epoca successiva Parte_1
al 28.8.2020.
A.V. Oltre a quanto evidenziato, si osserva che, guardando la movimentazione del conto corrente di - (movimentazione, peraltro, che è “parziale”, in quanto è relativa al solo Parte_3 periodo “12.5.2020 – 17.8.2020”, non avendosi contezza della movimentazione dal 18.8.2020 sino all'esecuzione del sequestro preventivo del mese di dicembre 2020) - risulta che i bonifici in
“uscita” da tale conto corrente, mediante il parziale utilizzo della provvista acquisita con le indicate modalità, si siano realizzati, in misura importante, prima del blocco cautelativo dell'11.8.2020.
Inoltre, i bonifici registrati in uscita in data 11.10.2020 - come detto - sono stati richiamati con esito positivo, dallo stesso , risultando “riaccreditati” in conto corrente, in data CP_1
contabile 14.8.2020, euro 154.987,00.
A.VI. Sotto altro profilo, si ritiene che appaia non suscettibile di accoglimento la domanda - proposta da parte appellante in termini di “ricostituzione della garanzia patrimoniale” ed in pagina 16 di 18 misura pari alle somme stornate a per euro 147.794,77 - in quanto, ai sensi dell'art. Persona_2
2740 c.c., la garanzia patrimoniale generica del debitore è rappresentata da “tutti i suoi beni presenti e futuri”.
Nel caso di specie, così come evidenziato dal Tribunale di primo grado, non risulta indicata la composizione del patrimonio (mobiliare e immobiliare) di e, di conseguenza, non Parte_3
si hanno elementi - neppure sotto tale punto di vista - per affermare che lo storno effettuato da abbia, in concreto, compromesso detta garanzia patrimoniale generica e in che CP_1
termini rispetto alle prospettive di recupero di parte appellante.
Inoltre, non essendo noto se e in che termini gli altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda siano stati o meno soddisfatti ovvero l'entità dei crediti compromessi, non si è nelle condizioni di valutare se tale condotta abbia effettivamente pregiudicato - e in che misura - dette ragioni restitutorie.
Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto con assorbimento delle ulteriori questioni proposte.
B) Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nella misura di euro 4.997,00, di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.552,00 per la fase decisionale, in base al D.M. 55/2014, modificato dal
D.M. 147/2022, applicati i parametri minimi, tenuto conto della peculiarità della questione controversa, in relazione al petitum ed all'attività professionale in concreto profusa (che esclude, in appello, la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
pagina 17 di 18 - respinge l'appello proposto da nei confronti di e, Parte_1 CP_1 per l'effetto, conferma la sentenza n. 7088/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 16 luglio 2024;
- condanna il alla rifusione, nei confronti di delle Parte_1 CP_1
ulteriori spese del grado che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
UE EL DR RI
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
[...]
Controparte_6
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Decreto Legislativo del 27.01.2010, n. 11 “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE,
2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. DR RI Presidente
dr. UE EL Consigliere relatore dr. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2549/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in , Corso Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Matteotti n. 31, presso lo studio dell'avv. Giovanni Manganaro, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Michele Bombara e all'avv. Luca Candura;
appellante
CONTRO
C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, via Conservatorio Controparte_1 P.IVA_2
n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Clemente Grosso, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: rapporti bancari - art. 6 d.lgs. 11/2010
pagina 1 di 18 Sulle seguenti conclusioni
Per il Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie del caso e di rito;
respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
in accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza n. 7088/2024 del Tribunale di
Milano –Sez. VI civile – Dott.ssa Ada Favarolo - pubblicata in data 16.07.2024 nel procedimento di cui al n. R.G. 11034/2023 e notificata in data 17.07.2024
NEL MERITO
In via principale
- accertare e dichiarare la responsabilità da contatto sociale qualificato di ai sensi e CP_1 agli effetti di cui all'art. 1218 c.c., ovvero in ogni caso ai sensi dell'art. 2043 c.c. per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare a ricostituire la garanzia patrimoniale CP_1
tramite la restituzione della somma di € 147.794,77 al vincolo derivante blocco del conto corrente del signor da essa stessa disposto in data 11.08.2020 e del sequestro preventivo disposto in Pt_2
sede penale con il versamento:
(i) sul Fondo Unico Giustizia avente IBAN [...] 00093 671 ove sono attualmente giacenti le somme oggetto di sequestro preventivo;
ovvero, ove possibile,
(ii) sul conto corrente n. 1088-75201 con IBAN [...] 00075 intestato al sig.
attualmente sotto sequestro preventivo ovvero ancora Parte_3
(iii) su un conto corrente vincolato presso la stessa Banca, a garanzia della restituzione di quanto spettante al Parte_1
ovvero in ulteriore subordine
(iv) con le modalità ritenute opportune dal Giudice.
