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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/12/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2290/2019 promossa da
), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO DI NANNA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Mario Capuani n. 38;
TO contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARCO RACANO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in L'Aquila Via Vittorio Veneto n. 2;
CONVENUTA nonché contro
(p. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARIO BRIOLINI, con domicilio eletto in
Teramo presso lo studio dell'avv. Franco Di Teodoro;
ZA TA L'TO
OGGETTO: risarcimento danno da reato.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto Tribunale di Teramo
e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“accertata la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato dal quotidiano (nella Controparte_1 versione online il 14 febbraio 2016) dal titolo 'Droga, arrestato il rosetano della banda delle rapine', condannare la società editrice de al risarcimento di ogni danno da liquidarsi in Controparte_1 favore dell'attore nella misura di € 50.000,00, oppure in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione spese e oneri del giudizio”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto che, in data 14 febbraio 2016, il quotidiano nella sua versione on-line, aveva pubblicato un articolo dal titolo “Droga, arrestato il CP_1 rosetano della banda delle rapine”, ritenuto gravemente lesivo della sua reputazione.
Nell'atto di citazione, la natura diffamatoria del pezzo viene fatta discendere dall'assunto secondo cui il testo sarebbe “quanto mai impreciso, vago, generico e in parte falso”, in particolare nel passaggio in cui si sostiene che l'attore si sarebbe limitato a “stringere rapporti” con già Persona_1 componente della banda “TI” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
Secondo la prospettazione attorea, il riferimento alla nota banda “TI” lascerebbe intendere, sia pure in modo allusivo, una sua partecipazione concreta alle attività delittuose del sodalizio criminale operante nel territorio rosetano tra gli anni '70 e '80.
L'attore lamenta, inoltre, che l'articolo riporterebbe erroneamente a suo carico la condotta di aver sottratto a una pattuglia dei Vigili Urbani due pistole d'ordinanza e un paio di manette, allo scopo di commettere una rapina, circostanza che sarebbe invece da attribuire ad altro soggetto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 ottobre 2019 si è costituita in giudizio la società contestando la domanda attorea. Controparte_1
Segnatamente, la società ha eccepito:
- la propria carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che “All'epoca della pubblicazione dell'articolo (14 febbraio 2016) la società convenuta in giudizio (“ ) non era ancora Controparte_1 costituita”: la testata giornalistica “ ” era infatti all'epoca detenuta dal CP_1 [...] tramite la società Controparte_3 Controparte_2
-l'omessa citazione in giudizio dell'autore dell'articolo;
-l'insussistenza dell'elemento soggettivo;
2 Tribunale di Teramo
-l'insussistenza dei presupposti per l'accertamento del contenuto diffamatorio del titolo e dell'articolo, pubblicato nell'esercizio del diritto di cronaca, e stante il contenuto veritiero dei fatti narrati, la continenza e la pertinenza del testo e la rilevanza pubblica della notizia.
Sotto altro profilo, la società convenuta ha evidenziato l'indeterminatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attore, e ha documentato di aver comunque provveduto alla rimozione dell'articolo dal sito web.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) rigettare le domande proposte, per carenza di legittimazione passiva del soggetto convenuto o, comunque, per la loro indeterminatezza, infondatezza e/o inammissibilità.
2) Con ogni conseguente statuizione in ordine alla attribuzione delle spese di lite, nonché al risarcimento dei danni ulteriori per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 17 dicembre 2019, preso atto delle difese della società convenuta, il difensore di parte attrice ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa società che nel periodo compreso dal 12 febbraio 2016 fino a settembre 2016 Controparte_2 era proprietaria del quotidiano Il Centro.
Autorizzata la chiamata, in data 5 giugno 2020 si è costituita in giudizio Controparte_4
(nuova denominazione di , affermando l'assoluta veridicità e la
[...] Controparte_2 pubblica rilevanza dei fatti narrati, insistendo, pertanto, per il rigetto della domanda.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e, a seguito di alcuni rinvii d'ufficio, stante la necessità di attribuire priorità alla definizione di procedimenti di più risalente iscrizione, con ordinanza del 19 settembre 2025 è stata assunta in decisione, con assegnazione di giorni sessanta (decorrenti dal 22 settembre 2025 incluso) per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e come tale deve essere respinta, per le motivazioni di seguito esposte.
Lo scritto oggetto del presente giudizio e ritenuto dall'attore offensivo della sua reputazione consiste in un articolo, pubblicato online sul sito in data 14 febbraio 2016, il cui CP_1 contenuto si riporta qui di seguito:
“Droga, Arrestato il rosetano della banda delle rapine.
Il 27enne era in affidamento ai servizi sociali dopo un patteggiamento ma la polizia gli trova in casa cocaina e marijuana nascoste nella cucina 14 febbraio 2016 . Era in affidamento ai Pt_2 servizi sociali dopo aver patteggiato tre anni e quattro mesi perché coinvolto nell'inchiesta sulla banda dei quattro giovani di che, secondo l'accusa, progettava rapine e trafficava in armi. Pt_2
3 Tribunale di Teramo
27enne di , è stato arrestato perché sorpreso in casa con 275 grammi Parte_1 Pt_2 di marijuana, un grammo di cocaina e un bilancino di precisione nascosto nella cappa aspirante della cucina. Il giovane è stato fermato dagli agenti della squadra mobile teramana diretta da Per_2
.
