TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott. Fabio Luongo Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 219/2025 di Ruolo
Generale vertente t r a
, con l'avv. Michele Lanzutti Parte_1
-ricorrente-
e
, con l'avv. Silvia Querini Parte_2
-resistente- con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del 25.03.2025)
“1) pronunciarsi la separazione personale delle parti;
2) rinuncia delle domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
3) rinuncia alla domanda avente ad oggetto gli ordini di protezione richiesti da parte ricorrente;
4) riconoscimento da parte del sig. in favore della sig.ra di un Pt_2 Pt_1
assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili, per il termine di 1
1 anno, a decorrere dal mese di aprile 2025, da versarsi con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, entro il giorno 10 di ogni mese, sulle coordinate bancarie della sig.ra che la stessa provvederà a comunicare al sig. Pt_1
; Pt_2
5) le parti si impegnano a scambiarsi, da un lato, gli effetti personale della sig.ra e, dall'altro lato, le chiavi di casa, il telecomando del cancello e Pt_1
chiavi dello sblocco manuale del cancello entro il giorno 15 aprile;
6) spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 29.01.2025 e regolarmente notificato, la sig.ra , premesso di aver contratto matrimonio con il sig. Parte_1
in data 19.12.2015 e che dalla loro unione non sono nati Parte_2
figli, esponeva che, nel corso degli anni, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, colpevole, a suo dire, di aver assunto comportamenti maltrattanti nei suoi confronti. La ricorrente, inoltre, domandava: l'emissione degli ordini di protezione di cui all'art. 473-bis.69
c.p.c.; che la separazione fosse addebitata al sig. ; infine, il Pt_2
riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro
1.000,00 mensili.
Il sig. si costituiva regolarmente in giudizio, aderendo alla domanda Pt_2
di separazione, ma chiedendo, di contro, che la crisi coniugale fosse addebitata alla moglie e che, in ogni caso, nulla fosse previsto a suo carico a titolo di mantenimento in favore della sig.ra . Pt_1
II) Alla prima udienza di comparizione personale delle parti avanti al giudice istruttore, svoltasi in data 25.03.2025, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e, a seguito di ampio confronto, gli stessi hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe;
i procuratori hanno dunque chiesto che la causa fosse rimessa immediatamente in decisione al Collegio, rinunciando alla concessione dei termini per gli scritti conclusivi.
III) Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione
2 giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti, anche indipendente dalla volontà dei coniugi, che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel caso di specie, l'intollerabilità della convivenza appare evidente alla luce del tenore delle reciproche recriminazioni formulate da entrambe le parti,
l'una contro l'altra, negli atti processuali e poste a fondamento delle reciproche pretese di addebito, solo in seguito rinunciate.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Nulla osta poi all'accoglimento delle ulteriori condizioni che le parti stesse hanno concordato nel corso dell'udienza di prima comparizione.
IV) Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto dell'esito della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi , Parte_1
nata il [...] a [...], e , nato il Parte_2
27.03.1973 a BUSTO ARSIZIO (VA);
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fogliano
Redipuglia (GO) di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 13, parte 2, serie C, anno 2015);
- dà atto della rinuncia alle domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
- dà atto della rinuncia da parte della ricorrente sig.ra alla Parte_1
domanda avente ad oggetto gli ordini di protezione (artt. 473-bis.69 ss.
c.p.c.);
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare, in Parte_2
favore della sig.ra , entro il giorno 10 di ogni mese e per la durata Parte_1
di un anno a decorrere dalla mensilità di aprile 2025, un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili, con decorrenza da aprile 2025,
3 sulle coordinate bancarie della sig.ra che la stessa provvederà a Pt_1
comunicare al sig. ; Pt_2
- dà atto che le parti si impegnano a scambiarsi, da un lato, gli effetti personali della sig.ra e, dall'altro lato, le chiavi di casa, il telecomando Pt_1
del cancello e le chiavi dello sblocco manuale del cancello della casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , entro il giorno 15 aprile;
Pt_2
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
4