- con vittoria di spese e compensi legali per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali ex D.M. 55/204, oltre esposti per entrambi i gradi di giudizio, oltre C.p.a., I.v.a.
e le successive occorrende, con ulteriore maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1bis D.M.
55/2014 per le predisposizioni informatiche di navigabilità degli atti e dei relativi allegati mediante collegamenti ipertestuali”.
pagina 2 di 18 IN VIA ISTRUTTORIA
- acquisire il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio avanti il Tribunale di Milano Sez. VI civ. R.G.
11034/2023;
- ammettere le istanze istruttorie non ammesse nel primo grado di giudizio, così come precisate in primo grado in sede di note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2023, e qui di seguito riportate:
- senza inversione dell'onere della prova e/o rinuncia agli effetti ex art. 115 c.p.c. relativamente alle circostanze non contestate e confermate dalla stessa parte convenuta, l'esponente chiede in via istruttoria:
• ammettersi la prova testimoniale sui capi 1) 2) 3) 4) 5) e 6) dell'atto di citazione, nonché sugli ulteriori capi indicati in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., tutti infra riportati:
1. il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e AeroSPziale (DIMEAS) del di è titolare di un Parte_1 Pt_1 progetto di ricerca finanziato da Finpiemonte S.p.a. per il quale quest'ultima ha versato un contributo di €
366.039,20;
2. in data 27.7.2020, tramite pec proveniente dallo stesso indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per l'accredito del predetto contributo, veniva inviata al Email_1
-all'indirizzo mail e poi inoltrata al DIMEAS- una lettera contenente la Parte_1 Email_2 richiesta di restituzione del contributo già percepito, da effettuarsi mediante accredito su conto corrente intestato a
Finpiemonte S.p.a. con IBAN [...] 00075 201 (doc. 1 da rammostrare al teste);
3. come richiesto, il disponeva la restituzione del contributo con ordinativo di pagamento n. 21607 Parte_1 emesso in data 5.8.2020 e accreditato in data 7.8.2020, versando la somma in favore dell'IBAN indicato nella lettera del 27.7.2020 (doc. 2 da rammostrare al teste);
4. senonché, la richiesta di restituzione si rivelava successivamente il frutto di una truffa commessa ai danni del
dal sig. il quale formava falsamente la comunicazione diretta al , solo Parte_1 Parte_3 Parte_1 apparentemente proveniente da Finpiemonte S.p.a., così inducendo in errore l'esponente (doc. 3 da rammostrare al teste);
5. ed infatti, a seguito di successive verifiche, emergeva come il conto corrente n. 1088- 75201 con IBAN IT 69 S
05034 01753 0000 00075 201 ove il aveva bonificato la somma di € 366.039,20 non fosse intestato a Parte_1
Finpiemonte S.p.a., bensì al sig. correntista di;
Parte_3 CP_1
6. per tali fatti il ha sporto denuncia-querela in data 21.8.2020 (doc. 4 da rammostrare al teste); Parte_1
26. vero che tra l'11.8 e il 17.8.2020 gli uffici amministrativi del deputati al controllo e alla verifica Parte_1 dell'operazione di restituzione del contributo del 5-7.8.2020, ovvero quelli Dipartimenti DIMEAS e PAF, erano chiusi per ferie (doc. 11 da rammostrare al teste);
27. vero che soltanto a partire dal 17.8.2020 i due dipartimenti hanno potuto effettuare le verifiche del caso in relazione all'operazione di bonifico del 5.8.2020 (doc. 2 da rammostrare al teste) confermando in data Parte_1
18.8.2020 ad la frode subita;
CP_2
pagina 3 di 18 28. vero che le verifiche sull'operazione di cui al capo 3) (doc. 2 da rammostrare al teste) da parte del Parte_1
richiedevano un certo lasso di tempo congruo in considerazione delle dimensioni dell'istituto e della sua Parte_1 complessa articolazione in divisioni, dipartimenti e uffici da coordinarsi tra loro;
29. vero che in data 19.8.2020 il confermava ad il disconoscimento dell'operazione Parte_1 CP_2 Con del 5-6.8.2020” (doc. 2 e doc. 5 ultima pagina e doc. 12, da rammostrare al teste); Parte_1
- si indicano a testi i sigg. , e presso Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Parte_1 Parte_1
• ammettersi la prova testimoniale sui capi di seguito articolati: Con 30. vero che in data 11.8.2020 alle ore 5:18 pm riceveva la segnalazione di per la verifica del CP_2 bonifico sospetto del con contestuale comunicazione dell'apposizione del blocco sul conto intestato al sig. Parte_1 Con (doc. 10 pag. 5 , e - mail da a firma Dott. Parte_3 Email_3 Persona_1
, da rammostrare al teste);
[...]
