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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/09/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 208/2023
PROMOSSA DA
(C.F. sito in Caltagirone, via Pirandello-Madonna Parte_1 P.IVA_1 della Via, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorino Lo
Giudice, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'avv. SA EN, e EN VA (C.F. ) che sta in C.F._2 giudizio anche personalmente ex art. 86 c.p.c.;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Il Tribunale di Caltagirone, con la sentenza n. 6/2023, pubblicata il 9 gennaio 2023, ha accolto l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta con distinti atti di citazione, notificati il 30 novembre 2015, dando luogo a due procedimenti (nn. 1439/2015 e 1440/2015 di R.G.) successivamente riuniti per connessione, spiegata da EN SA e avverso Controparte_1
l'atto di precetto, notificato loro il 18 novembre 2015, in quanto la parte esecutante ( Parte_1 [...] di Caltagirone) non era legittimata al recupero delle spese processuali liquidate in sentenza, Pt_1 essendo stata disposta la distrazione delle stesse in favore del procuratore. Il giudice, considerate assorbite tutte le altre eccezioni proposte dalle parti, ha dichiarato per l'effetto l'inefficacia dell'atto di precetto, condannando il condominio opposto al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno degli opponenti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2023, il condominio formulando diverse censure. Parte_1
EN SA e si sono costituiti congiuntamente, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
All'udienza del 24 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Gli appellati hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto l'appellante ha versato in atti soltanto la procura alle liti conferita dall'amministratore di condominio per l'impugnazione della sentenza di primo grado, ma non ha prodotto la preventiva autorizzazione dell'assemblea.
Rileva il Collegio che la predetta eccezione è superata dall'intervenuta produzione da parte dell'appellante – mediante deposito telematico avvenuto in data 29.5.2023 – della delibera approvata dall'assemblea del 24.01.2023 di autorizzazione in favore dell'amministratore di condominio, ovvero concernente il mandato conferito all'amministratore per proporre appello avverso la sentenza di primo grado.
2. - Passando all'esame dell'appello, con una prima censura, avente carattere preliminare, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata a causa dell'illegittima prosecuzione del processo nonostante la morte del procuratore degli opponenti, avv. Controparte_2
pagina 2 di 9 Il motivo è infondato.
La morte del procuratore costituito nel corso del giudizio di primo grado non ha comportato l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in quanto gli opponenti risultavano regolarmente costituiti anche in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., come indicato nell'epigrafe della sentenza impugnata e risultante dai rispettivi atti di opposizione a precetto (v. all. nn. 2 e 3 del fascicolo di parte appellata).
Inoltre, la rappresentanza processuale era stata conferita “congiuntamente e disgiuntamente” anche al procuratore poi deceduto, circostanza che esclude l'esclusività della difesa tecnica e consente la prosecuzione del giudizio ad opera della parte personalmente costituita. Ciò è conforme all'orientamento consolidato secondo cui non si verifica interruzione del processo ex art. 301 c.p.c. in caso di morte di uno dei difensori ai quali la parte abbia conferito mandato senza obbligo di agire congiuntamente, ovvero quando la parte abbia comunque assunto personalmente il patrocinio, come nella specie.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tali ipotesi, è salvaguardata l'esigenza di carattere pubblico, cui l'effetto interruttivo si ricollega, di non privare la parte del ministero del difensore, obbligatorio per legge, mentre l'interesse della parte a fruire di due rappresentanti tecnici è essenzialmente privato e non incide sulle vicende processuali (Cass. n. 2577/2003).
2.1. - Resta logicamente assorbito, per effetto della mancata interruzione nonché dell'avvenuta costituzione personale di l'esame dell'ulteriore censura (v. punto 14.0 dell'atto di Controparte_1 appello) concernente l'eccezione di inesistenza della procura rilasciata da all'avv. Controparte_1
SA EN.
