Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'applicazione congiunta di misure coercitive tra loro compatibili deve ritenersi consentita anche fuori dalle ipotesi disciplinate dagli art. 276 (trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura precedentemente imposta) e 307 cod. proc. pen. (provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza termini), posto che la legge impone l'adozione del trattamento meno affettivo tra quelli idonei ad assicurare le esigenze cautelari del caso di specie, e che la combinazione tra i vincoli derivanti da più misure può consentire la rinuncia a provvedimenti di tipo custodiale altrimenti necessari. (In motivazione,la Corte ha rilevato che la previsione di cui al comma primo-bis dell'art. 307 cod. proc. pen. - introdotta con l'art. 2 del D.L. 24 novembre 2000 n. 341, conv. con mod. dalla legge 19 gennaio 2001 n. 4, e relativa al cumulo di misure con riguardo ai gravi reati elencati alla lett. a) del comma secondo dell'art. 407 - si giustifica per l'esigenza di contenere le limitazioni imposte a chi abbia già subito la massima restrizione di libertà per l'intero tempo consentito dalla legge, e non quale deroga ad un preteso divieto generale di applicazione simultanea delle misure non detentive).
Commentario • 1
- 1. Cassazione SU Penali: Sentenza esclusione applicazione congiunta misure coercitiveFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 15 settembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2004, n. 23826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23826 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 30/03/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - N. 778
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 37579/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI RE;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, pronunciata in data 6.8.2003;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'indagato, raggiunto da ordinanza di misura cautelare per associazione di tipo mafioso ed associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, proponeva appello avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, che aveva, su sua richiesta, disposto la revoca della misura carceraria, ordinando, però, nel contempo, l'imposizione dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla P.G..
2. L'appellante lamentava che l'imposizione cumulativa di due obblighi cautelari, inizialmente consentita dalla giurisprudenza, doveva invece considerarsi ormai esclusa, fatta salva l'ipotesi di decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare;
rilevava, altresì, che l'obbligo di dimora si presentava eccessivo, stante la sua grande estensione temporale.
3. Avverso il rigetto, pronunciato dal locale Tribunale del riesame, con funzioni di giudice dell'appello, l'indagato ricorre ora per Cassazione, lamentando inosservanza delle norme processuali, segnatamente degli artt. 272 e ss., per la sostenuta impossibilità dell'applicazione contestuale dell'obbligo di dimora e di quello di presentazione alla P.G..
4. Il ricorso è infondato.
5. Il ricorrente invoca erroneamente l'art. 606 lett. C), che consente la proposizione del ricorso per Cassazione soltanto per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. In effetti, nessuna di tali sanzioni risulta espressamente sancita per il caso che ci occupa. Tanto ciò è vero, che il ricorrente indica, quali norme che ritiene violate, tutte quelle inserite nel libro quarto del codice di rito (272 e seguenti), senza precisare quale di esse preveda la specifica sanzione lamentata.
6. A ben vedere, il ricorrente sostiene la tesi giuridica, secondo cui, dopo la recente introduzione del comma 1 bis dell'art. 307 (provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini) la cumulabilità delle misure cautelari indicate dagli artt. 281, 282, 283 sarebbe consentita soltanto in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, non anche quando il giudice ravvisi l'esistenza di esigenze cautelari, indipendentemente dal decorso di quei termini.