[...]
Ieri mattina il giudice Flavio Conciatori, dopo aver convalidato il fermo, ha disposto gli arresti domiciliari per il ragazzo assistito dall'avvocato Vincenzo Di Nanna.
Secondo la polizia il giovane, nonostante fosse in affidamento ai servizi sociali, «negli ultimi tempi era diventato un punto di riferimento per la cessione di marijuana e hascisc per molti giovani della zona» si legge in un comunicato della questura.
Per l'accusa della procura e gli altri tre ragazzi di all'epoca dell'inchiesta per Parte_1 Pt_2 cui vennero arrestati nel 2013 avrebbero stretto rapporti con l'ex componente della Persona_1 banda TI che dopo tre evasioni, più di 28 anni in carcere per rapine e colpi ai portavalori, una laurea e un libro, dal 17 maggio 2013 è tornato in carcere per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 2 mesi per tentata rapina. finito a processo per l'inchiesta di , è stato assolto Per_1 Pt_2 perché ritenuto estraneo alle accuse contestate dalla procura teramana.
All'epoca dei fatti e un altro ragazzo scelsero di patteggiare tre anni e quattro mesi, Parte_1 mentre gli altri due il rito abbreviato. Secondo l'accusa e l'altro che ha scelto di Parte_1 patteggiare sono coloro che nel luglio del 2010 derubarono una pattuglia dei vigili urbani di Pt_2 portando via due pistole d'ordinanza e delle manette.
Gli investigatori, all'epoca dei fatti, erano convinti che il gruppo fosse pronto ad entrare in azione in un centro commerciale pescarese, e per questo aveva comprato delle maschere in lattice su internet.
Il colpo, sempre secondo l'accusa, sarebbe saltato all'ultimo minuto.”
Nell'articolo, quindi, vengono menzionate due vicende che avevano visto coinvolto il l'arresto, attuale rispetto alla pubblicazione dell'articolo (2016), per detenzione di Parte_1 stupefacenti;
la vicenda giudiziaria, risalente al 2013, che aveva visto l'attore imputato in un processo per una serie di più gravi reati, tra cui il delitto di associazione a delinquere.
L'attore, senza smentire i fatti relativi all'arresto del 2016, enuclea dal testo dell'articolo due circostanze che rende oggetto di impugnazione e che rappresentano, pertanto, il thema decidendum del presente giudizio:
1) premesso che, come l'articolo riferisce, il l momento dell'arresto era Parte_1 in affidamento ai servizi sociali per un patteggiamento di tre anni prima e per esser stato coinvolto nella “banda di quattro giovani di che, secondo l'accusa, progettava Pt_2 rapine e trafficava in armi”, l'attore si duole di essere stato (a suo dire in maniera inveritiera) accostato, insieme con i suoi complici, a ex componente Persona_1 della banda TI, e quindi, indirettamente, ad essa;
4 Tribunale di Teramo
2) nel testo dell'articolo si legge che il sempre secondo l'accusa, insieme Parte_1 con un suo complice avrebbe derubato una pattuglia dei Vigili Urbani di di due Pt_2 pistole di ordinanza e di manette, laddove invece, secondo quanto l'attore afferma, detta accusa era riferita al solo (altro componente della “banda”). Persona_3
Occorre allora accertare se sia ravvisabile, nelle espressioni poc'anzi riportate, una lesione dell'onore e della reputazione dell'attore da cui sia derivata un pregiudizio suscettibile di risarcimento.
In via di inquadramento dogmatico, la fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale è astrattamente riconducibile, dal punto di vista penale, all'ambito del delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. e, dal punto di vista civile, all'ambito dell'illecito aquiliano, ex art. 2043 c.c.
Allorquando la persona offesa agisca esclusivamente in sede civile per il risarcimento del danno, il giudice civile, per poter decidere se la domanda sia meritevole di accoglimento, dovrà accertare, seppure in via incidentale, in primo luogo la sussistenza degli estremi del reato di diffamazione in capo all'autore della condotta denunciata, e poi l'esistenza di un danno eziologicamente collegato alla condotta di reato.
Gli elementi costitutivi della diffamazione sono: 1) l'offesa dell'altrui reputazione e 2) la comunicazione con più persone.
Il primo requisito, consistente nell'idoneità del comportamento diffamatorio a ledere l'altrui reputazione, deve essere inteso come lesione delle qualità personali, morali, sociali e professionali di un individuo, e si realizza quando risultino compromessi la sua immagine, il suo onore o il suo decoro.
In tale prospettiva, la capacità delle espressioni offensive di arrecare un danno all'onore o al decoro dell'offeso deve essere valutata tenendo conto della personalità del soggetto cui sono rivolte, del contesto in cui tali espressioni sono state pronunciate e della coscienza sociale.