3. - Sempre in via preliminare, l'appellante denuncia la nullità del procedimento e della sentenza impugnata per conflitto di interessi tra l'avv. e i suoi assistiti ( e Controparte_2 Controparte_1
EN SA). L'appellante ha sostenuto che tale conflitto di interessi sarebbe scaturito dalla proposizione, da parte dell'opposto, di una domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Tuttavia, osserva il Collego che tale circostanza non è idonea a integrare un conflitto di interessi, né tantomeno a determinare la nullità della costituzione in giudizio dell'altra parte. La proposizione di una domanda ex art. 96 c.p.c., infatti, non implica, di per sé, una situazione di incompatibilità o di contrasto tra l'avvocato e i propri assistiti.
pagina 3 di 9 Va peraltro considerato che, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere sussistente un difetto di valido mandato difensivo per conflitto di interessi, tale vizio non avrebbe comunque inciso sulla regolarità della costituzione degli originari opponenti, in quanto costituiti anche personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
4. - Anche con riferimento al merito della decisione impugnata, le generiche censure formulate dall'appellante, anche a prescindere dalla mancanza di numerazione dei motivi di gravame, non si rivelano idonee a scalfire le condivisibili considerazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado.
Il Tribunale ha deciso infatti in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. Secondo
l'insegnamento consolidato della Corte di Cassazione, come rammentato anche nella sentenza impugnata, “in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari” (Cass. 27041/2008).
Nel caso in esame, tale ipotesi non si è verificata.
Pertanto, l'opposizione all'esecuzione non poteva che essere accolta, tenuto conto che, per effetto della pronuncia di distrazione, il difensore diviene creditore, oltre che del cliente, anche della parte soccombente (Cass. 21972/2022).
Nella fattispecie, la sentenza - titolo esecutivo, sulla cui base è stato notificato l'opposto atto di precetto, era costituita dalla pronuncia n. 573/2015 del 31 marzo 2015 di questa Corte di appello. Con
pagina 4 di 9 essa, gli appellanti soccombenti - tra cui SA EN e - sono stati condannati, Controparte_1 in solido fra loro, a rifondere, in favore del condominio le spese del grado, liquidate in Parte_1 complessivi € 6.615,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive e di quelle forfettarie generali.
Tali somme sono state distratte in favore del procuratore, avvocato Vittorino Lo Giudice.
Il difensore distrattario (ossia l'avv. Vittorino Lo Giudice) è conseguentemente l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e dei compensi.
4.1. - D'altro canto, l'esame dell'appello non offre elementi per giungere a una decisione diversa da quella impugnata, come richiesto dall'appellante.
4.1.1. - Con una prima censura, quest'ultimo ha dedotto che il precetto era a firma congiunta, del difensore e del Condominio, quindi, anche a volerlo considerare inefficace nei confronti del condominio resterebbe comunque efficace a favore del difensore distrattario. Parte_1
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non rileva, tuttavia, che l'atto di precetto sia stato firmato dal condominio e anche dall'avv. Lo Giudice. Osserva la Corte, infatti, che con l'atto di precetto opposto è stato intimato agli odierni appellati di pagare quanto richiesto esclusivamente al Parte_1
e non anche, alternativamente, all'avv. Lo Giudice (v. all.
4 - secondo foglio, ultimo paragrafo, dell'atto precetto).
4.1.2. - Parimenti infondata è pure l'altra censura attinente al merito, con cui l'appellante deduce che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto del trasferimento della titolarità del diritto di credito relativo alle spese, intervenuto tra il legale distrattario e il condominio esecutante, sostenendo così che quest'ultimo sarebbe stato legittimato ad agire esecutivamente per il recupero di tali spese.
Osserva, invero, il Collegio che il presunto trasferimento non risulta menzionato nell'atto di precetto opposto, né è stato documentato in alcun modo agli atti di causa. Ne consegue che il primo giudice non aveva alcun obbligo di pronunciarsi su tale circostanza, la quale, peraltro, si pone in palese contrasto con la precedente ricostruzione offerta dalla parte (non riproposta in sede di appello), secondo cui tra l'amministratore di condominio e il difensore distrattario sarebbe intervenuta una delegazione di pagamento.
D'altro canto, deve ritenersi - in via assorbente rispetto ad ogni altra considerazione - che la ricostruzione basata su un preteso accordo tra il difensore distrattario e il proprio cliente non possa comunque superare il rilievo dirimente su cui si fonda la decisione impugnata, ossia l'inesistenza di un titolo esecutivo in capo al condominio esecutante.
pagina 5 di 9 Va, invero, ribadito che “il procedimento di revoca è l'unico rimedio a disposizione della parte per contrastare il provvedimento che abbia disposto la distrazione ed, in buona sostanza, per eliminare il titolo in favore del difensore, con la sostituzione di un titolo in proprio favore per il ristoro delle spese processuali poste a carico del soccombente. Finché non sia intervenuta tale revoca della distrazione, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare al soccombente il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari” (Cass. n. 2768/1974 ripresa in motivazione da Cass.
