TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/03/2026, n. 5848
TAR
Ordinanza cautelare 8 marzo 2023
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Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria, sviamento, difetto di motivazione, violazione art.3 L. 241/90, violazione e falsa applicazione DM n. 92/2019

    Il Tribunale ritiene che la decisione sia conforme alla normativa vigente (art. 3 DM n. 92/2019 e allegati, nonché art. 18 bis d.lgs. 59/2017) che impone la frequenza in presenza, rendendo l'attività vincolata e non discrezionale. Viene esclusa la sussistenza del difetto di istruttoria e motivazione, poiché la decisione è stata presa in base alla disciplina vigente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di motivazione

    Il Tribunale considera la precedente comunicazione della Segreteria come priva di valore in quanto non conforme alla normativa e non proveniente dagli organi competenti, non inficiando pertanto gli atti impugnati.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione artt. 3, 37, 117 Cost., D.lgs. 198/2006, D.lgs. 151/2001, Direttiva 2006/54/CE; ingiustizia manifesta

    Il Tribunale dichiara la censura inammissibile per mancanza di impugnativa dei decreti ministeriali. Nel merito, ritiene che non vi sia discriminazione in quanto è stata consentita alla ricorrente la frequenza del corso successivo per tutelare la sua condizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/03/2026, n. 5848
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5848
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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