Ordinanza cautelare 8 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/03/2026, n. 5848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5848 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05848/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01371/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Università degli Studi Roma Foro Italico, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della nota prot. n.-OMISSIS- del 05.12.2022, AOODGINFS. Registro Ufficiale, del Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato generale - Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, con cui veniva riscontrata la richiesta presentata dalla ricorrente, volta alla frequentazione delle attività didattiche del corso di specializzazione sul sostegno in modalità alternativa rispetto alla frequentazione in presenza, della comunicazione e-mail del 13.12.2022 dell'Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, con cui si prendeva atto della risposta fornita dal Ministero dell'Università e della Ricerca al quesito formulato, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali ugualmente lesivi degli interessi della ricorrente, ivi comprese la nota dell'Università degli studi di Roma “Foro Italico” del 23.11.2022, prot. n. -OMISSIS-del 23.11.2022, e la precedente nota e-mail del 21.11.2022. dell'Università degli studi di Roma “Foro Italico”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma Foro Italico e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la Dottoressa RI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, iscritta al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di II grado per l’a.a. 2022/2023 presso l’Università degli Studi Roma Foro Italico, con e- mail del 25.08.2022 ha rappresentato di essere in gravidanza a rischio e in interdizione dal lavoro sino al periodo di astensione obbligatoria e ha chiesto di disporre percorsi di frequenza a distanza. Tale richiesta è stata riscontrata favorevolmente da parte unicamente della Segreteria del corso.
Ha fatto seguito un’ulteriore richiesta più dettagliata via pec, da sottoporre anche al Direttore del corso e al Direttore del Dipartimento, riscontrata in data 21.11.2022 dalla Segreteria, la quale ha informato che questi ultimi hanno consultato il Comitato scientifico, concludendo per la necessità di sottoporre la questione al vaglio del Ministero, stante il carattere ostativo delle fonti normative e del Regolamento e del Bando. Quindi la richiesta di parere al suddetto Dicastero è stata avanzata con nota del 23.11.2022, inviata per conoscenza via e-mail anche alla ricorrente.
Con nota prot. n.-OMISSIS- del 05.12.2022, il Ministero dell’Università e della Ricerca, richiamando la normativa vigente in materia, ha concluso nel senso che l’unica possibilità offerta fosse la sospensione del corso. Quindi, con e-mail del 13.12.2022, l’Università degli Studi “Foro Italico” di Roma, prendendo atto del richiamato riscontro fornito dal Ministero dell’Università e della Ricerca, ha invitato la ricorrente a formalizzare eventuale istanza di sospensione per l’inserimento in soprannumero nel successivo ciclo di corso.
2. Con il ricorso in esame sono stati impugnati gli atti del Ministero e dell’Università in ultimo indicati unitamente agli atti dell’Università del 23.11.2022 e 21.11.2022 in precedenza richiamati.
3. Sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:
I) “DIFETTO DI ISTRUTTORIA; SVIAMENTO; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE ART.3 LEGGE n. 241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DM N. 92/2019” .
I.1. Considerato che la richiesta della ricorrente era quella di seguire il corso a distanza, e non di sospenderlo, la decisione del Ministero sarebbe affetta da sviamento di potere.
I.2. Si assume poi che l’art. 3, comma 4, del DM n. 92/2019, pur disponendo l’obbligo di frequenza integrale di tirocinio e laboratori, oltre che il limite massimo del 20% di tolleranza delle assenze ai corsi dei singoli insegnamenti, non prevedrebbe la modalità di frequenza, né disporrebbe che la frequenza debba essere necessariamente “in presenza”.
I.3. Il riscontro del Ministero e dell’Università sarebbe affetto da difetto di motivazione e di istruttoria, “omettendo qualsiasi motivazione sulla impossibilità, nel concreto, di adozione delle soluzioni prospettate dalla ricorrente o di eventuali ulteriori soluzioni astrattamente praticabili” , in violazione anche dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’agire della P.A.
II) “ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ; ILLOGICITA’ MANIFESTA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE” .
I provvedimenti impugnati sarebbero altresì viziati da eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad altri precedenti e successivi atti della stessa Università degli studi di Roma “Foro Italico”, evidenziandosi che con e-mail del 9.9.2022 la richiesta della ricorrente sarebbe stata accolta positivamente.
III) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 37 e 117 COSTITUZIONE, DLGS n. 198/2006, DLGS 151/2001, DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/54/CE; INGIUSTIZIA MANIFESTA” .
