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Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SAVONA
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati
Dott. Davide Atzeni Presidente Relatore
Dott. Anna Ferretti Giudice
Dott. Gianmaria Sacchi Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
(art. 99 L.F.) nelle cause riunite iscritte ai nn. 1876/2024 e 2146/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
Avv. Franco Vazio
Ricorrente contro in persona del Curatore LLimentare Dott. Controparte_1
Controparte_2
Avv. Paolo Gatto
Resistente
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati, e deve essere conseguentemente disatteso.
Per quanto innanzitutto concerne la domanda proposta dalla ricorrente nella propria “istanza di scioglimento delle ammissioni con riserva” redatta in data 23.7.2024 con la quale essa ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento – a scioglimento della riserva precedentemente assunta dal
Giudice Delegato – per la somma di “Euro 239.031,07 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo,
a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla diminuzione del valore degli immobili per cui è causa in conseguenza delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sugli stessi gravanti, come liquidati nella sentenza n. 74/2024, pubblicata in data 22/01/2024, della Corte di Appello di
Genova”, la stessa deve essere considerata inammissibile. Trattasi infatti di domanda che era stata già proposta dall'odierna ricorrente con la propria istanza di ammissione al passivo redatta in data
22.9.2018 ed implicitamente rigettata dal Giudice Delegato con il proprio provvedimento emesso in data 8.11.2018 (cfr la domanda di ammissione al passivo della ricorrente redatta in data 22.9.2018, ove si legge: “premesso:…..5) che la Sig.ra in relazione alla sentenza di cui al sub Parte_1 2), ferme le altre statuizioni, ha interposto appello in ragione del fatto che il Giudice, per mero errore, ha ritenuto non provato il danno-credito conseguente all'iscrizione ipotecaria gravante sugli immobili permutati: danno-credito invece documentato in atti…..6) che tale danno-credito deve essere infatti quantificato nella somma equivalente all'importo frazionato dell'ipoteca iscritta
e di cui al sub 5)…..chiede di essere ammessa allo stato passivo del sopra indicato fallimento per
1e somme e gli importi sotto specificati: A) con riferimento ai punti 2), 3) e 4) di:
- Euro 55.100,00 per sorte capitale, oltre interessi specificati in sentenza;
- Euro 5.096,75 imposta di registro sentenza;
- Euro 518,00 spese di contributo unif.;
- Euro 5.795,62 competenze legali liquidate in sentenza (comprensive di oneri fiscali e previdenziali);
Per un TOTALE di Euro 66.510,37; B) con riferimento ai punti 5), 6) e 7) della:
- somma equivalente all'importo frazionato dell'ipoteca iscritta e gravante sugli immobili oggetto di permuta e di cui alla sentenza n. 1306/2017;
- somma di Euro 1.900,00 a1 mese per i1 periodo intercorrente dalla data di pubblicazione della sentenza n. 1306/2017 (10/1 1/2017) e sino alla data d'immissione nel possesso degli immobili di cui all'atto di permuta [enfasi aggiunta, n.d.r.]”; cfr inoltre il provvedimento di ammissione allo stato passivo redatto dal Giudice Delegato in data 8.11.2018: “ammesso con riserva ex art. 96, comma 3, n° 2 L.F. per euro 59.667,80 condizionatamente alla scelta del curatore di proseguire o meno la causa in corso ed al relativo esito. Ammesso con riserva penale di euro 1.900,00 mensili dalla data della sentenza (10.11.2017) sino alla data di eventuale permuta con immissione nel possesso degli immobili al relativo atto”).
