Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2001, n. 11038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11038 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
1 Aula 'B' /0 8 REPUBBLICA ITALIAN. 3 IN NOME DEL OLO 10 LA CORTE U DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 17023/99 Cron. 23658 Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO - Dott. Antonio Consigliere- Rep. LAMORGESE Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 28/03/01 Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente S E NT E NZA . sul ricorso proposto da: i r MA OL, domiciliato in ROMA presso LA e t CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e u 2 difeso dagli avvocati OL LOJODICE, OSCAR LOJODICE, P giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, - elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, 1'Avvocaturapresso 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati OL VALENTE, --- MICHELE DI LULLO, CARLO DE ANGELIS, giusta delega in 1469 -1- calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1303/99 del Tribunale di BARI, depositata il 07/05/99 R.G.N. 1348/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato Di Lullo MicHELE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso il rigetto del ricorso n i t u P -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 17 ottobre 1989 CO GG conveniva in giudizio davanti al Pretore di Bari 1' INPS chiedendone la condanna in proprio favore della alla corresponsione pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, inutilmente richiesti in via amministrativa. Disposta consulenza tecnica, il Pretore 1'INPS allaaccoglieva la domanda, condannando erogazione in favore del ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 30 dicembre 1986, oltre svalutazione monetaria secondo indici n a ISTAT e interessi sui ratei arretrati. t i A seguito di appello dell'INPS il Tribunale, r disposta nuova consulenza tecnica, in riforma della B sentenza pretorile, con decisione in data 29 aprile/7 maggio 1999 rigettava la domanda dell'assicurato osservando che non era condivisibile il parere di invalidità espresso dal consulente tecnico, posto che la riduzione della capacità di lavoro era stata valutata non già, come prescrive l'art. 1 della legge n.222 del 1984, in riferimento alla capacità generica, bensì in relazione alla capacità specifica del lavoro di pasticciere esercitato dall'assicurato al momento 3 della domanda amministrativa. Il GG, invece, rilevava il Tribunale - si era riadattato a una diversa attività lavorativa di bidello in una scuola professionale. Tale attività aggiungeva il giudice del veniva svolta in tutta tranquillità singravame dal 1989, senza usura né declassamento ancor prima della assunta cardiopatia sclerotica che aveva determinato, secondo il consulente tecnico, una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Il Tribunale concludeva osservando che il n i GG, per potere accedere al pubblico impiego, si a t era dovuto sottoporre a visita medica e che la r e scarsa rilevanza del suo quadro patologico era P confermata dallo stesso esito della consulenza, che aveva posto in risalto la lieve broncopatia ostruttiva e la iniziale cardiopatia sclerotica, inidonee, insieme alla vasculopatia celebrale, insorta nel 1990, a ridurre la capacità lavorativa dell'assicurato. IL lavoratore soccombente ricorre per cassazione con un unico,articolato motivo. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Con l'unico articolato motivo il ricorrente 1 insufficiente e/o contraddittoria denunzia omessa, motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp.att. c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 10 R.D. 14 aprile 1949 n.1 e dell'art. 1 della legge n.222 del 1984, rilevando che il Tribunale aveva dissentito dai pareri espressi dai due consulenti tecnici, quello nominato dal Pretore e quello nominato dallo stesso Tribunale, nonostante che essi, nel dichiarare l'assicurato invalido, si fossero riferiti alla capacità generica di lavoro e non а quella specifica di pasticciere, come erroneamente ritenuto dal giudice del gravame e nonostante che non fosse provato che l'assicurato svolgesse l'attività di bidello. Invero il giudice del gravame avrebbe dovuto fare ricorso a nuova consulenza tecnica, se avesse inteso dissentire dalle due dette consulenze;