31. vero che soltanto pochi minuti dopo alle ore 5.30 pm segnalava che avrebbe Immediatamente proceduto CP_2
a verifica chiedendo espressamente di “mantenere bloccata la somma nell'attesa di chiarire l'accaduto” (docc. 5, 6 e Con 2, n. 10 da rammostrare al teste);
32. vero che in data 14.8.2020 e esponeva la difficoltà di contattare gli uffici del per la CP_2 Parte_1 chiusura nella settimana di Ferragosto espressamente rinnovando la richiesta di “mantenere quanto ancora Con disponibile bloccato sul conto” (docc. 5, 6 e 2, n. 10 da rammostrare al teste);
33. vero che in data 19.8.2020 provvedeva a formalizzare il disconoscimento ed il recall del bonifico CP_2 oggetto di frode sul conto corrente del sig. Pt_2 Con
34. vero che ha rifiutato la richiesta di recall (doc. 15 da rammostrare al teste).
- si indicano a testi i Dott. , e presso Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
UN S.p.a.
• ammettere l'esponente alla prova contraria sui capi articolati dalla convenuta ed eventualmente ammessi con i testi suindicati”.
Per Controparte_1
“Voglia Ecc.ma Corte d'Appello; respinta ogni contraria istanza, eccezione, rigettare l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza n. 7088 del Tribunale di Milano pubblicata il 16 luglio 2024.
La legge per le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 18 1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_1 CP_1
affinchè, accertata la responsabilità contrattuale o extra – contrattuale della convenuta, la medesima venisse condannata a “ricostituire la garanzia patrimoniale tramite la restituzione della somma di “€ 147.794,77”, onde consentire il migliore soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.
2. Allegava, essenzialmente, parte attrice:
- che, dopo avere ottenuto un contributo da parte di Finpiemonte, pari ad euro 366.039,20, riceveva, in data 25 luglio 2020, da un indirizzo pec apparentemente riferibile allo stesso Ente, una richiesta di restituzione dell'importo già accreditato;
- che, dopo avere provveduto alla restituzione di detta somma di denaro, apprendeva che, in realtà, tale bonifico risultava eseguito sul conto corrente on line “Webank”, riferibile allo stesso
[...]
e intestato a tale;
CP_1 Parte_3
- che dopo avere cautelativamente bloccato il conto corrente di quest'ultimo in CP_1
data 11 agosto 2020 - avendo rilevato bonifici, in entrata, di entità anomala (tra il 2 luglio e l'11 agosto 2020), oltre che la difformità tra i beneficiari in essi indicati e l'intestatario di detto conto corrente - già in data 17 agosto 2020, provvedeva a revocare il blocco;
- che, inoltre, la Banca stornava – da tale conto - la somma pari ad “€ 147.794,77” in favore di altra cliente e mutuataria, tale “ , in quanto, anche per quest'ultima, così come Persona_2 avvenuto per l'odierno appellante, il bonifico disposto per l'importo di euro “€ 147.794,77” e finalizzato ad estinguere il mutuo, era risultato erroneamente accreditato sul conto corrente di
Parte_3
- che tale somma di denaro (= “€ 147.794,77”) veniva, poi, destinata all'effettiva estinzione del mutuo;
- che, soltanto in data 24.12.2020, veniva disposto il sequestro preventivo del conto corrente di in qualità di indagato in ordine ai reati p.p. artt. 615 ter, 617 quater, 617 sexies, Parte_3
640 c.p., da parte del GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
Su tali basi, l'attore riteneva che la Banca fosse responsabile, a titolo contrattuale (da c.d. contatto sociale) o extra – contrattuale e che, in conseguenza di ciò, fosse tenuta a ricostituire “la garanzia
pagina 5 di 18 patrimoniale generica”, affinchè il medesimo attore, in concorso con gli altri creditori, potesse maggiormente soddisfarsi sul patrimonio di Parte_3
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7088/2024 pubblicata in data 16 luglio 2024, così disponeva:
“rigetta le domande;
condanna parte attrice al pagamento in favore della società delle spese CP_1
processuali che liquida in euro 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) Innanzi tutto, non si ravvisava la prospettata responsabilità contrattuale “da contatto sociale”, in assenza della violazione di una precisa regola di condotta imposta dalla legge e finalizzata alla tutela dei terzi potenzialmente esposti all'attività della Banca.
(ii) Quanto alla responsabilità aquiliana, si riteneva carente la prova della lesione del credito, in quanto solo futura e potenziale, poichè non vi era prova della consistenza della garanzia patrimoniale generica di così difettando la concretezza Parte_3
e l'attualità del danno lamentato.
(iii) Infine, si riteneva carente la prova di un “danno da perdita di chance”, quale seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato.