7. In tema di misure cautelari, l'orientamento giurisprudenziale affermatosi nel tempo ha sempre previsto la possibilità del cumulo delle misure cautelari di cui agli artt. 281, 282, 283. Sulla cumulabilità delle misure in tema di scarcerazione per decorrenza dei termini si registra l'esistenza di una giurisprudenza stratificatasi fin dal 1990: "Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini è possibile, a norma dell'art. 307 comma primo nuovo C.P.P., disporre in via cumulativa - permanendo le ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare - più misure coercitive" (Nella fattispecie erano state imposte ad un imputato di spaccio di stupefacenti e di associazione a delinquere le misure previste dagli artt. 281, 282 e 283 Nuovo C.P.P.) (Cass. 1063, RIVISTA 187261, 19/03/1991 - 22/05/1991, SEZ. 6, D'Ambrosio). Sicché, può essere convenientemente sostenuto che l'introduzione del comma 1 bis nel corpo dell'art. 307 non abbia fatto altro che recepire quell'orientamento giurisprudenziale, solo limitandone la portata ai reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. A). Ma anche sulla possibilità di cumulo in casi diversi dalla scarcerazione per decorrenza dei termini la giurisprudenza si è dimostrata costantemente orientata in tal senso: "sebbene la sola disposizione che prevede il cumulo tra le stesse sia quella di cui all'art. 276 c.p.p. relativa all'ipotesi della trasgressione delle prescrizioni,
non può tuttavia escludersi che la necessità di un'applicazione congiunta possa prospettarsi sin dall'inizio, alfine di una più efficace tutela delle esigenze alle quali è preposta altra meno grave misura, ovvero possa essere ravvisata, in un secondo momento, dal giudice del riesame in tema di appello 'de libertate'. Ne consegue la legittimità dell'applicazione, anche simultanea, di due misure coercitive che siano tra loro compatibili". (Nella fattispecie, obbligo di presentazione ad un ufficio di P.G. e divieto di dimora) (Cass. 2361, RIVISTA 216543, 14/04/2000 - 27/06/2000, SEZ. 5, Goglia e altri).
8. Con l'introduzione nel sistema processuale della citata novella, la Corte di Cassazione ha, in una isolata decisione, rilevato come l'art. 2, comma 6, del D.L. 24 novembre 2000 n. 341, conv. con modif. nella L. 19 gennaio 2001 n. 4, abbia affiancato all'unica previsione autorizzativa preesistente - l'art. 276 c.p.p. - il caso delle misure non detentive applicate dopo la decorrenza del termine massimo di custodia, per la sola eventualità che si proceda con riguardo ai gravi delitti elencati all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., e come proprio tale specifica delimitazione dei casi di applicazione congiunta escluda che possa prospettarsi una regola generale di possibile coesistenza delle misure cautelari non detentive. (Cass. 641, RIVISTA 221151, 29/11/2001 - 09/01/2002, SEZ. 2, Colella e altro).
9. La regola sancita da tale orientamento giurisprudenziale non è, invero, condivisa da questo collegio. L'interpretazione sistematica della norma implica che dalla previsione di una specifica ipotesi di applicazione cumulativa, circoscritta all'ambito della scarcerazione per decorrenza dei termini, non possa essere tratto un divieto generale di cumulo di misure coercitive per casi diversi dalla decorrenza dei termini. L'invocato orientamento giurisprudenziale, poi, non tiene conto adeguatamente del diverso ambito operativo, nel quale sono destinate ad operare le specifiche normative. L'art. 307, comma 1 bis, è chiamato ad operare quando l'indagato ha maturato il diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini. È, dunque, logico il carattere rigoristico, limitativo, della norma, la quale impone pur sempre misure coercitive nonostante il decorso dei termini di custodia. Il cumulo di misure coercitive in ipotesi diverse dalla scarcerazione per decorrenza dei termini trova, invece, fondamento nella necessità, sancita legislativamente nell'art. 275, che si atteggia quale norma generale posta a tutela del principio del favor libertatis, di adeguare costantemente le misure alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare. Sicché, impedire al giudice l'applicazione di simultanee misure coercitive diverse da quelle custodiali equivale a ridimensionare le possibilità di adeguamento delle misure alle esigenze cautelari, con prevedibili effetti sfavorevoli per l'indagato. È, infatti, logico presumere che il giudice il quale, di fronte a gravi ed allarmanti reati, non abbia la possibilità di cumulare misure coercitive non detentive, finisca con il considerare adeguata alle esistenti esigenze cautelari la sola misura custodiale.
10. Conclusivamente, deve essere in questa sede affermato il principio secondo cui la possibilità di cumulo delle misure non detentive ha effetto ampliativo della gamma di possibilità offerta al giudice per meglio adeguare le misure coercitive alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, e, pertanto, è strettamente correlata al più generale principio del favor libertatis. 11. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2004