inoltre avrebbe dovuto prendere in considerazione i successivi aggravamenti, tenuto conto del tempo trascorso tra la visita effettuata dal consulente tecnico del secondo grado (27 marzo 1998) e la data dell'udienza collegiale (29 aprile 1999). Il proposto ricorso è infondato. 5 IN tema di previdenza e assistenza obbligatoria il giudice di merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, del pari è libero di condividere il parere del consulente tecnico nominato in primo grado o di nominato in appello о di dissentire daquello entrambi i pareri, essendo il consulente tecnico un mero ausiliare del giudice che ha il compito di competenzaassisterlo in materie di particolare tecnica (art. 61 primo comma c.p.c.) lasciandogli integro il potere decisorio (secondo il noto n i r aforisma che definisce il giudice "peritus o t peritorum" V. fra le altre: Cass. 10 ottobre 1997 c i n. 9842). B Tuttavia in caso di dissenso il giudice tenuto а offrire adeguata e logica motivazione della sua contraria opinione rispetto a quella del consulente tecnico d'ufficio, il quale, essendo stato nominato per la sua particolare competenza in determinate materie tecniche, deve ritenersi presuntivamente portatore di una tesi maggiormente le affidabile su questioni che presuppongono cognizioni di tali materie. Né il giudice incorre nella violazione dell'art. 149 disp.att.c.p.c. allorchè non procede 6 а nuovo accertamento tecnico tute le volte in cui intercorre un notevole lasso di tempo tra la data in cui il consulente tecnico dal medesimo nominato abbia espresso il parere e la data in cui la causa venga posta in decisione, pur se le infermità da cui è affetto l'assicurato abbiano carattere sicuramente evolutivo. Invero ai sensi dell'art. 149 citato nelle controversie in materia di invalidità pensionabile il giudice di merito, sia in primo grado che in appello, è tenuto a valutare non solo (2) n l'aggravamento della malattia ma anche tute le a l infermità comunque incidenti sul complesso p i invalidante, verificatesi nel corso del giudizio e C sino al momento in cui la causa viene posta in decisione, а condizione però che а tale data l'aggravamento le infermità sopravvenute siano stati già accertati, essendo in ogni caso escluso l'obbligo del giudice di valutare aggravamento e infermità meramente ipotizzabili. Per quanto concerne, invece, le questioni di diritto i consulenti tecnici non sono legittimati a fornire al giudice alcun parere о alcuna opinione, essendo il giudice l'unico organo istituzionalmente designato a conoscere ("iura novit curia") e (1) legpasi: tutte. TA II (2) leggasi : tutte. TA -7 applicare le leggi dello Stato al fine di definire le controversie. Nella specie il Tribunale con adeguata motivazione aveva ritenuto che la broncopatia ostruttiva, in quanto di lieve entità, la cardiopatia sclerotica, in quanto iniziale, e la in relazione allo vasculopatia cerebrale, svolgimento dell'attività medio-leggera svolta non erano determinanti ai fini dall'assicurato, della sussistenza della invalidità richiesta dalla legge. Non essendo tenuto a condividere i pareri س ل attinenti a questioni di diritto e, perciò, ام illegittimamente espressi dai consulenti tecnici in ordine all'applicazione dell'art. 1 della legge n.222 del 1984, il Tribunale aveva ritenuto che l'attività di bidello svolta dall'assicurato a fini del citato art. 1 costituisse dimostrazione di una residua capacità generica di lavoro superiore al limite della soglia invalidante. Siffatta statuizione conforme alla lettera e alla ratio dell'art. 1 della citata legge n.1.222/1984- In materia di invalidità pensionabile la citata norma, infatti, ha sostituito come criterio di riferimento per la concessione delle prestazioni 8 previdenziali alla capacità di guadagno del sistema previgente la capacità di lavoro della attuale disciplina e ha introdotto in luogo dell'evento protetto dalla previgente disciplina, costituito dalla riduzione della capacità di guadagno dell'assicurato l'evento invalidante inteso come riduzione permanete di oltre