CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
CA NC, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 946/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia - 93238890722
elettivamente domiciliato presso Corso Trieste 11 70126 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1607/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 29/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISOPAGAMENTO n. 1692940 CONTR. CONSORT. 2019
- AVVISOPAGAMENTO n. 1813964 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISOPAGAMENTO n. 2066378 CONTR. CONSORT. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 946/2024 R.G. proposto da Ricorrente_1, nato a [...] il Data di nascita ed ivi residente in [...](c.f.: CF_Ricorrente_1), avverso la sentenza n 1607/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, pronunciata in data 11.9.2023 e depositata il 29.9.2023, non notificata, inerente agli avvisi di pagamento n. 1692940 per l'anno 2019, n. 1813964 per l'anno 2020 e n.
2066378 per l'anno 2021, nei confronti del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia.
********
Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia spediva a Ricorrente_1 gli avvisi di pagamento n. 1692940 per l'anno 2019, n. 1813964 per l'anno 2020 e n. 2066378 per l'anno 2021 per contributi consortili.
Con la sentenza n. 1607/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari rigettava il ricorso proposto in merito dall'odierno appellante.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello, contestando l'inesistenza della notifica, il difetto di motivazione, l'erroneità della sentenza in ordine all'eccepita violazione dell'onere probatorio ex art. 7, comma
5 bis, D.LGS. n. 546/92 e la mancanza del presupposto contributivo, chiedendo, quindi, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento del ricorso proposto in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarre al difensore antistatario.
Il Consorzio appellato, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito nel presente giudizio.
All'udienza del 16.12.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati i motivi di gravame e la documentazione probatoria acquisita nel corso del giudizio di primo grado, ritiene la Corte che la sentenza impugnata deve essere pienamente confermata.
Quanto al vizio di notifica dei provvedimenti impugnati in primo grado la Corte non può che condividere la motivazione espressa nella sentenza oggetto di gravame, trattandosi di avvisi di pagamento per i quali non sono richieste speciali modalità di notificazione con conseguente piena validità anche dell'utilizzo della posta ordinaria.
Un eventuale vizio di notificazione, in nessun caso qualificabile alla stregua della categoria dell'inesistenza giuridica, sarebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo, avendo messo il contribuente nelle condizioni fattuali di conoscere le ragioni della richiesta di pagamento e di apprestare le relative difese.
Non sussiste neppure alcun difetto di motivazione della sentenza impugnata, avendo il Giudice di prime cure illustrato adeguatamente le ragioni poste a base del rigetto dei rilievi mossi dal ricorrente in primo grado, seguendo un iter argomentativo logico e lineare in ordine a tutti gli aspetti della vicenda oggetto di giudizio.
Quanto alla motivazione degli avvisi di pagamento, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la motivazione di tali atti ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ente impositore nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere l'an e il quantum della relativa pretesa avanzata nei suoi confronti al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con la sola enunciazione dei presupposti impositivi (Cass. sez. tributaria, ord. n. 14890/2024).
Orbene, dalla lettura dei provvedimenti in questa sede impugnati si evince chiaramente il presupposto della pretesa impositiva avanzata dall'ente impositore, consistente nella titolarità del diritto di proprietà di immobili ubicati nel relativo perimetro consortile in capo all'appellante, come tale tenuto a contribuire pro quota alle spese resesi all'uopo necessarie.
La mancanza negli avvisi di indicazioni in ordine alle specifiche attività manutentive svolte (da ritenersi comunque oggettivamente pletoriche) non sembra affatto rilevante ai fini della decisione, considerata la possibilità per il contribuente di accedere presso gli uffici consortili ai fini delle relative verifiche da parte sua ed essendo all'uopo sufficiente il riferimento agli atti generali di indirizzo e gestione adottati dal Consorzio di Bonifica e alla misura del contributo richiesto.
Infondati sono anche i residui motivi di appello che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente.
La Corte condivide pienamente la motivazione espressa nella sentenza di primo grado, quanto in particolare alla sussistenza del beneficio diretto e specifico per le unità immobiliari ubicate all'interno del perimetro consortile, considerato, da un lato, che non viene contestata l'esistenza di canali di scolo delle acque meteoriche e che la presenza di arbusti non costituisce di per sé prova sufficiente della mancanza di spese per attività manutentive, e che, dall'altro, queste ultime devono invece essere ritenute implicitamente provate dalla stessa circostanza che, nonostante un oggettivo rischio idrogeologico del relativo contesto territoriale, non è stato addotto o denunciato alcun tipo di disservizio o allagamento da parte dell'odierno appellante.
Al ricorrente spettava fornire la prova dell'assenza di opere di manutenzione e spese di gestione da parte del Consorzio;
prova che non risulta essere stata sufficientemente fornita in giudizio tenuto conto della genericità delle asseverazioni contenute nella perizia di parte depositata.