Sul punto va in particolare rilevato: 1) che è indubbio che con la pronuncia testè riportata il Giudice
Delegato abbia esaminato e, all'esito dell'esame, abbia inteso rigettare la domanda in oggetto;
2) che infatti dal tenore della pronuncia è dato desumere che il Giudice abbia voluto sostanzialmente uniformare la propria decisione al dispositivo della sentenza di questo Tribunale depositata (a definizione del contenzioso sorto tra le parti in relazione al contratto di permuta da esse stipulato il
16.11.2005) in data 10.11.2017, con la quale, per l'appunto, erano stati riconosciuti come dovuti gli importi di € 55.100,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna degli immobili acquistati dalla
Sig.ra con la stipula del contratto di permuta nonché di € 3972,00 oltre accessori di legge a Pt_1 titolo di spese legali (importi in relazione ai quali l'odierna ricorrente è stata ammessa al passivo del fallimento conformemente al dispositivo della sentenza) ed era stata invece disattesa per mancanza di supporto probatorio la domanda risarcitoria de qua; 3) che comunque, anche a non voler condividere l'assunto che precede, dovrebbe in ogni caso ritenersi che la mancata espressa pronuncia sulla domanda in esame da parte del Giudice Delegato integri un sostanziale implicito provvedimento di rigetto della domanda medesima, in ossequio al condivisibile insegnamento della
Suprema Corte per il quale “in tema di verifica dello stato passivo, il silenzio serbato dal giudice delegato sulla domanda tempestiva di ammissione di un credito, assume valore implicito di rigetto, contro il quale per evitare il formarsi di una preclusione il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell' art. 98 l.fall ., restando conseguentemente inammissibile la successiva domanda di insinuazione tardiva fondata sul medesimo credito” (cfr Cassazione Civile
Sez. I, 15/03/2019, n. 7500); 4) che il fatto che la domanda in esame sia stata già valutata, decisa e disattesa in sede di esame delle domande tempestive di ammissione al passivo del fallimento induce a ritenere che la sua reiterazione in questa sede debba essere considerata inammissibile per intervenuta formazione del giudicato endofallimentare, per evitare il quale la Sig.ra avrebbe Pt_1
dovuto proporre a suo tempo opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento emesso dal
Giudice Delegato in data 8.11.2018 nel termine perentorio di 30 giorni dalla sua comunicazione stabilito dall'art. 99 L. LL. (cfr Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4506 del 20/02/2020: “in tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile se diversa, per "petitum" e "causa petendi", rispetto a quella di insinuazione ordinaria, poiché il carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo esclude che, per il giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva, possa proporsi una nuova insinuazione per un credito, o una parte di esso, che sia stato in precedenza escluso dal passivo”; Cassazione Civile
Sez. Lav., 28/06/2012, n.10882: “in tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per "petitum e causa petendi", rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva”).
Del pari inammissibile va poi considerata anche la domanda proposta dall'odierna ricorrente con la quale la stessa ha chiesto che tutte le proprie posizioni creditorie – comprese quelle già ammesse con riserva con il citato provvedimento dell'8.11.2018 – siano ammesse in via definitiva in prededuzione ai sensi dell'art. 111 L. LL. (norma a mente della quale “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”).
Sul punto va in particolare evidenziato: 1) che nella propria domanda di ammissione al passivo del
22.9.2018 l'odierna ricorrente ha del tutto omesso di richiedere l'ammissione dei propri crediti in prededuzione;
2) che secondo il disposto dell'art. 93 L. LL. (formulato in relazione alle cause di prelazione, ma che comunque esprime una ratio applicabile anche all'ipotesi della sussistenza dei presupposti per l'operatività della prededuzione), nella domanda di ammissione al passivo deve essere specificamente indicata l'esistenza di eventuali titoli di prelazione, con la conseguenza che in mancanza di tale indicazione il credito deve essere necessariamente ammesso al chirografo (cfr
Cassazione Civile Sez. I, 15/07/2011, n.15702: “dalla disciplina dettata dall'art. 93 l. fall., in relazione all'omissione o l'assoluta incertezza dell'indicazione dei requisiti della domanda di ammissione al passivo, discende che non può essere ammessa integrazione alcuna per l'omissione
o l'assoluta incertezza dell'indicazione delle ragioni della prelazione, in relazione alle quali la predetta norma prevede, come conseguenza, non l'impedimento alla pronuncia nel merito
(l'inammissibilità), salvo riproposizione della domanda, bensì che "il credito è considerato chirografario"”; Trib. Pescara 23 dicembre 2010, in www.osservatorio-oci.org, ha poi ritenuto che in sede di opposizione allo stato passivo la richiesta della collocazione prelatizia costituisca una modificazione della domanda come cristallizzata nella precedente fase della verifica, in quanto tale, inammissibile, stante la natura impugnatoria dell'opposizione); 3) che comunque, come già correttamente rilevato dal Giudice Delegato nel proprio provvedimento del 10.10.2024, anche la domanda di ammissione dei crediti in prededuzione in esame, come quella dianzi menzionata, deve considerarsi ormai preclusa dalla formazione del giudicato endofallimentare, e ciò in quanto il credito per la pattuita penale di € 1.900,00 mensili è stato già esaminato ed ammesso al chirografo con il detto provvedimento di ammissione con riserva dell'8.11.2018, provvedimento che non è stato impugnato neppure sotto l'aspetto del mancato riconoscimento della prededuzione (cfr sull'aspetto in esame Cassazione Civile Sez. I, 20/07/2016, n. 14936: “il sistema della legge fallimentare - in ragione del principio generale che riconosce carattere giurisdizionale e decisorio al procedimento di verificazione del passivo - esclude la possibilità di una duplice insinuazione, ordinaria e tardiva, di uno stesso credito, sicché, dovendosi identificare il "petitum" della domanda di ammissione al passivo nel riconoscimento del diritto a partecipare al concorso per un credito individuato e con un certo rango, una volta collocato definitivamente al passivo in via chirografaria, è preclusa, la formulazione di una successiva domanda tardiva per il riconoscimento di un diritto di prelazione sul medesimo credito, fermo restando che l'onere di provare che la domanda di ammissione tardiva si riferisce ad un credito già insinuato incombe sul curatore, trattandosi di fatto impeditivo all'ammissione al concorso”; Cassazione Civile Sez. Lav.,