due terzi della capacità di lavoro (con esclusione, quindi, dei fattori socio-economici, presi in considerazione ai fini della capacità di guadagno); oppure l'evento inabilitante, inteso come stato di impossibilità م qualsiasi assoluta e permanente di svolgere س ک attività lavorativa. ن Nel primo caso l'evento invalidante rilevante, ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità di iniziale durata triennale e confermabile su esplicita richiesta dell'interessato, nella permanente sussistenza delle condizioni che giustificarono il beneficio (art. 1 settimo comma legge n.222 citata), soltanto se riduce la capacità di lavoro dell'assicurato entro i limiti della soglia invalidante. Nella seconda ipotesi, invece, l'evento inabilitante rileva ai fini della concessione della pensione ordinaria di inabilità, non limitata nel 9 tempo 1ma suscettibile di essere revocata al verificarsi di cause di incompatibilità (successivo riacquisto della capacità di lavoro eventualmente comprovata da percezione di compensi per svolgimento di attività di lavoro autonomo subordinato), soltanto se riduce in modo assoluto e permanente la capacità di lavoro dell'assicurato. ordinario diCon riferimento all'assegno invalidità la irrilevanza, per la nuova normativa, dei fattori socio-economici sulla riduzione della capacità di lavoro ha comportato una più limitata valutazione delle infermità invalidanti nel senso che non può più essere preso in considerazione uno stato invalidante non definitivo e non immutabile che, invece, nella previgente normativa poteva essere considerato rilevante ai fini della riduzione della capacità di guadagno. (v. Cass. 1 agosto 1990 n. 7480). La nuova normativa, altresì, prende in considerazione il carattere usurante dell'impegno lavorativo ma soltanto se le residue energie lavorative possano comportare la riduzione della capacità lavorativa entro la soglia invalidante in dipendenza del perdurante svolgimento dell'attività lavorativa e non già in conseguenza della naturale 10 evoluzione della infermità (v. Cass. 25 settembre 1993 n. 9708). In ogni caso ai fini del conseguimento del beneficio previdenziale alla capacità di guadagno richiesta dalla previgente disciplina la normativa in vigore non ha fatto più riferimento e neppure a p una capacità lavorativa specifica, vincolata a fattori socio-economici e ambientali e, perciò, da ritenere insussistente in caso di sotto- occupazione, bensì a una capacità generica riferita alle attitudini del lavoratore non necessariamente analoghe о simili a quelle originariamente disimpegnate, ma soltanto confacenti all'attività di impiegato o di operaio e cioè all'attività nella quale rientravano le mansioni originariamente disimpegnate dall'assicurato. Sotto tale profilo, perciò, il Tribunale non ha avaa violato l'art. 1 della legge n.222 del 1984 ha allorchè aveva ritenuto che nello svolgimento dell'attività di bidello il GG era stato impiegato in una occupazione confacente alle sue attitudini di pasticciere, lavoro originariamente disimpegnato. Né è accoglibile la censura del ricorrente in ordine alla accertata, attuale attività di bidello 11 esercitata dal GG per il fatto che tale circostanza sia stata ricavata dal Tribunale attraverso l'informazione fornita in proposito dal nominato consulente tecnico. E' da presumersi, infatti, che tale informazione sia stata attinta dal consulente tecnico d'ufficio sulla base degli atti prodotti o esibiti dalle parti e con accertamento in fatto implicitamente dal giudice con delegatogli e, perciò, non dell'incarico l'affidamento o t i sindacabile in sede di legittimità al pari p a dell'accertamento di merito eseguito dallo stesso C giudice con congrua motivazione. Il proposto ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla va disposto per le spese del giudizio, a in carenza di corporicores e di attivita' depresionate norma dell'art. 152 disp.att. G+PTG., non essendo La parte dell, la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 28 marzo 2001. il Presidente: inacuro Miles II Cons. estensore: TA Capiterie IL CANCELLIERE. VirgilioVirgilio EF Depositata in Cancelleria 10 AGO. 2001 Oggi, A DI M E IL CANCELLIERE R P U RG LA S E I R 12 O