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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2024, n. 21060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21060 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OT EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania il 13/12/2022; visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Simone Perelli, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv.ta Maria Isabella Coppola, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta a OT EL in anni due a mesi nove di reclusione e 14.000 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1- 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, confermando, nel resto, la sentenza emessa dal Tribunale che aveva inflitto all'imputato anche la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 21060 Anno 2024 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 22/02/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte non avrebbe motivato sulla richiesta, formulata nell'atto di appello, di esclusione della pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici inflitta dal primo giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello, in accoglimento della richiesta di pena concordata con conseguente rinuncia ai motivi di impugnazione, ha rideterminato la pena in due anni e nove mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado che, in relazione ad una pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e 22.000 euro di multa, aveva correttamente inflitto la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Si tratta di una pena accessoria che non poteva essere confermata all'esito del giudizio di appello, in ragione della diversa entità della pena principale, inferiore a tre anni di reclusione. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria che deve essere eliminata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione temporanea de9 pubblici uffici, pena che elimina. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Simone Perelli, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv.ta Maria Isabella Coppola, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta a OT EL in anni due a mesi nove di reclusione e 14.000 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1- 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, confermando, nel resto, la sentenza emessa dal Tribunale che aveva inflitto all'imputato anche la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 21060 Anno 2024 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 22/02/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte non avrebbe motivato sulla richiesta, formulata nell'atto di appello, di esclusione della pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici inflitta dal primo giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello, in accoglimento della richiesta di pena concordata con conseguente rinuncia ai motivi di impugnazione, ha rideterminato la pena in due anni e nove mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado che, in relazione ad una pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e 22.000 euro di multa, aveva correttamente inflitto la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Si tratta di una pena accessoria che non poteva essere confermata all'esito del giudizio di appello, in ragione della diversa entità della pena principale, inferiore a tre anni di reclusione. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria che deve essere eliminata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione temporanea de9 pubblici uffici, pena che elimina. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.