Quanto al secondo requisito, ossia la comunicazione con più persone, va precisato che la diffusione del messaggio diffamatorio può avvenire tanto oralmente quanto per iscritto, come nel caso che qui rileva, relativo alla divulgazione di notizie tramite la stampa.
Nel peculiare ambito della cronaca giudiziaria, il nostro ordinamento impone un rigoroso dovere di controllo della fonte — che deve essere sempre legittima e legittimamente utilizzata — al fine di garantire che l'attività giornalistica persegua la finalità costituzionale di assicurare un'informazione corretta e veritiera, evitando che la stampa divenga veicolo di notizie false, inesatte o non ancora accertate.
Secondo autorevole giurisprudenza, l'esercizio del diritto di cronaca è legittimo solo quando la stampa rispetti tre condizioni fondamentali:
-la verità oggettiva della notizia, intesa come corrispondenza al vero dei fatti narrati, ovvero come verità putativa frutto di un'adeguata verifica delle fonti;
5 Tribunale di Teramo
-la pertinenza, ossia l'esistenza di un effettivo interesse pubblico alla conoscenza della notizia, tale da giustificarne la diffusione;
-la continenza, vale a dire il rispetto di una forma espressiva corretta, misurata e priva di toni gratuitamente allusivi o denigratori: l'articolo non deve mai eccedere lo scopo informativo, deve mantenere una serena obiettività ed essere redatto nel rispetto della dignità della persona.
Il rispetto di tali condizioni consente di realizzare un equilibrato bilanciamento tra il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare il proprio pensiero e di diffondere fatti e notizie, e il diritto all'onore e alla reputazione, parimenti garantiti dagli artt. 2 e 3 Cost.
Volgendo al caso sottoposto al vaglio del Tribunale, parte attrice censura l'operato della testata giornalistica sotto il profilo della veridicità; come detto, il amenta che IL CENTRO Parte_1 abbia diffuso notizie non veritiere sul suo conto.
In primo luogo, l'attore si duole di essere stato accostato, nell'articolo in oggetto, alla figura del noto boss pescarese segnatamente, nell'articolo si legge che “Per l'accusa della Persona_1 procura e gli altri tre ragazzi di all'epoca dell'inchiesta per cui vennero arrestati Parte_1 Pt_2 nel 2013 avrebbero stretto rapporti con l'ex componente della banda TI”. Persona_1
Ebbene, non sembrano sussistere i presupposti per affermare la non rispondenza al vero dei fatti esposti;
nel testo dell'articolo espressamente si riconduce il rapporto tra il il Parte_1 Per_1
a una tesi dell'accusa, che trova conferma nella sentenza di patteggiamento prodotta in atti dallo stesso attore (sentenza del Tribunale di Teramo n. 364/2013, Giudice Franco Tetto).
Segnatamente, nel capo di imputazione A) era indicato come correo dell'attore Persona_1 del reato previsto dall'art. 416 commi 1 e 2 c.p. (associazione per delinquere) finalizzato “all'illecito procacciamento di armi comuni da sparo in favore di altri gruppi malavitosi (operanti prevalentemente in provincia di Pescara) come pure alla perpetrazione di rapine in danno di uffici postali, portavalori ed istituti di credito, agendo autonomamente ovvero fornendo manovalanza e supporto logistico ai predetti gruppi criminosi”.
L'attore lamenta che nell'articolo si alluderebbe, in modo sibillino, ad una sua partecipazione alla famigerata banda TI: tuttavia, nel testo nulla del genere viene affermato, essendo semplicemente riportato che in una vicenda risalente al 2013 il avrebbe stretto rapporti con il Parte_1
Per_1
La notizia pubblicata dalla testata giornalistica risulta dunque conforme al vero e correttamente posta.
È significativo, poi, che il presunto rapporto con il non sia riportato come un dato Per_1 oggettivo, ma sia espressamente ricondotto alla ricostruzione dell'accusa, così come emergente dagli atti del procedimento. Il giornalista, pertanto, non attribuisce al soggetto un fatto in termini apodittici, ma si limita a riferire — in modo fedele e pertinente — la posizione assunta dalla Procura.
6 Tribunale di Teramo
Correttamente, poi, nell'articolo è stato precisato che, in relazione a quella vicenda, il “è stato Per_1 assolto perché ritenuto estraneo alle accuse contestate dalla procura teramana”.