27041/2008 cit.).
È dunque corretta la decisione impugnata, fondata sull'accertamento dell'inesistenza dell'azione esecutiva preannunciata dal condominio opposto, in quanto a favore della parte esecutante non si è mai formato un titolo esecutivo per il recupero delle spese intimate.
5. - Tale conclusione si rivela poi evidentemente incompatibile con l'accoglimento della domanda – formulata dall'originaria parte opposta - volta al risarcimento dei danni “per le frasi offensive e diffamatorie non pertinenti all'oggetto del giudizio”, reiterata in sede di appello al punto 20.0, ove si deduce l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado.
La suddetta domanda si fondava sull'assunto che - secondo l'opposto - non potesse ritenersi pertinente al caso di specie il richiamo alla giurisprudenza in tema di necessità del procedimento di revoca per contrastare il provvedimento di distrazione e che, pertanto, il riferimento operato dagli originari opponenti a tale necessità, ritenuta insussistente nella fattispecie, fosse da considerarsi “offensivo” e
“diffamatorio” nei confronti del difensore distrattario.
La soluzione adottata dal primo giudice ha comportato, correttamente, l'implicito rigetto della predetta domanda, rivelandone l'infondatezza, anche a prescindere dal rilievo - dirimente - che un'argomentazione difensiva contenuta in atti processuali non può, di per sé, essere qualificata offensiva o diffamatoria, né può in alcun caso dare luogo a un risarcimento del danno.
Non può, dunque, ravvisarsi alcuna omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta dall'opposto, trattandosi piuttosto di rigetto implicito della stessa da parte del giudice di primo grado. Deve, pertanto, essere rigettato il motivo di gravame di cui al citato punto 20.0 dell'atto di appello.
6. - Con un ultimo motivo l'appellante ha infine contestato la pronuncia di condanna alle spese sotto diversi profili.
6.1. - In primo luogo, il lamenta che le spese del giudizio di primo grado avrebbero dovuto Parte_1 seguire la soccombenza della controparte, ove correttamente valutata, o, in subordine, venire pagina 6 di 9 compensate.
Tale profilo di doglianza è infondato.
Va, infatti, considerato che la condanna del condominio al pagamento delle spese in favore Parte_1 di ciascuno degli originari opponenti si presenta come un'applicazione dell'art. 91 c.p.c., stante l'accoglimento (con statuizione confermata a seguito del presente giudizio di impugnazione) delle opposizioni all'esecuzione da costoro proposte contro la parte esecutante.
6.2. - Inoltre, l'appellante ha contestato la determinazione delle spese effettuata con la sentenza impugnata.
Anche questo secondo profilo di doglianza, al suo interno suddiviso in più censure, è da ritenere infondato per le seguenti ragioni.
6.2.1. - Il principio del compenso unico - applicabile anche quando più cause vengono riunite a decorrere dal momento dell'avvenuta riunione (art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c), del D.M. n. 37 del 2018 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. n. 147 del 2022) - prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo ad un solo compenso per evitare ingiuste duplicazioni. Tale principio, cui si ispira la censura formulata dall'appellante, si riferisce tuttavia al diverso caso in cui un medesimo avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale (cfr. Cass. S.U. n. 31030/2019).
Nel caso di specie, invece, gli appellati - che avevano legittimamente incardinato due giudizi di opposizione al precetto, in quanto tale atto era stato notificato dal condominio esecutante a ciascuno di essi - hanno assunto personalmente la propria difesa ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Tale circostanza esclude l'applicabilità del principio del compenso unico, previsto per l'ipotesi in cui un medesimo difensore assista più parti aventi la medesima posizione processuale.
6.2.2. - È infondata anche l'ulteriore censura con cui l'appellante deduce l'eccessività delle spese liquidate dal primo giudice a ciascuna delle parti vittoriose, rilevando che non erano state depositate comparse conclusionali.
