Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2004, n. 23826
CASS
Sentenza 30 marzo 2004

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In tema di misure cautelari personali, l'applicazione congiunta di misure coercitive tra loro compatibili deve ritenersi consentita anche fuori dalle ipotesi disciplinate dagli art. 276 (trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura precedentemente imposta) e 307 cod. proc. pen. (provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza termini), posto che la legge impone l'adozione del trattamento meno affettivo tra quelli idonei ad assicurare le esigenze cautelari del caso di specie, e che la combinazione tra i vincoli derivanti da più misure può consentire la rinuncia a provvedimenti di tipo custodiale altrimenti necessari. (In motivazione,la Corte ha rilevato che la previsione di cui al comma primo-bis dell'art. 307 cod. proc. pen. - introdotta con l'art. 2 del D.L. 24 novembre 2000 n. 341, conv. con mod. dalla legge 19 gennaio 2001 n. 4, e relativa al cumulo di misure con riguardo ai gravi reati elencati alla lett. a) del comma secondo dell'art. 407 - si giustifica per l'esigenza di contenere le limitazioni imposte a chi abbia già subito la massima restrizione di libertà per l'intero tempo consentito dalla legge, e non quale deroga ad un preteso divieto generale di applicazione simultanea delle misure non detentive).

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  • 1Cassazione SU Penali: Sentenza esclusione applicazione congiunta misure coercitive
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 15 settembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2004, n. 23826
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23826
Data del deposito : 30 marzo 2004

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