Il amenta, poi, che nell'articolo era stato scritto che aveva derubato una pattuglia Parte_1 dei Vigili Urbani di di due pistole di ordinanza e di manette, sebbene invece detta accusa fosse Pt_2 riferita al solo , altro componente della banda. Persona_3
La notizia, in effetti, non è del tutto rispondente al vero, in quanto dal capo di imputazione di cui alla già richiamata sentenza di patteggiamento si evince che la rapina ai danni della Polizia Municipale di sarebbe stata commessa non dall'attore, ma da un altro componente della banda. Pt_2
Nondimeno, non appaiono integrati i presupposti per il configurarsi del reato di diffamazione in quanto la notizia, pur nella sua imprecisione, non è del tutto decontestualizzata e avulsa dalla realtà, ove si consideri che:
- il , che secondo l'accusa avrebbe sottratto due pistole d'ordinanza e un paio di manette Per_3 alla Polizia Municipale, era comunque un componente del sodalizio criminoso del quale, sempre secondo la tesi dell'accusa, faceva parte anche il cfr. capo imputazione A); Parte_1
- il stando ai fatti descritti nei vari capi di imputazione, comunque sarebbe stato Parte_1 coinvolto nella vicenda afferente alla rapina commessa ai danni dei vigili urbani, nella misura in cui al capo di imputazione B1, gli viene attribuito il delitto di cui agli artt. 110, 648 e 61 n. 10 c.p., “per aver acquistato o comunque ricevuto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto e senza essere concorso nel reato presupposto manette di provenienza delittuosa in quanto illecitamente sottratte, con la condotta sub B, ad una pattuglia dei Vigili Urbani del Comune di Roseto degli Abruzzi”.
Sebbene, quindi, il on avesse partecipato alla materiale sottrazione delle manette Parte_1 ai danni dei Vigili Urbani, secondo gli inquirenti costui, a distanza di pochi giorni dalla rapina posta in essere dal , aveva acquistato o ricevuto le manette stesse dal . Per_3 Per_3
Alla luce di tali osservazioni, anche in considerazione del complessivo contesto in cui viene riportata la notizia, non sembra potersi affermare che l'informazione, pur imprecisa, possa ritenersi lesiva dell'immagine dell'attore con riferimento al buon nome, alla reputazione e al decoro della persona, che fondano la propria tutela nell'art. 2 Cost.
Invero, non appare revocabile in dubbio che le informazioni riportate dall'articolo fossero, nel loro complesso, conformi a verità, essendo pacifico che: il u arrestato nel febbraio 2016 Parte_1 perché sorpreso in casa con 275 grammi di marjuana, un grammo di cocaina e un bilancino di precisione;
secondo un comunicato stampa della polizia il giovane, nonostante fosse in affidamento ai servizi sociali “negli ultimi tempi era diventato un punto di riferimento per la cessione di marjuana e hashish per molti giovani della zona”; medesimo era stato arrestato mentre era in affidamento ai servizi sociali, in seguito ad una sentenza di patteggiamento (prodotta dallo stesso attore) del Tribunale di
Teramo; tale sentenza era stata emessa all'esito di un'udienza preliminare nella quale si provvedeva su
7 Tribunale di Teramo
un richiesta di rinvio a giudizio avanzata, fra gli altri, nei confronti dell'attore, chiamato a rispondere in quella circostanza della costituzione di una associazione a delinquere, ex art. 416 comma 1 e comma 2
c.p. (da cui il termine 'banda' non impropriamente utilizzato nel titolo dell'articolo), costituita per lo svolgimento di una cospicua e variegata congerie di reati, diretti fra l'altro all'illecito procacciamento e di armi da fuoco, come pure alla perpetrazione di rapine.
Sotto altro profilo, segnatamente in relazione al c.d. diritto all'oblio - invocato dall'attore - e alla permanenza dell'interesse pubblico e sociale all'informazione anche rispetto a fatti risalenti nel tempo, purché legati alla notizia recente, è utile rammentare che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate (nella specie, il cd. diritto all'oblio era invocato in relazione ad un'antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza” (Cass. civ., Sez. III,
26/6/2013, n. 16111).
Nel caso di specie, il richiamo, in un articolo del 2016, ad una vicenda giudiziaria risalente al 2013, appare pertinente, stante il collegamento tra le due vicende, poiché il fatto più recente era stato commesso mentre il era in affidamento ai servizi sociali in forza della sentenza di Parte_1 patteggiamento, pronunciata all'esito dei fatti rispetto ai quali l'attore invoca il diritto all'oblio, che – del resto – si erano verificati solo tre anni prima.
La domanda, poi, già destituita di fondamento sul piano della condotta, appare inconsistente sotto un diverso e ulteriore profilo, afferente alla sfera del danno.
La Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, afferma che in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non
è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
Nel caso di specie, si rileva che la pretesa attorea è formulata in modo del tutto generico: l'attore non specifica quale tipo di pregiudizio avrebbe subito – se patrimoniale o non patrimoniale – né richiama gli indici presuntivi individuati dalla giurisprudenza per l'accertamento dell'an debeatur del risarcimento.
In difetto di una concreta e puntuale allegazione del danno e dei correlativi elementi sintomatici, la domanda risarcitoria si rivela meramente assertiva e, pertanto, deve essere rigettata.
8 Tribunale di Teramo
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attore deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società convenuta e dalla terza chiamata;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa IA
RO, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2290/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
I) RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
II) CONDANNA al rimborso delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...] che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CP_1
Iva e Cap come per legge;
III) CONDANNA al rimborso delle spese di lite sostenute da Parte_1 che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre Controparte_2 rimborso forfetario, Iva e Cap come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 11 dicembre 2025.