Invero, osserva il Collegio che la fase decisionale deve ritenersi effettivamente espletata in quanto essa ricomprende tutte le attività riconducibili alla fase di decisione, come contemplate nell'art. 4, comma 5, lett. d), del D.M. n. 55/2014, e non si esaurisce nel solo deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 7 di 9 D'altro canto, nel caso di specie, sono stati liquidati importi comunque inferiori ai valori medi teoricamente spettanti in rapporto allo scaglione di riferimento (€ 5.200, 01/€ 26.000,00), pari in totale a € 5.077,00 (valori minimi: € 2.540,00). La sentenza impugnata ha infatti liquidato in totale per compensi € 4.237,00, importo ritenuto comprensivo anche della fase cautelare, correttamente posta a carico del soccombente in ragione dell'esito finale della lite. Si tratta, dunque, di una Parte_1 somma nel complesso da ritenersi congrua e rispettosa del principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata, come stabilito dall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 55/2014.
7. - In conclusione, l'appello proposto dal di Caltagirone va integralmente Parte_1 Parte_1 rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
8. - Le spese del presente grado del giudizio – da liquidarsi come in dispositivo – seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico del e in favore della parte appellata. Parte_1 Parte_1
La liquidazione è stata effettuata secondo i parametri previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022, sulla base dello scaglione per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00.
Nella liquidazione si è tenuto conto delle fasi effettivamente espletate, inclusa la fase istruttoria, considerato che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, come modificato, ricomprende in tale voce anche la fase di trattazione. Pertanto, il compenso unitario per detta fase spetta al procuratore della parte vittoriosa, a prescindere dal concreto svolgimento di attività a contenuto istruttorio (cfr.
Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023). Per questa sola fase, tuttavia, si è fatta applicazione dei valori minimi, avuto riguardo all'effettiva attività espletata.
Va disposta la distrazione delle somme liquidate a titolo di spese processuali per il presente grado in favore del procuratore, avv. SA EN, che ha dichiarato nella memoria di replica di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La domanda - proposta dagli appellati - di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. è infondata e va rigettata.
Non risultano invero specifici e univoci elementi, idonei a comprovare il necessario elemento soggettivo della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 208/2023 R.G.A.C., rigetta l'appello proposto dal condominio di Caltagirone nei confronti di EN SA e di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 6/2023, pubblicata il 09.01.2023, del Tribunale di Caltagirone, che
[...] conferma;
condanna il condominio alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del Parte_1 presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.888,00 per compenso unico (€ 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione e € 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dispone la distrazione delle spese processuali, come sopra liquidate, a favore dell'avv. EN SA;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dagli appellati;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 208/2023
PROMOSSA DA
(C.F. sito in Caltagirone, via Pirandello-Madonna Parte_1 P.IVA_1 della Via, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorino Lo
Giudice, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'avv. SA EN, e EN VA (C.F. ) che sta in C.F._2 giudizio anche personalmente ex art. 86 c.p.c.;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Il Tribunale di Caltagirone, con la sentenza n. 6/2023, pubblicata il 9 gennaio 2023, ha accolto l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta con distinti atti di citazione, notificati il 30 novembre 2015, dando luogo a due procedimenti (nn. 1439/2015 e 1440/2015 di R.G.) successivamente riuniti per connessione, spiegata da EN SA e avverso Controparte_1
l'atto di precetto, notificato loro il 18 novembre 2015, in quanto la parte esecutante ( Parte_1 [...] di Caltagirone) non era legittimata al recupero delle spese processuali liquidate in sentenza, Pt_1 essendo stata disposta la distrazione delle stesse in favore del procuratore. Il giudice, considerate assorbite tutte le altre eccezioni proposte dalle parti, ha dichiarato per l'effetto l'inefficacia dell'atto di precetto, condannando il condominio opposto al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno degli opponenti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2023, il condominio formulando diverse censure. Parte_1
EN SA e si sono costituiti congiuntamente, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
All'udienza del 24 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Gli appellati hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto l'appellante ha versato in atti soltanto la procura alle liti conferita dall'amministratore di condominio per l'impugnazione della sentenza di primo grado, ma non ha prodotto la preventiva autorizzazione dell'assemblea.
Rileva il Collegio che la predetta eccezione è superata dall'intervenuta produzione da parte dell'appellante – mediante deposito telematico avvenuto in data 29.5.2023 – della delibera approvata dall'assemblea del 24.01.2023 di autorizzazione in favore dell'amministratore di condominio, ovvero concernente il mandato conferito all'amministratore per proporre appello avverso la sentenza di primo grado.
2. - Passando all'esame dell'appello, con una prima censura, avente carattere preliminare, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata a causa dell'illegittima prosecuzione del processo nonostante la morte del procuratore degli opponenti, avv. Controparte_2
pagina 2 di 9 Il motivo è infondato.
