Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 1
Il delitto di ragion fattasi mediante violenza sulle cose non è configurabile se non in relazione a cose possedute da altri e non anche su quelle nel possesso dell'autore della condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2010, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
675 / 1 1 SENTENZA N.4974 REGISTRO GENERALE n. 35252/10
PUBBLICA UDIENZA DEL 10 NOVEMBRE 2010
RE P U B BLI CA I T A L IANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Francesco Serpico - Presidente
1. Dott. Francesco Ippolito - Consigliere 2. Dott. Anna Maria Fazio - Consigliere 3. Dott. Lina Matera - Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FE RA, nato a [...] il [...]; contro la sentenza dell'8 giugno 2010 emessa dalla Corte d'appello di
Caltanissetta;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Giovanni Galati, che ha chiesto l'annullamento della sentenza per estinzione del reato in seguito ad avvenuta prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Nicosia aveva affermato la penale responsabilità di FE RA in ordine al reato di cui all'art. 392 c.p., per avere arbitrariamente, al fine di esercitare un preteso dritto, proceduto alla recinzione di parte di un terreno oggetto di una controversia civile con NZ
RA, condannando l'imputato al pagamento di € 200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile e alla rimozione della recinzione.
2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione.
-
Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione, rilevando che dai risultati dell'istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che il fondo era nella sua esclusiva disponibilità e, prima ancora, del padre AN RA. In particolare, ha rilevato che la stessa parte civile avrebbe ammesso che il fondo in questione si trovava da oltre venti-trenta anni nella disponibilità del padre
AN RA;
che la parte civile non ha mai esercitato alcun diritto di passaggio sulla parte del fondo interessato dalla recinzione;
che la recinzione è risalente al 1980 (teste Luigi Rizzone) ed era sicuramente stata realizzata già nel
2000 (teste Salvatore Cipriano). La accertata disponibilità del fondo avrebbe dovuto portare ad escludere la sussistenza del reato in capo all'imputato, che ne ha continuato a disporre così come prima di lui aveva fatto il padre.
Con un secondo motivo ribadisce la eccezione relativa alla tardività della querela, sul presupposto che la condotta contestata si sarebbe consumata nel 2001, mentre la querela è stata presentata solo il 14.3.2003.
Infine, con l'ultimo motivo chiede la revoca delle statuizioni civili, rilevando che la parte civile avrebbe già ottenuto il risarcimento dei danni in sede civile.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente deve escludersi che vi sia stata l'estinzione del reato a seguito di prescrizione, così come sostenuto dal procuratore generale, in quanto sebbene il termine massimo di sette anni e sei mesi sia interamente decorso alla metà di settembre 2010, deve comunque calcolarsi il periodo di sospensione del corso della prescrizione verificatosi nel giudizio di appello, pari a sessanta giorni.
Sicché ad oggi il reato non risulta prescritto.
4. Passando all'esame del ricorso deve riconoscersi che i motivi proposti sono fondati.
Dalle sentenze di merito risulta, effettivamente, che nel marzo 2003 è stata realizzata la recinzione del fondo, sotto la direzione dell'imputato; è altresì emerso, dalle dichiarazioni del geometra che fece i rilievi nel 2002, che la recinzione già esisteva prima del 2003, sebbene fosse piuttosto deteriorata;
tali circostanze sono state confermate anche dal teste Cipriano.
Sulla base di queste dichiarazioni i giudici hanno ritenuto che l'imputato, con i lavori eseguiti nel 2003, abbia impedito alla parte civile di accedere nell'area, ponendo in essere il reato di cui all'art. 392 c.p.
Tuttavia, le sentenze di merito non hanno considerato che l'imputato, e ancor prima il padre di questi, si trovava nel possesso del fondo in questione, elemento rilevante nel caso di specie, peraltro non oggetto di contestazione.
Dalle sentenze di merito risulta che dinanzi all'iniziativa di NZ RA, che aveva proposto un'azione con cui rivendicava l'esclusiva proprietà del fondo,
AN RA, padre dell'imputato, si era costituito in giudizio proponendo domanda riconvenzionale, con cui chiedeva al giudice civile di dichiarare l'avvenuta usucapione del bene.
Il presupposto di fatto era quindi costituito dal possesso del fondo da parte dell'imputato (e prima ancora del padre), mentre il diritto azionato era quello di proprietà, che NZ RA reclamava con l'azione di rivendica e che
3 l'imputato contrastava coltivando la domanda riconvenzionale volta ad accertare l'acquisto del bene per effetto del continuo possesso.
Pertanto, l'oggetto della controversia civile era rappresentato dall'accertamento del diritto di proprietà, ferma restando la situazione di possesso del bene.
In base a questa ricostruzione dei fatti, che trova riscontro nelle stesse sentenze di merito, soprattutto in quella di primo grado, deve riconoscersi che la realizzazione di lavori su una recinzione, peraltro esistente da tempo, ancor prima dell'avvio della causa civile, non può qualificarsi come una condotta diretta a farsi arbitrariamente ragione da sé, al fine di esercitare un preteso diritto, che nella specie corrisponde al diritto di proprietà, in quanto tale condotta rappresenta semmai la manifestazione di un potere di fatto sul bene, potere che non può non riconoscersi al soggetto che si trovi nel possesso del bene stesso e che ponga in essere quelle azioni di conservazione del bene, come appunto può essere il ripristino di una recinzione già esistente. In altri termini, l'azione posta in essere dall'imputato rientrava nell'ambito dei poteri e delle facoltà riconosciti al
"possessore" di un immobile;
in ogni caso, ponendo in essere la recinzione, non avrebbe mai potuto esercitare, arbitrariamente, il diritto di proprietà, oggetto di un accertamento di natura formale.
Dunque è in errore la sentenza impugnata quando afferma che con la sua condotta l'imputato ha impedito alla controparte l'esercizio del diritto di proprietà, per il semplice motivo che l'azione posta in essere da FE RA sul fondo di cui aveva il possesso non appare idonea ad incidere sul diritto di proprietà reclamato da NZ RA ed oggetto di accertamento giudiziale.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ritenuto che il delitto di ragion fattasi, mediante violenza sulle cose, non è ipotizzabile se non in riferimento a cose possedute da altri (v., Sez. VI, 25 febbraio 2003,n. 18153,
Crupi), escludendo che possa ritenersi sussistente il reato quando l'agente, come nel caso in esame, si limiti ad agire nell'ambito del possesso esercitato sul bene.
4 5. Pertanto, in mancanza dei presupposti della condotta di cui all'art. 392 c.p.
-
la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Serpico Giorgio Fidelbo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 13 GEN. 2011
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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