IL GIUDICE
IA RO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2290/2019 promossa da
), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO DI NANNA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Mario Capuani n. 38;
TO contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARCO RACANO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in L'Aquila Via Vittorio Veneto n. 2;
CONVENUTA nonché contro
(p. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARIO BRIOLINI, con domicilio eletto in
Teramo presso lo studio dell'avv. Franco Di Teodoro;
ZA TA L'TO
OGGETTO: risarcimento danno da reato.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto Tribunale di Teramo
e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“accertata la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato dal quotidiano (nella Controparte_1 versione online il 14 febbraio 2016) dal titolo 'Droga, arrestato il rosetano della banda delle rapine', condannare la società editrice de al risarcimento di ogni danno da liquidarsi in Controparte_1 favore dell'attore nella misura di € 50.000,00, oppure in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione spese e oneri del giudizio”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto che, in data 14 febbraio 2016, il quotidiano nella sua versione on-line, aveva pubblicato un articolo dal titolo “Droga, arrestato il CP_1 rosetano della banda delle rapine”, ritenuto gravemente lesivo della sua reputazione.
Nell'atto di citazione, la natura diffamatoria del pezzo viene fatta discendere dall'assunto secondo cui il testo sarebbe “quanto mai impreciso, vago, generico e in parte falso”, in particolare nel passaggio in cui si sostiene che l'attore si sarebbe limitato a “stringere rapporti” con già Persona_1 componente della banda “TI” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
Secondo la prospettazione attorea, il riferimento alla nota banda “TI” lascerebbe intendere, sia pure in modo allusivo, una sua partecipazione concreta alle attività delittuose del sodalizio criminale operante nel territorio rosetano tra gli anni '70 e '80.
L'attore lamenta, inoltre, che l'articolo riporterebbe erroneamente a suo carico la condotta di aver sottratto a una pattuglia dei Vigili Urbani due pistole d'ordinanza e un paio di manette, allo scopo di commettere una rapina, circostanza che sarebbe invece da attribuire ad altro soggetto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 ottobre 2019 si è costituita in giudizio la società contestando la domanda attorea. Controparte_1
Segnatamente, la società ha eccepito:
- la propria carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che “All'epoca della pubblicazione dell'articolo (14 febbraio 2016) la società convenuta in giudizio (“ ) non era ancora Controparte_1 costituita”: la testata giornalistica “ ” era infatti all'epoca detenuta dal CP_1 [...] tramite la società Controparte_3 Controparte_2
-l'omessa citazione in giudizio dell'autore dell'articolo;
-l'insussistenza dell'elemento soggettivo;
2 Tribunale di Teramo
-l'insussistenza dei presupposti per l'accertamento del contenuto diffamatorio del titolo e dell'articolo, pubblicato nell'esercizio del diritto di cronaca, e stante il contenuto veritiero dei fatti narrati, la continenza e la pertinenza del testo e la rilevanza pubblica della notizia.
Sotto altro profilo, la società convenuta ha evidenziato l'indeterminatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attore, e ha documentato di aver comunque provveduto alla rimozione dell'articolo dal sito web.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) rigettare le domande proposte, per carenza di legittimazione passiva del soggetto convenuto o, comunque, per la loro indeterminatezza, infondatezza e/o inammissibilità.
2) Con ogni conseguente statuizione in ordine alla attribuzione delle spese di lite, nonché al risarcimento dei danni ulteriori per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 17 dicembre 2019, preso atto delle difese della società convenuta, il difensore di parte attrice ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa società che nel periodo compreso dal 12 febbraio 2016 fino a settembre 2016 Controparte_2 era proprietaria del quotidiano Il Centro.
Autorizzata la chiamata, in data 5 giugno 2020 si è costituita in giudizio Controparte_4
(nuova denominazione di , affermando l'assoluta veridicità e la
[...] Controparte_2 pubblica rilevanza dei fatti narrati, insistendo, pertanto, per il rigetto della domanda.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e, a seguito di alcuni rinvii d'ufficio, stante la necessità di attribuire priorità alla definizione di procedimenti di più risalente iscrizione, con ordinanza del 19 settembre 2025 è stata assunta in decisione, con assegnazione di giorni sessanta (decorrenti dal 22 settembre 2025 incluso) per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e come tale deve essere respinta, per le motivazioni di seguito esposte.
Lo scritto oggetto del presente giudizio e ritenuto dall'attore offensivo della sua reputazione consiste in un articolo, pubblicato online sul sito in data 14 febbraio 2016, il cui CP_1 contenuto si riporta qui di seguito:
“Droga, Arrestato il rosetano della banda delle rapine.