5. ha proposto quattro motivi di appello, così rubricati: Parte_1
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 e 1218 c.c. e art. 2 Cost., nelle parti di sentenza in cui il Giudice di primo grado ha escluso la configurabilità di un
“contatto qualificato” come fonte di responsabilità di nei confronti del CP_1
; Parte_1
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., ed errata valutazione della domanda risarcitoria formulata in via subordinata da parte attrice
in primo grado, e conseguente errata statuizione in punto di assolvimento del relativo onere probatorio;
III) Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di danno da “perdita di chance”; pagina 6 di 18 IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91c.p.c. nella parte di sentenza in cui il
Giudice di primo grado ha condannato il alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore di . CP_1
6. si è costituito in appello e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza celebrata in data 5.2.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa è stata avviata, ex art. 350 bis c.p.c., per la discussione orale avanti al Collegio.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 19.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Col primo motivo di appello, censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto insussistente la responsabilità da contatto sociale della Banca.
In particolare, l'appellante deduce che - con il citato “blocco cautelativo” - la Banca avesse assunto un ruolo di “garanzia” nei confronti di tutti i soggetti danneggiati dalla condotta di tale da avere maturato un legittimo affidamento sull'adempimento dell'obbligo Parte_3
di protezione così assunto.
Inoltre, si prospetta che l'appellata abbia violato la regola di condotta di cui agli artt. 6 e 6 bis del
D.lgs. n. 11/20101 - che impongono all'Istituto di Credito di bloccare l'operatività di un conto corrente nel caso in cui sussista il sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato ovvero nei casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati e sino al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello stesso.
Il ritiene che tale regola di condotta sia stata colpevolmente violata da Parte_1 [...]
poichè, dopo aver bloccato il conto corrente, ha rimosso il vincolo a suo esclusivo CP_1 vantaggio ed in danno degli altri creditori, tra i quali vi è l'odierno appellante.
pagina 7 di 18 Ciò, nonostante la chiara previsione di legge e sebbene UN SP – (la banca che aveva disposto il bonifico su ordine del ) - avesse manifestato la necessità di svolgere Parte_1
opportune verifiche.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo ed al terzo, in quanto strettamente connessi.
Con il secondo motivo, il censura la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 Parte_1 cui ha erroneamente valutato la domanda proposta dall'attore ed ha evidenziato il difetto di prova del danno lamentato.
L'appellante prospetta che, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, la presente azione giudiziale non sia finalizzata al “risarcimento del danno” conseguente alla condotta di Pt_3
bensì alla restituzione della somma confluita sul conto corrente di quest'ultimo, al fine di
[...]
ricostituire la garanzia patrimoniale generica e poter soddisfare le proprie ragioni di credito.
Con il terzo motivo di appello, censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto non provato il danno da perdita di chance.
L'appellante deduce che la condotta di così come descritta, ha pregiudicato la CP_1
possibilità per il di di conseguire un maggior risultato utile, avendo ridotto la Parte_1 Pt_1
provvista presente su detto conto corrente.
Ciò premesso, la Corte ritiene che i motivi proposti non siano tali da portare all'accoglimento dell'impugnazione, sia pure in ragione di un percorso argomentativo (in parte) differente rispetto a quanto evidenziato dal Tribunale di primo grado.
A.I. Innanzi tutto, la Corte osserva che, in base all'art. 6 del D.lgs. 11/2010 – rubricato “Limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento” e applicabile ratione temporis al caso in esame - sia previsto quanto segue:
“1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento.
pagina 8 di 18 2. Il contratto quadro può prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare
l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza dello strumento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un
significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalita' concordate, del blocco dello strumento, motivando tale decisione. Ove possibile,
l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al piu' tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto
con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge
o di regolamento.
4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello strumento di pagamento, il
prestatore di servizi di pagamento provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato”.
Pertanto, la norma prevede che l'Istituto di credito, nel caso di sospetto utilizzo fraudolento o non autorizzato di un mezzo di pagamento (così, comma 2, lett. b cit.), possa disporne il blocco e che la riattivazione sia subordinata al “venire meno delle ragioni che l'avevano giustificato” (comma 4 cit.).
Ogni valutazione - ritiene questa Corte - deve essere compiuta in concreto e tenuto conto delle circostanze del caso in esame, oltre che dei soggetti coinvolti, della rilevanza delle anomalie riscontrate, dell'esistenza di pregressi rapporti personali tra le parti o, comunque, delle specifiche conoscenze e delle informazioni, acquisite dalla stessa Banca, ad esito dei chiarimenti da parte dei soggetti coinvolti.
pagina 9 di 18 A.II. Orbene, i fatti noti a questa Corte, sulla base della documentazione prodotta in giudizio,
possono riassumersi come segue, in ordine cronologico.
L'articolata vicenda controversa ha preso l'avvio dalla comunicazione dell'11.08.2020 e del formale “reclamo”, inoltrato alla Banca in data 12.08.2020, da – reclamo, come Persona_2
detto, motivato dal fatto che il bonifico disposto dalla cliente per estinguere il mutuo - sul conto corrente avente l' “IBAN” indicato dall'apparente mail Email_4
- non risultava andato a buon fine.