La morte del procuratore costituito nel corso del giudizio di primo grado non ha comportato l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in quanto gli opponenti risultavano regolarmente costituiti anche in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., come indicato nell'epigrafe della sentenza impugnata e risultante dai rispettivi atti di opposizione a precetto (v. all. nn. 2 e 3 del fascicolo di parte appellata).
Inoltre, la rappresentanza processuale era stata conferita “congiuntamente e disgiuntamente” anche al procuratore poi deceduto, circostanza che esclude l'esclusività della difesa tecnica e consente la prosecuzione del giudizio ad opera della parte personalmente costituita. Ciò è conforme all'orientamento consolidato secondo cui non si verifica interruzione del processo ex art. 301 c.p.c. in caso di morte di uno dei difensori ai quali la parte abbia conferito mandato senza obbligo di agire congiuntamente, ovvero quando la parte abbia comunque assunto personalmente il patrocinio, come nella specie.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tali ipotesi, è salvaguardata l'esigenza di carattere pubblico, cui l'effetto interruttivo si ricollega, di non privare la parte del ministero del difensore, obbligatorio per legge, mentre l'interesse della parte a fruire di due rappresentanti tecnici è essenzialmente privato e non incide sulle vicende processuali (Cass. n. 2577/2003).
2.1. - Resta logicamente assorbito, per effetto della mancata interruzione nonché dell'avvenuta costituzione personale di l'esame dell'ulteriore censura (v. punto 14.0 dell'atto di Controparte_1 appello) concernente l'eccezione di inesistenza della procura rilasciata da all'avv. Controparte_1
SA EN.
3. - Sempre in via preliminare, l'appellante denuncia la nullità del procedimento e della sentenza impugnata per conflitto di interessi tra l'avv. e i suoi assistiti ( e Controparte_2 Controparte_1
EN SA). L'appellante ha sostenuto che tale conflitto di interessi sarebbe scaturito dalla proposizione, da parte dell'opposto, di una domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Tuttavia, osserva il Collego che tale circostanza non è idonea a integrare un conflitto di interessi, né tantomeno a determinare la nullità della costituzione in giudizio dell'altra parte. La proposizione di una domanda ex art. 96 c.p.c., infatti, non implica, di per sé, una situazione di incompatibilità o di contrasto tra l'avvocato e i propri assistiti.
pagina 3 di 9 Va peraltro considerato che, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere sussistente un difetto di valido mandato difensivo per conflitto di interessi, tale vizio non avrebbe comunque inciso sulla regolarità della costituzione degli originari opponenti, in quanto costituiti anche personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
4. - Anche con riferimento al merito della decisione impugnata, le generiche censure formulate dall'appellante, anche a prescindere dalla mancanza di numerazione dei motivi di gravame, non si rivelano idonee a scalfire le condivisibili considerazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado.
Il Tribunale ha deciso infatti in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. Secondo
l'insegnamento consolidato della Corte di Cassazione, come rammentato anche nella sentenza impugnata, “in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari” (Cass. 27041/2008).
Nel caso in esame, tale ipotesi non si è verificata.
Pertanto, l'opposizione all'esecuzione non poteva che essere accolta, tenuto conto che, per effetto della pronuncia di distrazione, il difensore diviene creditore, oltre che del cliente, anche della parte soccombente (Cass. 21972/2022).
Nella fattispecie, la sentenza - titolo esecutivo, sulla cui base è stato notificato l'opposto atto di precetto, era costituita dalla pronuncia n. 573/2015 del 31 marzo 2015 di questa Corte di appello. Con
pagina 4 di 9 essa, gli appellanti soccombenti - tra cui SA EN e - sono stati condannati, Controparte_1 in solido fra loro, a rifondere, in favore del condominio le spese del grado, liquidate in Parte_1 complessivi € 6.615,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive e di quelle forfettarie generali.
Tali somme sono state distratte in favore del procuratore, avvocato Vittorino Lo Giudice.
Il difensore distrattario (ossia l'avv. Vittorino Lo Giudice) è conseguentemente l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e dei compensi.
4.1. - D'altro canto, l'esame dell'appello non offre elementi per giungere a una decisione diversa da quella impugnata, come richiesto dall'appellante.