Il 27enne era in affidamento ai servizi sociali dopo un patteggiamento ma la polizia gli trova in casa cocaina e marijuana nascoste nella cucina 14 febbraio 2016 . Era in affidamento ai Pt_2 servizi sociali dopo aver patteggiato tre anni e quattro mesi perché coinvolto nell'inchiesta sulla banda dei quattro giovani di che, secondo l'accusa, progettava rapine e trafficava in armi. Pt_2
3 Tribunale di Teramo
27enne di , è stato arrestato perché sorpreso in casa con 275 grammi Parte_1 Pt_2 di marijuana, un grammo di cocaina e un bilancino di precisione nascosto nella cappa aspirante della cucina. Il giovane è stato fermato dagli agenti della squadra mobile teramana diretta da Per_2
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Ieri mattina il giudice Flavio Conciatori, dopo aver convalidato il fermo, ha disposto gli arresti domiciliari per il ragazzo assistito dall'avvocato Vincenzo Di Nanna.
Secondo la polizia il giovane, nonostante fosse in affidamento ai servizi sociali, «negli ultimi tempi era diventato un punto di riferimento per la cessione di marijuana e hascisc per molti giovani della zona» si legge in un comunicato della questura.
Per l'accusa della procura e gli altri tre ragazzi di all'epoca dell'inchiesta per Parte_1 Pt_2 cui vennero arrestati nel 2013 avrebbero stretto rapporti con l'ex componente della Persona_1 banda TI che dopo tre evasioni, più di 28 anni in carcere per rapine e colpi ai portavalori, una laurea e un libro, dal 17 maggio 2013 è tornato in carcere per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 2 mesi per tentata rapina. finito a processo per l'inchiesta di , è stato assolto Per_1 Pt_2 perché ritenuto estraneo alle accuse contestate dalla procura teramana.
All'epoca dei fatti e un altro ragazzo scelsero di patteggiare tre anni e quattro mesi, Parte_1 mentre gli altri due il rito abbreviato. Secondo l'accusa e l'altro che ha scelto di Parte_1 patteggiare sono coloro che nel luglio del 2010 derubarono una pattuglia dei vigili urbani di Pt_2 portando via due pistole d'ordinanza e delle manette.
Gli investigatori, all'epoca dei fatti, erano convinti che il gruppo fosse pronto ad entrare in azione in un centro commerciale pescarese, e per questo aveva comprato delle maschere in lattice su internet.
Il colpo, sempre secondo l'accusa, sarebbe saltato all'ultimo minuto.”
Nell'articolo, quindi, vengono menzionate due vicende che avevano visto coinvolto il l'arresto, attuale rispetto alla pubblicazione dell'articolo (2016), per detenzione di Parte_1 stupefacenti;
la vicenda giudiziaria, risalente al 2013, che aveva visto l'attore imputato in un processo per una serie di più gravi reati, tra cui il delitto di associazione a delinquere.
L'attore, senza smentire i fatti relativi all'arresto del 2016, enuclea dal testo dell'articolo due circostanze che rende oggetto di impugnazione e che rappresentano, pertanto, il thema decidendum del presente giudizio:
1) premesso che, come l'articolo riferisce, il l momento dell'arresto era Parte_1 in affidamento ai servizi sociali per un patteggiamento di tre anni prima e per esser stato coinvolto nella “banda di quattro giovani di che, secondo l'accusa, progettava Pt_2 rapine e trafficava in armi”, l'attore si duole di essere stato (a suo dire in maniera inveritiera) accostato, insieme con i suoi complici, a ex componente Persona_1 della banda TI, e quindi, indirettamente, ad essa;
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2) nel testo dell'articolo si legge che il sempre secondo l'accusa, insieme Parte_1 con un suo complice avrebbe derubato una pattuglia dei Vigili Urbani di di due Pt_2 pistole di ordinanza e di manette, laddove invece, secondo quanto l'attore afferma, detta accusa era riferita al solo (altro componente della “banda”). Persona_3
Occorre allora accertare se sia ravvisabile, nelle espressioni poc'anzi riportate, una lesione dell'onore e della reputazione dell'attore da cui sia derivata un pregiudizio suscettibile di risarcimento.
In via di inquadramento dogmatico, la fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale è astrattamente riconducibile, dal punto di vista penale, all'ambito del delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. e, dal punto di vista civile, all'ambito dell'illecito aquiliano, ex art. 2043 c.c.
Allorquando la persona offesa agisca esclusivamente in sede civile per il risarcimento del danno, il giudice civile, per poter decidere se la domanda sia meritevole di accoglimento, dovrà accertare, seppure in via incidentale, in primo luogo la sussistenza degli estremi del reato di diffamazione in capo all'autore della condotta denunciata, e poi l'esistenza di un danno eziologicamente collegato alla condotta di reato.
Gli elementi costitutivi della diffamazione sono: 1) l'offesa dell'altrui reputazione e 2) la comunicazione con più persone.
Il primo requisito, consistente nell'idoneità del comportamento diffamatorio a ledere l'altrui reputazione, deve essere inteso come lesione delle qualità personali, morali, sociali e professionali di un individuo, e si realizza quando risultino compromessi la sua immagine, il suo onore o il suo decoro.
In tale prospettiva, la capacità delle espressioni offensive di arrecare un danno all'onore o al decoro dell'offeso deve essere valutata tenendo conto della personalità del soggetto cui sono rivolte, del contesto in cui tali espressioni sono state pronunciate e della coscienza sociale.