La Banca, effettuate le immediate verifiche del caso, accertava che tale “IBAN” non era riferibile al conto corrente intestato a bensì ad un conto corrente on line banking WEBANK CP_1 nella titolarità di tale “ . Parte_3
In particolare, così come indicato nella denuncia – querela della Banca, prodotta sub doc. n. 2) da parte appellata, si accertava che la casella di posta certificata di rilasciata dal fornitore INFOCERT, era stata oggetto di Email_4 accessi non autorizzati – tra il 10 luglio e il 12 agosto 2020 - “utilizzando il processo di self reset indovinando la risposta alla domanda di sicurezza impostata” e così consentendo all'hacker di mantenere l'accesso alla casella indicata;
inoltre, quest'ultimo risultava avere introdotto, in data 13 luglio 2020, una modalità di inoltro automatico di tutti i messaggi in entrata all'indirizzo ed al quale, nel periodo di riferimento, risultavano pervenute circa cinquecento Email_5
mail (così, pgg. 2, 3 denuncia – querela).
Solo a seguito del “reclamo” proposto da la Banca ha appurato i fatti oggetto di Persona_2
denuncia ed ha provveduto a riconfigurare la corretta operatività delle impostazioni di sicurezza e,
in particolare, della casella pec.
Nel contempo, le verifiche effettuate dalla Banca - sul citato conto corrente di - Parte_3
sono state le seguenti.
Il conto corrente on line Webank n. 1088 – 75201 intestato a quest'ultimo era stato acceso, in data
24 aprile 2020, presso la filiale di Sarno n. 2871: da tale data e sino al 2 luglio 2020, il conto corrente registrava un solo movimento in entrata di “0,50 euro”, mentre – dal 2 luglio all'11 agosto pagina 10 di 18 2020 (data in cui veniva bloccato) – registrava bonifici in entrata di euro 590.000,00 al netto delle restituzioni.
Di tali bonifici – ha precisato la Banca – solo il primo (= euro 2.000,00) risultava avere, quale beneficiario, “ , mentre gli altri indicavano beneficiari differenti e le somme in Parte_3
ingresso risultavano successivamente frazionate, in altrettante operazioni in uscita, avendo quali beneficiari, in via prevalente, il medesimo “ (così, allegato n.7 alla denuncia Parte_3
querela: movimenti di conto corrente dal 12.5.2020 al 17.8.2020).
E' pacifico che, in data 11.08.2020, abbia bloccato cautelativamente, ai sensi CP_1 dell'art. 6 d. lgs. cit., il conto corrente indicato.
Risulta altresì documentato che, in pari data, la Banca abbia richiesto – alle altre Banche che risultavano avere eseguito bonifici sospetti - in particolare, UN SP, Banca IN SP, Banco
Posta e Cassa di RiSPrmio di Asti – la conferma della loro correttezza.
Si trattava, nello specifico, così come allegato dalla Banca in denuncia – querela (pgg. 4 e 5), delle seguenti operazioni:
- in data 20.7.2020, bonifico eseguito da LU HE con causale “restituzione anticipo prima casa” per euro 26.488,00 e con beneficiario “Fondo Pensione Fonte”;
- in data 20.7.2020, bonifico eseguito da con causale “saldo fattura CP_3
625915 del 31 maggio 2020” per euro 3.182,09 e avente quale beneficiario “ Parte_4
;
[...]
- in data 6.8.2020, bonifico eseguito da in favore di “ , per CP_4 Parte_4
saldo fattura n. 20061894 pari ad euro 2.020,64;
- in data 7.8.2020, bonifico di euro 366.039,20 effettuato da avente Parte_1 quale destinatario “Finpiemonte SP” e relativo alla restituzione del citato contributo – (doc.
A.
2. appellante: ricevuta esecuzione bonifico del 7.8.2020).
Per tutte queste operazioni veniva denunciato, dalla Banca, che le modalità operative erano le stesse, così come già in precedenza indicate e conseguenti all'accesso abusivo al sistema informatico.
pagina 11 di 18 Le operazioni anomale sopra indicate risultano essere quelle conosciute dalla Banca al momento di presentazione della denuncia - querela (in data 28.8.2020), fermo restando che la Corte non ha contezza degli eventuali accertamenti ulteriori - pur avendo la stessa Banca dato atto, in denuncia,
di altri bonifici in entrata che riteneva sospetti, ma dei quali non aveva ricevuto riscontro da Banca
IN SP (così, pg. 6 denuncia – querela).
