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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/12/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa GE AR, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del
19.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4786/2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
TRA
", rappresentato e difeso dall'avv. Michele Damato Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Alessi
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 6.05.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto: di essere stato assunto, in data 1.09.2017, alle dipendenze della società Controparte_1 con contratto a tempo indeterminato e full time, svolgendo le mansioni di Coordinatore Area Sanitaria- Fisioterapista e di aver cessato il rapporto di lavoro in data 20.11.2024; di aver, successivamente, intimato alla società datoriale, mediante proceduta monitoria espletata in data 11.02.2025, il pagamento del saldo delle competenze retributive relative alla mensilità di agosto 2024; di non aver ricevuto né la quota di TFR rimasta a carico della società datrice né la busta paga relativa alla cessazione del rapporto di lavoro contenente la quantificazione dello stesso;
di aver, tuttavia, ricevuto, in data 28.02.2025, dal Fondo CP
-di Tesoreria dell la quota del TFR ivi accantonata per l'importo netto di 41.383,54 euro;
di aver constatato, dalla lettura della Certificazione Unica 2025, di essere creditore nei confronti della [...]
CP_1 della somma lorda di 53.352,24 euro, dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: "A) in via preliminare, condannare con ordinanza ex art 423 c.p.c. la società resistente alla corresponsione della somma lorda di 53.325,24, ovvero quella somma maggiore o minore che il Giudicante dovesse ritenere di giustizia a titolo di TFR;
B) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente continuativamente ed ininterrottamente dal 01.09.2017 sino al 20.11.2024, con la qualifica e le mansioni di cui alla narrativa che precede, con le modalità ivi descritte;
C) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non si è visto consegnare la busta paga riportante le somme dovute a titolo di TFR;
D) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è rimasto creditore di somme a titolo di TFR;
E) accertarsi e dichiararsi che dalla lettura della CU 2025 si evince che il ricorrente ha maturato la somma lorda pari ad euro 53.325,24 a titolo di TFR rimasto in azienda;
F) accertarsi e dichiararsi che in data 28.02.2025, il Fondo di Tesoreria dell' CP_2 ha corrisposto la somma netta pari euro 41.383,54 a titolo di TFR accantonato presso il predetto Fondo;
G) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è rimasto creditore della quota di TFR a carico della società resistente, pari ad euro
53.325,24 lordi, ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del presente giudizio;
H) conseguentemente e per l'effetto, condannare la resistente alla consegna della busta paga ed al pagamento delle somme a titolo di TFR per un importo pari ad euro 53.325,24 lordi, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria per il danno subito dal ritardo nel pagamento del credito e gli interessi legali sulla somma rivalutata;
I) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge".
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, la società Controparte_1 non ha contestato la fondatezza delle avverse pretese. Ha dichiarato la propria disponibilità a corrispondere il residuo importo netto per il titolo azionato, pari a 40.506,58 euro, mediante pagamento rateale con le condizioni dettagliate nella memoria di costituzione.
Con ordinanza del 14.11.2025 veniva disposta, ai sensi dell'art. 423, comma 1, c.p.c. la provvisoria condanna della società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma lorda di euro 53.325,24 a titolo di trattamento di fine rapporto, rinviando la causa per discussione.
All'esito dell'udienza con trattazione cartolare del 19.12.2025, la causa, di natura documentale, è
stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, sulle conclusioni delle parti e previa acquisizione dei documenti dalle stesse prodotti.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto accolto.
CP
Giova premettere che risulta documentalmente provato che il Fondo di Tesoreria dell' abbia provveduto, in data 28.02.2025, alla corresponsione in favore del ricorrente della somma netta di euro
41.383,54 a titolo di quota di TFR accantonata presso il medesimo fondo (Cfr. doc.6 allegato al ricorso di parte ricorrente) residuando, pertanto, una quota di trattamento di fine rapporto a carico della società resistente.
E' inoltre documentato che il ricorrente ha maturato nei confronti della società Controparte_1 un
trattamento di fine rapporto pari all'importo lordo di 53.325,24 euro (cfr. doc. 2 allegato alla memoria di parte resistente), nemmeno genericamente contestato da parte resistente, che si è limitata a prospettare in via conciliativa- la possibilità di adempiere al credito azionato mediante pagamenti rateali. Ne consegue che, sulla scorta di quanto sinora argomentato il ricorso deve essere accolto, con condanna della CP_3 resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo lordo di
53.325,24 euro a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo.
4. Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non complessità della controversia seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- accoglie il ricorso;
"- condanna la Controparte_1 in persona del 1.r.p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 dell'importo lordo di 53.325,24 euro a titolo di quota di trattamento di fine rapporto maturato e non corrisposto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al soddisfo;
- condanna la Controparte_1 in persona del 1.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che quantifica in complessivi 7.052,00 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza con trattazione cartolare del 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
GE AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa GE AR, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del
19.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4786/2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
TRA
", rappresentato e difeso dall'avv. Michele Damato Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Alessi
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 6.05.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto: di essere stato assunto, in data 1.09.2017, alle dipendenze della società Controparte_1 con contratto a tempo indeterminato e full time, svolgendo le mansioni di Coordinatore Area Sanitaria- Fisioterapista e di aver cessato il rapporto di lavoro in data 20.11.2024; di aver, successivamente, intimato alla società datoriale, mediante proceduta monitoria espletata in data 11.02.2025, il pagamento del saldo delle competenze retributive relative alla mensilità di agosto 2024; di non aver ricevuto né la quota di TFR rimasta a carico della società datrice né la busta paga relativa alla cessazione del rapporto di lavoro contenente la quantificazione dello stesso;
di aver, tuttavia, ricevuto, in data 28.02.2025, dal Fondo CP
-di Tesoreria dell la quota del TFR ivi accantonata per l'importo netto di 41.383,54 euro;
di aver constatato, dalla lettura della Certificazione Unica 2025, di essere creditore nei confronti della [...]
CP_1 della somma lorda di 53.352,24 euro, dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: "A) in via preliminare, condannare con ordinanza ex art 423 c.p.c. la società resistente alla corresponsione della somma lorda di 53.325,24, ovvero quella somma maggiore o minore che il Giudicante dovesse ritenere di giustizia a titolo di TFR;
B) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente continuativamente ed ininterrottamente dal 01.09.2017 sino al 20.11.2024, con la qualifica e le mansioni di cui alla narrativa che precede, con le modalità ivi descritte;
C) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non si è visto consegnare la busta paga riportante le somme dovute a titolo di TFR;
D) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è rimasto creditore di somme a titolo di TFR;
E) accertarsi e dichiararsi che dalla lettura della CU 2025 si evince che il ricorrente ha maturato la somma lorda pari ad euro 53.325,24 a titolo di TFR rimasto in azienda;
F) accertarsi e dichiararsi che in data 28.02.2025, il Fondo di Tesoreria dell' CP_2 ha corrisposto la somma netta pari euro 41.383,54 a titolo di TFR accantonato presso il predetto Fondo;
G) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è rimasto creditore della quota di TFR a carico della società resistente, pari ad euro
53.325,24 lordi, ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del presente giudizio;
H) conseguentemente e per l'effetto, condannare la resistente alla consegna della busta paga ed al pagamento delle somme a titolo di TFR per un importo pari ad euro 53.325,24 lordi, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria per il danno subito dal ritardo nel pagamento del credito e gli interessi legali sulla somma rivalutata;
I) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge".
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, la società Controparte_1 non ha contestato la fondatezza delle avverse pretese. Ha dichiarato la propria disponibilità a corrispondere il residuo importo netto per il titolo azionato, pari a 40.506,58 euro, mediante pagamento rateale con le condizioni dettagliate nella memoria di costituzione.
Con ordinanza del 14.11.2025 veniva disposta, ai sensi dell'art. 423, comma 1, c.p.c. la provvisoria condanna della società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma lorda di euro 53.325,24 a titolo di trattamento di fine rapporto, rinviando la causa per discussione.
All'esito dell'udienza con trattazione cartolare del 19.12.2025, la causa, di natura documentale, è
stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, sulle conclusioni delle parti e previa acquisizione dei documenti dalle stesse prodotti.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto accolto.
CP
Giova premettere che risulta documentalmente provato che il Fondo di Tesoreria dell' abbia provveduto, in data 28.02.2025, alla corresponsione in favore del ricorrente della somma netta di euro
41.383,54 a titolo di quota di TFR accantonata presso il medesimo fondo (Cfr. doc.6 allegato al ricorso di parte ricorrente) residuando, pertanto, una quota di trattamento di fine rapporto a carico della società resistente.
E' inoltre documentato che il ricorrente ha maturato nei confronti della società Controparte_1 un
trattamento di fine rapporto pari all'importo lordo di 53.325,24 euro (cfr. doc. 2 allegato alla memoria di parte resistente), nemmeno genericamente contestato da parte resistente, che si è limitata a prospettare in via conciliativa- la possibilità di adempiere al credito azionato mediante pagamenti rateali. Ne consegue che, sulla scorta di quanto sinora argomentato il ricorso deve essere accolto, con condanna della CP_3 resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo lordo di
53.325,24 euro a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo.
4. Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non complessità della controversia seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- accoglie il ricorso;
"- condanna la Controparte_1 in persona del 1.r.p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 dell'importo lordo di 53.325,24 euro a titolo di quota di trattamento di fine rapporto maturato e non corrisposto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al soddisfo;
- condanna la Controparte_1 in persona del 1.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che quantifica in complessivi 7.052,00 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza con trattazione cartolare del 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
GE AR