Quanto al secondo requisito, ossia la comunicazione con più persone, va precisato che la diffusione del messaggio diffamatorio può avvenire tanto oralmente quanto per iscritto, come nel caso che qui rileva, relativo alla divulgazione di notizie tramite la stampa.
Nel peculiare ambito della cronaca giudiziaria, il nostro ordinamento impone un rigoroso dovere di controllo della fonte — che deve essere sempre legittima e legittimamente utilizzata — al fine di garantire che l'attività giornalistica persegua la finalità costituzionale di assicurare un'informazione corretta e veritiera, evitando che la stampa divenga veicolo di notizie false, inesatte o non ancora accertate.
Secondo autorevole giurisprudenza, l'esercizio del diritto di cronaca è legittimo solo quando la stampa rispetti tre condizioni fondamentali:
-la verità oggettiva della notizia, intesa come corrispondenza al vero dei fatti narrati, ovvero come verità putativa frutto di un'adeguata verifica delle fonti;
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-la pertinenza, ossia l'esistenza di un effettivo interesse pubblico alla conoscenza della notizia, tale da giustificarne la diffusione;
-la continenza, vale a dire il rispetto di una forma espressiva corretta, misurata e priva di toni gratuitamente allusivi o denigratori: l'articolo non deve mai eccedere lo scopo informativo, deve mantenere una serena obiettività ed essere redatto nel rispetto della dignità della persona.
Il rispetto di tali condizioni consente di realizzare un equilibrato bilanciamento tra il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare il proprio pensiero e di diffondere fatti e notizie, e il diritto all'onore e alla reputazione, parimenti garantiti dagli artt. 2 e 3 Cost.
Volgendo al caso sottoposto al vaglio del Tribunale, parte attrice censura l'operato della testata giornalistica sotto il profilo della veridicità; come detto, il amenta che IL CENTRO Parte_1 abbia diffuso notizie non veritiere sul suo conto.
In primo luogo, l'attore si duole di essere stato accostato, nell'articolo in oggetto, alla figura del noto boss pescarese segnatamente, nell'articolo si legge che “Per l'accusa della Persona_1 procura e gli altri tre ragazzi di all'epoca dell'inchiesta per cui vennero arrestati Parte_1 Pt_2 nel 2013 avrebbero stretto rapporti con l'ex componente della banda TI”. Persona_1
Ebbene, non sembrano sussistere i presupposti per affermare la non rispondenza al vero dei fatti esposti;
nel testo dell'articolo espressamente si riconduce il rapporto tra il il Parte_1 Per_1
a una tesi dell'accusa, che trova conferma nella sentenza di patteggiamento prodotta in atti dallo stesso attore (sentenza del Tribunale di Teramo n. 364/2013, Giudice Franco Tetto).
Segnatamente, nel capo di imputazione A) era indicato come correo dell'attore Persona_1 del reato previsto dall'art. 416 commi 1 e 2 c.p. (associazione per delinquere) finalizzato “all'illecito procacciamento di armi comuni da sparo in favore di altri gruppi malavitosi (operanti prevalentemente in provincia di Pescara) come pure alla perpetrazione di rapine in danno di uffici postali, portavalori ed istituti di credito, agendo autonomamente ovvero fornendo manovalanza e supporto logistico ai predetti gruppi criminosi”.
L'attore lamenta che nell'articolo si alluderebbe, in modo sibillino, ad una sua partecipazione alla famigerata banda TI: tuttavia, nel testo nulla del genere viene affermato, essendo semplicemente riportato che in una vicenda risalente al 2013 il avrebbe stretto rapporti con il Parte_1
Per_1
La notizia pubblicata dalla testata giornalistica risulta dunque conforme al vero e correttamente posta.
È significativo, poi, che il presunto rapporto con il non sia riportato come un dato Per_1 oggettivo, ma sia espressamente ricondotto alla ricostruzione dell'accusa, così come emergente dagli atti del procedimento. Il giornalista, pertanto, non attribuisce al soggetto un fatto in termini apodittici, ma si limita a riferire — in modo fedele e pertinente — la posizione assunta dalla Procura.
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Correttamente, poi, nell'articolo è stato precisato che, in relazione a quella vicenda, il “è stato Per_1 assolto perché ritenuto estraneo alle accuse contestate dalla procura teramana”.