4.1.1. - Con una prima censura, quest'ultimo ha dedotto che il precetto era a firma congiunta, del difensore e del Condominio, quindi, anche a volerlo considerare inefficace nei confronti del condominio resterebbe comunque efficace a favore del difensore distrattario. Parte_1
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non rileva, tuttavia, che l'atto di precetto sia stato firmato dal condominio e anche dall'avv. Lo Giudice. Osserva la Corte, infatti, che con l'atto di precetto opposto è stato intimato agli odierni appellati di pagare quanto richiesto esclusivamente al Parte_1
e non anche, alternativamente, all'avv. Lo Giudice (v. all.
4 - secondo foglio, ultimo paragrafo, dell'atto precetto).
4.1.2. - Parimenti infondata è pure l'altra censura attinente al merito, con cui l'appellante deduce che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto del trasferimento della titolarità del diritto di credito relativo alle spese, intervenuto tra il legale distrattario e il condominio esecutante, sostenendo così che quest'ultimo sarebbe stato legittimato ad agire esecutivamente per il recupero di tali spese.
Osserva, invero, il Collegio che il presunto trasferimento non risulta menzionato nell'atto di precetto opposto, né è stato documentato in alcun modo agli atti di causa. Ne consegue che il primo giudice non aveva alcun obbligo di pronunciarsi su tale circostanza, la quale, peraltro, si pone in palese contrasto con la precedente ricostruzione offerta dalla parte (non riproposta in sede di appello), secondo cui tra l'amministratore di condominio e il difensore distrattario sarebbe intervenuta una delegazione di pagamento.
D'altro canto, deve ritenersi - in via assorbente rispetto ad ogni altra considerazione - che la ricostruzione basata su un preteso accordo tra il difensore distrattario e il proprio cliente non possa comunque superare il rilievo dirimente su cui si fonda la decisione impugnata, ossia l'inesistenza di un titolo esecutivo in capo al condominio esecutante.
pagina 5 di 9 Va, invero, ribadito che “il procedimento di revoca è l'unico rimedio a disposizione della parte per contrastare il provvedimento che abbia disposto la distrazione ed, in buona sostanza, per eliminare il titolo in favore del difensore, con la sostituzione di un titolo in proprio favore per il ristoro delle spese processuali poste a carico del soccombente. Finché non sia intervenuta tale revoca della distrazione, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare al soccombente il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari” (Cass. n. 2768/1974 ripresa in motivazione da Cass.
27041/2008 cit.).
È dunque corretta la decisione impugnata, fondata sull'accertamento dell'inesistenza dell'azione esecutiva preannunciata dal condominio opposto, in quanto a favore della parte esecutante non si è mai formato un titolo esecutivo per il recupero delle spese intimate.
5. - Tale conclusione si rivela poi evidentemente incompatibile con l'accoglimento della domanda – formulata dall'originaria parte opposta - volta al risarcimento dei danni “per le frasi offensive e diffamatorie non pertinenti all'oggetto del giudizio”, reiterata in sede di appello al punto 20.0, ove si deduce l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado.
La suddetta domanda si fondava sull'assunto che - secondo l'opposto - non potesse ritenersi pertinente al caso di specie il richiamo alla giurisprudenza in tema di necessità del procedimento di revoca per contrastare il provvedimento di distrazione e che, pertanto, il riferimento operato dagli originari opponenti a tale necessità, ritenuta insussistente nella fattispecie, fosse da considerarsi “offensivo” e
“diffamatorio” nei confronti del difensore distrattario.
La soluzione adottata dal primo giudice ha comportato, correttamente, l'implicito rigetto della predetta domanda, rivelandone l'infondatezza, anche a prescindere dal rilievo - dirimente - che un'argomentazione difensiva contenuta in atti processuali non può, di per sé, essere qualificata offensiva o diffamatoria, né può in alcun caso dare luogo a un risarcimento del danno.
Non può, dunque, ravvisarsi alcuna omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta dall'opposto, trattandosi piuttosto di rigetto implicito della stessa da parte del giudice di primo grado. Deve, pertanto, essere rigettato il motivo di gravame di cui al citato punto 20.0 dell'atto di appello.
6. - Con un ultimo motivo l'appellante ha infine contestato la pronuncia di condanna alle spese sotto diversi profili.
6.1. - In primo luogo, il lamenta che le spese del giudizio di primo grado avrebbero dovuto Parte_1 seguire la soccombenza della controparte, ove correttamente valutata, o, in subordine, venire pagina 6 di 9 compensate.
Tale profilo di doglianza è infondato.