Ancora, risulta che - in data 12 agosto 2020 - la Banca aveva il seguente colloquio telefonico con
– così come trascritto alle pgg. 11 – 12 della comparsa in appello2: Parte_3
Operatrice: “Come posso esserle utile”? Operatrice: “Signor pronto?” Pt_2
“Pronto, pronto buongiorno”…“Mi sente”? Parte_3 Operatrice: “Si salve buongiorno”
“Mi avete contattato ieri perché c'è stato uno sbaglio…io ho appena finito di lavorare.. c'è Parte_3 stato uno sbaglio di un accredito…ci avete detto” Operatrice: “Allora vediamo subito la metto in attesa perché così possiamo vedere la sua situazione, la ringrazio”
“Ok” Parte_3
…In attesa da 00:29 a 01:16… Operatrice: “Ringrazio per l'attesa. Allora se ho capito bene lei ha ricevuto un bonifico di 118.000,00 circa sul suo conto corrente e noi le abbiamo richiesto l'autorizzazione per la restituzione della somma per poterla restituire al giusto beneficiario”
“Si, si, si, si io stavo lavorando adesso mi sono liberato per me va benissimo potete fare la Parte_3 restituzione tranquillamente “(min. 01.36) Operatrice: “Ah ok perfetto allora mando l'autorizzazione all'ufficio competente, la ringrazio allora le auguro una…”
“Ah però scusami un attimo, scusami un attimo” Parte_3 Operatrice: “Si” Massimo Adamo: “Però sbloccami il conto, il conto è bloccato” Operatrice: “Il conto è bloccato adesso?”
“E' bloccato non lo so, devo controllare?” Parte_3 Operatrice: “Vediamo subito”
“Ditemi come devo fare” Parte_3 Operatrice: “La metto un attimo in attesa la ringrazio”
“Ok” Parte_3
…In attesa da 02:06 a 04:20… Operatrice: “La ringrazio per l'attesa, allora restiamo così la faccio ricontattare a breve dalla collega che si occupa proprio della sua pratica perché io non riesco a vedere in toto la sua posizione in modo tale da capire con lei il da farsi, va bene?”
“Ti posso chiedere una cortesia? Perché io da adesso a tra una mezz'oretta incomincio ad Parte_3 attaccare a lavoro, capito? Poi dopo non rispondo” Operatrice: “Allora facciamo…quindi entro mezz'ora?”
“Fammi chiamare da lei tra mezz'ora” Parte_3 Operatrice: “Tra mezz'ora o entro mezz'ora? Quindi entro le 12? 2 Si tratta della trascrizione testuale – non oggetto di contestazione - del file audio prodotto sub doc. n. 3 dalla Banca;
pagina 12 di 18 Adesso pure tra poco pure tra 5, 10 minuti, fammi richiamare subito perché io poi dopo tra mezz'ora non ci sto più perché io lavoro, io lavoro in fabbrica, capito?” Operatrice: “Va bene la faccio ricontattare”
“Eh digli che mi chiama urgentemente va bene?” Parte_3 Operatrice: “Perfetto le auguro una buona giornata”
“Ok grazie, ciao, ciao, ciao”. Parte_3
Con particolare riferimento alla posizione del , come detto, è documentato Parte_1
che, , in data 11.8.2020, alle ore 5,18 P.M., abbia chiesto a UN SP le più CP_1
opportune verifiche in relazione al citato bonifico di euro 366.039,20.
In pari data, alle 5,30 P.M., UN SP, nel riscontrare tale richiesta, chiedeva di “mantenere bloccata la somma nell'attesa che si possa chiarire l'accaduto col nostro cliente”.
In data 12.8.2020, alle ore 12,12, sollecitava nuovamente UN SP di CP_1 verificare la “genuinità della disposizione”.
Anche il 14.8.2020, alle ore 10,16, la Banca appellata chiedeva chiarimenti in merito.
Alle ore 12,37 del 14 agosto 2020, UN SP, riscontrando tali mail, segnalava che, stante il periodo feriale, aveva difficoltà ad avere contatti con il di e specificava che Parte_1 Pt_1
“poiché non abbiamo facoltà di procedere con il recall fino a quanto non verrà disconosciuto il pagamento, vi chiederemmo – se possibile – di mantenere quanto ancora disponibile bloccato sul conto auspicando di potere fornire un feed back esauriente il prima possibile la prossima settimana”.
In data 17 agosto 2020, sbloccava il suddetto conto corrente e stornava la somma di CP_1 euro 147.794,77 relativa alla posizione di e così realizzava l'estinzione del Persona_2
rapporto di mutuo.
Risulta, ancora, che - sempre in data contabile del 17.8.2020 - ad esito dei recall della Banca, siano stati recuperati complessivi euro 154.987,00 (risultando annotati in entrata, sul conto corrente di Pt_3
euro 49.999, euro 49.999, euro 49.999, euro 3.490,00 ed euro 1.500,00, per complessivi euro
[...]
154.987,00 - aventi quali causali “riaccredito recall bonifico”).