III.1. I provvedimenti impugnati violerebbero anche il principio di non discriminazione in base al sesso, che trova riconoscimento e tutela ad opera del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006), del Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs n. 151/2001), della Direttiva europea 2006/54/CE (Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego).
III.2. Il bando di concorso per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - VII Ciclo – a.a. 2021/2022 pubblicato dal Foro Italico non avrebbe previsto alcuna disposizione particolare in merito alla frequenza di donne in congedo di maternità e nessuna prescrizione al riguardo sarebbe contenuta nel Regolamento di Ateneo.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Università degli Studi Roma Foro Italico, depositando copiosa documentazione, ivi compresa un’articolata relazione sui fatti di causa.
5. Con ordinanza n. 1372 del 7.3.2023, non appellata, è stata respinta la domanda cautelare, incidentalmente proposta, con riguardo all’assenza di fumus boni juris .
6. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 13.02.2026, tenutasi in modalità da remoto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Preliminarmente si dà atto che il difensore della ricorrente, nel corso della discussione in camera di consiglio, ha dichiarato il permanere dell’interesse della stessa ad una decisione di merito ai fini risarcitori, avendo potuto iniziare a insegnare solo dopo aver seguito il successivo corso che le ha consentito di conseguire il relativo titolo abilitativo all’insegnamento.
Pertanto questo Collegio è chiamato a vagliare l’illegittimità o meno degli atti gravati solo ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
7.1. Il ricorso è sfornito di fondamento.
8. La contestata decisione dell’Università resistente e, a monte, il contestato parere dell’interpellato Ministero dell’Università e della Ricerca sono conformi alle previsioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 92/2019, il quale rinvia agli allegati del D.M. del 30.09.2011, atti mai contestati in questa sede.
Segnatamente, il D.M. n. 92/2019, recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università”, all’art. 3, comma 2, prevede: “Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti
organizzativi dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno sono definiti negli allegati A, B e C del D.M. sostegno” .
Nell’allegato C) del D.M. in data 30.09.2011, è stabilito: “Per gli insegnamenti, per i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione on-line.
Per tutti gli insegnamenti, per tutti i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione blended.” .
Peraltro successivamente, con una norma primaria – l’art. 18 bis, del d.lgs n.59/2017 - introdotto dal d.l. n. 34/2022, convertito con l. n. 79/2022, entrato in vigore il 30.06.2022 – si è stabilito che: “…I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale” , quindi con la possibilità di frequenza per via telematica solo entro il 20% del totale.
8.1. È evidente che la decisione di non accogliere le richieste della ricorrente era obbligata, espressione di attività vincolata, non essendo consentita dalla disciplina delle modalità organizzative del corso de quo la frequenza diversa da quella in presenza.
8.2. Non si ravvisano, pertanto, né la violazione del D.M. n. 92/2019, di cui è stata fatta, al contrario, corretta applicazione, né alcuna forma di eccesso di potere, che presuppone il carattere discrezionale dell’attività amministrativa, che si è appena evidenziato essere invece vincolata.
9. Non sussiste neppure il dedotto difetto di istruttoria in uno col difetto di motivazione: il riscontro dato alle richieste della ricorrente non dipende da una superficiale valutazione di quanto dalla stessa rappresentato, ma soltanto l’unica decisione possibile alla luce della disciplina vigente in materia.
10. La prima e-mail di tenore favorevole alla ricorrente costituisce la risposta soltanto della Segreteria che, senza considerare appunto la suddetta disciplina e senza investire gli organi competenti, erroneamente ha comunicato la possibile frequenza del corso a distanza, ma certamente non inficia gli atti gravati.
11. Quanto poi alla violazione delle norme di rango primario interne e della direttiva europea, dedotta con la terza censura, in primo luogo si rimarca che manca qualsiasi impugnativa dei citati decreti ministeriali, delle cui norme in concreto si è fatta pedissequa applicazione. Da qui l’inammissibilità della censura.
11.1. In ogni caso, poste esigenze organizzative e didattiche inderogabili sottese alla necessaria frequenza in presenza, non si ravvisa il principio di non discriminazione in base al sesso, in quanto è stato comunque consentito alla ricorrente di seguire il corso successivo proprio per tutelare la sua condizione, il che è poi quanto concretamente la stessa ha fatto.
12. Deve concludersi che il ricorso è infondato e deve, perciò, essere rigettato.
13. In ragione della peculiarità della vicenda esaminata, sussistono, tuttavia, i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
RI RI, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.