Il Consorzio ha invece prodotto in primo grado una perizia di parte ed ha quindi dimostrato la piena sussistenza di attività di manutentive dei canali di scolo, derivando il beneficio per le singole unità immobiliari dalle complessive opere idrauliche presenti nel perimetro consortile, secondo le caratteristiche proprie del relativo bacino idrografico.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione nel presente giudizio di appello del Consorzio di Bonifica.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Bari il 16.12.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
dott. Francesco Cavone dott.ssa Annamaria Epicoco
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
CA NC, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 946/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia - 93238890722
elettivamente domiciliato presso Corso Trieste 11 70126 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1607/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 29/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISOPAGAMENTO n. 1692940 CONTR. CONSORT. 2019
- AVVISOPAGAMENTO n. 1813964 CONTR. CONSORT. 2020
- AVVISOPAGAMENTO n. 2066378 CONTR. CONSORT. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 946/2024 R.G. proposto da Ricorrente_1, nato a [...] il Data di nascita ed ivi residente in [...](c.f.: CF_Ricorrente_1), avverso la sentenza n 1607/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, pronunciata in data 11.9.2023 e depositata il 29.9.2023, non notificata, inerente agli avvisi di pagamento n. 1692940 per l'anno 2019, n. 1813964 per l'anno 2020 e n.
2066378 per l'anno 2021, nei confronti del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia.
********
Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia spediva a Ricorrente_1 gli avvisi di pagamento n. 1692940 per l'anno 2019, n. 1813964 per l'anno 2020 e n. 2066378 per l'anno 2021 per contributi consortili.
Con la sentenza n. 1607/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari rigettava il ricorso proposto in merito dall'odierno appellante.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello, contestando l'inesistenza della notifica, il difetto di motivazione, l'erroneità della sentenza in ordine all'eccepita violazione dell'onere probatorio ex art. 7, comma
5 bis, D.LGS. n. 546/92 e la mancanza del presupposto contributivo, chiedendo, quindi, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento del ricorso proposto in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarre al difensore antistatario.
Il Consorzio appellato, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito nel presente giudizio.
All'udienza del 16.12.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati i motivi di gravame e la documentazione probatoria acquisita nel corso del giudizio di primo grado, ritiene la Corte che la sentenza impugnata deve essere pienamente confermata.
Quanto al vizio di notifica dei provvedimenti impugnati in primo grado la Corte non può che condividere la motivazione espressa nella sentenza oggetto di gravame, trattandosi di avvisi di pagamento per i quali non sono richieste speciali modalità di notificazione con conseguente piena validità anche dell'utilizzo della posta ordinaria.
Un eventuale vizio di notificazione, in nessun caso qualificabile alla stregua della categoria dell'inesistenza giuridica, sarebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo, avendo messo il contribuente nelle condizioni fattuali di conoscere le ragioni della richiesta di pagamento e di apprestare le relative difese.
Non sussiste neppure alcun difetto di motivazione della sentenza impugnata, avendo il Giudice di prime cure illustrato adeguatamente le ragioni poste a base del rigetto dei rilievi mossi dal ricorrente in primo grado, seguendo un iter argomentativo logico e lineare in ordine a tutti gli aspetti della vicenda oggetto di giudizio.
Quanto alla motivazione degli avvisi di pagamento, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la motivazione di tali atti ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ente impositore nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere l'an e il quantum della relativa pretesa avanzata nei suoi confronti al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con la sola enunciazione dei presupposti impositivi (Cass. sez. tributaria, ord. n. 14890/2024).
Orbene, dalla lettura dei provvedimenti in questa sede impugnati si evince chiaramente il presupposto della pretesa impositiva avanzata dall'ente impositore, consistente nella titolarità del diritto di proprietà di immobili ubicati nel relativo perimetro consortile in capo all'appellante, come tale tenuto a contribuire pro quota alle spese resesi all'uopo necessarie.
La mancanza negli avvisi di indicazioni in ordine alle specifiche attività manutentive svolte (da ritenersi comunque oggettivamente pletoriche) non sembra affatto rilevante ai fini della decisione, considerata la possibilità per il contribuente di accedere presso gli uffici consortili ai fini delle relative verifiche da parte sua ed essendo all'uopo sufficiente il riferimento agli atti generali di indirizzo e gestione adottati dal Consorzio di Bonifica e alla misura del contributo richiesto.
Infondati sono anche i residui motivi di appello che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente.
La Corte condivide pienamente la motivazione espressa nella sentenza di primo grado, quanto in particolare alla sussistenza del beneficio diretto e specifico per le unità immobiliari ubicate all'interno del perimetro consortile, considerato, da un lato, che non viene contestata l'esistenza di canali di scolo delle acque meteoriche e che la presenza di arbusti non costituisce di per sé prova sufficiente della mancanza di spese per attività manutentive, e che, dall'altro, queste ultime devono invece essere ritenute implicitamente provate dalla stessa circostanza che, nonostante un oggettivo rischio idrogeologico del relativo contesto territoriale, non è stato addotto o denunciato alcun tipo di disservizio o allagamento da parte dell'odierno appellante.
Al ricorrente spettava fornire la prova dell'assenza di opere di manutenzione e spese di gestione da parte del Consorzio;
prova che non risulta essere stata sufficientemente fornita in giudizio tenuto conto della genericità delle asseverazioni contenute nella perizia di parte depositata.
Il Consorzio ha invece prodotto in primo grado una perizia di parte ed ha quindi dimostrato la piena sussistenza di attività di manutentive dei canali di scolo, derivando il beneficio per le singole unità immobiliari dalle complessive opere idrauliche presenti nel perimetro consortile, secondo le caratteristiche proprie del relativo bacino idrografico.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione nel presente giudizio di appello del Consorzio di Bonifica.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Bari il 16.12.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
dott. Francesco Cavone dott.ssa Annamaria Epicoco