Va, infatti, considerato che la condanna del condominio al pagamento delle spese in favore Parte_1 di ciascuno degli originari opponenti si presenta come un'applicazione dell'art. 91 c.p.c., stante l'accoglimento (con statuizione confermata a seguito del presente giudizio di impugnazione) delle opposizioni all'esecuzione da costoro proposte contro la parte esecutante.
6.2. - Inoltre, l'appellante ha contestato la determinazione delle spese effettuata con la sentenza impugnata.
Anche questo secondo profilo di doglianza, al suo interno suddiviso in più censure, è da ritenere infondato per le seguenti ragioni.
6.2.1. - Il principio del compenso unico - applicabile anche quando più cause vengono riunite a decorrere dal momento dell'avvenuta riunione (art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c), del D.M. n. 37 del 2018 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. n. 147 del 2022) - prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo ad un solo compenso per evitare ingiuste duplicazioni. Tale principio, cui si ispira la censura formulata dall'appellante, si riferisce tuttavia al diverso caso in cui un medesimo avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale (cfr. Cass. S.U. n. 31030/2019).
Nel caso di specie, invece, gli appellati - che avevano legittimamente incardinato due giudizi di opposizione al precetto, in quanto tale atto era stato notificato dal condominio esecutante a ciascuno di essi - hanno assunto personalmente la propria difesa ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Tale circostanza esclude l'applicabilità del principio del compenso unico, previsto per l'ipotesi in cui un medesimo difensore assista più parti aventi la medesima posizione processuale.
6.2.2. - È infondata anche l'ulteriore censura con cui l'appellante deduce l'eccessività delle spese liquidate dal primo giudice a ciascuna delle parti vittoriose, rilevando che non erano state depositate comparse conclusionali.
Invero, osserva il Collegio che la fase decisionale deve ritenersi effettivamente espletata in quanto essa ricomprende tutte le attività riconducibili alla fase di decisione, come contemplate nell'art. 4, comma 5, lett. d), del D.M. n. 55/2014, e non si esaurisce nel solo deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 7 di 9 D'altro canto, nel caso di specie, sono stati liquidati importi comunque inferiori ai valori medi teoricamente spettanti in rapporto allo scaglione di riferimento (€ 5.200, 01/€ 26.000,00), pari in totale a € 5.077,00 (valori minimi: € 2.540,00). La sentenza impugnata ha infatti liquidato in totale per compensi € 4.237,00, importo ritenuto comprensivo anche della fase cautelare, correttamente posta a carico del soccombente in ragione dell'esito finale della lite. Si tratta, dunque, di una Parte_1 somma nel complesso da ritenersi congrua e rispettosa del principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata, come stabilito dall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 55/2014.
7. - In conclusione, l'appello proposto dal di Caltagirone va integralmente Parte_1 Parte_1 rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
8. - Le spese del presente grado del giudizio – da liquidarsi come in dispositivo – seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico del e in favore della parte appellata. Parte_1 Parte_1
La liquidazione è stata effettuata secondo i parametri previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022, sulla base dello scaglione per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00.
Nella liquidazione si è tenuto conto delle fasi effettivamente espletate, inclusa la fase istruttoria, considerato che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, come modificato, ricomprende in tale voce anche la fase di trattazione. Pertanto, il compenso unitario per detta fase spetta al procuratore della parte vittoriosa, a prescindere dal concreto svolgimento di attività a contenuto istruttorio (cfr.
Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023). Per questa sola fase, tuttavia, si è fatta applicazione dei valori minimi, avuto riguardo all'effettiva attività espletata.
Va disposta la distrazione delle somme liquidate a titolo di spese processuali per il presente grado in favore del procuratore, avv. SA EN, che ha dichiarato nella memoria di replica di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La domanda - proposta dagli appellati - di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. è infondata e va rigettata.
Non risultano invero specifici e univoci elementi, idonei a comprovare il necessario elemento soggettivo della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 208/2023 R.G.A.C., rigetta l'appello proposto dal condominio di Caltagirone nei confronti di EN SA e di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 6/2023, pubblicata il 09.01.2023, del Tribunale di Caltagirone, che
[...] conferma;
condanna il condominio alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del Parte_1 presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.888,00 per compenso unico (€ 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione e € 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dispone la distrazione delle spese processuali, come sopra liquidate, a favore dell'avv. EN SA;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dagli appellati;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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