Il amenta, poi, che nell'articolo era stato scritto che aveva derubato una pattuglia Parte_1 dei Vigili Urbani di di due pistole di ordinanza e di manette, sebbene invece detta accusa fosse Pt_2 riferita al solo , altro componente della banda. Persona_3
La notizia, in effetti, non è del tutto rispondente al vero, in quanto dal capo di imputazione di cui alla già richiamata sentenza di patteggiamento si evince che la rapina ai danni della Polizia Municipale di sarebbe stata commessa non dall'attore, ma da un altro componente della banda. Pt_2
Nondimeno, non appaiono integrati i presupposti per il configurarsi del reato di diffamazione in quanto la notizia, pur nella sua imprecisione, non è del tutto decontestualizzata e avulsa dalla realtà, ove si consideri che:
- il , che secondo l'accusa avrebbe sottratto due pistole d'ordinanza e un paio di manette Per_3 alla Polizia Municipale, era comunque un componente del sodalizio criminoso del quale, sempre secondo la tesi dell'accusa, faceva parte anche il cfr. capo imputazione A); Parte_1
- il stando ai fatti descritti nei vari capi di imputazione, comunque sarebbe stato Parte_1 coinvolto nella vicenda afferente alla rapina commessa ai danni dei vigili urbani, nella misura in cui al capo di imputazione B1, gli viene attribuito il delitto di cui agli artt. 110, 648 e 61 n. 10 c.p., “per aver acquistato o comunque ricevuto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto e senza essere concorso nel reato presupposto manette di provenienza delittuosa in quanto illecitamente sottratte, con la condotta sub B, ad una pattuglia dei Vigili Urbani del Comune di Roseto degli Abruzzi”.
Sebbene, quindi, il on avesse partecipato alla materiale sottrazione delle manette Parte_1 ai danni dei Vigili Urbani, secondo gli inquirenti costui, a distanza di pochi giorni dalla rapina posta in essere dal , aveva acquistato o ricevuto le manette stesse dal . Per_3 Per_3
Alla luce di tali osservazioni, anche in considerazione del complessivo contesto in cui viene riportata la notizia, non sembra potersi affermare che l'informazione, pur imprecisa, possa ritenersi lesiva dell'immagine dell'attore con riferimento al buon nome, alla reputazione e al decoro della persona, che fondano la propria tutela nell'art. 2 Cost.
Invero, non appare revocabile in dubbio che le informazioni riportate dall'articolo fossero, nel loro complesso, conformi a verità, essendo pacifico che: il u arrestato nel febbraio 2016 Parte_1 perché sorpreso in casa con 275 grammi di marjuana, un grammo di cocaina e un bilancino di precisione;
secondo un comunicato stampa della polizia il giovane, nonostante fosse in affidamento ai servizi sociali “negli ultimi tempi era diventato un punto di riferimento per la cessione di marjuana e hashish per molti giovani della zona”; medesimo era stato arrestato mentre era in affidamento ai servizi sociali, in seguito ad una sentenza di patteggiamento (prodotta dallo stesso attore) del Tribunale di
Teramo; tale sentenza era stata emessa all'esito di un'udienza preliminare nella quale si provvedeva su
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un richiesta di rinvio a giudizio avanzata, fra gli altri, nei confronti dell'attore, chiamato a rispondere in quella circostanza della costituzione di una associazione a delinquere, ex art. 416 comma 1 e comma 2
c.p. (da cui il termine 'banda' non impropriamente utilizzato nel titolo dell'articolo), costituita per lo svolgimento di una cospicua e variegata congerie di reati, diretti fra l'altro all'illecito procacciamento e di armi da fuoco, come pure alla perpetrazione di rapine.
Sotto altro profilo, segnatamente in relazione al c.d. diritto all'oblio - invocato dall'attore - e alla permanenza dell'interesse pubblico e sociale all'informazione anche rispetto a fatti risalenti nel tempo, purché legati alla notizia recente, è utile rammentare che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate (nella specie, il cd. diritto all'oblio era invocato in relazione ad un'antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza” (Cass. civ., Sez. III,
26/6/2013, n. 16111).
Nel caso di specie, il richiamo, in un articolo del 2016, ad una vicenda giudiziaria risalente al 2013, appare pertinente, stante il collegamento tra le due vicende, poiché il fatto più recente era stato commesso mentre il era in affidamento ai servizi sociali in forza della sentenza di Parte_1 patteggiamento, pronunciata all'esito dei fatti rispetto ai quali l'attore invoca il diritto all'oblio, che – del resto – si erano verificati solo tre anni prima.
La domanda, poi, già destituita di fondamento sul piano della condotta, appare inconsistente sotto un diverso e ulteriore profilo, afferente alla sfera del danno.
La Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, afferma che in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non
è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
Nel caso di specie, si rileva che la pretesa attorea è formulata in modo del tutto generico: l'attore non specifica quale tipo di pregiudizio avrebbe subito – se patrimoniale o non patrimoniale – né richiama gli indici presuntivi individuati dalla giurisprudenza per l'accertamento dell'an debeatur del risarcimento.
In difetto di una concreta e puntuale allegazione del danno e dei correlativi elementi sintomatici, la domanda risarcitoria si rivela meramente assertiva e, pertanto, deve essere rigettata.
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Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attore deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società convenuta e dalla terza chiamata;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa IA
RO, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2290/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
I) RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
II) CONDANNA al rimborso delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...] che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CP_1
Iva e Cap come per legge;
III) CONDANNA al rimborso delle spese di lite sostenute da Parte_1 che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre Controparte_2 rimborso forfetario, Iva e Cap come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 11 dicembre 2025.
IL GIUDICE
IA RO
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