Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03192/2025 REG.RIC.
N. 03279/2025 REG.RIC.
N. 03297/2025 REG.RIC.
N. 03324/2025 REG.RIC.
N. 03339/2025 REG.RIC.
N. 03341/2025 REG.RIC.
N. 03352/2025 REG.RIC.
N. 03354/2025 REG.RIC.
N. 03356/2025 REG.RIC.
N. 03357/2025 REG.RIC.
N. 03358/2025 REG.RIC.
N. 03383/2025 REG.RIC.
N. 03384/2025 REG.RIC.
N. 03386/2025 REG.RIC.
N. 03394/2025 REG.RIC.
N. 03397/2025 REG.RIC.
N. 03399/2025 REG.RIC.
N. 03400/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3192 del 2025, proposto da
ET MA LN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3279 del 2025, proposto da
AV AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3297 del 2025, proposto da
RT ZO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3324 del 2025, proposto da
IA SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3339 del 2025, proposto da
IL LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3341 del 2025, proposto da
AL HI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3352 del 2025, proposto da
IS SO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3354 del 2025, proposto da
LA IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3356 del 2025, proposto da
IS OL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3357 del 2025, proposto da
DO SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3358 del 2025, proposto da
NI IO IC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3383 del 2025, proposto da
AU TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3384 del 2025, proposto da
SA NI TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3386 del 2025, proposto da
VI SI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3394 del 2025, proposto da
SO UB, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3397 del 2025, proposto da
GE GL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3399 del 2025, proposto da
SC PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3400 del 2025, proposto da
CE LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, NI Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 3192 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 53/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 368/2024 del Tribunale di Novara Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3279 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 594/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 209/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 13/12/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3297 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 25/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 711/2023 del Tribunale di Cuneo Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.01.2024, notificata il 18.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3324 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 583/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 79/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3339 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 309/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1237/2024 del Tribunale di Cuneo Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.04.2025, notificata il 24.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3341 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n.126/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 46/2025 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.03.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3352 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 3283/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4248/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3354 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 502/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 508/2024 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3356 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 978/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5147/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.04.2024, notificata il 23.04.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3357 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 125/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 30/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.02.2024, notificata il 26/02/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00 , quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3358 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 152/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 610/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.02.2024, notificata il 26/02/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 , quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3383 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 2669/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 8820/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3384 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 103/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 295/2023 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.04.2025, notificata il 24.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3386 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 233/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1016/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.05.2025, notificata il 28.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3394 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 37/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 235/2022 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.02.2024, notificata il 26.02.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3397 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 893/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1165/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.04.2025, notificata il 25.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3399 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 120/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 27/2025 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.03.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 3400 del 2025:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 208/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 852/2024 del Tribunale di Cuneo Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa OS RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in vista della odierna camera di consiglio, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS RN |
IL SEGRETARIO