Risulta, inoltre, per tabulas che, in data 19 agosto 2020, UN SP comunicava il disconoscimento del bonifico, pervenuto sul conto corrente di “ , da parte del Parte_3
di . Parte_1 Pt_1
pagina 13 di 18 Ulteriormente, in data 21.8.2020, il Rettore del Politecnico di sporgeva denuncia – querela Pt_1
e, successivamente, in data 24.8.2020, Finpiemonte SP, tramite il Direttore generale pro - tempore
(docc. nn. 17 e 16 allegati alla denuncia querela della Banca).
Infine, in data 28.8.2020, come detto, sporgeva denuncia - querela (doc. n. 2 CP_1
Banca).
In conseguenza di ciò, veniva avviato procedimento penale nei confronti di per i Parte_3
reati p.p. artt. 81 cpv., 110, 615 ter e 640 c.p. e, in data 24.12.2020, il GIP presso il Tribunale di
Nocera Inferiore disponeva il sequestro preventivo di detto conto corrente.
La somma sequestrata risulta essere pari ad euro 176.035,35.
Infine, con decreto del 29.6.2022, è stato disposto il giudizio, tra gli altri, nei confronti di
[...]
in relazione ai reati p.p. artt. 110, 81 cpv, 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 640, 61 n.7) Pt_3
c.p., commessi in concorso con tale “ . Persona_3
Tra le persone offese dal reato, viene indicato il . Parte_1
A.III. Tutto ciò premesso, secondo la prospettazione di parte appellante, la condotta della Banca e
– specificamente – lo storno di euro 147.794,77, in data 17.8.2020, destinati all'estinzione del mutuo della signora ha cagionato un'ingiusta diminuzione della provvista Persona_2
esistente, a tale momento, sul conto corrente di Parte_3
Per tale ragione, l'appellante chiede che, accertata la responsabilità della Banca per i fatti indicati, la stessa sia condannata a “ricostituire la garanzia patrimoniale in favore del Parte_1 in eguale misura di euro 147.794,77” - quale somma da destinare al Fondo Unico Giustizia ovvero sul c/c di ad oggi, sottoposto a sequestro preventivo. Parte_3
Evidenzia, inoltre, la stessa appellante che, se fosse stato mantenuto il “blocco cautelativo” sino all'intervento dell'Autorità Giudiziaria, la provvista, poi, sottoposta a sequestro, sarebbe stata più consistente e pari ad euro 328.830,12 (pg. 12 appello).
Fatta tale premessa, ritiene questa Corte che la condotta della Banca evidenzi diversi profili di negligenza – per le ragioni che si vanno ad evidenziare – ma che gli stessi non consentano di fondare l'accoglimento della domanda, per le seguenti principali ragioni.
pagina 14 di 18 Innanzi tutto, risulta fondata la prospettazione del nella parte in cui evidenzia Parte_1 che lo “sblocco” del conto corrente di disposto dalla Banca in data 17.7.2020, sia Parte_3
avvenuto anzi tempo e in particolare – per quanto osserva questa Corte - prima ancora che
UN SP (che aveva chiesto, per la posizione del “ ” di attendere un'altra Parte_1
settimana per completare le verifiche del caso) comunicasse il disconoscimento del bonifico.
Sul punto, non appaiono dirimenti, in senso contrario, le giustificazioni addotte dalla Banca – laddove evidenziano il “ritardo”, da parte della stessa UN SP, nella comunicazione dei propri accertamenti - tenuto conto che:
- la disciplina indicata non fissa il “termine finale” e, dunque, lo stesso deve essere individuato caso per caso;
- nella fattispecie in esame, si era in pieno periodo feriale (in quanto il blocco cautelativo è stato dell'11.8.2020 e lo sblocco del 17.8.2020) ed erano state segnalate le difficoltà, da
UN SP, di contattare il di proprio per tale ragione, chiedendo Parte_1 Pt_1 un'altra settimana di tempo;
- inoltre, gli elementi di sospetto e la complessità della vicenda avrebbe giustificato di mantenere il blocco sino a tale momento.
A.IV. Fatta tale premessa, ritiene, peraltro, questa Corte che la prospettazione di parte appellante -
in base alla quale il blocco cautelativo del conto si sarebbe dovuto mantenere sino all'intervento dell'Autorità Giudiziaria - non appaia meritevole di condivisione.
Invero, questa Corte, interrogandosi sulla condotta “esigibile” da parte appellata, ritiene che il
“punto di equilibrio” - (fra il disporre il blocco cautelativo nel caso di sospetto utilizzo fraudolento del conto corrente, l'interesse del titolare del conto di non vedersi bloccato sine die l'operatività dello stesso, l'impossibilità per la Banca, in quanto non prevista, di “congelare” il conto corrente e, infine, la circostanza che la stessa non è tenuta e non può effettuare accertamenti che appartengono in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria) - vada ricercato nel mantenimento del blocco sino a che la stessa Banca, effettuate le verifiche del caso ed adempiuti gli obblighi informativi ex art. 6 d.lgs.