09/04/1993, n. 4312: “il sistema della legge fallimentare - in ragione del principio generale che riconosce il carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo - esclude la possibilità di una duplice insinuazione, ordinaria e tardiva, di uno stesso credito;
pertanto, atteso altresì che il petitum della domanda di ammissione al passivo è costituito dal riconoscimento del diritto del creditore di partecipare al concorso per un credito di un determinato importo e secondo il rango competente, è preclusa - una volta che sia stata proposta ed accolta la domanda di ammissione al passivo di un credito in via privilegiata e non impugnato lo stato passivo - la successiva domanda di ammissione tardiva, ai sensi dell'art. 101 l. fall., del medesimo credito (relativa, nella specie, all'indennità di anzianità) con riconoscimento della sua prededucibilità ai sensi dell'art. 111 n. 1) della stessa legge”); 4) che comunque, anche a non voler condividere gli assunti che precedono, l'istanza di ammissione in prededuzione dei crediti de quibus dovrebbe considerarsi in ogni caso infondata anche nel merito;
5) che al riguardo, infatti, non può ritenersi né che i crediti azionati dalla Sig.ra siano “qualificati come prededucibili da Pt_1 una specifica disposizione di legge” (cfr l'art. 111 u. c. L. LL), né che gli stessi siano “sorti in occasione o in funzione” della presente procedura fallimentare e/o della precedente procedura di concordato preventivo cui l' è stata sottoposta (cfr nuovamente l'art. 111 u. c. Controparte_1
L. LL), né, infine, che si tratti di “somme dovute a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento nei contratti ove il curatore sia subentrato”, come dedotto dalla ricorrente alla pagina 10 della propria istanza di scioglimento della riserva del 23.7.2024 (nel caso di specie il fatto che il Curatore del fallimento possa essere volontariamente subentrato nel contratto di permuta de quo deve escludersi in radice, e ciò in quanto al momento della declaratoria del fallimento gli effetti traslativi del contratto, secondo quanto accertato con effetto di giudicato nella sentenza emessa dal
Tribunale di Savona in data 10.11.2017, si erano già da lungo tempo definitivamente prodotti: cfr al riguardo il chiaro disposto dell'art. 72 comma 1 L. LL, a mente del quale il subentro volontario del
Curatore nei contratti ad effetti reali non è ontologicamente prefigurabile laddove nei contratti medesimi – come nel caso di specie – l'effetto traslativo dei beni oggetto delle relative pattuizioni si sia ormai già irrevocabilmente verificato).
Da ultimo va rilevato che l'odierna ricorrente, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti relativi agli importi di cui alla propria domanda di scioglimento delle ammissioni con riserva del 23.7.2024 diversi da quelli su esaminati ed ulteriori rispetto a quelli richiesti con la precedente domanda di insinuazione al passivo del 22.9.2018 (trattasi sostanzialmente degli importi ad essa riconosciuti a titolo di spese di lite dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Genova in data 22.1.2024 e/o comunque degli esborsi da essa ricorrente sostenuti in relazione al grado d'appello della causa da essa instaurata nel confronti della in relazione al contratto di permuta Controparte_1
stipulato dalle parti in data 16.11.2005), avrebbe potuto proporre domanda di insinuazione tardiva, trattandosi per l'appunto di crediti in relazione ai quali non si è prodotto alcun giudicato endofallimentare per non essere stati gli stessi esaminati nel precedente provvedimento di ammissione con riserva emesso dal Giudice Delegato in data 8.11.2018, all'epoca del quale ovviamente neppure si erano ancora formati. I crediti medesimi non possono tuttavia essere esaminati ed ammessi in questa sede, che è finalizzata solo ed esclusivamente all'ammissione in via definitiva dei soli crediti già delibati con il provvedimento di ammissione con riserva testè menzionato (sul fatto che in sede di procedura di “scioglimento delle ammissioni con riserva” ai sensi dell'art. 113 bis c.p.c. non possano essere esaminati crediti diversi rispetto a quelli precedentemente ammessi con riserva cfr, tra le altre, Cassazione Civile Sez. I, 21/06/2022, n.
20068; il fatto poi che l'odierna ricorrente, con la propria istanza del 23.7.2024, abbia inteso proporre solo ed esclusivamente un'istanza di scioglimento delle ammissioni con riserva ai sensi dell'art. 113 bis L. LL. e non anche una domanda tardiva ai sensi dell'art. 101 L. LL. risulta espressamente dalla stessa epigrafe dell'istanza, ed è stato peraltro da essa regolarmente ribadito in tutti i propri atti difensivi, compresi quelli redatti nel corso della presente fase processuale di opposizione allo stato passivo).
Stanti le peculiarità della controversia portata all'esame di questo Tribunale devono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
a) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Savona, 13/3/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Davide Atzeni