11/2010, provveda a “segnalare” i fatti all'Autorità Giudiziaria, affinchè sia in grado di intervenire.
Ciò è concretamente avvenuto in data 28.8.2020, allorquando la Banca presentava denuncia -
querela, dopo avere contattato tutte le banche e avere consentito il disconoscimento di operazioni pagina 15 di 18 sospette;
avere contattato il titolare del conto ( e, infine, avere segnalato, in Parte_3 denuncia querela, i fatti con l'allegata documentazione e di cui si è già data contezza.
Si ritiene, infatti, che la Banca non possa sostituirsi all'Autorità Giudiziaria, né imporre vincoli cautelativi di durata incerta sino all'intervento di quest'ultima – intervento che, nella specie, si è concretizzato nel mese di dicembre 2020, ad esito degli accertamenti svolti in sede di indagine e con il decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
Si ritiene, pertanto, che – nel caso concreto - la Banca avrebbe dovuto mantenere il blocco cautelativo, quanto meno, sino al 28 agosto 2020.
Da quel momento, i soggetti danneggiati (ivi compreso, per quanto di interesse, il Parte_1
) avrebbero potuto / dovuto esercitare le azioni previste dall'ordinamento, sia in sede
[...]
stragiudiziale (mediante opportuni solleciti, istanze, diffide, ecce…); sia in sede giudiziale, anche cautelare, penale e civile, onde tutelare la propria posizione.
Non si ha conoscenza, invece, se ciò sia avvenuto e con quale esito, né per la posizione del di , né, per inciso, degli altri soggetti coinvolti nella stessa vicenda (ad eccezione Parte_1 Pt_1
che per e di cui si è detto). CP_5
Invero, non si hanno riscontri delle iniziative assunte dal in epoca successiva Parte_1
al 28.8.2020.
A.V. Oltre a quanto evidenziato, si osserva che, guardando la movimentazione del conto corrente di - (movimentazione, peraltro, che è “parziale”, in quanto è relativa al solo Parte_3 periodo “12.5.2020 – 17.8.2020”, non avendosi contezza della movimentazione dal 18.8.2020 sino all'esecuzione del sequestro preventivo del mese di dicembre 2020) - risulta che i bonifici in
“uscita” da tale conto corrente, mediante il parziale utilizzo della provvista acquisita con le indicate modalità, si siano realizzati, in misura importante, prima del blocco cautelativo dell'11.8.2020.
Inoltre, i bonifici registrati in uscita in data 11.10.2020 - come detto - sono stati richiamati con esito positivo, dallo stesso , risultando “riaccreditati” in conto corrente, in data CP_1
contabile 14.8.2020, euro 154.987,00.
A.VI. Sotto altro profilo, si ritiene che appaia non suscettibile di accoglimento la domanda - proposta da parte appellante in termini di “ricostituzione della garanzia patrimoniale” ed in pagina 16 di 18 misura pari alle somme stornate a per euro 147.794,77 - in quanto, ai sensi dell'art. Persona_2
2740 c.c., la garanzia patrimoniale generica del debitore è rappresentata da “tutti i suoi beni presenti e futuri”.
Nel caso di specie, così come evidenziato dal Tribunale di primo grado, non risulta indicata la composizione del patrimonio (mobiliare e immobiliare) di e, di conseguenza, non Parte_3
si hanno elementi - neppure sotto tale punto di vista - per affermare che lo storno effettuato da abbia, in concreto, compromesso detta garanzia patrimoniale generica e in che CP_1
termini rispetto alle prospettive di recupero di parte appellante.
Inoltre, non essendo noto se e in che termini gli altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda siano stati o meno soddisfatti ovvero l'entità dei crediti compromessi, non si è nelle condizioni di valutare se tale condotta abbia effettivamente pregiudicato - e in che misura - dette ragioni restitutorie.
Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto con assorbimento delle ulteriori questioni proposte.
B) Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nella misura di euro 4.997,00, di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.552,00 per la fase decisionale, in base al D.M. 55/2014, modificato dal
D.M. 147/2022, applicati i parametri minimi, tenuto conto della peculiarità della questione controversa, in relazione al petitum ed all'attività professionale in concreto profusa (che esclude, in appello, la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
pagina 17 di 18 - respinge l'appello proposto da nei confronti di e, Parte_1 CP_1 per l'effetto, conferma la sentenza n. 7088/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 16 luglio 2024;
- condanna il alla rifusione, nei confronti di delle Parte_1 CP_1
ulteriori spese del grado che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
UE EL DR RI
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
[...]
Controparte_6
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Decreto Legislativo del 27.01.2010, n. 11 “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE,
2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”.